SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (Legge 68/15, 141/19; D.Lgs. 42/04, 152/06, 121/11) (teramb16)
Soggetti interessati:
Ministero Ambientale, Tutela del Territorio, Mare (MATTM), Istituto superiore per protezione e ricerca ambientale (ISPRA), Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici (anche economici), società di controllo pubblico, Associazioni, Fondazioni ed Enti di diritto privato, Associazioni protezione ambientaliste riconosciute, concessionari e fornitori di servizi di pubblica utilità, gestori di centraline, gestori del servizio idrico, cittadini
Iter procedurale:
Proprietario, possessore, detentore a qualsiasi titolo di immobile od area interessata da opere illecite può inoltrare domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di tali opere ad Autorità competente, che si pronuncia entro 180 giorni, previa acquisizione del parere vincolante di Soprintendenza (da rendersi entro 90 giorni), imponendo eventualmente il ripristino delle aree od immobili violati da parte di interessato. Se ciò avviene prima della disposizione d’ufficio da parte di Autorità amministrativa o dell’emanazione di sentenza di condanna, il reato si intende estinto.
Legge 141/19 ad Art. 5 consente al Commissario unico di avvalersi di:
– società in house di Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, Rete nazionale per la protezione di ambiente, Enti pubblici con idonea competenza tecnica, tramite apposite convenzioni;
– una struttura di supporto, la cui attività cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario unico, composta da non oltre 12 unità nominate in posizione di comando (o aspettativa, o fuori luogo) da MATTM con decreto, tra soggetti “dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche ed in materia dia affidamento di contratti pubblici”;
– 2 subCommissari “in relazione alla portata ed al numero degli interventi” nominati, sostituiti, revocati dal Presidente Consiglio dei Ministri, operanti sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissionario unico
Commissario unico, nominato per 3 anni con decreto del Presidente Consiglio Ministri, collocato in posizione di comando (o aspettativa o fuori ruolo), ha sede ed opera presso MATTM con lo scopo di accelerare la progettazione e realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque, conseguenti alla condanna della Corte di Giustizia della UE in materia
Legge 141/19 ad Art. 5 ter istituisce presso MATTM il programma sperimentale “Caschi verdi per ambiente”, al fine di: realizzare iniziative volte alla tutela ambientale delle aree nazionali protette e di altre aree riconosciute in ambito internazionale di particolare pregio naturalistico; contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici
Legge 141/19 ad Art. 6 stabilisce che:
– Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici economici, società di controllo pubblico, Associazioni, Fondazioni ed Enti di diritto privato, concessionari di servizi pubblici, fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità sono tenuti a pubblicare e mettere a disposizioni i dati ambientali risultanti dai rilevamenti da questi svolti a cittadini ed Associazioni di protezione ambientale riconosciute
– gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento, nonché gestori del servizio idrico sono tenuti a pubblicare in rete le informazioni sul funzionamento dei dispositivi, rilevamenti effettuati, dati acquisiti
Dati ed informazioni sono acquisiti, con modalità informatiche, da ISPRA che provvede, in base a convenzione con MATTM, ad elaborarli ed a renderli pubblici tramite Sezione dedicata sul sito internet di MATTM denominata “Informambiente”
Legge 97/13 modifica alcuni articoli del D.Lgs. 152/06 relativi a “tutela risarcitoria contro danni ambiente” con particolare riferimento a:
Art. 298 bis in cui definito concetto di danno ambientale causato da attività professionali elencate in Allegato 5 di D.Lgs. 152/06 in caso di comportamento doloso o colposo.
Riparazione del danno deve avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 152/06, in cui fissata specifica disciplina per interventi di ripristino di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee anche ricorrendo a procedure che impongono al soggetto di coprire costi di riparazione del danno se non direttamente intervenuto al riguardo.
Art. 299 MATTM incaricato di svolgere, in collaborazione con Regione, Enti locali, Enti pubblici interessati, funzioni di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ad ambiente nel rispetto di normativa UE al riguardo.
MATTM nel definire entità del danno ambientale si avvale di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio di comprovata qualifica.
