COOPERAZIONE E CALAMITA’ NATURALI (L.R. 56/97; D.G.R.M. 29/12/99) (danni14)
Soggetti interessati:
Cooperative agricole e loro Consorzi, ricadenti ed operanti nelle Marche, che a seguito di calamità atmosferiche nazionali riconosciute da MI.P.A. hanno subito rispetto a 3 anni precedenti di produzione normale una riduzione volume prodotti commercializzati conferiti da soci superiore a 30% (20% nel caso di territori svantaggiati), purché:
1) lavorano, trasformano, condizionano almeno 60% materia prima proveniente da soci con aziende
ubicate in zone riconosciute da MI.P.A. colpite da avversità nazionali
2) non abbia acquistato “per gli stessi prodotti e per le stesse quantità materia prima da terzi”.
Iter procedurale:
Interessati presentano entro 20 giorni da pubblicazione su BUR di bando, a Servizio Regionale Agricoltura:
1) domanda (Modello riportato su BUR 12/00) a firma Presidente;
2) certificato di iscrizione cooperativa a registro prefettizio;
3) dichiarazione che non sussistono a carico cooperativa procedimenti penali in corso;
4) copia bilancio al 31 Dicembre dei 3 anni precedenti depositato a Tribunale. Bilancio anno di
riferimento domanda, inviato entro 30 Maggio;
5) relazione finanziaria evidenziando costi di gestione ed organizzazione imputabili a prodotti
oggetto di calamità;
6) eventuale documentazione attestante possesso requisiti di priorità;
7) copia atto costitutivo e statuto;
8) elenco quantità prodotti conferiti da soci, le cui aziende ricadono nei Comuni dichiarati calamitati
riferito ad anno oggetto di contributo e 3 anni precedenti.
Servizio Agricoltura trasmette nei successivi 10 giorni domande pervenute a Servizio Decentrato Agricoltura, che entro 30 giorni esegue istruttoria e la invia a Servizio Agricoltura per definizione graduatoria nei 15 giorni successivi. Priorità assegnata a cooperative agricole e loro Consorzi con il più elevato numero di soci ricadente nelle zone calamitate.
Dirigente Servizio Agricoltura liquida aiuto in unica soluzione.
Entità aiuto:
Contributo a copertura danni subiti da mancato conferimento dei prodotti da propri associati a seguito calamità atmosferiche riconosciute eccezionali da MI.P.A. fino a 80% perdite “effettive, dimostrabili, riscontrabili” derivate da mancato conferimento soci “titolari di aziende ubicate in Comuni delimitati dalla declaratoria MI.P.A. ed alle quali è stato riconosciuto il danno subito e per la sola produzione per cui richiesto stato di calamità”. Contributo mai superiore a danno economico subito da cooperazione “nell’anno considerato per la calamità, confrontato con la media dei ricavi ottenuti nei 3 anni precedenti”.
Per anno 2001 stanziati 1.250.000.000 (CAP. 3128201,3128211)