BEVANDE SPIRITOSE

BEVANDE SPIRITOSE (Reg. 787/19, 723/21, 724/21, 1235/21, 1236/21, 1335/21; Legge 238/16; D.P.R. 23/4/1966; D.M. 13/5/10, 2/8/14, 24/10/14, 28/11/14, 15/12/14, 12/1/15, 11/2/15, 28/1/16, 27/5/16, 8/6/16, 21/7/16, 11/10/19, 29/11/19)  (vinici06)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Regioni, Associazioni ed Organizzazioni professionali operanti a livello nazionale o regionale “aventi tra gli scopi statutari la valorizzazione delle bevande spiritose”

Chiunque produce o vende seguenti tipologie di bevande spiritose (BS) riportate in Allegato I pubblicato su GUCE 130/19, tra cui:

  1. Rum ottenuto da distillazione (a meno di 96% vol.) di melassa o sciroppi provenienti da zucchero di canna, avente titolo alcolometrico minimo di 37,5% vol., privo di aggiunta di alcole, sostanze aromatizzanti o coloranti (salvo caramello). “Rum tradizionale” identifica prodotto ottenuto dalla distillazione (a meno di 90% vol.), previa fermentazione di prodotti alcolici originari del luogo di produzione, con tenore di sostanze volatili superiore a 225 g./hl. di alcole e privo di sostanze edulcorante
  2. Punch al Rum, ottenuto solo da impiego di Rum, con titolo alcolometrico minimo di 15% vol.
  3. Whisky ottenuto dalla distillazione (a meno di 94% vol.) di mosto di cereali maltati, fermentato per azione di lieviti, saccariferato dalla distasi del malto, con o senza aggiunta di enzimi naturali, invecchiato per almeno 3 anni in botti di legno (aventi capacità inferiore a 700 l.), con titolo alcolometrico minimo di 40% vol., senza aggiunta di alcole o sostanze edulcoranti o aromatizzanti o coloranti (salvo caramello)
  4. Acquavite o Brandy di cereali, ottenuto dalla distillazione (a meno di 95% vol.) di mosto fermentato di cereali, senza aggiunta di alcole, o sostanze aromatizzanti o coloranti (salvo caramello) e con titolo  alcolometrico minimo di 35% vol.
  5. Brandy Italiano, ottenuto da acquavite di vino proveniente da uve coltivate e vinificate in Italia, avente seguenti caratteristiche: colore limpido ambrato (variabile in relazione alla durata di invecchiamento); odore caratteristico intenso; sapore intenso, etereo, complesso, ricco; tenore di sostanze volatili almeno pari a 140 g/hl di alcole; tenore di alcool metilico inferiore a 150 g/hl di alcole; tenore di sostanze volatili diverse da alcool etilico e metilico almeno pari a 140 g/hl di alcole; titolo alcolometrico minimo di 38 % vol.;  eventuale aggiunta di distillato di vino, sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche (ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, mediante infusione o macerazione, con acqua o acquavite di vino) fino a 3% del volume idrato,  zuccheri fino a 20 g/l, caramello. Ammesso invecchiamento per almeno 12 mesi in botti di quercia non verniciati, né rivestiti (6 mesi se botti hanno capacità inferiore a 1000 l.)
  6. Grappa o Acquavite di vinacce in possesso delle seguenti caratteristiche comuni:
  • ottenuta con uve raccolte, vinificate, distillate ed imbottigliate (a partire dal 1/1/2016) in impianti ubicati in Italia;
  • ottenuta da vinacce fermentate o semifermentate distillate a meno di 86% vol. (ammessa ridistillazione del prodotto con stessa gradazione) in impianto continuo/discontinuo, mediante fuoco diretto od indiretto, o a vapore diretto od indiretto (dopo aggiunta di acqua in alambicco con separazione di testa e coda), a cui eventualmente: aggiunte fecce liquide naturali di vino (prima del passaggio in distillazione o mediante disalcolazione separata delle vinacce e fecce e successivo invio alla distillazione della loro miscela) nella misura massima di 25 kg./100 kg. di vinacce utilizzate (alcole da queste derivato mai superiore al 35% del totale); sottoposta a refrigerazione e/o filtrazione, al fine di estrarre oli di flemma ed altri elementi indesiderati;
  • avente determinato tenore (espresso in g/hl. di alcole) di: sostanze volatili diverse da alcole etilico e metilico, tenore di metanolo, tenore di alcole metilico;
  • avente titolo alcolometrico minimo di 37,5%;
  • non addizionata con alcole etilico (diluito o meno), né sostanze aromatizzanti, mentre ammessa aggiunta di: eventuali piante aromatiche/frutta, o loro parti secondo tradizione (da riportare in etichetta); zuccheri (fino a 20 g./l.); caramello (solo come colorante per Grappa invecchiata per almeno 12 mesi o per Grappa “stravecchia” o “riserva” invecchiata per almeno 18 mesi in recipienti/botti di legno non verniciati o rivestiti);
  • ammesso riportare in etichetta: termini “vecchia od invecchiata” se Grappa sottoposta a processo di invecchiamento per almeno 12 mesi o “riserva” o “stravecchia” se invecchiata per almeno 18 mesi; nome del vitigno (se usate 100% di uve di tale vitigno, con tolleranza di non oltre 15% per presenza di altri vitigni); nome di non più di 2 vitigni (se ognuno di questi rappresenta almeno 15% della materia prima distillata); nome di vino DOC, DOCG, IGT se materie prime provenienti al 100% da tale vino (Vietato comunque usare simboli e diciture DOC, DOCG, IGT); metodo di distillazione (continuo o discontinuo); tipo di alambicco; tipologia di contenitore impiegato (barrique, caratello) se Grappa riposta in questo per almeno 50% del tempo di invecchiamento;
  • materia prima utilizzata risultante dai documenti di accompagnamento e dai registri vidimati tenuti dai distillatori (in cui riportare ogni giorno quantitativi e tenore alcolico delle vinacce e fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione).

Sono state riconosciute le seguenti Grappe ad indicazione geografica:

