CARTA EUROPEA DISABILI (Legge 227/21; D.P.C.M. 6/11/20) (social59)
Soggetti interessati:
Presidenza Consiglio Ministri (PCM) e relativo Ufficio persone disabili, Governo, Commissioni parlamentari competenti, Ministero Sanità (MISA), Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Osservatorio), Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL), Istituto Poligrafico e Zecca di Stato (IPZS), Regioni, Enti locali, Enti del Terzo settore, Garante nazionale per disabilità (Garante), Associazioni dei disabili
Persone con disabilità fisica e psichica e loro familiari o tutori
Iter procedurale:
PCM con decreto 6/11/2020 ha definito criteri per rilascio di Carta europea della disabilità (Carta) che prevede ad:
Art. 1 oggetto del decreto riguarda modalità per realizzare, distribuire e sviluppare Carta rilasciata da INPS ed attestante condizioni di disabilità dei soggetti
Art. 2 destinatari della Carta sono soggetti disabili ai sensi di DPCM 159 del 5/12/2013 che presentando Carta sono esonerati da esibire ulteriori certificati attestanti loro disabilità
Art. 3 disabili presentano domanda per rilascio della Carta sul portale telematico di INPS (procedura informatica per richiesta, rinnovo, annullamento della Carta deve garantire piena accessibilità al disabile), anche tramite Associazioni dei disabili, senza costi aggiuntivi né per finanza pubblica, né per richiedente. Domanda, corredata da foto in formato tessera del richiedente, contiene seguenti elementi relativi al disabile: nome e cognome; codice fiscale; domicilio (o del suo tutore, curatore, procuratore); indirizzo di residenza e di spedizione; numero del telefono fisso o mobile. In caso di disabile minorenne, richiesta inviata da soggetto esercitante responsabilità genitoriale o funzioni di tutore. Se minore dato in affidamento familiare, richiesta inviata da affidatario per periodo di permanenza dei minori nella loro famiglia
INPS verifica corrispondenza delle informazioni riportate in domanda con requisiti prescritti da DPCM 159/13 sulla base dei dati presenti nei propri archivi telematici. Se richiedente rientra nella categoria degli invalidi sul lavoro, INPS verifica dati in collaborazione con INAIL
INPS, accertato possesso dei requisiti, incarica IPZS di produrre Carta ed affida ad un gestore esterno del servizio la consegna della carta al richiedente entro 60 giorni da richiesta.
In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, titolare presenta per via telematica nuova richiesta, corredata in caso di furto o smarrimento da copia della denuncia a Forze di Polizia, ad INPS che provvede al suo annullamento automatico
Art. 4 Carta realizzata da IPZS:
- secondo caratteristiche tecniche riportate in Allegato A pubblicato su G.U. 304/21 in conformità alle indicazioni date da Commissione UE, al fine di reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini di Stati membri;
- riportando sul lato anteriore indicazioni inerenti a soggetto che necessita di accompagnatore o di maggiore intensità di sostegno in quanto rientrante in una delle seguenti categorie: categorie di non autosufficienza; titolari di indennità speciali; titolari di indennità di comunicazione; invalidi minorenni con difficoltà persistenti a svolgere compiti propri della loro età;
- riportando sul lato posteriore, oltre all’immagine della bandiera italiana, codice QR (Quick response) tramite cui verificare, per via telematica, validità della Carta
Si considera equivalente alla Carta la Carta di identità elettronica (CIE), che tramite lettura digitale dei dati personali contenuti consente di verificare condizioni di disabilità del titolare
Art. 5 Carta valida fino alla permanenza della disabilità, comunque non oltre 10 anni dal rilascio, fermo restando sua cessazione in caso di revoca della disabilità o di decesso di intestatario. INPS si riserva di:
- effettuare, anche dopo consegna della Carta, verifiche sulle dichiarazioni attestanti possesso dei requisiti;
- revocare la Carta se accertata non veridicità delle dichiarazioni o perdita dei requisiti;
- notificare ad interessato provvedimento di revoca della Carta per sopravvenuta perdita dei requisiti;
- sostituire ed aggiornare Carta se, a seguito di nuovi accertamenti svolti, disabile rientra in una delle categorie riportate in Art. 4
Art. 6 Carta consente accesso agevolato a beni e servizi attivati mediante protocolli di intesa o convenzioni tra Ufficio persone disabili di PCM e soggetti pubblici e privati (questi possono utilizzare logo europeo in ogni pratica commerciale). PCM sul proprio sito riporta funzionamento della Carta ed agevolazioni correlate
