CANILI (Legge 281/91; Ord. 16/7/09; L.R. 10/97; Reg. Marche 2/01; D.G.R. 15/9/12, 24/2/14; D.D.S 29/7/20) (caccia02)
Soggetti interessati:
Ministero Salute (MISA); Servizio Regionale P.F. Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare (Servizio); Comuni, singoli od associati; Unioni Montane; Enti o Associazioni protezionistiche di animali, naturalistiche e di volontariato senza scopo di lucro (ONLUS) iscritte al Registro regionale o all’Albo delle Associazioni di cui alla Legge 266/91; soggetti privati che si occupano di animali domestici abbandonati (cani e gatti), anche gestendo (in forma pubblica o privata) canili, rifugi, ricoveri, colonie e oasi feline, e promuovendo attività di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole e nei confronti di cittadini.
Iter procedurale:
Regione Marche con Regolamento n. 2 del 13/11/2011 ha stabilito che:
- canili pubblici (gestiti da Comuni e/o Unioni Montane), e privati, nonché quelli polivalenti a valenza multizonale, debbono avere:
a)superficie idonea per collocare box da adibire a rifugio;
b)reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
c)box individuali o collettivi con annesse cucce (coibentate ed impermeabilizzate, in modo da fornire protezione contro temperature e condizioni climatologiche avverse) aventi: superficie minima di 8 mq./capo adulto e 4 mq. per ogni capo successivo; numero massimo di cani per box pari a 4 capi adulti o 1 femmina con cucciolata; pavimenti in pendenza per il deflusso delle acque; pianali rialzati in plastica o legno per il riposo dell’animale; efficiente sistema idrico e di scarico dei reflui per consentire una loro idonea pulizia e disinfezione (almeno ogni 3 mesi);
d)reparto di isolamento degli animali (pari almeno al 5% della capienza complessiva);
e)locale adibito a cucina e deposito degli alimenti con pavimenti, pareti e infissi lavabili;
f)locale adibito al deposito di detergenti, disinfettanti, attrezzi;
g)locale da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi sanitari, compresa la soppressione dei cani mediante eutanasia;
h)area da utilizzare per il lavaggio e disinfezione degli automezzi e delle attrezzature del canile;
i)servizi igienici;
j)impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
k)idonea recinzione lungo tutta la struttura;
l)ampia area verde recintata di dimensioni adeguate, comunicante con i box, dove consentire la sgambatura quotidiana degli animali e loro socializzazione
Numero massimo dei posti autorizzati nei canili deve tener conto del numero degli abitanti del Comune (singolo od associato) servito dalla struttura, in ragione di un coefficiente massimo pari a 5 capi/1000 abitanti (eventuali deroghe sono ammesse solo per le strutture pubbliche, previa autorizzazione delle ASL, sentite le Associazioni di protezione animali iscritte all’Albo regionale);
- rifugi (strutture adibite alla custodia e mantenimento degli animali da affezione a pagamento) pubblici (gestiti da Comuni e/o Unioni montane) e privati debbono avere:
a)superficie, in cui collocare box (individuali o collettivi), in caso di ospitare almeno 400 capi, calcolata tenendo conto di una superficie minima pari a 8 mq./capo con un numero massimo di 4 capi adulti per box o di 1 femmina con relativa cucciolata;
b)pavimento, pareti, infissi ed attrezzature lavabili;
c)reparto di isolamento (pari almeno a 3% della capienza complessiva);
d)locale per il deposito e la preparazione dei cibi;
e)locale per il deposito di detergenti, disinfettanti, attrezzature;
f)locale riservato all’attività del veterinario pubblico, dove è garantito il servizio di pronto soccorso;
g)idoneo impianto di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
h)idonea recinzione lungo tutta la struttura;
i)ampia area verde recintata di dimensioni adeguate, comunicante con i box, e provvista di una zona coperta per la sgambatura quotidiana degli animali e loro socializzazione
Domanda di autorizzazione inviata al Comune, dove ricade canile/rifugio, allegando:
- planimetria (1:10000) dei locali;
- relazione illustrativa della struttura redatta da un tecnico abilitato;
- elenco degli impianti ed attrezzature;
- copia dell’atto costitutivo per gli Enti ed Associazioni o copia dell’iscrizione alla Camera Commercio per i soggetti privati;
- copia delle autorizzazioni all’approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.
Comune, esaminata la domanda, concede l’autorizzazione per l’esercizio di canile/rifugio, con priorità per quelle strutture che:
- comportano minori spostamenti degli animali (cioè strutture ubicate nel proprio territorio o nella Provincia);
- si avvalgono dei servizi prestati o sono direttamente gestite da Associazioni riconosciute, ONLUS, Enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
ASL svolge controlli presso queste strutture ogni 3 mesi per verificarne il mantenimento dei requisiti.