Art. 303 sanzioni non applicate al danno ambientale o a “minaccia imminente do danno” su questo provocato da:
1) conflitti armati, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrollabili
3) incidente la cui responsabilità od indennizzo rientrano nell’ambito delle convenzioni internazionali
4) trasgressore, qualora questo possa ledere i suoi diritti di limitarne responsabilità in base a normativa UE ed internazionale
5) rischi nucleari
6) attività svolte in condizioni di necessità ai fini della difesa nazionale, sicurezza internazionale, protezione da calamità naturali
7) emissione, evento, incidente avvenuto da oltre 30 anni
8) inquinamento di carattere diffuso, con conseguente impossibilità di accertare esistenza di un nesso causale tra danno ed attività del singolo operatore
Art. 311. MATTM agisce esercitando azione civile per il risarcimento del danno ambientale nei confronti degli operatori professionali o di chiunque cagioni danno mediante dolo o colpa, che sono chiamati ad adozione misure di riparazione. Se ciò non avviene o vengono attuate in modo parziale o di in difformità ai termini e modalità prescritte; MATTM determina costi delle attività necessarie per la completa esecuzione delle suddette misure, nonché agisce nei confronti di inadempiente per ottenere il pagamento di tali somme.
MATT provvede a determinare misure di riparazione e procedure di accertamento delle responsabilità; metodi (anche in termini di valutazione monetaria) per definire la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa.
Qualora più soggetti concorrono a provocare il danno, “ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale” (debito si trasmette ad eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento).
Art. 313. Se accertato che un determinato fatto ha provocato danno ambientale senza che responsabile abbia attivato le procedure di ripristino MATTM, con ordinanza subito esecutiva ingiunge a questi il ripristino ambientale entro termine fissato. Se responsabile del danno non rispetta ingiunzione, MATTM determina costi delle attività necessarie ad esecuzione delle misure previste ed ingiunge con ordinanza; pagamento entro 60 giorni delle somme corrispondenti. Ingiunzione adottata entro 180 giorni da notifica ai soggetti di avvio istruttoria (comunque entro 2 anni da acquisizione notizia del fatto, salvo caso di ripristino ambientale in corso da parte trasgressore) riguarda anche “soggetto nel cui effettivo interesse è stato tenuto il comportamento fonte del danno”.
Nel caso venga applicata ingiunzione al risarcimento del danno, sono esclusi “nuovi interventi comportanti aggravio dei costi per operatore interessato, fermo restando diritto dei soggetti danneggiati” ad agire in giudizio nei confronti del responsabile del danno a tutela della loro salute o beni di proprietà.
Art. 314. Ordinanza di ingiunzione contiene: indicazione del fatto contestato; elementi di quantificazione del danno (in particolare “pregiudizio arrecato ad ambiente e costo necessari per suo ripristino”); fonti di prova per identificazione del trasgressore; termine (anche concordato con trasgressore) per ripristino dello stato dei luoghi a sue spese (almeno 2 mesi e non oltre 2 anni) termini per ricorso.
In caso di sentenza di condanna penale, cancelleria del Giudice ne invia copia a MATTM entro 5 giorni da pubblicazione.
Regioni comunicano, al fine del risarcimento danno ambientale, a MATTM sanzioni amministrative entro 10 giorni da loro irrogazione.
Art. 317. Interessato in condizioni di disagio economico può chiedere di pagare importi dovuti in rate mensili (non oltre 20) di importo non inferiori a 5.000 €, fermo restando possibilità di estinguere il debito mediante unico pagamento. Mancato pagamento di 1 sola rata comporta il pagamento del debito residuale mediante unico versamento.
Somme derivanti dai risarcimenti del danno ambientale versate nel bilancio di Stato per essere riassegnate a MATTM ai fini della realizzazione di misure di prevenzione e riparazione di ambiente.
La Legge 68/15 introduce una serie di articoli (dal 318 bis al 318 octies) al D.Lgs. 152/06 in merito alle procedure di contravvenzione per reati, che “non cagionano danno o pericolo concreto ed attuale di danno a risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”, quali:
- Art. 318 ter che consente ad Organismo di vigilanza o Polizia giudiziaria di notificare al contravventore un’apposita prescrizione, asseverata da parte di Ente competente nella materia trattata, fissando un termine, per la cessazione della situazione di pericolo, e/o regolarizzazione delle opere allo scopo di eliminare contravvenzione accertata. In presenza di circostanze documentate non imputabili al contravventore che determina ritardo nella regolarizzazione delle opere, è ammessa una proroga, previa richiesta motivata da parte del contravventore, comunque non superiore a 6 mesi (provvedimento subito comunicato a Pubblico Ministero). Copia della prescrizione notificata anche al rappresentante legale di Ente al servizio del quale opera eventualmente il contravventore. Rimane obbligo per Organo di controllo di riferire al Pubblico Ministero il tipo di reato commesso in materia ambientale.