Titolari di Carta possono ottenere agevolazioni solo tramite esibizione di questa senza bisogno di ulteriori formalità o richieste da parte di Amministrazioni o soggetti pubblici/privati sottoscrittori di convenzioni, salvo verifica della titolarità della Carta. Se accertato difforme od improprio uso della Carta, Amministrazioni o soggetti pubblici/privati sono tenuti ad informare INPS
Art. 7 Ufficio persone disabili di PCM provvede alla promozione della Carta tramite specifiche attività di comunicazione, orientamento ed assistenza ai destinatari, anche con il contributo delle Associazioni dei disabili
Art. 8 per sostenere iniziative di D.P.C.M. 6/11/2020 stanziati 4.500.000 € da trasferire nel limite di:
- 000.000 € per anni 2019 e 2020 e 1.000.000 € per anno 2021 ad INPS, che, secondo modalità definite nella convenzione, sostiene costi per produzione, distribuzione, monitoraggio delle Carte rilasciate e trasmette esito della sua attività ad Ufficio persone disabili di PCM
- 000 € destinate ad Ufficio persone disabili di PCM
Legge 227/21 delega al Governo alcune funzioni in materia di disabilità, ed in particolare:
Art. 1 adozione da parte del Governo (in collaborazione con Regioni ed Enti locali ed avvalendosi del supporto di Osservatorio) entro 31/8/2023 di 1 o più decreti legislativi (D.Lgs.) volti a rivedere disposizioni vigenti in materia di disabilità, al fine di garantire alle persone disabili il riconoscimento della propria condizione “anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole che consenta pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compreso diritto alla vita indipendente su base di pari opportunità con gli altri ed alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché effettivo accesso al sistema dei servizi, prestazioni, trasferimenti finanziari ed ogni altra relativa agevolazione”
Schemi dei D.Lgs. proposti da PCM ed inviati a: Consiglio di Stato, che esprime parere entro 30 giorni; Commissioni parlamentari competenti in materia (anche finanziaria) che esprimono parere entro 40 giorni. Se Governo non intende conformarsi ad intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, invia una relazione, contenente “motivazioni della difformità da intesa”, alle Camere ed alla stessa Conferenza unificata, che si esprime entro 15 giorni successivi. Se Governo non intende conformarsi alle nuove determinazioni di Conferenza invia alle Camere sue osservazioni e proposte di modifica, affinché si possa esprimere nei 10 giorni successivi
Governo entro 31/12/2023 può adottare D.Lgs. integrativi e correttivi dei precedenti
D.Lgs. si avvalgono delle risorse disponibili e di quelle relative al PNRR (Piano Nazionale di ripresa e resilienza) per:
- definire condizioni di disabilità, nonché rivedere, riordinare e semplificare normativa di settore;
- accertare condizioni di disabilità e rivedere suoi processi valutativi di base;
- valutare in forma multidimensionale disabilità, realizzare progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (“progetto vita”);
- informatizzare processi valutativi e di archiviazione;
- riqualificare servizi pubblici in materia di inclusione ed accessibilità;
- istituire Garante nazionale per disabilità;
- potenziare Ufficio per politiche in favore di persone disabili istituito presso PCM
Art. 2 Governo provvede a: coordinare, a livello formale e sostanziale, disposizioni legislative vigenti in materia, apportandovi eventuali modifiche per migliorarne coerenza giuridica; aggiornare e semplificare linguaggio normativo; individuare disposizioni da abrogare. A tal fine Governo segue seguenti criteri:
- in merito a definizione di disabilità e revisione/semplificazione della normativa di settore:
- introduzione della definizione di “disabilità” articolata in valutazione di base e valutazione multidimensionale, fondata su un approccio bio-psico-sociale della persona disabile, previa adeguata informazione su interventi, sostegni, benefici cui questo può accedere ai fini di “progetto vita” e garanzia di adozione di “criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere”;
- adozione classificazione internazionale della disabilità;
- separazione dei percorsi valutativi previsti per persone anziane da quelli previsti per adulti e minori;
- adozione definizione di “profilo di funzionamento”;
- introduzione della definizione di “accomodamento ragionevole” al fine di tutelare persone disabili;
- in merito ad accertamento della disabilità e revisione dei processi valutativi di base:
- valutazione di base accerti condizioni di disabilità e necessità di sostegno, sostegno intensivo o restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici;