In base alla Legge 281/91, i Comuni, singoli od associati, e le Unioni Montane possono gestire i canili direttamente, o tramite convenzioni con le Associazioni di protezione animali o zoofile, o con soggetti privati, purché venga assicurata la presenza in tali strutture di volontari “preposti alla gestione delle adozioni ed affidamenti dei cani”
Gestori del canile debbono:
- procedere all’inserimento di microchip nei cani ospitati;
- tenere un registro di carico e scarico degli animali (Modello riportato su BUR 43/98) in cui annotare: data e luogo della loro cattura; dati segnaletici; numero del microchip; eventuali interventi veterinari; data di cessione e generalità del destinatario (analogo impegno a carico del gestore di rifugio);
- procedere, nel caso di animali catturati non reclamati dopo 60 giorni , al loro affido a privati o ad Associazioni protezionistiche, previa: attenta valutazione del loro “buon trattamento” (affido concesso solo dopo aver accertato lo stato degli animali eventualmente affidati” in precedenza); idonee profilassi contro malattie trasmissibili;
- impegnarsi a non destinare i cani ricoverati nella loro struttura alla sperimentazione o a manifestazioni violente, né a sopprimerli (salvo “se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità” e comunque dopo “anestesia profonda”).
Servizio con DDS 117 del 29/7/2020 ha approvato bando per assegnazione di contributi per ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi catturati e ospitati negli anni 2017, 2018, 2019 presso canili (pubblici o privati) a seguito del quale Comuni (singoli o associati), Unione dei Comuni, Unioni montane presentano domanda (Modello pubblicato su BUR 71/20) distinta per ognuno degli anni 2017, 2018, 2019 entro 20/9/2020 al Servizio, tramite raccomandata A.R. o PEC (regione.marche.veterinarialimenti@emarche.it), allegando:
1) documento di identità in corso di validità del richiedente;
2) in caso di gestione affidata a terzi: copia delle convenzioni stipulate con soggetti gestori dei canili/rifugi; documentazione attestante applicazione delle tariffe fissate con DGR 1314 del 15/9/2012;
3) in caso di gestione diretta dei canili/rifugi: documentazione attestante applicazione delle tariffe fissate con DGR 1314 del 15/9/2012;
4) registro di carico e scarico degli animali ad attestazione del numero e dei giorni di presenza dei cani all’interno del canile/rifugio;
5) relazione inerente attività svolte nella gestione di canili/rifugi nel corso del 2020 a seguito di emergenza COVID19
Servizio procede alla liquidazione del contributo, dopo aver eseguito verifiche tramite ispezioni in loco e/o presso anagrafe canina informatizzata
Sanzioni:
Chiunque viola le disposizioni definite dal Regolamento regionale: multa da 78 a 775 €.
Chiunque non rispetta le prescrizioni per canili e rifugi: multa da 200 a 1.200 €.
Entità aiuto:
Per anno 2020 stanziati 296.620,64 € (di cui: 98.540 € per anno 2017; 98.540 € per anno 2018; 98.540,64 € per anno 2019) per concedere contributi ai Comuni (singoli od associati), Unioni dei Comuni ed Unioni Montane in base al numero totale dei cani ospitati presso strutture pubbliche o private.
Giunta Regionale ha fissato con DGR 1314 del 15/9/12 le tariffe che Comuni ed Unioni Montane debbono applicare per mantenere i cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private, pena esclusione dai finanziamenti regionali. Tariffe minime e massime fissate per cane in base alla sua età (Fasce fino a 1 anno, da 1 a 8 anni, oltre 8 anni) e stato di salute sono riportate in BUR 95/12, e risultano comprensive dalle seguenti spese:
- controllo dello stato sanitario generale dei cani (da eseguire almeno 1 volta al mese);
- visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici da eseguirsi subito;
- prescrizioni di cure mediche veterinarie;
- acquisto e somministrazione dei farmaci;
- interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
- verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
- gestione, controllo e responsabilità nella gestione dell’armadio dei farmaci presso il canile;
- corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci ed emmissione di ricette per la fornitura dei medicinali;
- verifica delle segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate da volontari od operatori;
- attività di pronto intervento per le urgenze.
Non sono invece comprese particolari prestazioni medico veterinarie richieste delle strutture e da altri addetti del settore (v. ASL, Associazioni del volontariato), la cui erogazione sarà preventivamente concordata con il Comune.
Tariffe sono aggiornate ogni 4 anni.