CERTIFICATI VERDI ED ENERGIA (Legge 296/06, 222/07, 244/07, 122/10; D.M. 24/10/05, 18/12/08; Del. AEEG 28/1/09) (energy20)
Soggetti interessati:
Gestore Servizi Elettrici (GSE), Autorità Energia Elettrica e Gas (AEEG), chiunque produce:
– energia elettrica da impianti che utilizzano idrogeno o da impianti statici come celle a combustibile, tenendo conto di: producibilità impianto (Media della produzione ottenuta negli ultimi 5 anni, al netto periodo di fermo impianto); producibilità attesa (produzione annua ipotizzata a seguito potenziamento o rifacimento impianto); producibilità aggiuntiva (incremento produzione dovuta a potenziamento); produzione lorda di impianto (somma di quantità energia elettrica prodotta da tutti i gruppi generatori interessati comunicata ad Ufficio Finanza); produzione netta impianto (produzione lorda energia elettrica assorbita da servizi ausiliari e da perdite nei trasformatori principali produzione ascrivibile ad altre fonti energetiche se questa superiore a 5% del totale); data di entrata in esercizio commerciale impianto (data comunicata a GSE ed Ufficio Tecnico Finanza da cui decorre rilascio dei certificati verdi); periodo di avviamento e collaudo (Non superiore a 18 mesi tra data di funzionamento impianto e data di entrata in esercizio commerciale); potenziamento impianto entrato in vigore da almeno 5 anni per consentire producibilità aggiuntiva; riduzione complessiva di emissioni di anidride carbonica utilizzando idrogeno (Almeno 5% rispetto ad emissioni prodotte per stessi quantitativi di energia utilizzando fonti convenzionali); data autorizzazione a produzione energia elettrica da biomassa è quella di prima cessione di energia elettrica a rete;
– energia termica utilizzando impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (Impianto combinato di energia elettrica e calore + rete di teleriscaldamento per distribuzione di calore a pluralità di edifici per usi igienico-sanitari, riscaldamento e condizionamento ambiente a destinazione residenziale, commerciale, industriale, agricolo con esclusione di impiego in macchine al servizio di processi industriali, a cui può allacciarsi qualunque cliente senza discriminazione sulla base di specifico contratto di fornitura), tenendo conto di: energia termica effettivamente prodotta (è quella ceduta a rete di teleriscaldamento al netto di energia termica prodotta da eventuali caldaie di integrazione o altre fonti di calore); data di entrata in funzione impianto (è quella della prima cessione di calore cogenerato); data di entrata in esercizio commerciale impianto (è quella comunicata a GSE ed Ufficio Tecnico Finanza da cui decorre rilascio certificati verdi su quota di energia usata per teleriscaldamento); periodo di avviamento e collaudo non oltre 48 mesi tra data di entrata in esercizio a data di entrata in esercizio commerciale; caldaie di integrazione o di riserva o ausiliarie (sono le caldaie che producono solo calore); potenziamento impianto (mediante estensione tubazione a rete di teleriscaldamento per una producibilità aggiuntiva di energia termica almeno pari a 15% rispetto ai 3 anni precedenti al netto di eventuali periodi di fermo impianto); rifacimento totale impianto di cogenerazione se entrato in funzione da oltre 30 anni con potenziamento delle principali parti di impianto e della rete di teleriscaldamento (Rifacimento parziale per impianti di oltre 15 anni); realizzazione nuova rete di teleriscaldamento con centrale esistente abbinata ad impianto di cogenerazione esistente od impianto generatore di energia elettrica esistente trasformato in impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento. Sono escluse fonti di calore non cogenerative, quali recupero di calore da processi industriali o combustione di biomasse o geotermici
Iter procedurale:
Produttore che gestisce impianti di energia elettrica od impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento entrati in esercizio “a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o realizzazione di nuova rete centrale esistente” dopo 28/9/2004 invia domanda di riconoscimento qualifica a GSE, specificando: soggetto produttore, sede di impianto, tipologia di impianto, tecnologia utilizzata, potenza nominale, data di entrata in esercizio, producibilità attesa oggetto di certificati verdi, modalità operative con cui rispettate direttive AEEG. Alla domanda allegare:
1) relazione in cui evidenziate modalità di riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
2) copia progetto preliminare impianto non ancora in esercizio (Entro 60 giorni occorre inviare richiesta di autorizzazione ad esercizio impianto, altrimenti domanda decade);
3) nel caso di impianto di cogenerazione, qualora rete di teleriscaldamento e rapporti commerciali gestiti da soggetti diversi: dichiarazione soggetto che gestisce rete di teleriscaldamento con cui certificati dati di competenza al fine di consentire a Gestore di verificare rispetto delle prescrizioni
Se Gestore non si pronuncia entro 120 giorni, domanda si intende accolta ed impianto qualificato. Se domanda respinta, Gestore rete trasmette, entro 15 giorni, comunicazione di diniego a Ministeri Ambiente e Sviluppo Economico che possono assumere “determinazioni contrarie ove non ravvisano sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa”
Qualifica cessa di validità se soggetto non comunica a Gestore rete inizio lavori su impianto entro 18 mesi da rilascio qualifica, o se impianto non entra in esercizio entro 3 anni da rilascio qualifica, salvo casi di forza maggiore riconosciuti da Gestore. Valutazioni in merito di Gestore trasmesse a Ministeri Ambiente e Sviluppo Economico per espressione del loro parere.
Produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale annua inferiore a 1 kW esercita diritto di opzione tra certificato verde e tariffa fissa al momento prima richiesta (Ammesso prima di fine periodo di incentivazione 1 solo passaggio da un sistema incentivante all’altro) da inviare entro 3 anni da data entrata in esercizio impianto a GSE, evidenziando soggetto produttore, ubicazione impianto, fonte rinnovabile utilizzata, tecnologia utilizzata, potenza nominale media annua, data entrata in esercizio, produzione annua netta, producibilità aggiuntiva, entità di eventuali autoconsumi, tipo incentivazione richiesto. Allegare:
a) relazione tecnica contenente informazioni necessarie a valutare corrispondenza singola tipologia di impianto a quanto previsto da normativa (Allegato A di D.M. 18/12/08 pubblicato su G.U. 1/09);
b) copia progetto definitivo di impianto;
c) copia autorizzazione unica;
d) versamento di contributo per spese di istruttoria pari a 150 (Quota fissa) + 50 per impianti di potenza nominale media annua da 20 a 200 kW, 300 per impianti da 200 kW a 1 MW, 800 per impianti da 1 a 10 MW, 1.200 per impianti oltre 10 MW.
GSE valuta domanda, fissando “in via presuntiva energia elettrica incentivata” (Domanda accolta se GSE non si pronuncia entro 90 giorni).
Soggetti responsabili di impianti comunicano a GSE ogni variazione dei dati di impianto, compreso avvio lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento totale o parziale di impianto e sua entrata in esercizio.
Produttore invia domanda per:
a) incentivi, allegando per il 1° anno dichiarazione giurata in cui si attesta di non incorrere nel cumulo di incentivi (salvo impianti alimentati da biomasse di filiera per cui ammesso cumulo di certificati verdi e tariffa onnicomprensiva con contributi in conto capitale o conto interessi per non oltre 40% costo investimento). Ai fini di cumulabilità consentito uso fino a 20% di biomassa non rientrante nella Legge Finanziaria 2007, fermo restando coefficienti applicabili ad energia elettrica di diverse tipologie di fonti utilizzate, previa dichiarazione del produttore attestante che rispettata tale percentuale nella produzione per tutti gli anni del diritto ad ottenere certificati verdi o tariffa onnicomprensiva, pena perdita a diritto certificati verdi o tariffa onnicomprensiva a partire da 1° anno di mancato rispetto di impegno;
b) certificati verdi aggiuntivi per il 1° degli ulteriori 4 anni, allegando dichiarazione giurata in cui si attesta di non aver beneficiato di alcun contributo in conto capitale per la realizzazione di impianto oggetto di richiesta di certificati verdi.
Produttore deve comunicare a GSE eventuali variazioni intervenute nelle suddette dichiarazioni, altrimenti si intendono confermate per i successivi anni di diritto a certificati verdi o tariffa onnicomprensiva.
Produttore può chiedere a GSE rilascio garanzia di origine, allegando relazione tecnica descrittiva di impianto ed indicando: soggetto produttore, ubicazione impianto, fonte rinnovabile utilizzata, tecnologia utilizzata, potenza nominale media annua, data entrata in esercizio, produzione netta o produzione imputabile a ciascun mese di anno precedente, importo e tipo eventuali incentivi concessi ad impianto. Domanda accolta se GSE non risponde entro 60 giorni.