- razionalizzazione, al fine di semplificare aspetti procedurali ed organizzativi e tutelare persone disabili, in unica procedura del processo valutativo di base anche per quanto riguarda accertamento di: invalidità civile; cecità; sordità; sordocecità; alunni disabili; disabilità a fini di inclusione lavorativa; disabilità per concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa; valutazioni utili per definizioni del concetto di non autosufficienza; possesso dei requisiti per accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità; ogni altro tipo di invalidità previsto da normativa vigente in modo da “garantire specificità ed autonoma rilevanza di ogni forma di disabilità”;
- adozione da parte di MISA di decreti al progressivo aggiornamento delle definizioni, criteri e modalità di accertamento di invalidità;
- affidamento ad unico soggetto pubblico esclusiva competenza medico legale sulle procedure di valutazione di cui al punto 2, garantendone omogenea applicazione nel territorio nazionale e realizzando, anche ai fini della riduzione del contenzioso giudiziario, una semplificazione degli aspetti procedurali ed organizzativi del processo valutativo di base (v. procedimenti semplificati di riesame), mantenendo comunque efficienza, trasparenza e tutela della persona disabile in ogni fase della procedura di accertamento della disabilità;
- efficace e trasparente sistema di controllo su adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo interoperabilità tra banche dati esistenti, nonché di situazioni che comportano irrivedibilità nel tempo;
- in merito a valutazione multidimensionale della disabilità e realizzazione “progetto vita”:
- modalità di coordinamento tra Amministrazioni competenti per integrazione di programmazione sociale e sanitaria a livello nazionale e regionale;
- valutazione multidimensionale attuata tramite istituzione di unità specifica, tenendo conto delle indicazioni di ICF, che definisca un profilo di funzionamento della persona necessario per predisporre un “progetto vita” e monitorare suoi effetti nel tempo, tenendo conto delle differenti disabilità;
- valutazione multidimensionale preveda, con partecipazione della persona disabile o di chi lo rappresenta, elaborazione di “progetto vita” che individui sostegni ragionevoli in grado di garantire effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, comprese quelle di scegliere proprio luogo di residenza “anche promuovendo diritto alla domiciliarità di cure e sostegni socio assistenziali”;
- “progetto vita” volto a realizzare desideri, aspettative, scelte della persona disabile, al fine di “migliorarne condizioni personali e di salute, nonché qualità di vita, individuando barriere e facilitatori che incidono su contesti di vita, indicando strumenti, risorse, servizi, misure, accomodamenti ragionevoli da adottare per realizzare “progetto vita” ed atti a compensare limitazioni di attività, favorendo nel contempo partecipazione del disabile nei diversi ambienti di vita (compresi quelli lavorativi, scolastici, culturali e sportivi);
- adozione di accomodamenti ragionevoli necessari ad individuare effettiva volontà di interessato e sua piena comprensione delle misure attivabili, al fine di assicurare al disabile (anche se richiede “sostegni ad altissima intensità”) piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, alla elaborazione del “progetto vita” e sua attuazione;
- garantita attuazione del “progetto vita” mediante impiego di risorse umane e strumentali di Regione ed Enti locali, anche al variare del contesto territoriale e di vita del disabile;
- garantito, su richiesta del disabile o di suo rappresentante, che elaborazione del “progetto vita” coinvolga attivamente anche Enti del Terzo settore tramite forme di coprogettazione;
- “progetto vita” contenente:
- insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali, economiche pubbliche e private attivabili (anche nell’ambito della comunità territoriale) ai fini della sua attuazione, definendo ipotesi in cui questo possa essere, in tutto od in parte, autogestito con obbligo di misurazione;
- tutti i sostegni ed interventi idonei a garantire superamento delle condizioni di emarginazione e godimento dei diritti “sulla base di uguaglianza con gli altri”;
- figure professionali aventi compito di realizzare “progetto vita”, monitorare sua attuazione, assicurare confronto con disabile e suoi familiari, fermo restando possibilità di autogestione del “progetto vita”;
- modalità per assicurare inclusione e partecipazione sociale del disabile, sostegni e servizi per abitare in autonomia, modelli di assistenza personale autogestita in grado di supportare vita indipendente del disabile adulto;
- eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per finalità di cui al precedente punto e meccanismi di riconversione delle risorse destinate ad assistenza nell’ambito dei servizi di supporto alla domiciliarità ed alla vita indipendente;