  1. “Grappa dell’Alto Adige/Sudtiroler Grappa”, il cui disciplinare approvato con D.M. 29/11/2019 consente aggiunta in etichetta secondo normativa generale di: nome del vitigno; nome di non più di 2 vitigni; nome di vino DOC, DOCG, IGT; termine “vecchia” o “riserva” o “stravecchia”; metodo di distillazione (continuo o discontinuo); tipo di alambicco usato. Tale Grappa deve essere ottenuta in Sud Tirol/Alto Adige dalla distillazione a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) di vinacce fermentate con aggiunta di fecce nella quantità prescritta dalla normativa generale, avente seguenti caratteristiche: tenore di alcole metilico inferiore a 900 g./hl. di alcole; tenore di 2-butan-1-olo inferiore a 120 g./hl. di alcole; tenore di acetaldeide inferiore a 100 g./hl. di alcole; tenore di acetato di etile inferiore a 175 g./hl. di alcole; tenore di acido acetico inferiore a 50 g./hl. di alcole (150 g./hl. di alcole in caso di Grappa invecchiata o riserva); tenore di alcoli superiori compreso tra 250 e 600 g./hl. di alcole; tenore di rame inferiore a 5 mg./l.; tenore di sostanze volatili superiore a 140 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; colore trasparente, cristallino; profumo intenso, fortemente tipico (con note floreali) della materia prima usata e note tipiche fruttate del processo fermentativo (assenza di note pungenti e rancide); sapore intenso, perdurante, ricco di note riferite a bucce di uva; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno) né aromatizzata, ma ammessa aggiunta di zucchero (fino a 20 g./l.) e caramello
  2. “Grappa del Trentino/Grappa Trentina” (consentita aggiunta in etichetta secondo normativa generale di: nome del vitigno; nome di non più di 2 vitigni; nome di vino DOC, DOCG, IGT; termine “vecchia” o “riserva” o “stravecchia”; metodo di distillazione continuo o discontinuo; tipo di alambicco usato) deve essere ottenuta nella Provincia di Trento dalla distillazione a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) di vinacce fermentate direttamente mediante vapore acqueo o con aggiunta di acqua o di fecce nella quantità prescritta dalla normativa generale, avente seguenti caratteristiche: tenore di sostanze volatili superiore a 140 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g./hl. di alcole; tenore di 2-butan-l-olio inferiore a100 g./hl.  di alcole; tenore di acidi volatili inferiore a 50 g./hl. di alcole (100 g./hl. per Grappa invecchiata per almeno 12 mesi o per Grappa “stravecchia” o “riserva” se invecchiata per almeno 18 mesi); tenore di rame inferiore a 5 mg./l.; titolo alcolometrico compreso tra 40% e 60% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno) né aromatizzata, ma ammessa aggiunta di zucchero, caramello, piante aromatiche/frutta o loro parti secondo normativa generale
  3. “Grappa Lombarda/Grappa di Lombardia” (consentita aggiunta in etichetta secondo normativa generale di: nome del vitigno) deve essere ottenuta nella Regione Lombardia dalla distillazione a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) di vinacce fermentate direttamente mediante vapore acqueo o con aggiunta di acqua o di fecce nella quantità prescritta dalla normativa generale, avente seguenti caratteristiche: tenore di sostanze volatili superiore a 140 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g./hl. di alcole; tenore di sostanze diverse da alcole etilico e metilico inferiore a 140 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno) né aromatizzata, ma ammessa aggiunta di zucchero, caramello, piante aromatiche/frutta o loro parti secondo normativa generale
  4. Grappa del Piemonte(consentita aggiunta in etichetta secondo normativa generale di: nome del vitigno; nome di non più di 2 vitigni; nome di vino DOC, DOCG, IGT; termine “vecchia”o “riserva” o “stravecchia”; metodo di distillazione continuo o discontinuo; tipo di alambicco) deve essere ottenuta nella Regione Piemonte dalla distillazione a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) di vinacce fermentate direttamente mediante vapore acqueo o con aggiunta di acqua o di fecce nella quantità prescritta dalla normativa generale, avente seguenti caratteristiche: tenore di sostanze volatili superiore a 140 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno) né aromatizzata, ma ammessa aggiunta di zucchero, caramello, piante aromatiche/frutta o loro parti secondo normativa generale
  5. Grappa Veneta/Grappa del Veneto” (consentita aggiunta in etichetta secondo normativa generale di: nome del vitigno; nome di non più di 2 vitigni; nome di vino DOC, DOCG, IGT; termine “vecchia”; metodo di distillazione continuo o discontinuo; tipo di alambicco) deve essere ottenuta nella Regione Veneto dalla distillazione a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) di vinacce fermentate direttamente mediante vapore acqueo o con aggiunta di acqua o di fecce nella quantità prescritta dalla normativa generale, avente seguenti caratteristiche: tenore di sostanze volatili superiore a 140 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno) né aromatizzata, ma ammessa aggiunta di zucchero, caramello, piante aromatiche/frutta o loro parti secondo normativa generale
  6. “Grappa Friulana/Grappa del Friuli” (consentita aggiunta in etichetta secondo normativa generale di: nome del vitigno; nome di non più di 2 vitigni; nome di vino DOC, DOCG, IGT; termine “vecchia”; metodo di distillazione continuo o discontinuo; tipo di alambicco) deve essere ottenuta nella Regione Friuli Venezia Giulia dalla distillazione a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) di vinacce fermentate direttamente mediante vapore acqueo o con aggiunta di acqua o di fecce nella quantità prescritta dalla normativa generale, avente seguenti caratteristiche: tenore di sostanze volatili superiore a 140 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno), ma ammessa aggiunta di zucchero, caramello, piante aromatiche/frutta o loro parti secondo normativa generale
  7. “Grappa siciliana/Grappa della Sicilia” (consentita aggiunta in etichetta secondo normativa generale di: termine “vecchia”, “riserva”, “stravecchia”; metodo di distillazione continuo o discontinuo; tipo di alambicco) deve essere ottenuta nella Regione Sicilia dalla distillazione a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) di vinacce fermentate direttamente mediante vapore acqueo o con aggiunta di acqua o di fecce nella quantità prescritta dalla normativa generale, avente seguenti caratteristiche: tenore di sostanze volatili superiore a 140 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g./hl. di alcole; tenore di sostanze volatili diverse da alcole etilico superiore a 140 g./hl. di alcole; tenore di 2-butan-1-olo inferiore a 50 g./hl. di alcole; tenore di acetaldeide inferiore a 150 g./hl. di alcole; tenore di acetato di etile inferiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di acido acetico inferiore a 50 g./hl. di alcole (100 g./hl. di alcole in caso di Grappa invecchiata o riserva); tenore di rame inferiore a 2 mg./l.; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno) né aromatizzata, ma ammessa aggiunta di zucchero, caramello, piante aromatiche/frutta o loro parti secondo normativa generale
  8. Grappa di Barolo” il cui disciplinare approvato con D.P.R. 23/4/1966 consente aggiunta in etichetta, secondo normativa generale, di: termine “vecchia”, “riserva”, “stravecchia”; metodo di distillazione continuo o discontinuo; tipo di alambicco “bagnomaria piemontese”. Grappa deve essere ottenuta nella Regione Piemonte dalla distillazione a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) di vinacce fermentate (provenienti da uve atte a produrre Barolo DOCG) direttamente mediante vapore acqueo o con aggiunta di acqua o di fecce nella quantità prescritta dalla normativa generale, avente seguenti caratteristiche: tenore di sostanze volatili diverse da alcole etilico e metilico superiore a 140 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno) né aromatizzata (neppure tramite aggiunta di piante aromatiche/frutta o loro parti), ma ammessa aggiunta di zucchero e caramello secondo normativa generale
  1. Acquavite di vino, ottenuta dalla distillazione a meno di 86% vol. di vino o vino alcolizzato, invecchiata oltre 1 anno, avente seguenti caratteristiche: tenore di sostanze volatili superiore a 125 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 200 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; senza aggiunta di alcole, né di sostanze aromatizzanti o coloranti (salvo caramello)
  2. Acquavite di fecce (seguita da nome materia prima impiegata) ottenuta mediante distillazione a meno di 86% vol. di fecce di vino e fecce di frutti fermentati, senza aggiunta di sostanze aromatizzanti o coloranti (salvo caramello), avente titolo alcolometrico superiore a 38% vol.
  3. Acquavite di …. seguita dal nome del frutto, bacca o ortaggio di cui è composta (Solo nome del frutto senza “acquavite di” in caso di prugne, corbezzole, mele “Golden Delicious”, pere Williams), o “Acquavite di frutta” (se distillati insieme 2 o più tipi di frutta), ottenuta dalla fermentazione e distillazione a meno 86% vol. di frutta fresca o mosto “di tale frutta, bacche od ortaggi, con o senza nocciolo”, avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g./hl.; tenore di acido cianidrico inferiore a 7 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g./hl. di alcole (1200 g./hl. in caso di prugne, mele, lamponi, more, pere, albicocche, pesche; 1350 g./hl. in caso di pere Williams, ribes rossi e neri, sorbo, bacche di sambuco, mele cotogne, bacche di ginepro); titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; non addizionata con sostanze aromatizzanti. Rientrano in tale categoria:
  1. Acquavite di uve secche, ottenuta dalla distillazione a meno di 94% vol. di un prodotto derivato dalla fermentazione alcolica di estratto di uve secche della varietà Corinto o Moscato di Alessandria, senza aggiunta di sostanze aromatizzanti o coloranti (salvo caramello), avente titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.
  2. Acquavite di sidro di mele/pere, ottenuta dalla distillazione a meno di 86% vol. (congiunta o meno) di sidro di mele e pere, avente: tenore in sostanze volatili superiore a 200 g/hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1000 g/hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 37,5%; senza aggiunta di sostanze aromatizzanti, né coloranti (salvo caramello), né alcole etilico (diluito o meno)
  3. Acquavite di elianto, ottenuta dalla distillazione a meno 86% vol. del tubero di topinambur, senza aggiunta di sostanze aromatizzanti o coloranti (salvo caramello), avente titolo alcolometrico superiore a 38% vol.
  4. Acquavite di genziana, ottenuta dalla distillazione di radici di genziana, senza aggiunta di sostanze aromatizzanti, avente titolo alcolometrico superiore a 37,5%
  5. Acquavite di …. (more, fragole, mirtilli, mirtilli rossi giganti, lamponi, ribes bianchi o neri, prugnole, frutti del sorbo, sorbe coltivato o selvatico, bacche di agrifoglio, bacche di sambuco, rosa canina, uva spina, mortelli di palude, frutti di olivello spinoso, frutti del rovo camemoro, bacche di empetromero, more artiche, mirto, banane, frutti della passione, frutti della spondias dorata o rossa, noci, nocciole, castagne, agrumi, fichi d’India), ottenuta dalla macerazione e parziale fermentazione di tali frutti (con eventuale aggiunta di non oltre 20 l. di alcole di origine agricola o acquavite/100 kg. di frutta) con successiva distillazione a meno di 86% vol., senza aggiunta di sostanze aromatizzanti, avente titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.
  6. Acquavite di residui di frutta, ottenuta dalla fermentazione e distillazione a meno 86% vol. dei residui di vari frutti (escluse vinacce), avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1500 g./hl. di alcole; tenore di acido cianidrico inferiore a 7 g./hl. di alcole (in caso di acquavite di frutta con nocciolo); titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; senza aggiunta di sostanze aromatizzanti e coloranti (salvo caramello)
  7. Acquavite di mele del Trentino, ottenuta nella Provincia di Trento dalla fermentazione e distillazione a meno di 86% vol. (Ammessa ridistillazione a stessa gradazione alcolica) in impianto discontinuo di purea di mele, avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1.200 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno) né aromatizzata, mentre ammessa aggiunta di frutto intero e zucchero (fino a 20 g./l.), nonché invecchiamento in botti di legno
  8. Obster dell’Alto Adige/Sudtiroler Obster, il cui disciplinare (approvato con D.M. 11/10/2019) prevede che sia ottenuta da mele o pere e mele, le cui varie fasi di raccolta a maturazione della frutta, sovramaturazione uniforme di questa dopo la raccolta, macinazione a grana uniforme (con eventuale controllo di acidità), fermentazione a temperatura controllata, eliminazione (completa o quasi) dei piccioli e semi, distillazione della purea (mediante impianti continui o discontinui a fuoco diretto, o vapore indiretto dopo aggiunta di acqua in alambicco, con separazione delle teste e code), riduzione a grado del contenuto di alcole metilico (con acqua potabile seguita da filtrazione del prodotto ottenuto per renderlo limpido e stabile) ed eventuale invecchiamento in recipienti/botti di legno attuate in impianti ubicati nella Provincia del Sud Tirol/Alto Adige, avente: presenza di alcole derivato dalla distillazione di pere inferiore a 15% di alcole complessivo; tenore di alcole metilico inferiore a 1.000 g./hl. di alcole; tenore di sostanze volatili diverse da alcole etilico e metilico superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di acetato di etile inferiore a 250 g./hl. di alcole; tenore di aldeidi totali inferiore a 250 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; eventuale aggiunta di zuccheri (fino a 20 g./l.), caramello (solo per acquavite destinata ad invecchiamento per almeno 12 mesi), frutto intero (dopo distillazione); colore trasparente e cristallino; aroma fresco e fragrante, con vivaci note fruttate; sapore intensamente fruttato, pulito e persistente, robusto senza essere invadente. Provenienza della materia prima attestata dai documenti di accompagnamento e dai registri vidimati dei distillatori (dove riportato, ogni giorno, quantitativi e tenore alcolico del fermentato avviato alla distillazione)