GSE, ai fini di emissione di certificati verdi e erogazione tariffa fissa onnicomprensiva, esegue verifiche su impianti in esercizio o in costruzione per accertarne conformità a norme di legge e veridicità dei dati forniti. Responsabili di impianti debbono assicurare che controlli attuati “in condizioni permanenti di igiene e sicurezza”. Esito di verifiche trasmessi a Ministeri Sviluppo Economico ed Ambiente.
GSE rilascia certificati verdi, aventi valore unitario pari a 1 MWh a consuntivo, in base ad energia elettrica incentivata anno precedente, oppure a preventivo in base ad energia elettrica incentivata attesa per anno in corso o anno successivo. Per impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo 31/12/2007 coefficiente di moltiplicazione energia incentivata riportato in Tabella 2 allegata a Legge 244/07, mentre per impianti da biomassa di filiera coefficiente di moltiplicazione riportato in Legge 296/06. In caso di impianti entrati in funzione da almeno 2 anni, produzione annua attesa è pari a media aritmetica produzione di tutti gli anni precedenti, mentre per impianti entrati in esercizio da meno di 2 anni, produzione attesa valutata in base a dati di progetto, comunque non superiore a valori statistici medi di diverse tipologie di impianto a disposizione di GSE. Certificati verdi a consuntivo emessi entro 30 giorni da comunicazione da parte produttore di produzione netta energia rinnovabile anno precedente, corredata da copia dichiarazione produzione di energia elettrica presentata ad Ufficio Tecnico Finanza, mentre a partire da 30/6/2009 emissione certificati verdi di impianti già entrati in esercizio subordinata a presentazione garanzia a favore di GSE in termini di energia a valere su altri impianti qualificati in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria commisurata a prezzo certificati verdi richiesti. Emissione di certificati verdi per impianti non in esercizio subordinata ad invio da parte produttore di piano di realizzazione e garanzie a favore di GSE.
Produttori od importatori di energia elettrica comunicano a GSE entro 31 Marzo:
a) dati attestanti propria produzione od importazione di energia da fonti non rinnovabili nell’anno precedente, evidenziando energia prodotta e quella importata, nonché quella prodotta con sistemi di cogenerazione e, per centrali ibride, quella imputabile a fonti rinnovabili e non rinnovabili. Escluso da tale obbligo produzione di energia elettrica di impianti beneficiari di tariffa fissa onnicomprensiva;
b) richiesta di esenzione da comunicazione di cui sopra per importazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, allegando dichiarazione operatore estero attestante dati identificativi di impianto e quantità mensile di energia venduta in Italia;
c) “certificati verdi equivalenti ad obbligo di immissione che compete loro”. GSE, in base a tale comunicazione e certificati verdi ricevuti ed ogni altro dato in suo possesso, verifica, relativamente ad anno precedente, rispetto obblighi di legge ed annulla certificati verdi, qualora verifica attuata entro 30 Aprile risulta positiva (cioè valore dei certificati trasmessi “pari o superiore a valore di quota di obbligo in capo a soggetto stesso”). In caso di verifica negativa, soggetto deve compensare entro 30 giorni differenza constatata, tramite invio a GSE di certificati verdi mancanti, o acquisto ed annullamento di certificati verdi emessi da GSE. Se soggetto risulta inadempiente, GSE lo comunica ad AEEG per applicazione sanzioni.
GSE informa Ministero Sviluppo Economico elenco completo dei soggetti inadempienti ed importo delle inadempienze, mentre AEEG comunica a Ministero entità delle sanzioni applicate. In base a tali informazioni, Ministero potrà adottare ulteriori iniziative per raggiungere obiettivi assunti di produzione energia da fonti rinnovabili
Se dovesse verificarsi un eccesso di offerta di certificati verdi perché imprese non si adeguano ad obiettivi nazionali di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili, Gestore è tenuto ad acquistare i certificati verdi in eccesso, limitatamente ai certificati scaduti di validità, al prezzo di mercato. Per certificati verdi emessi per impianti ubicati in Stati esteri, eventuali diritti sono conferiti a produttore energia elettrica.