- in merito ad informatizzazione dei processi di valutazione ed archiviazione, istituzione di piattaforme informatiche accessibili, fruibili ed interoperabili con quelle esistenti che, nel rispetto della privacy, collaborano nei processi di valutazione, elaborazione del “progetto vita”, nonché consentono consultazione delle certificazioni ed informazioni riguardanti benefici economici, previdenziali, assistenziali ed interventi di assistenza socio-sanitaria spettanti ai disabili (eventualmente al loro nucleo familiare o persone che li hanno in cura), garantendo semplificazione dell’esercizio dei loro diritti e possibilità di effettuare controlli al riguardo;
- in merito a riqualificazione dei servizi pubblici di inclusione:
- individuazione presso ogni Amministrazione di un dirigente preposto alla programmazione strategica alla piena accessibilità, fisica e digitale, all’Amministrazione da parte del disabile;
- partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni dei disabili alla formazione della suddetta programmazione strategica;
- introduzione tra gli obiettivi della produttività delle Amministrazioni quelli volti a rendere effettiva l’inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone disabili;
- possibilità per Associazioni dei disabili di presentare osservazioni sui documenti riguardanti accesso ed inclusione sociale dei disabili;
- rispetto degli obiettivi della programmazione strategica di cui al punto 1 sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance dei dirigenti;
- nomina da parte del datore di lavoro pubblico di un responsabile del processo di inserimento dei disabili nell’ambiente di lavoro, anche al fine di garantire accomodamento ragionevole;
- obbligo per concessionari di servizi pubblici di indicare nella Carta dei servizi livelli di qualità del servizio erogato in grado di assicurare al disabile effettivo accesso alle prestazioni;
- inserimento, per migliorare efficienza delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, nella mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per inclusione sociale e possibilità di accesso ai disabili;
- in merito all’istituzione di un Garante nazionale per la disabilità (Garante):
- istituzione di Garante quale organo di natura indipendente e collegiale competente nella tutela e promozione dei diritti dei disabili;
- definizione di competenze, poteri, requisiti e struttura organizzativa del Garante, disciplinando procedure ed attribuendogli seguenti funzioni:
- raccogliere segnalazioni da disabili di denuncia di discriminazioni o violazioni dei propri diritti anche tramite istituzione di centro di contatto a questo dedicato;
- vigilare sul rispetto dei diritti e conformità alle norme relative ai diritti dei disabili;
- svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazioni, su esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere ad Amministrazioni e concessionari di servizi pubblici informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle sue funzioni;
- formulare raccomandazioni e pareri ad Amministrazioni e concessionari di servizi pubblici interessati su segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni o nei confronti di singoli Enti, sollecitando o proponendo interventi o accomodamenti ragionevoli per superare criticità rilevate;
- promuovere cultura del rispetto dei diritti dei disabili attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive (in particolare nelle istituzioni scolastiche) in collaborazione con Amministrazioni competenti in materia;
- inviare ogni anno una relazione su attività svolta alle Camere ed a PCM;
- in merito ad Ufficio per le politiche in favore delle persone disabili potenziamento e ridefinizione delle sue competenze, al fine di garantire svolgimento delle nuove funzioni, compreso supporto ad Autorità politica delegata in materia di disabilità;
- in merito alle disposizioni finali e transitorie:
- coordinazione delle disposizioni introdotte con D.Lgs. in oggetto con quelle vigenti, compresi incentivi e sussidi di natura economica e relativi fondi, fatte salve prestazioni, servizi, agevolazioni già erogate, anche con riferimento a nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità così da salvaguardare diritti acquisiti;
- definizione di procedure volte a fissare livelli essenziali delle prestazioni a favore dei disabili con individuazione di una disciplina di carattere transitorio volta ad individuare e garantire obiettivi e servizi, promuovendo collaborazione tra soggetti pubblici e privati, compresi Enti del Terzo settore
Art. 3 alle risorse necessarie per realizzare quanto previsto da Legge 227/21 quantificate in 800.000 €/anno a decorrere da anno 2023 si provvede con risorse del Fondo per disabilità, risorse del PNRR, risorse previste dalla legislazione vigente per la disabilità
Schemi dei D.Lgs. previsti da Legge 227/21 sono corredati da relazione tecnica contenenti relativi oneri