SCAMBI CE LATTE E DERIVATI (Reg. 605/10) (latte19)
Soggetti interessati:
A.G.E.A., Servizi Decentrati Agricoltura, imprese che intendono importare latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale o camelidi e prodotti a base latte da Paesi Terzi, il cui elenco è riportato in Allegato I a Reg. 605/10 pubblicato su G.U.CE 175/10 (Per camelidi della specie Camelus Dromedarius da Emirato di Dubai), a rischio di afta epizootica, purché tali prodotti siano stati sottoposti a:
1) pastorizzazione con unico trattamento termico ad almeno 72°C per almeno 15 secondi, comunque “sufficiente a garantire reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, applicato subito dopo trattamento termico” (Colonna B di Allegato I a Reg. 605/10 pubblicato su G.U.CE 175/10);
2) sterilizzazione a trattamento a “ultra alta temperatura” (UHT) di almeno 135°C o trattamento di pastorizzazione rapida a 72°C per almeno 15 secondi applicato 2 volte al latte con ph superiore a 7 in grado di garantire reazione negativa a test di fosfatasi alcalina subito dopo tale trattamento o trattamento HTST al latte con ph inferiore a 7, o trattamento HTST associato ad altro trattamento fisico in grado di abbassare ph sotto 6 per 1 ora (Elenco riportato in colonna C di Allegato I al Reg. 605/10 pubblicato su G.U.CE 175/10).
Latte crudo proveniente da altri animali ammesso ad importazione da Paesi Terzi (Elenco riportato in colonna C di Allegato I a Reg. 605/10 pubblicato su G.U.CE 175/10), purché non a rischio di afta epizootica e sottoposto a processo di sterilizzazione o trattamento UHT di almeno 135°C per periodo di durata appropriata
Iter procedurale:
Stati membri importano partite di latte crudo e prodotti derivati da Paesi Terzi riportati in elenco in Allegato I a Reg. 605/10 pubblicato su G.U.CE 175/10 se:
1) rispettate condizioni igienico-sanitarie di cui sopra;
2) accompagnato da certificato sanitario compilato compiutamente (Modello riportato in Allegato II del Reg. 805/10 pubblicato su G.U.CE 237/11).
Nel caso di transito di latte crudo o prodotti derivati importato da Paese Terzo e destinato ad altro Paese Terzo autorizzato purché:
1) partite provenienti da Paese Terzo autorizzato ad introdurre nella CE latte crudo e prodotti derivati, in quanto soddisfatti requisiti di trattamento termico di cui sopra;
2) partite importate soddisfano condizioni di polizia sanitaria per importazioni di latte crudo o prodotti derivati nella CE (requisiti riportati in Allegato a Reg. 605/10 pubblicato su G.U.CE 175/10);
3) partite accompagnate da certificato sanitario (Modello riportato in Allegato a Reg. 605/10 pubblicato su G.U.CE 237/11);
4) idoneità a transito e magazzinaggio di tali partite nella CE certificato da documento veterinario comunitario di ingresso firmato da veterinario doganale;
5) deroghe per partite destinate o provenienti da Russia per strada e ferrovia se veterinari alla dogana sigillano partita, documento accompagnamento riporta dicitura “solo per transito attraverso UE verso la Russia” apposta da veterinario dogana, autorizzazione al transito attestata da documento veterinario comunitario di ingresso rilasciato da veterinario dogana;
6) vietata ogni operazione di carico e scarico di tali prodotti nel territorio CE.
Autorità competente effettua periodici controlli per accertare che numero di partite e quantitativi di prodotti in uscita da territorio CE corrispondono a quelli di ingresso
Partite di prodotti a base latte provenienti da Paesi Terzi in cui si è verificato focolaio di afta epizootica, o che hanno eseguito vaccinazione contro afta epizootica nei 12 mesi precedenti data del certificato sanitario autorizzate ad entrare nella CE solo se tali prodotti sottoposti a trattamenti termici di cui sopra