Gestore della rete, entro 30 Aprile, qualora differenza tra certificati acquistati e venduti nei 3 anni precedenti è negativa, acquista sul mercato ed annulla i certificati verdi fino a copertura della differenza, pena divieto di vendita ad emissione di certificati verdi. Se differenza rimane negativa, Ministeri Ambiente e Sviluppo Economico assumono idonee iniziative per incentivare rispetto obiettivi nazionali del protocollo di Kyoto.
Direttiva 2009/28/CE fissa per Italia obiettivo di 17% come quota di energia da fonti rinnovabili su consumo totale di energia. Obiettivo che può essere raggiunto anche mediante:
– intesa di filiera agroenergetica (in particolare produzione di energia elettrica da biomassa e biogas) tra Organizzazioni produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione;
– contratti quadro tra imprese singole od associate della filiera di trasformazione agroenergetici, purché garantita tracciabilità di materia prima utilizzata e rispettate almeno 1 delle seguenti condizioni:
1) approvvigionamento di biomasse agricole ed agroforestali proveniente da almeno 3 Regioni;
2) progetto di trasformazione agroenergetica dichiarato di interesse nazionale.
Gestore rete:
1) istituisce sede per contrattazione dei certificati verdi, che sono comunque oggetto di libero mercato, anche al di fuori della suddetta sede, purché obbligo di loro registrazione secondo criteri fissati da GSE per quantità, prezzi di scambio, tipologia di certificati. GSE, per favorire diffusione informazioni ad operatori in merito a previsioni andamento di mercato, pubblica ed aggiorna sul proprio sito esiti delle contrattazioni in termine di quantità, prezzi e tipologia dei certificati;
2) emette a proprio favore e colloca sul mercato certificati verdi relativi ad impianti entrati in esercizio dopo 1/4/1999, nonché certificati non riferiti ad alcun impianto specifico “al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali”, ad un prezzo di vendita stabilito entro 30 Giugno, tenendo conto prezzo medio delle contrattazioni di tutti i certificati verdi indipendentemente da anno di riferimento. In caso di certificati verdi emessi per impianti ubicati in Stati esteri diritti conferiti a soggetto produttore di energia elettrica. Entro 30 Aprile GSE, se differenza tra certificati relativi ai diritti acquisiti e certificati venduti nei 3 anni precedenti è negativa, acquista sul mercato ed annulla un numero di certificati pari a differenza rilevata e non procede ad alcuna vendita, né ad emissione di certificati fino a raggiungimento parità;
3) ritira nel periodo 2009/11, su richiesta detentori inviata entro 31 Marzo, certificati verdi rilasciati per produzione energia elettrica rinnovabile fino a 31/12/2010 (Esclusi impianti di cogenerazione con riscaldamento) ad un prezzo pari a quello medio di mercato dei 3 anni precedenti domanda. Certificati verdi ritirati da GSE usati da questo per finalità di cui sopra;
4) pubblica Bollettino informativo annuale (aggiornato ogni 6 mesi) riportando: elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione ed in progetto con qualifica vigente; elenco dei certificati verdi emessi; elenco delle garanzie di origine rilasciate; dati statistici aggregati relativi a singolo produttore su impianti, rispettiva potenza, produzione energia elettrica effettiva; verifiche annuali e triennali su produzione attesa di impianti in costruzione; in caso di impianti entrati in esercizio dopo 31/12/1999 potenza installata per tipologia di impianto, produzione energetica attesa per ogni anno residuo diritto al riconoscimento componenti correlate a maggiori costi; notizie su “corretto funzionamento delle contrattazioni dei certificati verdi”;
5) organizza sistema informativo su impianti alimentati da fonti rinnovabili accessibile a Ministeri Ambiente e Sviluppo Economico, Regione, AEEG, in cui riportare dati aggregati (non riconducibile a singolo produttore) atti a verificare conseguimento obiettivo fissati da CIPE, nonché andamento prezzi dei certificati verdi;
6) sottopone ogni 3 anni ad approvazione da parte Ministero Sviluppo Economico aggiornamento procedure e metodi determinazione quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti energetiche rinnovabili, nonché tipologie di rifiuti per cui predeterminata quota fissa di produzione di energia elettrica, riconosciuta ai fini accesso ad incentivi, pari almeno a 50% di produzione complessiva durante tutta la durata degli incentivi in caso di impiego di rifiuti urbani ottenuti da raccolta differenziata, impiego combustibile ottenuto solo con rifiuti urbani
AEEG definisce:
– modalità e tempi di erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive e di ritiro dei certificati verdi;
– modalità per lo scambio sul posto;
– modalità con le quali risorse per erogazione tariffe incentivanti trovano copertura “nel gettito della componente tariffaria dell’energia elettrica”.
