COMMERCIALIZZAZIONE PIANTE ORNAMENTALI (D.Lgs. 151/00; D.M. 9/8/00) (floro01)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole Agroalimentari Forestali (MIPAAF), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR).
Chiunque produce per immettere sul mercato materiali di moltiplicazione (cioè sementi, parti di piante, piante da cui si prelevano materiali) di piante ornamentali o portainnesti o ibridi ottenuti con innesti.
Esclusi materiali di moltiplicazione e piante destinate all’esportazione verso Paesi Terzi e quelle destinate a “prove per scopi scientifici, lavori di selezione o di salvaguardia della diversità genetica”.
Iter procedurale:
Interessato presenta domanda di accreditamento a SFR che esegue l’istruttoria verificando:
a)possesso da parte del richiedente, direttamente o tramite persona indicata, dei seguenti requisiti:
- conoscenze tecniche sulla produzione e conservazione, nonché sulle normative fitosanitarie e commerciali riguardanti la categoria dei vegetali oggetto di accredito. Requisiti professionali si intendono acquisiti se in possesso di titolo di studio attinente (Laurea in scienza agrarie, scienze forestali, scienze biologiche ..), o di qualifica professionale nel settore vivaistico conseguita a seguito della partecipazione ad un corso, e superamento di un colloquio presso SFR;
- disponibilità di terreno, strutture ed attrezzature necessarie alla produzione e vendita delle categorie vegetali oggetto di accredito;
b)corrispondenza delle operazioni colturali e commerciali intraprese alle schede tecniche riportate in G.U. 126/97.
A conclusione dell’istruttoria, SFR procede all’accreditamento del soggetto per determinate specie, mediante l’assegnazione di un codice di identificazione e la sua trascrizione su registro. Se il produttore vuol commercializzare altre specie non previste, deve richiedere un nuovo accredito.
SFR invia l’elenco dei produttori accreditati al MIPAAF per il suo inserimento nel Registro nazionale delle varietà di piante ornamentali.
Non è richiesto l’invio della domanda di accredito ai fornitori, la cui attività di commercializzazione è rivolta solo a soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o vendita di piante ornamentali o del relativo materiale di moltiplicazione, purché tengano uno specifico registro e conservano la documentazione relativa agli acquisti e vendite.
I titolari di laboratori che intendono eseguire analisi di controllo ufficiali sullo stato fitosanitario e sulla rispondenza varietale del materiale di moltiplicazione inviano a MIPAAF, tramite SFR, domanda di riconoscimento (specificare tipi di analisi che intendono effettuare e su quali specie vegetali) corredata a:
- curriculum del personale tecnico-scientifico impiegato
- elenco delle strutture ed apparecchiature disponibili
- descrizione di eventuali esperienze già attuate nel settore.
SFR esegue l’istruttoria, entro 30 giorni, accertando la presenza di: apparecchiature valide per “svolgimento delle analisi per ogni gruppo di organismi vivi”; personale tecnico qualificato; campi parcellari se laboratorio vuole eseguire analisi per determinate impronte genomiche o per valutare i caratteri fenotipici.
MIPAAF, con DM 9/8/2000, come modificato da ultimo dal DM 17/7/2020, ha emanato le norme sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, a seguito del quale gli interessati debbono:
a)verificare che i suddetti materiali risultino almeno ad un’ispezione visiva “praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati in Allegato I pubblicato su GU 190/20 o da organismi nocivi diversi dai precedenti che “riducono il valore di utilizzo e la qualità dei materiali o da indizi o sintomi degli stessi”. Presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) su tali materiali oggetto di commercializzazione non deve superare, ad ispezione visiva, le soglie riportate in Allegato I pubblicato su GU 190/20. Materiali debbono soddisfare requisiti relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per UE o per zone protette o per ORNQ previsti negli atti di esecuzione del 2031/16
b)commercializzare solo materiali di moltiplicazione avente identità e purezza del genere o specie o gruppo di piante di appartenenza
c)verificare che, materiale venduto con riferimento alla varietà, genere o specie di appartenenza, sia effettivamente in possesso dell’identità e purezza di questa e conforme a quanto riportato nel Registro Nazionale delle Varietà, o nel registro tenuto dai fornitori. In caso di varietà in corso di registrazione al Registro Nazionale delle Varietà, occorre fare riferimento al selezionatore, o al nome da questo proposto. Al riguardo costitutore presenta a MIPAAF domanda (Modello Allegato 2 riportato su G.U. 261/00) di iscrizione di nuova varietà nel Registro, allegando:
- descrizione della varietà;
- dichiarazione attestante il luogo conservazione del germoplasma con il relativo responsabile;
- versamento dei diritti di iscrizione fissati dal MIPAAF;
- documentazione attestante che il lotto ha identità e purezza varietale soddisfacente.
