CIRCOLAZIONE PEDONI (D.Lgs. 285/92; 360/93) (strada04)
Soggetti interessati:
Pedoni, conducenti veicoli a motore
Iter procedurale:
Pedoni debbono rispettare seguenti obblighi:
1) nei centri urbani: circolare su marciapiedi, banchine, altri spazi predisposti. In mancanza di questi o sono ingombri od interrotti sul margine della strada opposta al senso di marcia dei veicoli;
2) fuori dei centri abitati: sul margine della carreggiata opposta a quella del senso di marcia (In caso di senso unico, sul margine destro della carreggiata);
3) nei 30 minuti successivi al tramonto o precedenti alba, obbligo di camminare su unica fila su strade esterne a centri abitati prive di illuminazione pubblica;
4) attraversare strada su passaggi pedonali, sottopassaggi o sovrappassi esistenti nel raggio di 100 m. In mancanza, attraversare strada in modo perpendicolare facendo attenzione ad evitare situazioni pericolose per sè ed altri ed assicurando precedenza ai conducenti;
5) vietato: sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo casi di necessità; sostare in gruppo su marciapiedi, banchine o presso attraversamenti pedonali, consentendo intralcio ad altri pedoni; svolgere giochi, allenamenti o manifestazioni sportive se non autorizzate; usare pattini, tavole od altri strumenti per aumentare la velocità su carreggiata della strada o su spazi riservati ai pedoni;
6) vietato attraversare strada passando davanti autobus, tram in sosta alle fermate.
Conducenti veicoli debbono rispettare seguenti obblighi:
1) se traffico non regolato da agenti o semafori occorre fermarsi quando pedoni attraversano strada su passaggi pedonali o dare precedenza, rallentare ed eventualmente fermarsi se pedoni si accingono ad attraversamento strada. Analogo comportamento tenuto in caso di svolta in altre strade “al cui ingresso si trova attraversamento pedonale quando ai pedoni non sia vietato passaggio”;
2) fuori dei centri abitati privi di passaggi pedonali, consentire a pedone che ha iniziato attraversamento strada di raggiungere lato opposto;
3) fermarsi in caso di attraversamento strada da parte di “persona con ridotta capacità motoria o su carrozzella, o munita di bastone bianco per ciechi o bianco-rosso per sordo-cieco, o accompagnata da cane guida”;
4) usare cautela in caso di attraversamento strada da parte bambini e vecchi;
5) non circolare su aree riservate a pedoni, con esclusione veicoli a motore per uso di bambini o invalidi secondo modalità stabilite da Enti proprietari di strade
Sanzioni:
Pedone che non rispetta obblighi circolazione: multa da 22 a 88
Conducente veicolo che non rispetta obblighi nei confronti pedoni: multa da 143 a 570