Sanzioni:
Esecuzione di interventi di potenziamento o rifacimento di impianto beneficiari di tariffa fissa onnicomprensiva che superano limite di potenza nominale media annua: decadenza diritto tariffa fissa su intera produzione sostituito da emissione da parte GSE di certificati verdi a partire da entrata in esercizio di nuovo impianto.
In caso di false dichiarazioni: decadenza incentivi (certificati verdi o tariffa onnicomprensiva) su intera produzione a partire da 1° anno in cui rilevato mancato rispetto delle condizioni e per intero periodo residuo al rilascio certificati verdi.
Se impianti, per qualsiasi motivo, non producono energia in quantità almeno pari a certificati verdi emessi e produttore non in grado di restituire importo per annullamento certificati verdi emessi: GSE compensa differenza trattenendo certificati verdi del produttore per altri impianti in funzione di questo nell’anno in corso, o per impianto in questione negli anni successivi, o si avvale di fideiussione bancaria.
In caso di mancata comunicazione a GSE di inizio lavori su impianto entro 18 mesi da rilascio qualifica o di entrata in esercizio impianto entro 3 anni da inizio lavori: perdita qualifica e quindi benefici, salvo cause di forza maggiore indipendenti da volontà produttore dichiarate a GSE e da questo accettate
Entità aiuto:
Risorse derivanti in base a Legge 122/10 da risoluzione anticipata di convenzioni relative a fonti assimilate a fonti rinnovabili intese come differenza tra oneri derivanti da non risoluzione delle suddette convenzioni e quello da liquidare ai produttori aderenti a risoluzione sono versate a Ministero Università per interventi nel settore della ricerca su fonti rinnovabili (Escluse spese per personale).
D.M. 18/12/08 stabilisce che incentivi per chiunque produce energia elettrica da impianti alimentati da energia rinnovabile è dato da certificato verde (Esclusa fonte solare), o in alternativa per impianti eolici di potenza nominale annua inferiore a 200 kW ed impianti alimentati da altre fonti rinnovabili (Esclusa fonte solare) di potenza nominale inferiore a 1 MW entrati in esercizio dopo 31/12/2007 tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile definita da GSE. Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale inferiore a 200 kW può accedere a meccanismi di scambio sul posto. Tali incentivi riconosciuti anche per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento limitatamente a produzione di energia elettrica.
GSE applica coefficiente moltiplicativo solo ad energia elettrica incentivata riferita ad anno precedente (Ai fini del calcolo numero certificati verdi da rilasciare, produzioni e/o importazioni moltiplicate per valore della quota minima in vigore), attraverso emissione di certificati verdi a consuntivo, anche se produttore chiede rilascio di certificati verdi a preventivo. In tal caso se dimostrato che impianto utilizzato biomassa di filiera nel rispetto disposizioni MI.P.A.F., GSE emette a saldo certificati verdi aggiuntivi, applicando coefficiente moltiplicativo. Coefficiente moltiplicativo e tariffa onnicomprensiva applicata anche a centrali che usano fonti diverse da biomassa di filiera, comprese centrali ibride, limitatamente a quota di energia incentivata imputabile a biomassa di filiera.