  9. Graveinster dell’Alto Adige/Sudtiroler Graveinster e Golden Delicious dell’Alto Adige/Sudtiroler Golden Delicious il cui disciplinare (approvato con D.M. 11/10/2019) prevede che sia ottenuta da purea di mele della varietà Graveinster o Golden Delicious in impianti ubicati nella Provincia del Sud Tirol/Alto Adige seguendo lo stesso procedimento ed avendo le stesse caratteristiche della Obster dell’Alto Adige, salvo per sapore che è dato da: “note del frutto maturo, contrapposte ad aromi fruttati, freschissimi, quasi agrumati per Graveinster dell’Alto Adige; ”intenso, fresco, fruttato, persistente, ricco di note che ricordano la polpa del frutto maturo della mela Golden Delicious per Golden Delicious dell’Alto Adige
  10. Williams dell’Alto Adige/Sudtiroler Williams (disciplinare approvato con D.M. 11/10/2019), ottenuta da purea di pere Williams, la cui fase di maturazione post raccolta, macinazione a grana uniforme del frutto, fermentazione a temperatura controllata, eliminazione (completa o parziale) dei piccioli e semi, distillazione della purea a meno di 86% vol. (Ammessa ridistillazione a stessa gradazione alcolica), riduzione a grado del contenuto di alcole metilico (con acqua potabile e successiva filtrazione del prodotto ottenuto per renderlo limpido e stabile) ed eventuale invecchiamento in botti di legno attuate in impianti a lavorazione continua o discontinua a fuoco diretto o vapore indiretto (dopo aggiunta di acqua nell’alambicco, con separazione di teste e code) ubicati nella Provincia del Sud Tirol/Alto Adige, avente: tenore di sostanze volatili diverse da alcole etilico e metilico superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di acetato di etile inferiore a 250 g./hl. di alcole; tenore di aldeidi totali inferiore a 250 g./hl. di alcole; tenore di esteri tipici inferiore a 250 g./hl. di alcole; tenore di esteri tipici di pera Williams superiore a 25 g./kg. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; eventuale aggiunta di zuccheri (fino a 20 g./l.), caramello (solo per acquavite destinata ad invecchiamento per almeno 12 mesi), frutto intero (solo dopo distillazione); colore trasparente e cristallino; profumo tipico  ed intenso, ricco di note fragranti di pera matura; sapore pieno, rotondo, persistente, con note intense di pera matura. Provenienza della materia prima attestata dai documenti di accompagnamento e dai registri vidimati dei distillatori (dove riportato, ogni giorno, quantitativi e tenore alcolico del fermentato avviato alla distillazione)
  11. Williams del Trentino: ottenuta nella Provincia di Trento secondo lo stesso procedimento della Williams dell’Alto Adige ed avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g/hl di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1.350 g/hl di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; senza aggiunta di alcole etilico (diluito o meno), né sostanze aromatizzanti, ma ammessa aggiunta di frutto intero e zucchero (fino a 20 g./l.), nonché invecchiamento in botti di legno
  12. Williams del Friuli ottenuta nella Regione del Friuli Venezia Giulia secondo lo stesso procedimento della Williams dell’Alto Adige ed avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1350 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; senza aggiunta di alcole etilico (diluito o meno), né di sostanze aromatizzanti
  13. Marille dell’Alto Adige/Sudtiroler Marille (eventualmente completata dalla varietà di albicocche se questa rappresenta almeno 85% della frutta usata), il cui disciplinare (approvato con D.M. 11/10/2019) prevede che sia ottenuta da albicocche sane e mature, le cui varie fasi di denocciolatura (parziale o totale), macinazione, fermentazione (a temperatura medio-bassa), distillazione della purea (mediante impianti continui o discontinui a fuoco diretto, o vapore indiretto dopo aggiunta di acqua in alambicco, con separazione delle teste e code), riduzione a grado del contenuto di alcole metilico (con acqua potabile seguita da filtrazione del prodotto ottenuto per renderlo limpido e stabile) ed eventuale invecchiamento in recipienti/botti di legno attuate in impianti ubicati nella Provincia del Sud Tirol/Alto Adige, avente: tenore di alcole metilico inferiore a 1.000 g./hl. di alcole; tenore di sostanze volatili diverse da alcole etilico e metilico superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di acido cianidrico inferiore a 5 g./hl. di alcole; tenore di acetato di etile inferiore a 250 g./hl. di alcole; tenore di aldeidi totali inferiore a 250 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; eventuale aggiunta di zuccheri (fino a 20 g./l.) e di caramello (solo per acquavite destinata ad invecchiamento per almeno 12 mesi); colore trasparente, cristallino, limpido; sapore vellutato, ricco tuttavia delicato, con note intense che ricordano frutto maturo di albicocca ed al retrogusto avvertite delicate note di mandorla amara. Provenienza della materia prima attestata dai documenti di accompagnamento e dai registri vidimati dei distillatori (dove riportato, ogni giorno, quantitativi e tenore alcolico del fermentato avviato alla distillazione)
  14. Aprikot del Trentino, ottenuta nella Provincia di Trento dalla fermentazione e distillazione a meno di 86% vol. (Ammessa ridistillazione alla stessa gradazione alcolica) in impianto discontinuo di purea di albicocche, avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1.200 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; non addizionata con alcole etilico (diluito o meno), né aromatizzata, mentre ammessa aggiunta di frutto intero e zucchero (fino a 20 g./l.), nonché invecchiamento in botti di legno
  15. Slivovice ottenuta aggiungendo alla purea di prugne prima dell’ultima distillazione fino a 30% vol. di alcole etilico di origine agricola
  16. Sliwowitz del Friuli Venezia Giulia ottenuta solo in impianti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia tramite fermentazione alcolica e distillazione (a meno di 86% vol.) di purea di prugna o mosto di prugna (con o senza nocciolo), avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1200 g./hl. di alcole; tenore di acido cianidrico inferiore a 7 g./hl. di alcole se distillata con nocciolo; titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; non addizionata con alcole etilico, né con sostanze aromatizzanti
  17. Zwetschgeler dell’Alto Adige/Sudtiroler Zwetschgeler (eventualmente completata dalla varietà di prugne se questa rappresenta almeno 85% della frutta usata), il cui disciplinare (approvato con D.M. 11/10/2019) prevede che sia ottenuta da prugne sane e mature, le cui varie fasi di denocciolatura (parziale o totale), macinazione, fermentazione (a temperatura medio-bassa), distillazione della purea (mediante impianti continui o discontinui a fuoco diretto, o vapore indiretto dopo aggiunta di acqua in alambicco, con separazione della testa e coda), riduzione a grado del contenuto di alcole metilico (con acqua potabile seguita da filtrazione del prodotto ottenuto per renderlo limpido e stabile) ed eventuale invecchiamento in recipienti/botti di legno attuate in impianti ubicati nella Provincia del Sud Tirol/Alto Adige, avente: tenore di alcole metilico inferiore a 1.000 g./hl. di alcole; tenore di sostanze volatili diverse da alcole etilico e metilico superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di acido cianidrico inferiore a 5 g./hl. di alcole; tenore di acetato di etile inferiore a 250 g./hl. di alcole; tenore di aldeidi totali inferiore a 250 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; eventuale aggiunta di zuccheri (fino a 20 g./l.) e di caramello (solo per acquavite destinata ad invecchiamento per almeno 12 mesi); colore trasparente, cristallino, limpido; sapore intensamente fruttato, con note delicate di mandorla ed “eleganti e complesse di polpa matura di prugna”. Provenienza della materia prima attestata dai documenti di accompagnamento e dai registri vidimati dei distillatori (dove riportato, ogni giorno, quantitativi e tenore alcolico del fermentato avviato alla distillazione)
  18. Geist ottenuta mediante macerazione di frutti (comprese noci), o ortaggi, o altre materie vegetali (v. erbe, petali di rosa) in alcole etilico, seguita da distillazione (a meno di 86% vol.), senza aggiunta di sostanze aromatizzanti ed avente titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.
  19. Guignolet ottenuto dalla macerazione di ciliegie in alcole etilico, avente titolo alcolometrico superiore a 15% vol.
  20. Kirsch Friulano ottenuto solo in impianti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia tramite fermentazione alcolica e distillazione (a meno 86% vol.) della purea frutto di ciliegia o mosto di ciliegie (con o senza nocciolo), avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g./hl.  di alcole; tenore di metanolo inferiore a 1.000 g./hl. di alcole; tenore di acido cianidrico inferiore a 7 g./hl. di alcole nel caso distillato con nocciolo; titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; non addizionato con alcole etilico, né con sostanze aromatizzanti
  21. Kirsch dell’Alto Adige/Sudtiroler Kirsch (eventualmente completata dalla varietà di ciliegie o da territorio più limitato della Provincia se almeno 85% della frutta usata appartiene a tale varietà o territorio), il cui disciplinare (approvato con D.M. 11/10/2019) prevede che sia ottenuta da purea di ciliegie, le cui varie fasi di eliminazione completa dei piccioli di ciliegie sane e mature, denocciolatura (parziale o totale), fermentazione (a temperatura medio-bassa), distillazione della purea (mediante impianti continui o discontinui a fuoco diretto, o vapore indiretto dopo aggiunta di acqua in alambicco, con separazione della testa e coda), riduzione a grado del contenuto di alcole metilico (con acqua potabile seguita da filtrazione del prodotto ottenuto per renderlo limpido e stabile) ed eventuale invecchiamento in recipienti/botti di legno sono attuate in impianti ubicati nella Provincia del Sud Tirol/Alto Adige, avente: tenore di alcole metilico inferiore a 1.000 g./hl. di alcole; tenore di sostanze volatili diverse da alcole etilico e metilico superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di acido cianidrico inferiore a 5 g./hl. di alcole; tenore di acetato di etile inferiore a 300 g./hl. di alcole; tenore di aldeidi totali inferiore a 250 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; eventuale aggiunta di zuccheri (fino a 20 g./l.) e di caramello (solo per acquavite destinata ad invecchiamento per almeno 12 mesi); colore trasparente, cristallino, limpido; sapore ricco e fruttato, contraddistinto da leggera nota di mandorla, al palato risulta robusto e vigoroso, dalle note quasi erbacee. Provenienza della materia prima attestata dai documenti di accompagnamento e dai registri vidimati dei distillatori (dove riportato, ogni giorno, quantitativi e tenore alcolico del fermentato avviato alla distillazione)
  22. Maraschino ottenuto dalla aromatizzazione con distillato di marasche o dalla macerazione di ciliegie in alcole etilico, avente: tenore di zuccheri superiore a 250 g./l.; titolo alcolometrico superiore a 24% vol.
  23. Nocino di Modena ottenuto dalla macerazione e/o distillazione di noci verdi intere, avente: tenore di zucchero compreso tra 154 e 400 g./l; acidità (espressa in acido citrico) pari a 0,4% (0,1 in più o meno); estratto secco netto pari a 200 g./l. (60 in più o in meno); valore delle ceneri pari a 0,12 g./100 mq. (0,03 in più o in meno); titolo alcolometrico compreso tra  38 e 43 % vol.
  24. Ratafia/Rattafia Ciociara ottenuta, in base a quanto stabilito da D.M. 29/11/2019, come modificato da D.M. 27/5/2021, dalla lavorazione nella Provincia di Frosinone di visciole/amarene poste in infusione con vino rosso Cesanese del Piglio DOCG o Atina DOC Cabernet nel rapporto variabile tra 0,5 e 1 kg./11 per un periodo di fermentazione avente durata minima di 30 giorni se usati contenitori di acciaio a temperatura di 20-35 °C (40 giorni in caso di fermentazione naturale al sole). Infuso, separato per filtrazione (fino ad ottenere prodotto limpido) può essere aggiunto con: zucchero extrafino o semolato o canna (nella proporzione di 0,5-1 kg./11); alcole fino a raggiungere titolo minimo; succhi (percentuale di frutta tra 12 e 15%) o infusi naturali di visciole od amarene (non oltre 25%); spezie (cannella, vaniglia, chiodi di garofano, mandorle amare) fino a 0,5% del prodotto. Ratafià immesso in consumo in bottiglia da 0,2 o 0,375 o 0,5 o 0,75 o 1 o 1,5 litri con titolo alcolometrico compreso tra 17 e 35% vol., colore rosso rubino (più o meno intenso), odore intenso caratteristico di visciole od amarene, frutti di bosco e/o mandorla, sapore aromatico, gradevole e persistente, tipico del frutto di visciola o amarena
