CEREALI ESPORTATI E BEVANDE ALCOLICHE (Reg

CEREALI ESPORTATI E BEVANDE ALCOLICHE (Reg. 1670/06, 736/12, 1764/13)  (cereal12)

Soggetti interessati:

Distillatore stabilito nella CE che intende esportare cereali o malto (coefficiente di conversione di malto in orzo pari a 1,30, elevato a 0,57 in caso di malto verde avente tasso di umidità compreso tra 43% e 47%)  sotto forma di bevande alcoliche (quali “grain whisky” ottenuto da malto e cereali, “malt whisky” ottenuto da malto, “irish whisky” ottenuto da malto e cereali con malto almeno al 30%), il cui processo di fabbricazione prevede obbligo di  invecchiamento di almeno 3 anni

Iter procedurale:

CE concede restituzione ai quantitativi di cereali distillati e destinati a Paesi terzi, moltiplicati per un coefficiente dato dal rapporto medio esistente tra quantitativi totali esportati e quantitativi commercializzati delle bevande in questione “durante il numero di anni corrispondente al numero medio di invecchiamento della suddetta bevanda” (Esclusi quantitativi di cereali soggetti al regime di perfezionamento attivo). Coefficiente rilevato sulla base delle scorte di magazzino e tenendo conto variazione della bevanda alcolica in oggetto. Coefficiente fissato entro 1 Luglio, eventualmente differenziato secondo cereali utilizzati. Per campagna 2013/14 (1/10/13 – 30/9/14) coefficiente applicato in:

–          Inghilterra per orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto pari a 0,647, mentre per cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali pari 0,515

–          Irlanda per orzo trasformato in fabbricazione di Irish whisky pari a 0,227, mentre per cereali utilizzati nella fabbricazione di Irish whiskey pari a 0,970 

Se situazione mercato mondiale lo esige, CE decide abolizione restituzione per certe destinazioni. In tal caso coefficiente adattato mediante esclusione dei quantitativi esportati verso Paese escluso da restituzione.

Distillatore comunica ad A.G.E.A.

1)       designazione dei cereali o malto da esportare eventualmente ripartita per partite omogenee; 

2)       peso netto dei cereali e malto impiegato per ciascuna partita esportata e relativo tasso di umidità;

3)       attestazione di conformità dei prodotti esportati a disposizioni CE;

4)       luogo magazzinaggio e distillazione dei prodotti.

A conclusione operazioni, presentata ad A.G.E.A.:

a)       dichiarazione di distillazione, vidimata da Ispettorato Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari (ICQ), in cui precisato tipi di cereali impiegati e quantità di bevande alcoliche ottenute;

b)       domanda di restituzione ad esportazione entro 12 mesi da vidimazione dichiarazione di distillazione, in cui specificato: codice bevanda alcolica; quantità bevande alcoliche da esportare; loro composizione (Se bevanda ottenuta da diversi tipi di cereali o se risulta da ulteriore miscela indicarle in dichiarazione); Paese produttore. Allegare entro 6 mesi prova di esportazione prodotti distillati da giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione (Ammessa proroga di 6 mesi). Se restituzione differenziata per Paesi Terzi, occorre fornire prova supplementare che “bevande alcoliche pervenute alla destinazione per cui fissata la restituzione”. Prodotti posti in deposito di approvvigionamento si considerano esportati. Bevande alcoliche contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione. Se prova non fornita nei termini, nessuna restituzione erogata concessa o esportazione non contabilizzata (esportazione contabilizzata nell’anno successivo se prova fornita in ritardo).

Restituzione erogata da A.G.E.A., dopo aver eseguito controllo su dichiarazione di distillazione cereali impiegati, processo distillazione, uso del prodotto distillato ottenuto o sua esportazione (Sottoprodotti distillazione svincolati da controllo se rientrano nei limiti di scarto di lavorazione).

Se bevande alcoliche hanno espletato formalità doganali di esportazione possono essere immesse in libera pratica “qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione all’esportazione pagata”.

Stati membri comunicano a Commissione:

–          nome ed indirizzo Organismi competenti (Per Italia: AGEA);

–          entro 16 Luglio:

a)       quantitativi di cereali e malto rispondenti ai requisiti di qualità distillati nell’anno precedente, distinti secondo codice prodotto;

b)       quantitativi di cereali e malto distinti secondo codice prodotto oggetto nell’anno precedente del regime di perfezionamento attivo;

c)       quantitativi di bevande alcoliche distinti per specifiche categorie esportati e commercializzati nell’anno precedente;

d)       quantitativi di bevande alcoliche distinti per specifiche categorie spediti nell’ambito del regime di perfezionamento attivo verso Paesi Terzi nell’anno precedente;

e)       quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 Dicembre, nonché quantitativi prodotti anno precedente;

–          su richiesta della Commissione stessa, dati necessari per determinazione coefficiente di adattamento

Entità aiuto:

Restituzione ad esportazione valida al giorno assoggettamento cereali a controllo per quantitativi di cereali sottoposti a controllo distillati da aventi diritto durante periodo di distillazione determinato e moltiplicato per coefficiente fissato ogni anno per Stato membro.

Peso da prendere in considerazione per pagamento restituzione è peso netto dei cereali avente tasso di umidità inferiore a 15% (Se umidità compresa tra 15% e 16%, peso netto diminuito di 1%; se umidità compresa tra 16% e 17%, peso netto diminuito di 2%; se umidità superiore a 17%, peso netto ridotto di 2% per ogni unità percentuale oltre 15%). Per malto è peso netto avente tasso di umidità pari ad inferiore a 7% (Se umidità compresa tra 7% e 8%, peso netto diminuito di 1%; se umidità superiore a 8%, peso netto diminuito di 2% per ogni percentuale di umidità superiore a 7%).

Nessuna restituzione se cereali o malto non sono di qualità sana, leale, mercantile.   

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