STRUTTURE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (Legge 305/89; D.G.R. 4/10/11, 19/03/18)  (teramb18)

Soggetti interessati:

Enti pubblici e soggetti privati che intendono creare “Centri di educazione ambientale” (CEA), cioè strutture permanenti interessate a far parte del sistema  Informazione, Formazione, Educazione Ambientale (INFEA), articolati in:

a)       laboratori provinciali (LABTER): rappresentati da Uffici competenti di Province ed Enti gestori aree protette, con funzioni di coordinamento, valorizzazione territoriale e sostegno alla rete;

b)      Centri di Educazione Ambientale (CEA): strutture di Enti pubblici o soggetti privati organizzate e gestite per offrire a scuole, associazioni e cittadini in generale,   opportunità di tipo conoscitivo e didattico su specifiche tematiche ambientali, comunque strettamente legate al contesto territoriale di operatività. CEA per localizzazione, allestimento, organizzazione, caratteristiche e gestione, debbono essere in grado di offrire “esperienze di contatto diretto con ambiente, naturale ed antropico, proponendo esperienze in grado di stimolare interessi, destare emozioni, suscitare curiosità con l’obiettivo di diffondere una maggiore conoscenza dell’ambiente e promuovere uno stile di vita individuale ed un’azione collettiva orientata verso sviluppo sostenibile”;

c)       Centri Risorse (CR): strutture di Enti pubblici o soggetti privati, che costituiscono partner istituzionali e sociali di rete INFEA e contribuiscono a caratterizzare in maniera specifica realtà di un territorio (v. scuole, Associazioni, musei, strutture adibite ad eventuali funzioni nel settore di informazione e promozione turistica). CR si raccordano CEA per sviluppare propri programmi;

d)      Centro regionale INFEA con funzione di:

1)       coordinare rete territoriale CEA, curando gestione ed operatività di rete, portale Internet, comunicazione interne ed esterne, forum telematico di socializzazione;

2)       supportare centro documentazione sistema INFEA, raccogliendo patrimonio educativo prodotto da Agenzia, migliori pratiche di educazione ambientale ed organizzandone fruizione a cittadinanza ed utenza specifica;

3)       curare collegamenti con altre reti regionali, nazionale, comunitarie, internazionali;

4)       supporto a promozione funzione educativa, organizzando corsi di formazione e seminari, aggiornamento operatori, metodologie pedagociche;

5)       supporto a sperimentazione di nuovo metodo di lavoro e comunicazione in rete in funzione a nodo regionale e provinciale;

6)       elaborazione dei loghi per diverse strutture CEA;

7)       progettazione e lancio comunicativo del Centro Regionale INFEA;

8)       promozione e gestione eventuale ricettività del Centro;

9)       sostegno e raccordo con campagne regionali di educazione ambientale;

10)         altri eventuali compiti affidati da Regione;

e)       tavolo operativo tecnico istituzionale di programmazione, composto da rappresentanti di Province, Aree protette, ARPAM, CEA, con il compito di assicurare il coordinamento e migliore assolvimento delle funzioni di informazione, formazione, educazione ambientale da parte rete territoriale CEA e dei suoi Nodi.

Iter procedurale:

Rete territoriale INFEA coinvolge:

a)              Regione con il compito di svolgere azioni di programmazione per promuovere, indirizzare, coordinare (strumento di coordinamento e concertazione è il Tavolo operativo), monitorare attività sul territorio in base ad obiettivi comuni di livello nazionale per la crescita della sensibilità collettiva nei confronti del rispetto ambientale;

b)              ARPAM con il compito di svolgere azione di promozione, collaborazione, riferimento, orientamento, formazione e verifica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile;

c)              Nodi provinciali INFEA con il compito di svolgere azioni di promozione, progettazione, realizzazione degli interventi educativi in ambito provinciale, assicurando la massima diffusione delle informazioni e documentazione. Si rapportano con soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di competenza e rappresentano punti di riferimento per la struttura regionale di coordinamento;

d)              Nodi aree protette sono soggetti specializzati nelle tematiche relative alla protezione della natura. Svolgono le stesse azioni dei Nodi provinciali nel territorio di competenza con cui si raccordano;

e)              CEA operanti a livello locale, dove consentono di fare esperienze dirette con l’ambiente, e CR costituenti partner istituzionali e sociali di CEA, scuole, Associazioni, musei.

