CAMOMILLA (Legge 1724/40)                          (officin2)

Soggetti interessati:

Chiunque intende raccogliere e vendere camomilla

Iter procedurale:

Consorzi provinciali agricoli, tramite apposita Commissione tecnica presieduta da “esperto erborista provinciale” determina:

– data inizio e fine raccolta a scopo commerciale delle infiorescenze di camomilla;

– rispondenza prodotto raccolto a requisiti standard fissati per legge;

– gestione associata della vendita di camomilla, fissando anticipo da conferire a soci produttori pari a  9/10 del prezzo ministeriale (Saldo, detratte spese di gestione, a liquidazione annuale Consorzio)

Ministero dell’Industria, entro mese di Aprile, fissa prezzi di raccolta e vendita dei vari tipi di camomilla.

Interessati per poter raccogliere camomilla debbono richiedere apposita autorizzazione a Sindaco di residenza ed impegnarsi, prima di vendere, a sottoporre prodotto a giudizio di qualità della Commissione tecnica provinciale.

Camomilla può essere venduta solo n imballaggi preconfezionati, specificando su etichetta tipo di camomilla contenuto. Nel caso di prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati riportare in confezione dicitura “camomilla macinati industriale”.

È compito USL, competente per territorio, verificare regolarità operazioni di raccolta e controllo, anche mediante prelievo, presso qualunque detentore, di campioni di camomilla.

Sanzioni:

Chiunque trasgredisce alle norme vigenti in materia di raccolta e vendita della camomilla: multa pari al valore commerciale di camomilla non in regola

 

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