IMPORTAZIONE CEREALI

IMPORTAZIONE CEREALI (Reg. 459/09, 642/10, 1221/20) (cereal14)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali (MIPAAF)

Chiunque importa frumento tenero (di qualità alta, media, bassa), frumento duro, mais vitreo (Granoturco della specie “Zea Maya Indurata” i cui grani presentano endosperma vitreo dominante, di colore arancio o rosso, corona senza fenditure e con sezione centrale farinosa circondata da sezione cornea), altri cereali da foraggio (segala, sorgo), orzo, avena.

Iter procedurale:

UE  rileva giornalmente quotazione di borsa su mercati rappresentativi USA (Minneapolis per frumento tenero; Chicago per frumento duro, mais ed altri cereali da foraggio), premio commerciale e nolo in base ad informazioni pubbliche disponibili

UE fissa limiti di importazione a tasso doganale agevolato per cereali da assegnare in base ad ordine cronologico di invio delle domande, od in proporzione ai quantitativi richiesti, o tenendo conto  di operatori tradizionali/nuovi arrivati, comunque in modo da evitare discriminazioni tra questi salvaguardando nel contempo equilibrio e fabbisogno comunitario.

Interessati presentano a MIPAAF domanda titolo di importazione cereali, specificando:

  • Paese di origine prodotto;
  • qualità, rispondente a seguenti standard minimi:

a)per frumento tenero e spelta: proteine almeno 14% se di qualità alta (11,5% se di qualità media); peso specifico almeno 77 kg./ se di qualità alta (74 kg/hl. se di qualità media); impurità non oltre 1,5%

b)frumento duro: peso specifico almeno 76 kg./hl.; impurità non oltre 1,5%; grani vitrei almeno 62% (75% se di alta qualità)

c)mais vitreo: peso specifico almeno 76 kg./hl; grani vitrei almeno 95%; indice massimo di flottazione (calcolato secondo metodo riportato in Allegato VII a  642/10 pubblicato su GUCE 187/10) di 25.

Ammessa tolleranza: + o – 0,7 su percentuale tenore proteico; – 0,5 su peso specifico minimo; + 0,5 su percentuale massima di impurità; – 2 su percentuale di grani vitrei ( – 3 per mais vitreo); + 1 su indice di fluttuazione

  • quantità (Nel limite del contingente trimestrale fissato) da importare;
  • impegno a costituire cauzione giorno di “accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica” pari a 30 €/t. + cauzione aggiuntiva pari a:

a)95 €/t. per frumento tenero di alta qualità;

b)differenza tra dazio più elevato e dazio applicabile a qualità indicata al momento di immissione in libera pratica maggiorato di un supplemento di 5 €/t. per frumento duro. Nessuna cauzione aggiuntiva se allegato certificato di conformità il cui modello pubblicato su U.CE 139/09 rilasciato da Federal Grain Inspection Service – FGIS o da Canadian Grain Commission – CGC il cui modello pubblicato su G.U.CE 158/03 (Certificato riportato nella casella 24 del titolo di importazione);

c)24 €/t. per mais vitreo, salvo se proviene da Argentina e nella domanda di titolo e nel titolo stesso indicato numero certificato dei conformità (Modello riportato su U.CE 187/10) rilasciato da Servicio Nazional de Sanidad dy Calidad Agroalimentaria

d)0 se dazio ad importazione di frumento duro pari a 0

In caso di sospensione dei dazi non richiesta cauzione aggiuntiva per intero periodo di sospensione dei dazi.

MIPAAF, entro le ore 18 del giorno di scadenza, comunica a Commissione UE per numero d’ordine, ciascuna domanda pervenuta con origine del prodotto e quantitativo richiesto. Se offerte di gara per situazione mercato mondiale può creare perturbative, UE (anche su richiesta Stato membro) decide:

  • sospendere presentazione domanda per 5 giorni lavorativi (UE può prorogare tale termine);
  • respingere domande per cui titoli non ancora rilasciati
  • fissare percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti (Cauzione svincolata per quantitativi non concessi). Interessato può ritirare domanda entro 3 giorni lavorativi successivi a pubblicazione decisione UE, se riduzione oltre 80% quantitativo richiesto, con svincolo di cauzione.