  25. Sprit Glogg ottenuto dalla macerazione e/o distillazione di alcole etilico aromatizzato con parti di chiodi di garofano e/o cannella, avente: titolo alcolometrico superiore a 15% vol.; contenuto di vino e prodotti vitivinicoli in misura inferiore a 50%
  1. Acquavite di miele, ottenuta dalla distillazione a meno di 86% vol. di una soluzione di miele, senza aggiunta di sostanze aromatizzanti o coloranti (salvo caramello) o edulcoranti (salvo miele), avente titolo alcolometrico superiore a 35% vol.
  2. Nettare di miele o Idromele ottenuto dalla aromatizzazione di alcole etilico con sostanze aromatizzanti naturali miscelate con miele fermentato e distillato di miele, avente: almeno 30% vol. di miele fermentata in soluzione; titolo alcolometrico superiore a 22% vol.
  3. Vodka, ottenuta da alcole etilico ricavato dalla fermentazione (in presenza di lieviti) di patate e/o cereali e/o altre materie prime agricole con successiva distillazione o rettificazione (Ammessa ridistillazione o trattamento con coadiuvanti tecnologici), avente: tenore di metanolo inferiore a 10 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; eventuale aggiunta di sostanze aromatiche naturali che conferiscono a questa gusto predominante diverso da quello delle materie prime (in tal caso riportare denominazione di vendita “vodka distillata da….” seguita dal nome della materia prima impiegata). Vodka può essere edulcorata, assemblata, maturata, colorata.
  4. Bevanda spiritosa al ginepro, ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico e/o acquavite di cereali con bacche di ginepro con eventuale aggiunta di altre sostanze aromatizzanti e/o preparazioni di piante aromatiche o parti di queste (purché “caratteristiche organolettiche del ginepro rimangono percepibili, sebbene talvolta attenuate”), avente titolo alcolometrico superiore a 30% vol. Sono state individuate le seguenti bevande ad indicazione geografica:
  1. “Genepì del Piemonte” ottenuto dalle piante della specie Artemisia, raccolte in forma spontanea e/o coltivata nei Comuni della Regione Piemonte pubblicati su GU 182/16 ad  una altitudine superiore a 1400 m., collocate per essiccazione in contenitori chiusi ermeticamente (su apposite griglie sospese in soluzione idroalcolica) per un periodo di circa 90 giorni, e poi si procede mediante infusione per 30-60 giorni delle piante di Artemisia essiccate (almeno 7 g./l. di prodotto finito) in contenitori di acciaio inox con soluzione di alcole etilico (avente grado alcolico compreso tra 70 e 90°C). A conclusione del periodo di infusione, prodotto viene torchiato, poi (dopo eventuale periodo di affinamento) addizionato con miscela di acqua e zucchero o altre piante aromatiche (elenco riportato in GU 182/16) nel limite di 10% della quantità  di Artemisia impiegata. A fine lavorazione liquore lasciato riposare per favorire sedimentazione spontanea delle parti insolubili ed immesso in commercio in contenitori di vetro non colorato, con seguenti caratteristiche: sapore dolce attenuato da amaro della pianta di Artemisia; odore intenso e persistente (con note  floreali che ricordano camomilla, ginestra, agrumi, frutta secca, nonché note erbacee speziate e tostate); gusto caldo, morbido, amabile o secco (evidenziate componenti tipiche della pianta), sapido e di buona persistenza in bocca (se prodotto per sospensione, emergono note di geranio ed anice, meno morbido al palato); colore variabile dal giallo ambrato al verde chiaro; titolo alcolometrico superiore a 30% vol.; contenuto in zucchero  superiore a 100 g./l. (ammesso uso di saccarosio e sciroppo di glucosio); assenza di coloranti; presenza di principi attivi estratti da pianta di Artemisia (in proporzione variabile in funzione di specie/varietà usata)
  2. “Genepi della Valle d’Aosta/Genepi della Vallè d’Aoste” il cui disciplinare (approvato con D.M. 11/2/2015) prevede che sia ottenuto e confezionato nei Comuni della Regione Valle d’Aosta dall’estrazione dei principi attivi presenti nelle piante (fresche ed essiccate) di Artemisia, coltivate o spontanee, ubicate ad oltre 1400 metri, tramite macerazione o in sospensione idroalcolica (grado alcolico di almeno 55% vol.) per almeno 8 giorni, avente seguenti caratteristiche: contenuto in zucchero superiore a 80 g./l. (ammesso uso di saccarosio e sciroppo di glucosio); titolo alcolometrico superiore a 25% vol.; colore  variabile da verde chiaro a giallo ambrato; odore intenso e persistente con note floreali e sentori fruttati; gusto caldo, morbido, amabile o secco; assenza di coloranti e di aromi naturali identici o artificiali, mentre ammessa aggiunta di altre piante (elenco pubblicato su GU 42/15) per non oltre 10% ed eventuale periodo di affinamento in recipienti/botti di legno
  1. Gin, ottenuto dalla distillazione di alcole etilico (avente titolo alcolometrico superiore a 96% vol.), aromatizzato con bacche di ginepro od altre sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche o parti di queste (purché “caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percepibili, sebbene talvolta, attenuate”), fermo restando esclusione della semplice aggiunta di essenze o aromi, avente titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol. Rientrano in tale categoria:
  1. London Gin, ottenuto dalla distillazione di alcole etilico (avente titolo alcolometrico superiore a 70% vol.), avente: tenore di metanolo inferiore a 5 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; non contenente sostanze edulcoranti in quantità superiore a 0,1 g./l. o altri ingredienti aggiunti (salvo acqua)
  2. Sloe Gin, ottenuto dalla macerazione di prugnole nel Gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole e sostanze aromatizzanti naturali, avente titolo alcolometrico superiore a 25% vol.
  1. Bevanda spiritosa al carvi, ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico con carvi o altre sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche (gusto del carvi deve rimanere predominante) con titolo alcolometrico superiore a 30% vol.
  2. Aquavit bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico con carvi e/o semi di aneto o altre erbe o spezie (Sostanze amare non possono dominare gusto), avente: tenore di estratto secco inferiore a 1,5 g/100 ml.;  titolo alcolometrico superiore a 37,5% vol.; assenza di oli essenziali aggiunti
  3. Mirto di Sardegna” ottenuto nella Regione Sardegna da infusione idroalcolica di bacche di mirto giunte a piena maturazione, raccolte sulla pianta  spontanea o coltivata in modo naturale, trasportate in contenitori ben aerati nel più breve tempo possibile (in modo da mantenerle integre, evitando fenomeni di marcescenza), lavate con acqua (residui di foglie non oltre 0,1%), poste subito (vietato congelamento) in infusione (usare solo alcool etilico con tenore alcalino almeno pari a 40% vol.) in serbatoi di acciaio inox per almeno 15 giorni e per non oltre 8 mesi, alla cui conclusione si procede alla “spillatura” di acqua (eventualmente aggiunta a bacche), pressatura (così da recuperare parte liquida), miscelazione dell’infuso (di almeno 24 mesi) con sciroppo (ottenuto con acqua, miele e non oltre 15% di zucchero), filtrazione e chiarificazione (in tali processi ammessa aggiunta di coadiuvanti autorizzati). Bevanda immessa in vendita solo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 1,5 litri (vietata loro chiusura con tappi a corona) e con: ph compreso tra 5 e 5,5; presenza di 3- monoglucosio; assenza di antociani acilati; acido  gluconico inferiore a 5000 mq/l; acido citrico compreso tra 80 e 500 mq/l; assenza di acido tartarico; titolo alcolometrico compreso tra 28 e 36% vol.; zuccheri totali inferiori a 270 g/l; quantità minima di bacche pari a 150 g./l. di prodotto finito; assenza di aromi, coloranti, antiossidanti e conservanti aggiunti; colore rosso rubino (inizialmente viola, poi tendente con maturazione verso tonalità più calde); aroma intenso caratteristico della bacca di mirto; sapore complesso, caratterizzato da frutto usato
  4. Anis ottenuto da aromatizzazione, mediante macerazione e/o distillazione in alcole etilico, di estratti naturali di anice stellato, anice verde, finocchio (Ammessa ridistillazione di alcole in presenza di tali semi, senza aggiunta di estratti naturali all’anice), avente titolo alcolometrico superiore a 15% vol. Rientrano in tale categoria:
  1. Pastis ottenuto da aromatizzazione con anice ed aggiunta di estratti naturali derivati dalla radice di liquirizia, avente: tenore di acido glicirrizico compreso tra 0,05 e 0,5 g./l.; tenore di zuccheri inferiore a 100 g./l.; tenore di anetolo naturale compreso tra 1,5 e 2 g./l.; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.
  2. Sambuca ottenuto da aromatizzazione con distillato di anice verde, anice stellato, altre erbe aromatiche, avente: tenore di zuccheri superiore a 350 g./l.; tenore di anetolo naturale compreso tra 1 e 2 g./l.; titolo alcolometrico superiore a 38% vol.
  3. Mistrà ottenuto da aromatizzazione con distillato di anice o anetolo naturale, avente: tenore di anetolo compreso tra 1 e 2 g./l.; assenza di zuccheri aggiunti, ma con eventuale aggiunta di erbe aromatiche; titolo alcolometrico compreso tra 40 e 47% vol.
  1. Bitter ottenuto mediante aromatizzazione di alcole etilico con sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche, avente: gusto di amaro; titolo alcolometrico superiore a 15% vol.
  2. Liquore di limone della Costa di Amalfi” ottenuto nel territorio dei Comuni  della costiera amalfitana (elenco pubblicato su GU 139/16) dalla macerazione a freddo in alcool etilico di scorze di limoni IGP “Costa di Amalfi”, sottoposti a: lavaggio; pelatura; messa in infusione delle bucce in alcool etilico (per almeno 36 ore); preparazione di una miscela di acqua, zucchero ed infuso (filtrato o meno); stoccaggio in serbatoi idonei. Liquore messo in vendita in bottiglie di vetro di capacità inferiore a 2 l., riportando in etichetta valore ponderale minimo dei limoni impiegati (almeno 250 g./l. di prodotto finale, come attestato dai registri) ed avente: composizione della frazione aromatica volatile a base di  limone inferiore a 40%; gamma tempinene superiore a 10%; sabinene superiore a 5%; presenza di flavonoidi di moringina, esperidina, rutina; ph in soluzione liquorosa pari a 7,9 (0,2 in più o meno); concentrazione totale di zucchero compresa tra 200 e 350 g./l.; titolo alcolometrico superiore a 25% vol.; assenza di coloranti, emulsionanti, stabilizzanti ed aromi aggiunti; colore giallo intenso torbido con sfumature di verde  brillante; aspetto da opalescente a limpido; odore ed aroma caratteristico del limone; sapore dolce
  3. Crema di … seguita dal nome del frutto o della materia prima usata (Esclusi prodotti lattiero-caseari), avente: tenore di zucchero superiore a 250 g./l.; titolo alcolometrico superiore a 15% vol. Rientrano in tale categoria:
  1. Creme de cassis ottenuto da ribes neri, avente: tenore di zucchero superiore a 400 g./l.; titolo alcolometrico superiore a 15% vol.
  2. Liquore all’uovo o ADVOCAT  ottenuto da alcole etilico, distillato e/o acquavite, con aggiunta di sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche autorizzate, avente: tenore di tuorlo di uovo nel prodotto finito superiore a 70 g./l.; tenore di zucchero o miele superiore a150 g./l.; titolo alcolometrico superiore a 15% vol.
  1. Berenburg ottenuto da alcole etilico di origine agricola, in cui macerati frutti o piante o loro parti, aromatizzato con distillato di radici di genziana o bacche di ginepro o foglie di alloro, avente: eventuale aggiunta di zucchero fino ad un massimo di 20 g./l.; titolo alcolometrico superiore a 30% vol.; colore dal marrone chiaro al marrone scuro
  2. Genziana dell’Alto Adige ottenuta, in base al disciplinare approvato con D.M. 29/11/2019, in impianti di lavorazione discontinua ubicati nella Provincia del Sud Tirol/Alto Adige a seguito del processo di macerazione delle radici di genziana (sane e pulite), loro fermentazione a temperatura controllata, assemblaggio dello spirito ottenuto dalle radici fermentate/macerate (ammessa eventuale aggiunta, dopo la fermentazione, di alcole etilico) e successiva distillazione (a meno 86% vol.) mediante fuoco diretto o vapore acqueo (aggiunta di acqua in alambicco, con separazione di teste e code) con aggiunta di alcole etilico, riduzione a grado in acqua potabile non demineralizzata, invecchiamento in recipienti di legno, avente: tenore di alcole metilico inferiore a 1.000 g./hl. di alcole; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; eventuale aggiunta di zuccheri (fino a 20 g./l.) e caramello (solo per prodotto invecchiato per almeno 12 mesi); colore trasparente, cristallino; aroma erbaceo, molto delicato con richiamo di terra argillosa fresca; sapore leggermente amarognolo, con note di bacche di sambuco nero; gusto persistente, molto gradevole con retrogusto rotondo ed avvolgente. Origine della materia prima utilizzata attestata da documenti di accompagnamento e dai registri che distillatori debbono tenere in cui annotare ogni giorno quantitativi e tenore alcolico del fermentato avviato alla distillazione
  3. Genziana del Trentino ottenuta dalla distillazione eseguita a meno 86% vol. (ammessa ridistillazione a stessa gradazione) del fermentato di radici di genziana da impianti discontinui ubicati nella provincia di Trento, avente: tenore di sostanze volatili superiore a 200 g./hl. di alcole; tenore di alcole etilico inferiore a 100 g./hl.; tenore di sostanze volatili diverse da alcole metilico superiore a 200 g./hl.; titolo alcolometrico superiore a 40% vol.; assenza di sostanze aromatizzanti, mentre ammessa aggiunta di zucchero (fino a 20 g./l.) ed invecchiamento in botti ed altri recipienti di legno; aroma caratteristico della materia prima; gusto leggermente amarognolo

