AGEVOLAZIONI AUTO VERDI (Legge 145/18, 178/20, 106/21; D.M. 20/3/19; LR 35/16) (meccag13)
Soggetti interessati:
Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Agenzia Nazionale per Sviluppo Imprese (INVITALIA), Agenzia delle Entrate, Regione.
Demolitore o centro di raccolta autorizzato, chiunque intende sostituire un vecchio veicolo a motore con uno nuovo, avente minori emissioni inquinanti, compresi veicoli impiegati nell’esercizio delle attività di impresa, arte e professione.
Iter procedurale:
MISE, di intesa con MIT, ha definito con D.M. 20/3/2019 procedure relative alle agevolazioni previste dalla Legge 145/18 Art. 1 comma 1031 per l’acquisto (anche in leasing) nel periodo 1/3/2019 – 31/12/2021 di veicoli nuovi di categoria M1 che producono emissioni di anidride carbonica inferiori a 70 g/km. (fino al 31/12/2020 ammesse emissioni di biossido di carbonio nell’entità riportata nella carta di circolazione del veicolo).
Per la gestione dei suddetti contributi MISE si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, mediante convenzione, ad INVITALIA
MISE con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it comunica avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi e loro termine a seguito dell’esaurimento delle risorse a disposizione (al riguardo eseguire costante monitoraggio della disponibilità dei fondi sulla cui base MISE apre “una o più finestre prenotative per ognuno degli anni 2019, 2020, 2021)
Venditori dei veicoli agevolabili debbono:
– per la prenotazione dei contributi, registrarsi nel sistema informatico, dove poi inserire dati relativi ad ordine di acquisto del veicolo, compreso versato a titolo di acconto;
– entro 180 giorni dalla prenotazione, confermare l’operazione, comunicando, tra l’altro: numero di targa del veicolo nuovo consegnato; codice fiscale di impresa costruttrice/importatrice del veicolo;
– entro 15 giorni dalla consegna del veicolo, pena non riconoscimento del contributo:
a)consegnare il veicolo usato a demolitore che lo prende in carico, ai fini della sua demolizione;
b)provvedere, anche avvalendosi del demolitore, ad inviare richiesta di cancellazione del veicolo per sua demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista;
c)consegnare, anche tramite ditte costruttrici, ai centri di raccolta autorizzati (eventualmente convenzionate con queste) i veicoli usati, ai fini della loro demolizione, recupero di materiali e rottamazione, assicurandosi che non vengano rimessi in circolazione
MISE controlla completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori
Imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo, previa acquisizione e conservazione (fino al 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita) di:
a)copia delle fatture di vendita e degli atti di acquisto del veicolo nuovo;
b)in caso di leasing: copia del contratto di locazione; copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing attestante tipologia del veicolo concesso in leasing ed ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto;
c)in caso di rottamazione del veicolo usato: copia del libretto/carta di circolazione e del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo usato (in mancanza, copia dell’estratto cronologico); certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo Sportello telematico di automobilista; certificato dello stato di famiglia se intestatario del veicolo usato da rottamare sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo; documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore
MISE invia entro giorno 5 di ogni mese ad Agenzia delle Entrate dati di imprese costruttrici/importatrici beneficiarie di credito di imposta, in base alle operazioni confermate nel mese precedente, nonché eventuali variazioni e revoche.
Agenzia delle Entrate invia a MISE entro 31 Marzo dati dei crediti di imposta usati in compensazione nell’anno precedente
Entità aiuto:
Legge 145/18 art. 1 commi da 1031 a 1047 riconosce a chi acquista (anche in locazione) dal 01/03/2019 al 31/12/2021 un veicolo a motore nuovo di categoria M1, avente un prezzo di listino della casa automobilistica inferiore a 50.000 € (IVA esclusa), un contributo pari a 6.000 € se il nuovo veicolo emette meno di 20 gr/km di ossido di carbonio (2500 € se tali valori sono compresi tra 20 e 70 gr/km), purchè:
a)viene consegnato alla rottamazione un veicolo della medesima categoria, appartenente alle classi 1, 2, 3, 4, intestato da almeno 12 mesi allo stesso titolare del nuovo veicolo o ad uno dei suoi familiari (in caso di leasing, all’utilizzatore del nuovo veicolo). Contributo, in assenza di rottamazione del vecchio veicolo, si riduce rispettivamente a 4.000 € e 1.500 €
b)viene specificato nell’atto di acquisto: veicolo vecchio consegnato alla rottamazione; misura dello sconto praticato “in ragione del contributo statale”
Ai soggetti passivi di imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza dell’ammontare della spesa sostenuta nel periodo dal 01/03/2019 al 31/12/2021, per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture (dotate di 1 o più punti di ricarica di potenza standard) per l’alimentazione dei veicoli ad energia elettrica, inclusi i costi inerenti alla richiesta di una potenza addizionale fino ad un massimo di 7 KW, purché: pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario/postale (salvo quelli in favore di Amministrazioni pubbliche); fatture e ricevute fiscali, bonifici o altri documenti attestanti le spese sostenute conservati a disposizione degli Uffici finanziari. Detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è pari al 50% delle spese sostenute (comprese quelle rimaste a carico del contribuente sulle parti comuni degli edifici condominiali oggetto di intervento), fino ad un massimo di 3.000 €.