Impianti alimentati da
– fonti energetiche rinnovabili, incluse centrali ibride, o impianti termoelettrici operanti come centrali ibride, o impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento, entrati in esercizio dopo 1/4/1999 a seguito di nuova costruzione, rifacimento (totale o parziale), potenziamento, riattivazione
– impianti alimentati da rifiuti non biodegradabili entrati in esercizio entro 31/12/2006
hanno diritto, purché muniti di qualifica, a certificati verdi per un numero di anni pari a
– 15 anni limitatamente ad energia elettrica derivata da fonti rinnovabili di impianti termoelettrici entrati in esercizio dopo 31/12/2007 (12 anni per impianti entrati in esercizio fino a 31/12/2007) od operanti come centrali ibride;
– 8 anni per energia elettrica non derivante da impianti di cogenerazione abbinata a teleriscaldamento o da impianti alimentati da rifiuti non biodegradabili entrati in esercizio entro 31/12/2006
Certificati verdi aggiuntivi (altri 4 anni al 60% di energia elettrica incentivata) assegnata ad energia elettrica derivata da biomasse di filiera o da impianti alimentati con rifiuti non biodegradabili entrati in esercizio dopo 15/2/2004 e prima di 31/12/2006
Durata certificati verdi estesa di un periodo pari ad eventuali fermate disposte da Autorità pubblica per problematiche di sicurezza alla rete o per eventi calamitosi riconosciuti, maggiorato di 20%
Nel periodo 2007/12 quota minima di elettricità immessa nel sistema elettrico nazionale prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili incrementata ogni anno di 0,75%. Ministero Attività produttive con propri decreti stabilisce entità degli incrementi minimi per anni successivi al 2012.
Rilascio di certificati verdi non cumulabili con altri incentivi pubblici per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o meno.
Produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa di filiera di potenza nominale media annua inferiore a 1 MW entrati in esercizio dopo 31/12/2007 immessa nel circuito elettrico ha diritto, su richiesta produttore a GSE, in alternativa ai certificati verdi, ad una tariffa fissa onnicomprensiva (espressa in eurocent/kwh) di entità variabile in funzione della fonte utilizzata per 15 anni (Al netto di eventuali fermate di impianto disposte da Autorità pubblica per problematiche di sicurezza della rete od eventi calamitosi riconosciuti con estensione periodo di 15 anni di tali fermate maggiorato di 20%) determinata in base a Tabella 3 di D.M. 18/12/08 pubblicata su G.U. 1/09 moltiplicata energia incentivata (Misure a consuntivo di energia elettrica immessa in rete) .
Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata con la medesima modalità dell’altra.
Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua inferiore a 20 kW ed impianti entrati in esercizio dopo 31/12/2007 di potenza compresa tra 20 kW e 200 kW possono accedere a meccanismo dello scambio sul posto, con esclusione di impianti “che immettono propria produzione di energia nel sistema elettrico ai fini di ottenere tariffa fissa onnicomprensiva”, ma compreso collegamento a medesimo punto di connessione di diverse tipologie di impianti (inclusi cogeneratori ad alto rendimento), purché potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW. Consentito passaggio da scambio sul posto a tariffa fissa onnicomprensiva, purché produttore presenti specifica richiesta a GSE e periodo di incentivo ridotto del periodo intercorrente tra data entrata in esercizio e data entrata in esercizio commerciale di impianto a seguito accoglimento di tale richiesta.
In caso di sostituzione di combustibile di origine agricola con altre biomasse agricole diritti acquisiti rimangono, mentre in caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, si ha perdita dei “certificati verdi”.
A partire da 1/1/2009 “certificati verdi”:
– hanno valore unitario pari a 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto di incentivo in misura pari al “prodotto della produzione”;
– sono immessi sul mercato al un prezzo riferito a 1 Mwh elettrico pari alla differenza tra valore di riferimento fissato in 180 /Mwh e valore medio annuo del prezzo di cessione di energia elettrica rilevato da AEEG nell’anno precedente e comunicato entro 31 Gennaio. A fini definizione prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per anno 2009 AEEG, con delibera del 28/1/09, ha stabilito che prezzo di cessione di energia elettrica per anno 2008 pari a 91,34 /MWh;
– in eccesso rispetto “a quelli necessari per assolvere ad obbligo della quota minima di consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili dell’anno precedente”, possono, su richiesta interessato, essere ritirati da GSE ad un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi nell’anno precedente. Operazione che può sempre essere compiuta fino a quando non raggiunto obiettivo di 25% di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Valore di riferimento e coefficienti per le diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché tariffa onnicomprensiva possono essere aggiornati ogni 3 anni da Ministero Sviluppo Economico “assicurando congruità della remunerazione ai fini della incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”.
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrata in funzione dopo 31/12/2008 può accedere ai suddetti benefici solo se impianti non beneficiano di altri incentivi pubblici “in conto energia, in conto capitale, in conto interessi con capitalizzazione anticipata”