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 787/19 come modificato da ultimo da Reg. 1465/21 ed integrato dai Reg. 1235/21 e 1236/21 per quanto concerne le indicazioni geografiche protette (IGP), ha approvato disciplina delle bevande spiritose (BS), che prevede ad:

Art. 1 oggetto del regolamento riguarda:

  • definizione, designazione, presentazione ed etichettatura di BS e protezione delle loro indicazioni geografiche, nonché alcole etilico e distillati di origine agricola usati nella produzione di bevande alcoliche, uso di denominazioni legali di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari diversi da BS
  • tutti i prodotti immessi sul mercato UE sia ottenuti al suo interno o in Paesi Terzi, sia quelli ottenuti nella UE per essere destinati alla esportazione, compresi prodotti che entrano nel territorio UE senza essere immessi in libera pratica

Art. 2 definizione di BS, intesa come bevanda alcolica in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

  1. destinata al consumo umano;
  2. in possesso di particolari caratteristiche organolettiche e di un titolo alcolometrico volumico minimo di 15% vol. ;
  3. prodotta:
    • direttamente mediante uso dei seguenti metodi: distillazione di prodotti fermentati (con aggiunta o meno di aromi o alimenti aromatizzanti); macerazione o trattamento simile di materie prime vegetali in alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola o BS o loro combinazione; aggiunta (singolarmente o in combinazione) ad alcole etilico o a distillati di origine agricola di aromi o coloranti o altri ingredienti aromatizzanti o prodotti edulcoranti o altri prodotti agricoli od alimentari;
    • mediante aggiunta (singolarmente o in combinazione) di una qualsiasi di altre BS, alcole etilico o distillati di origine agricola, altri prodotti alimentari;
  4. non rientrante tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206, 2207;
  5. in caso nella sua preparazione sia aggiunta acqua distillata o demineralizzata o addolcita, titolo alcolometrico di BS derivata deve rimanere conforme a titolo alcolometrico volumico minimo a quelle definito per singola categoria di BS riportata in Allegato I pubblicato su GUCE 130/19

Art. 3 altre definizioni relative a:

  • denominazione legale, cioè nome con cui BS viene immessa sul mercato;
  • termine “composto”, cioè combinazione di denominazione legale prevista per BS con nome di prodotti alimentari usati per la sua produzione e termine “liquore” o “crema”;
  • allusione, cioè riferimento diretto od indiretto ad 1 o più denominazioni legali di BS;
  • indicazione geografica, cioè BS originaria del territorio di Paese o Regione o località di un determinato territorio;
  • disciplinare di produzione, cioè documento allegato a domanda di protezione di indicazione geografica contenente requisiti tecnici di BS;
  • gruppo, cioè associazione di produttori e trasformatori che trattano BS;
  • denominazione generica, cioè nome generico di BS;
  • miscela, cioè operazione con cui BS appartenente ad una determinata categoria riportata in Allegato I pubblicato su GUCE 130/19 viene miscelata con altra BS o con alcole etilico o distillati di origine agricola;
  • bevanda assemblata, cioè BS sottoposta ad operazione di assemblaggio riguardante combinazione di 2 o più BS della stessa categoria distinguibili in base a metodo di produzione, apparecchiature di distillazione usate, periodo di maturazione ed invecchiamento, zona geografica di produzione

Art. 4 ulteriori definizioni e requisiti tecnici riguardanti termini: designazione, presentazione, etichettatura, etichetta, imballaggio, distillazione, distillato di origine agricola, edulcorare, prodotto edulcorante (quale: zucchero bianco raffinato o meno; destrosio; fruttosio; sciroppo di glucosio; zucchero liquido invertito o meno; mosto di uve concentrato rettificato o meno; zucchero bruciato; miele; sciroppo di carruba; ogni altra sostanza dolce naturale); aggiunta di alcole etilico o distillati di origine agricola; maturazione o invecchiamento (cioè stoccaggio di BS in recipienti per un certo periodo di tempo); aromatizzare (cioè aggiunta di aromi od alimenti aromatizzanti nella produzione di BS); sostanza aromatizzante (naturale o meno); preparazione aromatica in alimenti aromatizzanti; coloranti usati per colorare BS; caramello (inteso come additivo alimentare di colore bruno non corrispondente a prodotto zuccherato aromatico); altri ingredienti alimenti aromatizzanti autorizzati; titolo alcolometrico volumico; tenore di sostanze volatili

Art. 5 definizione e requisiti di alcole etilico di origine agricola ottenuto solo da prodotti riportati in Allegato I del Trattato, privo di gusti rintracciabili estranei a materie prime usate nella sua produzione, avente titolo alcolometrico minimo pari a 96% vol., acidità totale pari a 1,5 g./hl. di alcole a 100% vol., esteri pari a 1,3 g./hl. di alcole a 100% vol., aldeidi pari a 0,5 g./hl. di alcole a 100% vol., alcoli superiori pari a 0,5 g./hl. di alcole a 100% vol., metanolo pari a 30 g./hl. di alcole a 100% vol., estratto secco pari a 1,5 g./hl. di alcole a 100% vol., basi azotate volatili pari a 0,1 g./hl. di alcole a 100% vol., furfurolo non rintracciabile

Art. 6 uso nella produzione di BS solo di alcole etilico ed altri distillati di origine agricola

Per diluire o sciogliere coloranti, aromi o qualsiasi altro ingrediente vietato usare alcole diverso da alcole etilico di origine agricolo e nella quantità necessaria a tale scopo

Bevande alcoliche non debbono contenere alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine agricola

Art. 7 possibilità di ottenere BS classificate nelle categorie da 1 a 14 di Allegato I pubblicato su GUCE 130/19 mediante fermentazione alcolica e distillazione solo di materie prime previste nella categoria della BS in questione, senza aggiunta di alcole (diluito o meno), non aromatizzate, né edulcorate (salvo per arrotondare il sapore finale del prodotto), né contenente altro colorante che il caramello o elementi aggiuntivi diversi da unità intere (cioè non trasformate) di materie prime da cui ottenuto alcole

BS classificate nelle categorie da 15 a 44 di Allegato I pubblicato su GUCE 130/19 debbono essere prodotte da qualsiasi materia prima di origine agricola di Allegato I del Trattato, con aggiunta di alcole, contenente sostanze aromatizzanti, edulcorate e colorate

BS che non soddisfano requisiti specifici previsti per ogni categoria di Allegato I pubblicato su GUCE 130/19 possono essere prodotte con ogni materia prima agricola riportata in Allegato I del Trattato, con aggiunta di alcole, aromatizzate, colorate, edulcorate

Art. 8 adozione da parte di Commissione UE di atti delegati per modificare definizioni e requisiti tecnici, nonché sostanze naturali o materie prime agricole analoghe autorizzate in UE come prodotti edulcoranti nella produzione di BS (fissati in particolare fattori di conversione per prodotto edulcorante), tenendo conto di andamento della domanda dei consumatori, progresso tecnologico, innovazione della produzione, legislazione del Paese Terzo di importazione

Art. 9 che BS immesse sul mercato UE debbano soddisfare requisiti di presentazione ed etichettatura definiti da Reg. 1169/11

Art. 10 indicazione della denominazione legale di BS nella designazione, presentazione, etichettatura in modo chiaro e visibile, senza essere modificata o alterata. BS che non soddisfa requisiti stabiliti per categoria di Allegato I pubblicato su GUCE 130/19, non può utilizzare denominazione di tale categoria, ma solo termine generico “bevanda spiritosa”, mentre BS che soddisfa requisiti di denominazioni legali relative a più categorie può essere immessa sul mercato con denominazione di tali categorie. Denominazione può essere:

  • completata o sostituita con indicazione geografica, purché ciò non induca in errore il consumatore, o sostituita da una denominazione composta contenente termine “liquore” o “crema”, purché prodotto finale soddisfi requisiti della categoria 33 di Allegato I pubblicato su GUCE 130/19
  • completata da:
    • denominazione o riferimento geografico previsto da disposizioni legislative di Stato membro in cui BS viene immessa sul mercato (v. varie tipi di Grappe), purché ciò non induca in errore il consumatore;
    • denominazione usuale;
    • termine composto o allusione in conformità ai successivi 11 e 12;
    • termine “bevande assemblata” o “assemblaggio” o “assemblato” qualora BS sottoposta ad assemblaggio;
    • termine “miscela” o “miscelato”, o “bevanda spiritosa miscelata” qualora BS sottoposta a miscelazione;
    • termine “secco” o “dry” qualora BS non sia stata edulcorata neppure per arrotondarne il sapore

Vietato usare: denominazioni legali o indicazioni geografiche nella designazione, presentazione, etichettatura in BS che non soddisfano requisiti di categoria riportati in Allegato I pubblicato su GUCE 130/19; termini quali “genere”, “tipo”, “stile”, “gusto” e simili

Aromi imitanti BS o loro impiego nella produzione di alimenti diversi da BS possono recare nella presentazione ed etichettatura riferimenti a denominazione legale di BS, purché completate da termine “aroma” (escluse indicazioni geografiche)

Art. 11 ammissibilità nella designazione, presentazione, etichettatura di bevanda alcolica uso di termine composto da denominazione legale previsto per categoria di BS o di indicazione geografica, purché:

  1. alcole usato nella sua preparazione provenga solo da BS, salvo alcole contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati usati per produzione di BS;
  2. BS diluita solo con aggiunta di acqua, in modo che il suo titolo alcolometrico non sia inferiore al valore minimo previsto per categoria di riferimento

Termini alcole, spiritoso, bevanda, BS, acqua non possono rientrare in termini composti indicanti bevanda alcolica, che invece deve figurare in “caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore”, senza interruzioni da parte di elementi di testo o immagini, mai superiori a caratteri usati per dimensione di bevanda alcolica e sempre accompagnati dalla denominazione legale di BS, riportata nello stesso campo visivo del termine composto, salvo che questa non sia sostituita da termine composto in conformità ad Art. 10. Reg. 1335/21 stabilisce che BS non conforme a requisiti di cui sopra etichettata prima di 31/12/2022 può continuare ad essere immessa sul mercato fino ad esaurimento delle scorte

Art. 12 ammissibilità nella designazione, presentazione, etichettatura di prodotti alimentari diversi da bevanda alcolica di allusione a denominazione legale di una o più categorie od indicazioni geografiche di BS, purché alcole usato nella preparazione del suddetto prodotto provenga solo da BS, salvo alcole contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati nella produzione del suddetto alimento

In deroga nella presentazione ed etichettatura di:

  • bevanda alcolica diversa da BS ammessa allusione a denominazione legale di una o più categorie di riferimento od indicazione geografica di BS, purché alcole aggiunto provenga solo da BS e proporzione di ogni ingrediente alcolico usato indicato nello stesso campo visivo di allusione secondo ordine decrescente dei quantitativi impiegati;
  • BS rientranti nelle categorie da 33 a 40 di Allegato I pubblicato su GUCE 130/19 ammessa allusione a denominazioni legali previste per una o più categorie, purché:
  • alcole aggiunto provenga solo da BS cui fa riferimento allusione, proporzione di ogni ingrediente alcolico usato indicato nello stesso campo visivo di allusione secondo ordine decrescente dei quantitativi impiegati, termine “crema” non riportato nella denominazione legale di BS;
  • BS di riferimento di allusione usata comunica base alcolica per produzione di BS finale, non combinata con prodotti alimentari diversi da quelli usati per sua fruizione, né diluita mediante aggiunta di acqua in modo che titolo alcolometrico non sia inferiore a quello previsto per categoria di riferimento;
  • BS immagazzinata per intero periodo di maturazione o per sua parte in fusti di legno, purché svuotato dei suoi contenuti precedenti in caso di aggiunta nella bevanda di alcole (diluito o meno), allusione riguarda descrizione del fusto usato nel processo di maturazione ed in caratteri meno evidenti della denominazione legale di BS;
  • allusione riportata in caratteri pari a 50% di quelli della denominazione della bevanda alcolica, ma non nella stessa riga di questa (dove invece riportata denominazione legale di BS)

Art. 13 possibilità nella designazione, presentazione, etichettatura di BS di fare riferimento a materie prime impiegate per produrre alcole etilico di origine agricola (in ordine decrescente dei quantitativi in volume di alcole puro) usato nella produzione di BS solo se alcole etilico ottenuto esclusivamente a partire da tale materia prima

In caso di miscela possibile indicare denominazioni legali previste per categoria o indicazione geografica di BS solo se figurano in elenco di ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale ed accompagnato da termini di cui ad Art. 10 e proporzione di ogni ingrediente alcolico secondo ordine decrescente dei quantitativi impiegati (in caratteri aventi dimensioni pari a 50% di quelli usati per denominazione legale)

In caso di bevande assemblate ottenute dalla combinazione di BS appartenenti ad indicazioni geografiche diverse applicate seguenti condizioni:

  1. loro designazione, presentazione, etichettatura recante denominazioni legali o indicazioni geografiche di bevande assemblate, purché riportati elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti in bevanda assemblata, in caratteri dello stesso tipo, colore, con dimensione pari a 50% di quella di denominazione legale;
  2. elenco degli ingredienti alcolici accompagnato da almeno 1 dei termini di cui ad Art. 10;
  3. proporzione di ogni ingrediente alcolico riportata in elenco secondo ordine decrescente dei quantitativi impiegati

In deroga miscela deve soddisfare requisiti previsti per una categoria di BS, e recare denominazione legale di tale categoria

Designazione, presentazione, etichettatura di miscela può recare denominazione legale di Allegato I pubblicato su GUCE 130/19, purché riportato nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela, in elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, proporzione di ogni ingrediente alcolico (espresso in percentuale secondo ordine decrescente dei quantitativi impiegati), uso dei nomi delle materie prime vegetali come denominazioni legali di BS se ammesso suo uso nella presentazione ed etichettatura di altri prodotti alimentari, mentre ammesso per altre BS purché non induca in errore il consumatore

Periodo di invecchiamento o età menzionati solo se: riferiti al più giovane dei componenti alcolici delle bevande; tutte le operazioni di invecchiamento attuato sotto controllo fiscale di Stato membro

In base a Reg. 724/21 Stati membri debbono comunicare, utilizzando modello pubblicato su GUCE 155/21, entro 28/5/2021 (eventuali variazioni entro 3 mesi successivi) a Commissione UE:

  1. nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica di Organismi/Autorità deputati ai controlli del processo di invecchiamento di BS;
  2. in caso più Organismi/Autorità incaricati dei controlli: responsabilità specifiche di ognuno di queste; nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica di Organismo/Autorità di collegamento designata quale responsabile della comunicazione di informazioni alla Commissione UE

Commissione UE, con Reg. 723/21, redige ed aggiorna sulla base delle notifiche inviate da Stati membri registro pubblico contenente elenco degli Organismi/Autorità incaricate di controllare processi di invecchiamento di BS

Denominazione legale di BS riportata in documento amministrativo elettronico, compreso eventuale periodo di invecchiamento o età

Art. 14 possibilità di indicare luogo di provenienza di BS nella designazione, presentazione, etichettatura se questo corrisponde al luogo o Regione in cui avvenuto processo di produzione in grado di conferire alla BS sue caratteristiche e qualità essenziali

Indicazione del Paese di origine o provenienza di ingrediente primario non obbligatorio per BS

Art. 15 non traduzione delle indicazioni geografiche nella designazione, presentazione, etichettatura di BS. In deroga se BS prodotta in UE destinata ad esportazione, ammessa traduzione, purché indicazioni geografiche nella lingua originale non siano nascoste

Art. 16 utilizzo di simbolo di UE nella designazione, presentazione, etichettatura di BS se la sua denominazione corrisponde ad una indicazione geografica

Art. 17 divieto di detenere BS per vendita o immissione sul mercato in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsula o involucro a base di piombo

Art. 18 utilizzo, se necessario analizzare alcole etilico o distillati di origine agricola o BS per verificarne conformità a Reg. 787/19 o per determinarne composizione chimica, fisica e proprietà organolettiche o per rilevare e quantificare sostanze contenute in BS, di:

  • metodi di analisi UE
  • metodi di analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale
  • metodi di analisi conformi a norme raccomandate da Organizzazioni internazionali per standardizzazione (ISO)
  • metodi di analisi riconosciuti da Organizzazione internazionale di vigne e vino (OIV)
  • metodi di analisi approvati da Stato membro

Art. 19 adozione da parte di Commissione UE di atti delegati in merito a:

  • periodo di invecchiamento o età nella designazione di BS o introduzione di meccanismi di controllo per determinati tipi di brandy
  • elenco degli Organismi incaricati in Stato membro al controllo del processo di invecchiamento

Art. 20 adozione da parte di Commissione UE di atti delegati per fissare norme inerenti:

  1. comunicazioni di Stati membri relativi ad Organismi di controllo dei processi di invecchiamento;
  2. indicazione Paese di origine o luogo di provenienza su designazione, presentazione, etichettatura di BS;
  3. simbolo UE da riportare nella designazione, presentazione, etichettatura di BS IGP;
  4. metodi di analisi di riferimento della UE

Art. 21 utilizzo di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) da parte di ogni operatore che commercializza BS al fine di tutelarsi contro:

  1. qualsiasi uso commerciale diretto od indiretto di denominazione registrata per prodotti non oggetto di registrazione se questi similari a quelli registrati o uso della denominazione consente di sfruttare la notorietà di IGP, o nome se tali prodotti usati come ingredienti;
  2. qualsiasi usurpazione o imitazione anche se vera origine dei prodotti è indicata, o se IGP è una traduzione, o se accompagnata da termini quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “ad imitazione”, “gusto”, “come”;
  3. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole circa provenienza, origine, natura, qualità essenziali del prodotto usato per designazione che possa indurre in errore il consumatore;
  4. qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore su vera origine del prodotto

IGP non diventano generiche nella UE, con tutela applicata anche nei confronti di prodotti importati in UE ed immessi in libera pratica

Art. 22 rispetto da parte di utilizzatori di IGP di disciplinare contenente:

  1. nome da proteggere con IGP riportato nel linguaggio comune così da identificarne il prodotto;
  2. categoria della BS o termini “bevanda spiritosa” se prodotto non soddisfa requisiti di alcuna categoria di Allegato I pubblicato su GUCE 130/19;
  3. descrizione delle caratteristiche della BS, comprese materie prime di origine, principali caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche del prodotto specifiche rispetto a quelle di BS della stessa categoria;
  4. definizione in modo preciso ed univoco di zona geografica delimitata (fare riferimento a confini fisici ed amministrativi) riguardo al legame di cui alla lettera f);
  5. descrizione del metodo di produzione e di eventuali metodi di produzione locali autentici e costanti;
  6. informazioni attestanti legame per una data qualità, reputazione e altre caratteristiche di BS con sua origine geografica;
  7. nomi ed indirizzi di Autorità competenti e degli Organismi controllori del rispetto del disciplinare;
  8. qualsiasi regola specifica per IGP in questione, comprese regole in materia di confezionamento da attuarsi nella zona geografica delimitata, al fine di tutelare qualità, garantire origine ed assicurare controlli

Art. 23 definizione della domanda di registrazione di IGP comprendente almeno:

  1. nome ed indirizzo di gruppo richiedente ed Autorità competenti od Organismi di controllo;
  2. disciplinare di produzione di cui sopra;
  3. documento unico (massimo 2.500 parole) contenente: elementi principali del disciplinare (v. nome da proteggere, categoria di appartenenza o termine “bevanda spiritosa”, metodo di produzione e confezionamento, caratteristiche specifiche di BS, zona geografica di riferimento); descrizione del legame vigente tra bevanda e sua origine geografica;
  4. riferimento a pubblicizzazione del disciplinare e prove che denominazione del prodotto è protetta nel suo territorio di origine

Fascicolo di domanda comprende: nome ed indirizzo del gruppo richiedente; documento unico; dichiarazione di Stato membro attestante che domanda soddisfa requisiti di Reg. 787/19; riferimento a pubblicizzazione del disciplinare

Art. 24 invio domanda di registrazione di IGP da parte di gruppi interessati al prodotto oggetto di richiesta, compresa Autorità designata da Stato membro se produttori interessati non riescono a formare un gruppo a causa del loro numero, o loro posizione geografica, o loro caratteristiche organizzative (elementi da evidenziare nel fascicolo)

Singola persona fisica o giuridica è equiparata ad un gruppo se:

  1. questa è unico produttore interessato alla registrazione della IGP;
  2. zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle di zone limitrofe, o caratteristiche di BS differenti da quelle di bevande similari di zone limitrofe, o BS presenta speciali qualità, notorietà o altri elementi attribuibili alla sua origine geografica

Se IGP designa zona geografica transfrontaliera, più gruppi di diversi Stati membri o Paesi Terzi possono presentare richiesta. In tal caso Stato membro o gruppo di Paese Terzo invia domanda a Commissione UE, previa consultazione di tutte le Autorità e gruppi interessati e possibilità di opposizione da parte di tutti gli Stati interessati. Tali soggetti diventano destinatari delle notifiche o decisioni della Commissione UE

Se domanda di registrazione riguarda zone geografiche di Stato membro, questa inviata ad Autorità di tale Stato membro, che la esamina per accertare se risponde o meno ai requisiti di Reg. 787/19, tramite procedura che prevede sua pubblicazione, affinché ogni persona fisica o giuridica interessata residente o stabilita nel suo territorio (in primo luogo chiunque abbia legalmente commercializzato prodotto in oggetto, usando “in modo continuativo nome oggetto di registrazione per almeno 5 anni precedenti”) possa presentare opposizione. Stato membro, dopo aver esaminato opposizioni ricevute, può adottare decisione favorevole alla registrazione ed inviare a Commissione UE: fascicolo di domanda (contenente attestazione che documento unico è sintesi fedele del disciplinare) ed opposizioni pervenute; procedimenti giudiziari in atto pregiudizievoli per registrazione. Domanda di registrazione ricevibile se completa e corredata di documento unico, altrimenti Commissione UE comunica motivi di irricevibilità a Stato membro o Paese Terzo o richiedente.