Riorganizzazione del sistema INFEA, incentrato sull’integrazione delle risorse di tutti gli Enti variamente interessati all’educazione ambientale con la necessità di assegnare a Provincia ed Enti Parco il ruolo di coordinamento (LABTER) di una rete integrata di CR.

Regione Marche ha individuato nel territorio dal Comune di Montemarciano (AN) il Centro Regionale INFEA, la cui gestione è affidata mediante apposita convenzione a cooperative ed Associazioni ambientaliste, che dispongono di personale qualificato (almeno 1 naturalista-ecologo, socio-economista, comunicatore, formatore o socio-educatore, informatico creativo pagine web).

Regione, con DGR 344 del 19/03/18 come modificata da ultimo dalla DGR 664 del 3/6/2019 ha definito i criteri per il riconoscimento dei CEA, invitando soggetti pubblici o privati interessati (escluse persone fisiche) ad inviare richiesta di riconoscimento di nuovi CEA entro 31 Marzo, mentre per i CEA già riconosciuti è possibile presentare richiesta di rinnovo (specificare sempre: PEC del richiedente; se si intende adibire sede CEA a punto IAT) alla Giunta regionale Ufficio educazione ambientale via Tiziano 44, tramite PEC (regione.marche.valutazione@emarche.it) allegando:

a)              relazione, in cui evidenziare: funzione specialistica del CEA e sua programmazione didattica; continuità e qualità dei servizi offerti; capacità economica; capacità di programmazione finanziaria di massima; capacità di aggregazione e coinvolgimento sociale; capacità di eseguire azioni ed attività di incoming; qualifiche possedute dal personale (titolo di guida o di studio) con attestazione dell’eventuale numero di anni di gestione di un CEA; attrezzature disponibili per pubblica utenza;

b)              copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e del personale interessato;

c)              curriculum vitae del personale impiegato

Ufficio Regionale di Educazione Ambientale, anche avvalendosi di apposita Commissione tecnica, esegue l’istruttoria (possibile chiedere chiarimenti e/o documenti integrativi da far pervenire entro i 5 giorni lavorativi successivi), accertando:

a)              disponibilità di sede (anche distaccata) avente idonee condizioni di igiene e sicurezza e priva di barriere architettoniche. Se locali sono di proprietà del richiedente, esistenza di impegno a non cederli a terzi; se invece locali sono di proprietà di soggetti terzi, esistenza  di un contratto scritto con il proprietario

b)              disponibilità nella suddetta sede di: 1 o più locali, adeguatamente allestiti per attività di educazione ambientale; spazi adeguati per lavori di gruppo ed attività di laboratorio per almeno 25 persone

c)              esistenza nei pressi di CEA (non oltre 1 km) di sentieri natura e di aree disponibili per effettuate esperienze di educazione ambientale all’aperto

d)              impiego nell’attività di educazione ambientale di: almeno 3 unità qualificate (quali: laureati in tematiche riconducibili alla sostenibilità ambientale; guide alpine, o di media montagna, o naturalistiche, o turistiche riconosciute); responsabile di CEA riconosciuto dalla Regione da almeno 3 anni; educatore di CEA riconosciuto dalla Regione da almeno 5 anni

e)              attività di educazione ambientale svolta da CEA nell’ultimo anno scolastico con almeno 15 classi se questa beneficia del sostegno regionale (10 classi o 5 classi con almeno 20 ore di attività didattica in caso di assenza del sostegno regionale)

f)                attività di sensibilizzazione svolta da CEA nell’ultimo anno scolastico nei confronti di almeno 150 persone adulte (famiglie, gruppi, turisti)

g)              promozione da parte del CEA nell’ultimo anno scolastico di almeno 3 eventi, tramite il sistema ufficiale della Regione (requisito obbligatorio pena la perdita della titolarità) dove evidenziare la propria offerta informativa-educativa (tipo di attività, target, periodo, durata, costi)

h)              invio entro 30 Novembre di un report sull’attività svolta alla Regione (utilizzare lo schema da questa predisposto), pena perdita della titolarità di CEA

Il mancato raggiungimento dei target minimi non comporta la perdita di titolarità per quei CEA aventi sede in uno dei Comuni del sisma 2016. Per questi inoltre non è necessario possedere tutti i requisiti prescritti, ma è sufficiente presentare:  richiesta di rinnovo, con l’impegno a proseguire l’attività INFEA; offerta formativa; report annuale sull’attività svolta.