Elenchi delle varietà tenuti dai fornitori debbono riportare:
- denominazione della varietà ed eventuali sinonimi;
- indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e del sistema di moltiplicazione applicato;
- descrizione della varietà in base alle caratteristiche principali;
- indicazioni sugli elementi che differenzino la varietà da altre similari.
Fornitore di materiale di moltiplicazione in purezza deve presentare domanda a SFR di iscrizione al Registro, specificando le attività che intende avviare. Se fornitore ha aziende ricadenti in più Regioni, domanda di registrazione va inviata ai vari SFR; se invece l’azienda è unica, ma dispone di campi ubicati in più Regioni è sufficiente inviare copia del certificato di iscrizione al Registro della Regione ove ricade la sede legale
d)identificare e controllare i seguenti punti critici del processo produttivo e commerciale: qualità del materiale di moltiplicazione e delle piante utilizzate; semina, trapianto, invasamento, tecniche colturali utilizzate; operazioni di moltiplicazione e di raccolta; igiene; trattamenti; imballaggio; immagazzinamento; trasporto; amministrazione;
e)tenere registri da aggiornare ogni mese (nel caso di cessione prodotti a terzi, è sufficiente una registrazione cumulativa a fine campagna) e conservare in azienda per almeno 1 anno, in cui riportare: acquisto del materiale di propagazione oggetto di trapianto in loco o ceduto a terzi; qualunque manifestazione inerente agli organismi nocivi ed ai relativi trattamenti eseguiti; eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i risultati ottenuti;
f)assicurarsi che i lotti di materiale di moltiplicazione siano identificabili e tenuti separati durante la Se i materiali vengono riuniti al momento dell’imballaggio, o del trasporto, o della consegna occorre riportare sul registro, la composizione della partita e l’origine delle varie componenti;
g)commercializzare il materiale in lotti omogenei (ammessa un’unica consegna per diversi lotti purché il fornitore riporti sul registro la composizione e l’origine di ognuno di essi), muniti di etichetta e documento di commercializzazione contenente: dicitura “qualità CE”; sigla “Italia” o “I”; indicazione del SFR competente; numero di registrazione del fornitore; numero di serie, settimana o lotto; denominazione botanica; denominazione varietale; denominazione del gruppo di piante; quantitativo; nome del Paese di produzione in caso di importazione. Se il materiale è scortato dal passaporto delle piante, questo può sostituire l’etichetta o il documento di commercializzazione, purché contenga: dicitura “qualità CE”; denominazione varietale o del gruppo di piante; nome del Paese di produzione in caso di La vendita, con riferimento ad una specifica varietà, è ammessa solo nel caso che questa: risulti ufficialmente registrata e protetta da privativa comunitaria; sia nota ed iscritta (riportare descrizione dettagliata e denominazione) nell’elenco tenuto dal fornitore. In caso di vendita “a persone non impegnate professionalmente nella produzione e vendita di piante ornamentali o di materiali di moltiplicazione” è sufficiente riportare in etichetta solo il nome botanico o comune, o la varietà;
h)consentire a SFR l’accesso in azienda per il controllo dei registri e/o il prelievo dei campioni.
SFR esegue, almeno 1 volta/anno, il controllo presso gli stabilimenti dei fornitori per:
- accertare il mantenimento dei requisiti prescritti, in particolare: rispondenza dei metodi di controllo dei punti critici adottati dal fornitore; competenza del personale aziendale ad eseguire tali controlli;
- prelevare i campioni, durante le varie fasi del processo di produzione e commercializzazione, da far analizzare presso un laboratorio autorizzato, al fine di verificare lo stato fitosanitario e la rispondenza del materiale alle caratteristiche della varietà iscritta.
Sanzioni:
Chiunque vende materiali non conformi, o non denuncia la presenza di organismi nocivi, o non consente l’accesso ai locali agli Organismi di controllo, o vende materiale senza etichetta: multa da 4.000 a 24.000 €.
Chiunque vende materiale non integro, o non provvede ad identificare e controllare punti critici, o non conserva il registro delle vendite, o non vende materiale in lotti omogenei, o non rispetta le indicazioni commerciali sulle varietà: multa da 1.500 a 6.000 €.
Chiunque non rispetta le modalità di importazione del materiale di moltiplicazione da Paesi Terzi: multa da 5.000 a 30.000 €.