Decisione di Stato membro, compreso relativo disciplinare di produzione, resa pubblica in modo da consentire ad ogni persona fisica o giuridica interessata di presentare ricorso

Se domanda riguarda zona geografica di Paese Terzo presentata a Commissione UE tramite Autorità di Paese Terzo

Art. 25 possibilità per Stato membro di concedere a titolo provvisorio, a decorrere dalla data di invio della domanda alla Commissione UE, protezione avente efficacia solo a livello nazionale (non incide in alcun modo su scambi all’interno di UE), che cessa alla data di adozione della decisione di registrazione o alla data di ritiro della domanda. Se nome non viene poi registrato, conseguenze della protezione nazionale sono di responsabilità esclusiva di Stato membro concessionario

Art. 26 esame da parte della Commissione UE entro 6 mesi (se termine superato, Commissione UE comunica al richiedente motivi del ritardo) della domanda pervenuta per accertare, in base al documento unico, sua rispondenza ai requisiti di Reg. 787/19 e se interessi di soggetti fuori da Stato membro di invio della domanda sono stati presi in considerazione

Commissione UE pubblica ogni mese elenco dei nomi oggetto di domanda di registrazione, con relativa data di invio, nome di Stato membro o Paese Terzo di provenienza della domanda

Commissione UE, se a seguito di esame della domanda ritiene rispettati i requisiti di Reg. 787/19, pubblica su GUCE documento unico e riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Art. 27 possibilità per Autorità di Stato membro o Paese Terzo od ogni persona fisica o giuridica interessata, entro 3 mesi da data di pubblicazione su GUCE, di presentare opposizione (modello pubblicato su GUCE 270/21) nello Stato membro di residenza o domicilio, contenente: nome di BS pubblicato su GUCE; riferimento a GUCE dove pubblicata domanda di registrazione o di modifica o di cancellazione; nome e recapiti di Stato membro o Paese Terzo o persona promotrice della notifica di apposizione; dichiarazione che domanda potrebbe violare prescrizioni di Reg. 787/19; descrizione di interesse legittimo dell’opposizione; motivi di opposizione. Allegare eventuali documenti giustificativi

Commissione UE trasmette, entro 2 mesi, notifica di opposizione ad Autorità/Organismo che ha presentato opposizione invitandolo ad avviare consultazioni, per un periodo non superiore a 3 mesi decorrente da data in cui invito pervenuto per via elettronica (Commissione UE può prorogare tale periodo di altri 3 mesi su richiesta di richiedente)

Soggetti che hanno presentato opposizione ed Autorità competenti si scambiano informazioni utili a valutare conformità di domanda di registrazione alle prescrizioni di Reg. 787/19 (informazioni inviate anche a Commissione UE)

Risultati delle consultazioni inviati entro 1 mese alla Commissione UE, evidenziando: nome di BS pubblicato su GUCE oggetto di opposizione; riferimento a GUCE; nome di oppositore; risultato delle consultazioni; indicazione se documento unico o disciplinare è stato modificato, riportando tali modifiche

Se parti interessate raggiungono un accordo, Autorità di Stato membro o Paese Terzo notificano, entro 1 mese dal termine delle consultazioni, a Commissione UE tutti gli elementi inerenti accordo, compreso parere del soggetto/Autorità presentatrice di opposizione

Se a seguito delle consultazioni elementi pubblicati su GUCE hanno subito modifiche sostanziali, Commissione UE procede a nuovo esame

Se a seguito di scambi tra Commissione e Stati membri apportate modifiche sostanziali al disciplinare, Stato membro pubblica tali modifiche, affinché ogni persona interessata possa inviare opposizione prima che nuova versione di documento unico sia trasmessa a Commissione UE (In caso di procedura di opposizione supplementare, Commissione può accordare fino a 6 mesi di tempo per inviare opposizione)

Art. 28 ricevibilità della dichiarazione di opposizione motivata solo se perviene alla Commissione UE entro termine fissato in Art. 28 e se dimostra che registrazione di IGP proposta: non è conforme alle prescrizioni di Art. 22, 31, 32; è contraria ad Art. 34 o 35; danneggia esistenza di denominazione omonima o marchio di impresa o esistenza di prodotti legalmente in commercio da oltre 5 anni. Motivi di opposizione valutati sempre con riferimento al territorio UE

Art. 29 adozione da parte della Commissione UE di atti per:

  • concedere periodo transitorio di 10 anni a partire da data di invio fascicolo domanda di registrazione a Commissione UE per consentire a tutti i produttori di osservare disciplinare, purché: questi abbiano commercializzato regolarmente la BS nei 5 anni precedenti invio richiesta di registrazione di IGP; periodo transitorio riportato nel fascicolo di domanda
  • concedere periodo transitorio fino a 5 anni per consentire a BS originarie di Stato membro o Paese Terzo la cui denominazione viola le disposizioni di Art. 21 di continuare ad usare tale denominazione, purché non vi sia un’opposizione che dimostri come tale denominazione danneggi: esistenza di altra denominazione omonima o avente nome composto di cui uno dei termini è identico al nome da registrare; altri nomi simili a quello da registrare riferiti a BS legalmente immesse sul mercato da almeno 5 anni
  • prorogare periodo transitorio o consentire ad usare la denominazione fino ad un massimo di 15 anni, purché sia dimostrato che:
  1. denominazione legalmente usata durante almeno 25 anni precedenti invio domanda di protezione a Commissione UE;
  2. uso della denominazione non finalizzato a sfruttare in alcun momento la reputazione di IGP;
  3. uso non ha indotto in errore il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto

Se usata una suddetta denominazione, nome del Paese di origine va riportato in modo ben visibile su etichetta

Art. 30 notifica da parte di Commissione UE se, a seguito di esame effettuato, ritiene non soddisfatte le condizioni per registrare una IGP, a Stato membro o Paese Terzo, affinché possa entro 1 mese presentare proprie osservazioni. Se ciò non avviene o se osservazioni pervenute giudicate non soddisfacenti, Commissione UE respinge domanda; viceversa se opposizioni ritenute ricevibili, Commissione UE procede a registrare IGP. Atto di rigetto o di registrazione pubblicati su GUCE (da quel momento IGP ottiene protezione)

Art. 31 possibilità per qualsiasi gruppo avente interesse di chiedere approvazione di modifiche al disciplinare, classificate secondo loro rilevanza come:

  1. modifiche UE che richiedono una procedura di opposizione a livello UE, riguardanti cambiamenti del nome di IGP registrato (o di una sua parte), o di denominazione legale o categoria della BS, o che rischiano di nuocere a qualità, reputazione o altre caratteristiche di BS attribuibili alla sua origine geografica, o comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Domanda di modifica (modello pubblicato su GUCE 270/21) deve contenere (non oltre 3.000 parole): nome protetto oggetto di modifica; nome e recapiti del richiedente e suo interesse legittimo; voci del disciplinare o documento unico oggetto di modifica; motivi per cui richiesta modifica (non oltre 2.500 parole); documento unico modificato; riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato con modifica; dichiarazione di Stato membro attestante che modifica soddisfa prescrizioni di Reg. 787/19 (in caso di Paese Terzo normativa vigente in questo). Se modifica UE contiene anche modifiche standard o temporanee, procedura precedente si applica solo alle modifiche UE e Commissione approva soltanto modifiche UE riportate in domanda. Se domanda ritenuta non ricevibile, Commissione UE ne comunica i motivi ad Autorità di Stato membro o Paese Terzo interessato
  2. modifiche standard da trattare a livello di Stato membro o Paese Terzo nel cui territorio ricade zona geografica di IGP, riguardanti ogni altro tipo di modifica, compreso “cambiamento temporaneo del disciplinare risultante da imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte di Autorità pubblica o motivato da calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli. Domanda (modello pubblicato su GUCE 270/21) inviata ad Autorità di Stato membro da stesso soggetto che aveva inviato domanda di protezione (se presentata da altro soggetto, Stato membro deve consentire al soggetto promotore di formulare osservazioni al riguardo), riportando: nominativo dello Stato membro o Paese Terzo o persona presentatrice della modifica; riferimento a nome protetto oggetto di modifica; motivi per cui rientra tra modifiche standard; descrizione della modifica; sintesi dei motivi per cui richiesta modifica; decisione che approva modifica standard; eventuale documento unico consolidato con modifica approvata; riferimento elettronico e pubblicazione del disciplinare; dichiarazione di Stato membro attestante che modifica conforme a prescrizioni di Reg. 787/19 (in caso di Paese Terzo modifica conforme a normativa di questo). Stato membro approva modifiche con relativo disciplinare o documento unico modificato consolidato, avente effetto a partire dalla data in cui decisione resa pubblica ed entro 1 mese la notifica alla Commissione UE (subito comunicate invece sentenze nazionali definitive che annullano decisione di approvazione), che la pubblica su GUCE (modifica standard applicabile in UE a partire da data di tale pubblicazione). Se modifica standard comporta modifica del documento unico, Commissione UE pubblica descrizione di modifica e documento unico modificato su GUCE entro 3 mesi da notifica (altrimenti pubblica solo descrizione della modifica). Se modifica riguarda documento unico approvato, mentre è in corso domanda di modifica UE, Stato membro aggiorna documento unico nella domanda di modifica UE (Documento unico aggiornato pubblicato su GUCE solo se tiene conto delle modifiche UE approvate). Analoga procedura e tempistica per BS IGP originaria di Paese Terzo (in tale caso domanda di modifica inviata a Commissione da gruppo avente interesse legittimo, direttamente o tramite Autorità di Paese Terzo)
  3. modifica temporanea del disciplinare, la cui comunicazione (modello pubblicato su GUCE 270/21) contiene: riferimento a nome protetto; descrizione della modifica con relativi motivi giustificativi; riferimento al riconoscimento da parte di Autorità competente dello stato di calamità naturale o condizioni meteo sfavorevoli o imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie; riferimento elettronico alla pubblicazione della decisione nazionale di approvazione della modifica; dichiarazione di Stato membro attestante che modifica conforme a Reg. 787/19 (nel caso di Paese Terzo occorre evidenziare: nome di questo; attestazione che modifica conforme a normativa di tale Paese; riferimento elettronico alla sua pubblicazione). Modifica approvata e pubblicata da Stato membro e comunicata (insieme a motivi giustificativi) entro 1 mese da sua approvazione a Commissione UE, che la pubblica entro 3 mesi da sua notifica

Se zona geografica protetta riguarda più Stati membri o Paesi Terzi, procedura applicata separatamente per ognuno di questi (ultimo Stato membro/Paese Terzo che approva modifica invia entro 1 mese comunicazione a Commissione UE). In caso di mancanza di adozione di decisione da parte di 1 o più Stati membri/Paesi Terzi interessati, uno di questi può inviare domanda di modifica a Commissione UE.

Mittente della comunicazione delle modifiche standard o temporanee è responsabile del suo contenuto

Modifiche approvate da Commissione UE pubblicate su GUCE insieme a documento unico e/o disciplinare di produzione nella versione modificata

Art. 32 adozione da parte di Commissione UE, di propria iniziativa o su richiesta di Stato membro o di qualsiasi persona fisica o giuridica interessata (compresi stessi produttori di BS), di atti esecutivi per cancellare registrazione di IGP, qualora non sia più garantito il rispetto delle prescrizioni stabilite dal disciplinare, o prodotto IGP non immesso in commercio per almeno 7 anni consecutivi. Domanda (Modello pubblicato su  GUCE 270/21) deve riportare: nome protetto da cancellare; Stato membro o Paese Terzo di appartenenza di area geografica; nome e recapiti di soggetto richiedente cancellazione; descrizione di interesse legittimo della persona fisica/giuridica richiedente cancellazione; motivi per cui richiesta cancellazione; fatti e prove a sostegno di richiesta di cancellazione (da allegare); dichiarazione di Stato membro attestante conformità di richiesta al Reg. 787/19.