Tali decisioni non applicate in caso di aiuti alimentari comunitari o nazionali nell’ambito di accordi internazionali

MIPAAF, entro 4 giorni lavorativi da scadenza domanda, rilascia titolo di importazione, specificando: codice prodotto; Paese di origine; quantitativo ammesso ad importazione dazio da applicare; certificato di conformità rilasciato da FGIS o CGC.

Titolo valido 45 giorni da giorno successivo di rilascio. Nel caso di titoli rilasciati nell’ambito di un contingente titoli validi fino alla fine di 2° mese successivo al rilascio. Se non previsto particolare periodo di validità per titolo importazione di cereali da Paesi Terzi, nella domanda e nel titolo riportare indicazioni Paesi di provenienza e di origine, con obbligo poi ad importare da questi.

Ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi per ogni partita di frumento tenero di alta qualità, frumento duro, mais vitreo per accertarne qualità. Tuttavia se partita accompagnata da certificato di conformità rilasciato da Canada, USA, Argentina prelevati campioni soltanto da numero partite importate sufficientemente rappresentativo (Almeno 3% se accertato che parametri di qualità di cereali importati sono conformi a quelli UE). Campioni conservati per almeno 6 mesi. Merce classificata secondo qualità standard risultante da analisi. Se risultati analisi determinano classificazione di qualità inferiore a quella riportata su titolo importazione, importatore deve pagare differenza tra dazio applicabile al prodotto indicato su titolo e quello applicabile a prodotto realmente importato con cauzione e cauzione aggiuntiva svincolata salvo trattenuta di 5 €/t. Se differenza di dazio dovuta non versata entro 1 mese, cauzione aggiuntiva viene incamerata.

Cauzione svincolata se presentata prova che quantità importata trasformata nel prodotto  indicato.

Entità aiuto:

Commissione UE fissato con Reg. 1221/20 dazi di importazione cereali applicabili a partire dal 27/8/2020 pari a:

–          0 €/t. per: grano duro da seme; grano duro diverso da quella da seme di qualità alta, media, bassa; grano tenero da seme; grano tenero diverso da quello da seme di qualità alta (se originario dal Canada applicato in base al Reg. 642/10, come modificato dal Reg. 1587/17, un dazio pari a: 50% del prezzo di intervento nel 2020, 37,5% nel 2021, 25% nel 2022, 12,5% nel 2023, 0% nel 2024); segala da seme; segala diversa da quella da seme; sorgo da granella diverso da quello destinato a seme; granturco da seme diverso da quello ibrido e granturco diverso da quello da seme (importatore può beneficiare di riduzione forfetaria di 24 €/t. se soddisfatte le condizioni fissate ad Art. 3 del Reg. 642/10)

Importatore può beneficiare di una riduzione del dazio pari a:

–          3 €/t. se porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo o sul mar Nero e se merci giungono in UE tramite Oceano Atlantico o Canale di Suez;

–          2 €/t. se porto di sbarco si trova in Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia o su coste atlantiche della penisola iberica e merci giungono in UE tramite Oceano Atlantico

Elementi di calcolo del dazio all’importazione sono costituiti da:

–          media delle quotazioni nel periodo di riferimento dei prezzi dei cereali rilevate sui mercati di Minneapolis per grano tenero e di Chicago per grano duro;

–          media delle spese di nolo nel periodo di riferimento inerenti a scalo Golfo del Messico – Rotterdam o Grandi Laghi – Rotterdam

Possibile applicare dazi agevolati entro contingenti tariffari a seguito di accordi internazionali stipulati da UE, mentre è vietata applicazione di ogni tassa negli scambi con Paesi Terzi, avente effetto equivalente a dazio doganale.

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