- Art. 318 quater stabilisce che, entro 60 giorni dal termine di scadenza della prescrizione di cui sopra, Organo di controllo verifica se la violazione è stata eliminata nei termini e secondo le modalità prescritte. In caso di esito favorevole, Organo di controllo:
a)ammette il contravventore a pagare entro 30 giorni una somma pari a 25% del massimo di ammenda stabilita per la irregolarità commessa
b)comunica al Pubblico Ministero, entro 120 giorni dal termine fissato, eventuale adempimento di prescrizione e pagamento della somma derivata
Se invece accertato inadempimento alla prescrizione, Organo lo comunica al Pubblico Ministero ed al contravventore, entro 90 giorni dal termine fissato nella prescrizione
- Art. 318 quinques stabilisce che se Pubblico Ministero acquisisce direttamente, o su iniziativa di privati o di pubblici ufficiali, notizie riguardanti contravvenzioni, ne informa Organo di vigilanza o Polizia giudiziaria, affinché questi provvedano agli adempimenti di cui sopra
- Art. 318 sexies provvedimento di contravvenzione viene sospeso dal momento della sua iscrizione nel registro fino al momento in cui Pubblico Ministero riceve la comunicazione di cui ad art. 318 quater. Sospensione del procedimento non preclude comunque né la richiesta di archiviazione, né l’assunzione di prove mediante incidente probatorio, né atti urgenti ai fini di indagine preliminare, né il sequestro preventivo del bene
- Art. 318 septies contravvenzione si estingue se si adempie nel termine fissato alle prescrizioni impartite da Organo vigilanza, nonché al pagamento della somma prevista (in tal caso Pubblico Ministero chiede archiviazione del provvedimento). Se si adempie alla prescrizione in un termine superiore (ritenuto comunque congruo) a quello fissato, o si procede ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose della irregolari rilevata con modalità diverse da quelle prescritte: sanzione ridotta del 50% al massimo di ammenda stabilita per la contravvenzione rilevata
La Legge 221/15 introduce art. 306 bis al D.Lgs 152/06 in cui si prevede che il soggetto nei cui confronti MATT ha avviato o procedura giudiziaria o di bonifica e riparazione del danno ambientale per siti inquinanti di interesse nazionale, possa formulare una proposta transattiva contenente:
- individuazione degli interventi di riparazione primaria, complementare, compensativa
- indicazione, in caso di richiesta di riparazione compensativa, del tempo necessario per eseguire operazione primaria, o riparazione primaria e complementare
- in caso impossibilità di applicare criteri risorsa – risorsa e servizio – servizio per determinare misure complementari e compensative, proposta di liquidazione del danno mediante valutazione economica
- piano di monitoraggio e controllo se, nell’impossibilità di attuare riparazione primaria si determini inquinamento residuo con rischio per salute ed ambiente
- interventi di bonifica già approvati e realizzati
- in caso di concorso di più soggetti nell’esecuzione del danno (obbligati di conseguenza alla bonifica), possibilità di intervento di ripristino solo da parte di alcuni di questi “salvo regresso nei confronti di altri concorrenti”
- indicazione di idonee garanzie finanziarie fornite
MATT, con decreto, dichiara ricevibile o respinge proposta di transazione per conformità o assenza dei suddetti requisiti.
Se accetta proposta MATT convoca entro 30 giorni Conferenza dei Servizi, con intervento di Regione ed Enti locali coinvolti, acquisendo parere di ISPRA (Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale) e di Istituto superiore sanità, in cui evidenziare che interventi proposti se non conseguono completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurano comunque funzionalità dei servizi/risorse tutelate colpite da evento lesivo. Data pubblicità a parere di Conferenza Servizi, affinchè tutti i soggetti interessati possano formulare osservazioni.
Conferenza servizi, entro 180 giorni, approva, o respinge, o modifica la proposta di transazione. Decisione della Conferenza: inviata ad interessati per accettazione entro 60 giorni; sostituisce a tutti gli uffici ogni altra decisione presa dalle Amministrazioni competenti. In base a decisione della Conferenza Servizi, MATT predispone schema di transazione, sottoposto a parere di Avvocatura dello Stato, che deve essere sottoscritto per accettazione da proponente.