Commissione UE se giudica ricevibile richiesta (cioè se conforme a prescrizioni di Reg. 787/19 e si basa su motivi validi) la pubblica su GUCE, altrimenti ne comunica motivi di inammissibilità ai soggetti richiedenti. Dichiarazioni motivate di opposizione sono ricevibili se dimostrano uso commerciale del nome registrato da parte di interessato

Commissione UE, prima di adottare tale atto, consulta Autorità di Stato membro o Paese Terzo e produttori presentatori di domanda di registrazione, salvo che richiesta di cancellazione non provenga da richiedenti originali

Art. 33 istituzione da parte di Commissione UE di un registro elettronico aggiornato delle BS IGP riconosciute, riportandone: nome da proteggere come indicazione geografica; categoria di BS; numero di fascicolo; tipo di indicazione geografica; nome del Paese di origine; data di domanda e riferimento ad atto giuridico con cui protetto nome; riferimento ad atti relativi ad indicazione geografica successivi a quelli precedenti; riferimenti al documento unico ed ai principali requisiti della scheda tecnica di disciplinare. In caso di modifica UE del disciplinare o a seguito comunicazione di approvazione modifica standard che modifica dati riportati nel registro o di modifica temporanea o di cancellazione, Commissione UE aggiorna registro con nuovi dati. Registro consente accesso diretto al pubblico ai documenti (compreso disciplinare di produzione)

BS IGP prodotte in Paesi Terzi e protette nella UE in base ad accordi internazionali possono essere iscritte in registro

Art. 34 in caso di nome oggetto di domanda di registrazione omonimo (anche parzialmente) di un nome già registrato, che registrazione tenga conto di usi locali e tradizionali ed eventuali rischi di confusione

Se nome omonimo può indurre i consumatori a credere erroneamente che prodotti originari di altro territorio, questo non viene registrato

Impiego di IGP registrata omonima è autorizzato solo in presenza di condizioni tali da garantire che nome omonimo registrato dopo sia sufficientemente differenziato da quello precedente, fermo restando necessità di assicurare trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori

Art. 35 mancata protezione come IGP di denominazioni generiche, soprattutto se causa di notorietà e reputazione del marchio di impresa la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore circa la vera identità della bevanda

Per definire se denominazione è generica occorre tenere conto della situazione esistente in UE (specie in zone di consumo) o della pertinente legislazione nazionale o UE

Denominazione è protetta come IGP se le fasi di produzione che conferiscono alla BS qualità, reputazione o altre caratteristiche attribuibili alla sua origine geografica, avvengono in tale area

Art. 36 non ammissibilità della registrazione di un marchio di impresa il cui utilizzo corrisponde ad una o più situazioni di Art. 21

Se marchio di impresa usato in buona fede nel territorio UE prima della data di invio della domanda di protezione IGP, può continuare ad essere usato anche in caso di registrazione della IGP, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio

Art. 37 automatica estensione delle BS IGP protette dal Reg. 110/08 alla protezione del Reg. 787/19, per cui Commissione UE le iscrive immediatamente nel registro di Art. 33

Art. 38 individuazione ed aggiornamento da parte di Stati membri di elenco dei produttori o trasformatori di BS IGP sui quali attuare controlli inerenti rispetto del disciplinare prima della immissione del prodotto sul mercato da parte di Autorità competenti od Organismi di controllo o di certificazione dei prodotti con costi a carico dei produttori o trasformatori stessi

In merito a BS IGP registrate originarie di Paese Terzo i controlli in questione sono effettuati da Autorità pubblica competente designata da Paese Terzo o da Organismi di certificazione del prodotto

Stati membri e Commissione UE pubblicano nomi ed indirizzi delle Autorità/Organismi incaricati dei controlli, aggiornando tali informazioni

Organismi di controllo/certificazione debbono essere conformi a norme ISO 17065 e svolgere attività di verifica in modo obiettivo ed imparziale, avvalendosi di personale qualificato e di risorse idonee ad esecuzione dei compiti affidati

Art. 39 che Stati membri:

  • effettuano controlli in base ad analisi del rischio inerente ad uso sul mercato di IGP registrate;
  • rilasciano in forma elettronica certificato attestante conformità del prodotto al disciplinare, a produttore e trasformatore
  • inseriscono produttori/trasformatori certificati in Elenco che insieme a certificato può essere messo a disposizione di questi (mediante accesso a specifica pagina web), qualsiasi organo di controllo, chiunque nell’ambito di attività commerciale ha interesse a chiedere prova della certificazione. Certificato ed Elenco (Modello pubblicato su GUCE 270/21), aggiornati periodicamente in base a valutazione dei rischi, contengono: data di rilascio o redazione; nome di IGP; categoria di BS; ragione sociale e recapito del produttore, trasformatore, Organismi di controllo o Autorità responsabile della gestione di Elenco; attività del produttore e trasformatore relativa al certificato o inserimento in Elenco (produzione, trasformazione, imbottigliamento, altro); firma o sigillo o marchio di Organismo di controllo o Autorità responsabile. In caso di revoca di certificazione o esclusione da Elenco, Stato membro deve assicurarsi che produttore/trasformatore “cessi di esporre o utilizzare certificato o Elenco”. Per BS IGP ottenute in Paesi Terzi, produttore e trasformatore il cui prodotto è oggetto di importazione in UE fornisce ad importatore, ad Autorità doganali o altre Autorità UE impegnate nei controlli di utilizzo di IGP, pubblico o chiunque interessato al riguardo prova della certificazione del prodotto, rilasciata da Organismo controllo od Autorità competente di Paese Terzo
  • adottano misure amministrative e giudiziarie idonee a prevenire o far cessare uso illecito delle denominazioni IGP di prodotti immessi sul mercato nel loro territorio. A tal fine designano Autorità incaricata di adottare tali misure, che deve fornire garanzie inerenti: oggettività ed imparzialità di tali misure; possesso di personale qualificato e risorse idonee a svolgere compiti affidati
  • comunicano nomi ed indirizzi di Autorità competenti ai controlli a Commissione UE, che li pubblica su GUCE

Art. 40 che Stati membri provvedano affinché attività di controllo rientri in una sezione specifica dei piani di controllo nazionali pluriennali delle DOP/IGP e le relazioni annuali relative ai risultati dei controlli delle DOP/IGP contengano anche una sezione distinta dedicata alle BS IGP

Art. 41 adozione da parte di Commissione UE di atti delegati per:

  • modificare il Reg. 787/19, definendo in particolare: condizioni da rispettare (anche se area geografica riguarda più di un Paese) in merito a domanda di registrazione di IGP; procedure nazionali preliminari; modalità di esame della Commissione; procedure di opposizione e di cancellazione di IGP
  • integrare il Reg. 787/19 in merito a condizioni e requisiti per adottare modifiche al disciplinare (comprese quelle standard e temporanee)

Art. 42 adozione da parte di Commissione UE di atti delegati che stabiliscono norme in merito a:

  • forme del disciplinare di BS e misure relative alle informazioni da fornire in questo riguardo a legame esistente tra zona geografica e prodotto finale;
  • procedure, forma e presentazione delle opposizioni;
  • forma e presentazione delle domande di modifica UE e delle comunicazioni riguardanti modifiche standard e temporanee;
  • forma e procedura di cancellazione e modalità di presentazione della relativa richiesta;
  • controlli e verifiche che Stati membri debbono attuare, compresi esami di cui ad Art. 38;
  • procedura, forma, presentazione della domanda di cui ad Art. 23 e 24, comprese domande concernenti più territori nazionali

Art. 43 adozione da parte di Commissione UE di atti riguardanti controlli amministrativi e fisici su BS che Stati membri debbono eseguire, tramite Autorità competenti designate, per assicurare rispetto di Reg. 787/19

Art. 44 scambio tra Stati membri e Commissione UE di informazioni necessarie ad applicazione di Reg. 787/19. A tal fine Commissione adotta atti delegati riguardanti natura e tipo delle informazioni oggetto di scambio e modalità di esecuzione di tale scambio ed attribuisce numero di fascicolo ad ogni domanda di registrazione, modifica UE o modifica standard

Stato membro (tramite sistemi di digitali) ed Autorità competenti, produttori o persone fisiche/giuridiche di Paesi Terzi (tramite posta elettronica) inviano documenti ed informazioni a Commissione UE (in deroga notifica di opposizione e del risultato delle consultazioni e della richiesta di cancellazione inviata tramite posta elettronica). In merito a BS IGP, Stato membro comunica a Commissione UE punto di contatto (da tenere aggiornato) riguardante ufficio di cui fornire indirizzo postale, casella di posta elettronica, numero di telefono. Commissione UE notifica ricevimento delle suddette comunicazioni ad Autorità competenti di Stati membri tramite sistemi digitali o posta elettronica, riportando: numero del fascicolo; nome del prodotto interessato; data di ricevimento

Art. 45 possibilità per Stati membri di stabilire norme più severe in materia di produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con legislazione UE, al fine di applicare politica di qualità per BS prodotte nel proprio territorio (in particolare per indicazioni geografiche iscritte nel registro)

In deroga Stati membri non debbono vietare, né applicare restrizioni ad importazione, vendita e consumo di BS prodotte in altri Stati membri o Paesi Terzi che sono conformi a Reg. 787/19

Art. 46 possibilità per Commissione UE di adottare a partire dal 24/5/2019 atti delegati inerenti: Art. 8 e 19 per un periodo di 7 anni; Art. 33 e 41 per un periodo di 5 anni; Art. 50 per un periodo di 6 anni

Delega può essere prorogata per un analogo periodo, o revocata in ogni momento da Parlamento europeo e Consiglio (effetti di tale decisione decorrono da giorno successivo alla sua pubblicazione su GUCE).

Commissione UE, prima di adottare atto delegato, consulta esperti designati da ogni Stato membro e, subito dopo adozione, invia atto delegato a Parlamento europeo e Consiglio, che entro 2 mesi (termine prorogabile di altri 2 mesi su richiesta motivata di questi) possono sollevare obiezioni

Art. 47 assistenza alla Commissione UE da parte del Comitato per bevande spiritose

Art. 48 possibilità di immettere sul mercato UE, in deroga a Direttiva 2007/45/UE, il Shochu prodotto mediante distillazione in alambicco ed imbottigliato in Giappone, in quantità nominali di 720 e 800 ml.

Art. 49 abrogazione di Reg. 110/08

Art. 50 possibilità di commercializzare fino ad esaurimento delle scorte BS:

  • non conformi ai requisiti del Reg. 787/19 ma a quelli del Reg. 110/08, purché prodotte prima del 25/5/2019;
  • non conformi in termini di descrizione, presentazione o etichettatura a Reg. 787/19 ma ai requisiti del Reg. 110/08 purché etichettate prima del 8/6/2019;
  • non in possesso dei requisiti di etichettatura stabiliti da Reg. 787/19, ma conformi a quelli di Reg. 716/13, purché etichettate prima di 31/12/2022

Commissione UE fino a 25/5/2025 può adottare atti delegati per modificare Art. 3, 10, 11, 12, 13 di Reg. 787/19 o integrare questo, prevedendo deroghe a tali disposizioni in modo da rispondere a determinate esigenze di mercato

Commissione UE adotta atti delegati distinti per ogni definizione tecnica o requisito oggetto di modifica

Art. 51 entrata in vigore di Reg. 787/19 a partire da 25/5/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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