CENTRI RACCOLTA LATTE (D

CENTRI RACCOLTA LATTE (D.P.R. 54/97; D.M. 21/1/99 Circ. MIPA 1/12/97; D.G.R.M. 17/9/02)  (latte17)

Soggetti interessati:

Chiunque dispone di centri raccolta latte o stabilimenti trattamento termico o centri di normalizzazione latte.

Iter procedurale:

Responsabile centro raccolta invia domanda di riconoscimento in bollo (Modello riportato su BUR 108/02) a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, competente per territorio, allegando:

–          certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

–          planimetria dello stabilimento in scala 1:100 da cui risulti linee produzione, servizi igienici, rete idrica degli scarichi;

–          relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, specificando: modalità approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, emissioni in atmosfera;

–          autorizzazione del Sindaco allo smaltimento delle acque reflue;

–          autorizzazione ASL per idoneità a consumo umano delle acque utilizzate o esito analisi attestante requisiti potabilità acqua eseguite presso laboratorio pubblico;

–          ricevuta versamento per spese riconoscimento stabilimento di £.: 150.000 se centro lavora meno di 50.000 litri/anno; 300.000 per capacità compresa tra 50.000 e 100.000 litri/anno; 600.000 per capacità compresa tra 100.001 e 200.000; 1.000.000 per capacità oltre 200.000 litri/anno.

ASL eseguono, entro 30 giorni, istruttoria, verificando, mediante sopralluoghi in azienda esistenza requisiti minimi prescritti da D.P.R. 54/97 ed, in particolare:

a)       ubicazione degli impianti tale da evitare “alterazioni del latte provocate da ambiente circostante”

b)       utilizzo esclusivo dei locali per raccolta e deposito del latte

c)       presenza di impianti di acqua potabile per pulizia e disinfezione di operatore e apparecchiature

d)       presenza dispositivo per raffreddamento latte ed impianto refrigerante per deposito latte, con eventuale centrifuga per separazione del latte da impurità

e)       massima pulizia di personale, locali e attrezzature

f)        locali, impianti, utensili, cisterne per trasporto costituiti da materiali che possono venire a contatto con sostanze alimentari destinate a consumo umano.

Entro 10 giorni da istruttoria, ASL invia a Servizio Veterinario Regionale domanda con relativa documentazione e proprio parere affinchè questo emetta decreto di riconoscimento con relativo numero di identificazione

Riconoscimento o diniego comunicato entro 30 giorni ad interessato e Ministero Sanità (Elenco centri raccolta riconosciuti pubblicato su G.U. 292/97).

Responsabile del centro riconosciuto deve comunicare a Regione:

1)       ogni modifica strutturale a centro, allegando relazione tecnica e planimetria impianto, evidenziando modifiche apportate;

2)       ogni modifica a titolarità o ragione sociale del centro, allegando: atti attestanti avvenuta variazione, marca da bollo, certificato di iscrizione a Camera Commercio.

Centri raccolta sottoposti a controllo ASL, la cui periodicità dipende da: dimensione del centro, sistema di valutazione rischi adottato da responsabile centro, garanzie fornite in merito a informazioni tempestive ad ASL circa risultati analisi laboratorio o ritiro dal mercato di latte e derivati pericolosi per salute umana.

ASL controlla in particolare, origine latte e derivati attraverso documenti di provenienza e redige verbale sui risultati dei controlli, prescrivendo termine entro cui centro deve provvedere ad eliminare carenze riscontrate, pena sospensione o revoca riconoscimento. Analoga sanzione adottata in caso di evidenti infrazioni a norme igienico-sanitarie od intralcio ad ispezione veterinaria. Sospensioni e revoche comunicate a Ministero Sanità.

Controlli a campione svolti anche da Regione, Ministero Sanità, veterinari incaricati da CE.

 

 

 

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