In caso di inadempimento (anche parziale) delle obbligazioni assunte in sede di transazione dai soggetti privati, MATT, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni ed escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione e trattenere somme eventualmente corrisposte, quale “acconto dei maggiori importi dovuti”.
Sanzioni
In caso di violazioni nella tutela dei beni paesaggistici e della pianificazione paesaggistica, trasgressore è sempre tenuto al ripristino dei luoghi, entro termine fissato da Autorità competente, salvo che questa accerti la loro compatibilità paesaggistica. In caso di inadempienza, Autorità preposta interviene d’ufficio e “rende esecutoria nota delle spese”. Se ciò non avviene, Direttore Regionale competente, entro 180 giorni da accertamento di illecito, previa diffida alla Autorità competente di provvedere entro 30 giorni, procede alla demolizione delle opere.
Se accertata la compatibilità paesaggistica di lavori realizzati in assenza o difformità della autorizzazione paesaggistica (cioè lavori non determinano creazione di superfici utili o volumi, od aumento di quelli legittimamente realizzati, o impiegati materiali difformi rispetto a quelli previsti) questi si configurano come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; trasgressore tenuto a pagare somma equivalente al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito da illecito (Importo stabilito mediante perizia di stima). Se invece accertata non compatibilità paesaggistica delle opere illecite: demolizione delle opere.
Chiunque, senza prescritta autorizzazione od in difformità a questa, esegue lavori di ogni genere su beni paesaggistici: reclusione da 1 a 4 anni se lavori ricadono in aree od immobili dichiarati (precedentemente ad inizio lavori) di notevole interesse pubblico, o in aree tutelate da Legge e prevedono incremento di volumetria del manufatto di oltre 30% o di oltre 75 mc., o determinano una nuova costruzione di oltre 1.000 mc. + obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressione.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat di un sito protetto (zone a tutela speciale ZPS o zone speciali di conservazione ZSC), o comunque lo deteriora, compromettendone lo stato di conservazione: reclusione fino a 18 mesi + multa pari almeno a 3.000 €. In caso di persona giuridica: multa da 150 a 200 quote (ogni quota vale da 250 a 1500 €).
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette (sono quelle elencate in Allegato I a Direttiva CE 2009/147/CE): ammenda fino a 4.000 €.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a specie di animali selvatici protetti (elenco riportato in Allegato IV a Direttiva 92/43/CE): reclusione da 1 a 6 mesi o multa fino a 4.000 € (in caso di persona giuridica: multa fino a 250 quote).
In caso vengano rese dichiarazioni mendaci ad Autorità giudiziaria da parte di persona giuridica: multa fino a 500 quote.
Chiunque violi disposizioni su impiego sostanze lesive: reclusione fino a 2 anni + multa fino a 3 volte valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi. In caso di persone giuridiche o società: multa da 150 a 250 quote + revoca autorizzazione o licenza nei casi più gravi se utilizzata Società o sua unità al fine di consentire o agevolare l’illecito.
Legge 68/15 stabilisce che:
- chiunque cagiona abusivamente un inquinamento significativo e misurabile ad acqua ed aria o a “porzioni estese o significative di suolo e sottosuolo”, o a ecosistema (anche agrario), flora e fauna: reclusione da 2 a 6 anni + multa da 10.000 a 100.000 €. Se danno provocato da società o persona giuridica multa da 250 € a 600 quote. Se inquinamento avviene in area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico artistico, architettonico, archeologico, o rilevato danno a specie animali o vegetali protette, pena aumentata. Se dalle infrazioni di cui sopra deriva una lesione personale, salvo caso di malattia con durata inferiore a 20 giorni: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni (elevata da 3 a 8 anni in caso di lesione grave; 4-9 anni se lesione gravissima; 5-10 anni in caso di morte). Nel caso di morte di più persone, o morte di persona e lesioni a più persone: applicata pena più grave aumentata di 3 volte, comunque non oltre 20 anni.
- chiunque abusivamente provoca disastro ambientale (cioè alterazione irreversibile di ecosistema, o la cui eliminazione risulta assai onerosa), o offesa a pubblica incolumità a causa della rilevanza della sua estensione, o effetti lesivi a numero di persone esposte a rischio: reclusione da 5 a 15 anni (nel caso di persona giuridica: sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote). Se il disastro avviene in area protetta, o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico e archeologico o danno a specie animali/vegetali protette: pena aumentata. Se infrazione commessa per colpa: pena diminuita da 1/3 a 2/3 (nel caso di persona giuridica: multa da 200 a 500 quote). Se dalla commissione dei fatti non si ha pericolo di inquinamento o disastro ambientale: pena ridotta ulteriormente di 1/3. In caso di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, oltre alle precedenti sanzioni: interdizione dei pubblici uffici per almeno 1 anno.
- chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, detiene, trasferisce, abbandona definitivamente materiale altamente radioattivo: reclusione da 2 a 6 anni + multa da 10.000 a 50.000 € (nel caso di società giuridica: multa da 250 a 600 quote). Sanzione aumentata se dalla trasgressione deriva pericolo di inquinamento per acqua, o aria, o porzioni significative di suolo o sottosuolo, o ecosistema, o biodiversità (anche agraria), o flora e fauna. In caso di pericolo per incolumità o vita delle persone: pena aumentata fino a 50%.
- chiunque, negando accesso, o predisponendo ostacoli, o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, o intralcia, o elude, o compromette gli esiti dell’attività di controllo ambientale, o di sicurezza del lavoro, reclusione da 6 mesi a 3 anni (nel caso di persone giuridiche: multa da 300 a 1000 quote). In caso si rilevi esistenza di Associazione di persone impegnate a commettere tali reati (compresa acquisizione e gestione di attività economiche, o concessione/autorizzazione di appalti, o servizi pubblici in materia ambientale): pena aumentata da 1/3 a 50% se nella Associazione fanno parte pubblici ufficiali, o soggetti incaricati di pubblico esercizio in materia ambientale.
- se un evento, già individuato come reato, viene commesso in violazione delle norme della tutela di ambiente: pena aumentata da 1/3 a 50% e comunque reato perseguibile d’ufficio.
- colui che si adopera per evitare l’attività delittuosa in materia di ambiente, o ne dichiara l’esistenza prima di apertura del dibattimento di 1° grado, o provvede concretamente alla messa in sicurezza o alla bonifica o al ripristino (laddove possibile) dello stato dei luoghi: pena ridotta del 50% (anche per delitti ambientali intrapresi in forma di Associazione per delinquere). Giudice, su richiesta di imputato (inviata prima di apertura dibattimento di 1° grado), può disporre la sospensione del provvedimento per un tempo congruo (comunque non oltre 2 anni, prorogabile di 1 anno), al fine di consentire il completamento delle attività di cui sopra in corso realizzazione. Colui che aiuta concretamente l’Autorità di polizia giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, od individuazione degli autori: pena ridotta da 1/3 a 50%.
- nel caso di condanna sempre applicatapena aggiuntiva di: confisca delle cose costituenti prodotto o profitto del reato, o servite a commettere reato, salvo se queste appartenenti a persona estranea al reato. Se confisca impossibile, Giudice individua valore equivalente (ciò vale anche per traffico illecito di rifiuti) e ne dispone confisca al condannato direttamente nelle sue disponibilità, o indirettamente (per interposta persona) se mancante. Beni confiscati o loro proventi messi a disposizione di Amministrazione Pubblica competente, e vincolati alla bonifica dei luoghi. Nessuna confisca qualora imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza, o all’attività di bonifica e ripristino dei luoghi. Al momento della sentenza di condanna, Giudice ordina recupero, ove possibile, e ripristino dello stato dei luoghi, con spese a carico del condannato.
- chiunque, essendovi obbligato per ordine del Giudice o di Autorità pubblica; non provvede alla bonifica o ripristino/recupero dello stato dei luoghi: reclusione da 1 a 4 anni + multa da 20.000 a 30.000 €.
Entità aiuto:
Somme riscosse delle sanzioni, o recupero delle somme spese dall’Amministrazione destinate a: ripristino dei luoghi danneggiati; recupero dei valori paesaggistici; riqualificazione degli immobili e delle aree degradate.
Al personale, di cui si avvale il Commissario unico istituito dalla Legge 141/19, può essere riconosciuto un compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse disponibili (comunque non oltre 70 ore/mese pro capite). Al Commissario unico è corrisposto, oltre al trattamento economico di base (a carico dell’Amministrazione di appartenenza), un compenso accessorio in funzione dei risultati raggiunti. Risorse necessarie per finanziarie il Commissario unico e la sua struttura debbono essere inferiori a 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi da questi promossi