Nel caso di nuovi CEA, Commissione assegna punteggio di valutazione sulla base dei seguenti criteri di merito (Ogni CEA deve raggiungere almeno 100 punti per essere riconosciuto):

1)       specializzazione della programmazione didattica in rapporto al contesto territoriale: 15 punti se fortemente specializzata o gli obiettivi e le attività sono coerenti con il territorio di operatività del CEA; 10 punti se mediamente specializzata o gli obiettivi e le attività mediamente coerenti con il territorio di operatività del CEA; 5 punti se scarsamente specializzata o gli obiettivi e le attività scarsamente coerenti con il territorio di operatività del CEA;

2)       continuità e qualità dei progetti offerti o descrizione delle attività di educazione ed interpretazione ambientale, svolte negli ultimi 3 anni con ritorni economici: 40 punti per progetti duraturi e coerenti con i temi prioritari indicati dalla Regione per l’educazione ambientale, aventi ritorni economici; 30 punti per progetti duraturi e coerenti con i temi prioritari indicati dalla Regione per l’educazione ambientale ma senza ritorni economici; 2 punti per progetti occasionali e/o poco coerenti con i temi prioritari indicati dalla Regione per l’educazione ambientale;

3)       capacità economica o di autonomia e sostenibilità finanziaria (evidenziata dai bilanci degli ultimi 3 anni) dell’attività CEA: 30 punti se sussiste una buona autonomia e sostenibilità finanziaria (meno del 30% del bilancio CEA deriva da finanziamenti regionali destinati all’educazione ambientale); 12 punti se sussiste una media autonomia e sostenibilità finanziaria (dal 30% al 50% del bilancio CEA deriva da finanziamenti regionali); 5 punti se sussiste una scarsa autonomia e sostenibilità finanziaria (oltre il 50% del bilancio CEA deriva da finanziamenti regionali);

4)       capacità di programmazione finanziaria relativa ai successivi 3 anni, specificando entrate, uscite ed investimenti da realizzare: 10 punti se il programma finanziario delle attività dei prossimi 3 anni consente di coprire almeno il 75% delle uscite (indipendentemente dai finanziamenti regionali per l’educazione ambientale); 5 punti se tale percentuale scende dal 50% al 75%; 2 punti se tale percentuale è inferiore al 50%;

5)       capacità di aggregazione e di coinvolgimento sociale, con particolare riferimento a Centri Risorse e realtà scolastiche esistenti nel territorio di riferimento: 30 punti se oltre 200 Centri Risorse (comprese classi di scuola) coinvolte negli ultimi 3 anni; 20 punti se 100 – 200 Centri Risorse (comprese classi di scuola) coinvolte negli ultimi 3 anni; 8 punti se meno di 100 Centri Risorse (comprese classi di scuola) coinvolte negli ultimi 3 anni;

6)       capacità di effettuare azioni ed attività di incoming (tour operator) a favore del territorio: 15 punti se CEA ha realizzato direttamente  attività di incoming; 10 punti se CEA ha realizzato progetti che hanno favorito attività di incoming; 2 punti se CEA ha realizzato progetti che hanno indirettamente favorito attività di incoming;

7)       qualificazione del personale impiegato in grado di fornire informazioni adeguate anche a visitatori stranieri (laureati e/o esperti nelle tematiche oggetto di attività di educazione ed interpreti turistico culturali comprese guide alpine, guide di media montagna, guide naturalistiche, guide turistiche): 2 punti per ogni figura professionale riconosciuta fino a 10 punti + 1,5 punti/dipendente a tempo indeterminato avente adeguato titolo di studio (Diploma, laurea) fino a 6 punti + 1 punto per ogni 2 anni di gestione CEA fino a 4 punti;