Per far fronte alla concessione delle suddette agevolazioni viene creato un Fondo, con dotazione di 70.000.000 € per anno 2021, di cui non oltre lo 0,5% destinato ad INVITALIA
Legge 178/20 ad Art. 652 – 659, come modificata da Legge 106/21, concede a persone fisiche e giuridiche che acquistano (anche in leasing) in Italia nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2021:
a)un contributo pari a 2.000 € (1.000 € se non rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore a EURO 6 immatricolato prima del 1/1/2011) in proporzione al numero di grammi di anidride carbonica (CO2) emessi/km. (sempre inferiore a 60), purché praticato dal venditore uno sconto di 2.000 € (1.000 € in caso di assenza di rottamazione). Tali contributi sono riconosciuti per la categoria M1 nuovi di fabbrica, aventi un prezzo inferiore a 50.000 € (IVA esclusa)
b)un contributo pari a 1.500 € purché: portato alla rottamazione un veicolo omologato in una classe inferiore a EURO 6 immatricolato prima del 1/1/2011 con un numero di grammi di CO2 emessi/km. compresi tra 61 e 135; praticato dal venditore uno sconto pari a 2.000 €; veicolo acquistato nuovo di fabbrica ricadente nella categoria M1 ed avente un prezzo inferiore a 40.000 € (IVA esclusa)
c)un contributo per acquisto di veicolo commerciale o di autoveicolo speciale nuovo di fabbrica, ricadente nella categoria M1, differenziato in base a massa totale, alimentazione, eventuale rottamazione di veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore a EURO 4 pari a:
- per veicoli con massa fino a 2 t.: 4.000 € se elettrici; 2.000 € se ibridi o con alimentazione alternativa; 1.200 € per altre tipologie di alimentazione (contributo ridotto rispettivamente a 3.200 €, 1.200 €, 800 € in assenza di rottamazione);
- per veicoli con massa da 2 a 3,3 t.: 5.000 € se elettrici; 2.800 € se ibridi o con alimentazione alternativa; 2.000 € per altre tipologie di alimentazione (contributo ridotto rispettivamente a 4.800 €, 2.000 €, 1.200 € in assenza di rottamazione);
- per veicoli con massa da 3,3 a 3,5 t.: 8.000 € se elettrici; 4.400 € se ibridi o con alimentazione alternativa; 3.200 € per altre tipologie di alimentazione (contributo ridotto rispettivamente a 6.400 €, 2.800 €, 2.000 € in assenza di rottamazione);
Contributi di cui alle lettere a) e b) cono cumulabili con quelli della Legge 145/18 e qualora acquisto sia subordinato alle disposizioni di D.Lgs. 141/10, acquirente può estinguere finanziamento agevolato in ogni momento e senza penali
Per erogazione di tali contributi stanziati 420.000.000 € per anno 2021, di cui: 120.000.000 € per acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 e 21-60 g/km. di CO2 emessa; 250.000.000 € per acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km. di CO2 emessa; 50.000.000 € per acquisto di veicoli commerciali o autoveicoli speciali di categoria M1 (di cui 10.000.000 € per acquisto di veicoli elettrici)
Legge 106/21 ad Art. 73 quinques incrementa fondo per acquisto di “veicoli verdi” per anno 2021 di 350.000.000 € da destinare per:
– 60.000.000 € a contributi per acquisto (anche in leasing) di autoveicoli con fascia di emissione di CO2 fino a 60 g./km.
– 200.000.000 € a contributi per acquisto (anche in leasing) di autoveicoli con fascia di emissione di CO2 da 61 a 135 g./km.
– 50.000.000 € a contributi per acquisto (anche in leasing) di veicoli commerciali o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica , di cui 15.000.000 € per acquisto di veicoli elettrici
– 40.000.000 € a contributi per acquisto da parte di persone fisiche entro 31/12/2021 di un veicolo usato di categoria M1 di prima immatricolazione in Italia, per cui sono stati riconosciuti incentivi ai sensi della Legge 145/18 o Legge 178/20, avente un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato inferiore a 25.000 €, omologato in classe almeno pari a EURO 6, che contestualmente portano alla rottamazione un veicolo della medesima categoria immatricolato prima del 1/1/2011 (o che nel periodo di vigenza di agevolazione superi 10 anni da data di immatricolazione) di cui acquirente o suo familiare convivente è proprietario o intestatario da almeno 12 mesi. Contributo pari a: 2.000 € per acquisto di veicolo con emissioni di CO2 inferiore a 60 g./km.; 1.000 € se emissioni comprese tra 61 e 90 g./km.; 750 € se emissioni comprese tra 91 e 135 g./km. Contributo riconosciuto solo se cedente riconosce al cessionario del veicolo un importo pari al contributo, che recupera tramite credito di imposta (utilizzabile solo in compensazione, presentando modello F24, per via telematica, ad Agenzia delle Entrate)
Regione Marche, con LR 35/16, come modificata dalla LR 51/18, stanziato 102.000 €, affinchè a partire dal 01/01/2017 i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, o gasolio-elettrica (inclusiva dell’alimentazione termica), o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, vengono esentati del pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e le 5 annualità successive.
Sanzione:
Chiunque nel periodo 1 Marzo 2019 – 31 Dicembre 2021 acquista (anche in locazione finanziaria) e/o immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1(anche se già immatricolato in un altro Stato), ad esclusione dei veicoli speciali: soggetto al pagamento di un’imposta pari a 1.100 € se il veicolo rilascia da 161 a 175 g./km. di biossido di carbonio (emissioni calcolate fino al 31/12/2020 secondo il ciclo di prova MEDC, come riportato nella carta di circolazione del veicolo stesso); imposta elevata a 1.600 € se rilasciati da 176 a 200 g./km., 2.000 € se rilasciati da 201 a 250 g./km., 2.500 € se rilasciati oltre 250 g./km.
In caso di accertata indebita fruizione (totale o parziale) del contributo a causa del mancato rispetto delle condizioni previste: revoca del credito di imposta concesso + recupero di questo