CAMOMILLA (Legge 1724/40) (officin2)
Soggetti interessati:
Chiunque intende raccogliere e vendere camomilla
Iter procedurale:
Consorzi provinciali agricoli, tramite apposita Commissione tecnica presieduta da “esperto erborista provinciale” determina:
– data inizio e fine raccolta a scopo commerciale delle infiorescenze di camomilla;
– rispondenza prodotto raccolto a requisiti standard fissati per legge;
– gestione associata della vendita di camomilla, fissando anticipo da conferire a soci produttori pari a 9/10 del prezzo ministeriale (Saldo, detratte spese di gestione, a liquidazione annuale Consorzio)
Ministero dell’Industria, entro mese di Aprile, fissa prezzi di raccolta e vendita dei vari tipi di camomilla.
Interessati per poter raccogliere camomilla debbono richiedere apposita autorizzazione a Sindaco di residenza ed impegnarsi, prima di vendere, a sottoporre prodotto a giudizio di qualità della Commissione tecnica provinciale.
Camomilla può essere venduta solo n imballaggi preconfezionati, specificando su etichetta tipo di camomilla contenuto. Nel caso di prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati riportare in confezione dicitura “camomilla macinati industriale”.
È compito USL, competente per territorio, verificare regolarità operazioni di raccolta e controllo, anche mediante prelievo, presso qualunque detentore, di campioni di camomilla.
Sanzioni:
Chiunque trasgredisce alle norme vigenti in materia di raccolta e vendita della camomilla: multa pari al valore commerciale di camomilla non in regola