8)       attrezzature disponibili per il pubblico: 5 punti per aule didattiche; 5 punti per centro visite (inteso punto come informativo, espositivo e divulgativo sulle risorse del territorio); 5 punti per sentieri natura; 5 punti per spazi aperti di almeno 1 ha.; 5 punti per laboratorio; 3 punti per sala conferenza; 2 punti per biblioteca, mediateca;

9)       utenze, cioè numero medio degli utenti paganti registrati negli ultimi 3 anni, distinti per tipologia (cittadini, scuola) e bacino territoriale di provenienza: 10 punti per almeno 1000 utenti paganti; 7 punti per almeno 500 utenti paganti e oltre 60 classi (anche non paganti); 4 punti per meno di 500 utenti paganti ed oltre 40 classi (anche non paganti); 2 punti per meno di 500 utenti paganti e meno di 40 classi (anche non paganti).

Il riconoscimento è attuato tenendo conto dell’ordine di graduatoria e del numero dei posti disponibili (45 CEA in tutto). Soggetti che hanno perso la titolarità di CEA da meno di 1 anno ed hanno conseguito almeno 100 punti, acquisiscono preferenza ai fini del riconoscimento della titolarità di CEA a prescindere dalla loro posizione in graduatoria (a parità di punteggio, preferenza sarà data al soggetto che ha presentato richiesta per primo).

Dirigente di Ufficio Educazione Ambientale approva con decreto, entro 60 giorni da termine di scadenza della domanda Elenco dei CEA riconosciuti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (riconoscimento è prorogabile per altri 3 anni, fino ad annualità 2022/23). Elenco dei CEA riconosciuti viene aggiornato ogni anno.

Se titolarità del CEA è riconosciuta al soggetto proprietario della struttura, in caso di cambio di gestione occorre inviare una richiesta di conferma della titolarità CEA, attestando che il nuovo soggetto gestore possiede i requisiti prescritti per il riconoscimento (Ufficio Regionale entro 60 giorni esegue istruttoria confermando o meno la titolarità). Se invece la titolarità del CEA è riconosciuta al soggetto gestore della struttura, la titolarità può essere trasferita solo qualora si dimostri il mantenimento dei seguenti requisiti: personale; bacino di riferimento; caratteristiche quali-quantitative; servizi erogati.

Richiesta di modifica, sottoscritta dal cedente e dal subentrante, inviata ad Ufficio regionale che entro 60 giorni decide nel merito.

CEA può inviare richiesta motivata di trasferimento della sede, attestando che questa soddisfa i requisiti prescritti ed è localizzata nell’ambito territoriale di riferimento del CEA stesso.

CEA riconosciuti che promuovono l’apertura di punti di informazione ed accoglienza nei confronti di turisti possono usare la denominazione IAT se hanno le caratteristiche strutturali ed operative previsti per questi e previo assenso del Comune competente per territorio. In sede di rinnovo del riconoscimento CEA, titolare può indicare eventuale sede da adibire a IAT.

Ufficio Regionale di Educazione Ambientale esegue un controllo a sorteggio, su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate dai richiedenti.

Entità aiuto:

Risorse da destinare allo “sviluppo e potenziamento delle strutture fisiche e delle attrezzature utilizzate dal sistema INFEA, nonché allo sviluppo delle professionalità degli operatori” sono reperite dai fondi strutturali (in particolare FESR).

Sanzioni:

In caso di rinuncia da parte del titolare, o di cessazione dell’attività, o della mancata presentazione della domanda di rinnovo, o di esito negativo dell’istruttoria o se rilevate gravi carenze e non funzionalità di CEA a seguito di sopralluogo: perdita del  riconoscimento + riconoscimento assegnato a CEA successivo in graduatoria.

In caso di mancato invio del report annuale entro il termine fissato, o del mancato conseguimento dei target minimi richiesti: perdita di riconoscimento CEA.

Se accertata la falsità delle dichiarazioni presentate: immediato annullamento del riconoscimento CEA + segnalazione ad Autorità giudiziaria.