BEVANDE ANALCOLICHE (D.P.R. 719/58; Legge 286/61, 160/19; D.M. 15/10/20)  (vinici14)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Ministero Economia  e Finanze (MEF), Regione, ASL, Agenzia delle dogane, Guardia di Finanza

Chiunque intende produrre, detenere e vendere bibite analcoliche, bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale, contenente una o più delle seguenti sostanze: succo di frutta; infusi o estratto di frutta o parti di piante commestibili o aromatizzanti; essenze naturali; saccarosio (o destrosio nella misura massima del 10%); acido citrico, acido tartarico; eventuale contenuto in alcole etilico inferiore a 1%.

Bibite analcoliche vendute con nome di uno o più frutti (v. uva, limone, arancio, mandarino, ciliegia) o con denominazioni che si richiamano a frutta debbono:

a)essere preparate con succo concentrato naturale, liofilizzato o sciroppato del frutto in questione;

b)riportare in etichetta nome del frutto (Per succo di arancio, mandarino, limone consentita aggiunta di succhi, essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quelli di denominazione senza necessità di specificarlo in etichetta);

c)consentire aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali diverse da frutto o pianta a cui si richiama, o di coloranti naturali (Riportare in etichetta dicitura “colorata con colori consentiti”). Vietato impiego di edulcoranti sintetici;

d)avere per ogni 1000 cl. un contenuto di succo naturale non inferiore a 12 gr. Consentita aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti della frutta impiegate nella preparazione;

e)essere oggetto di trattamento termico riconosciuto da ASL.

In base ad art. 1 di Legge 286/61, come modificato da Legge 189/12, bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentalmente è derivato da essenze di agrumi o da paste aromatizzanti di agrumi debbono contenere almeno 20% di succo di agrumi.

Denominazione “gassosa” riservata a bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata, con saccarosio, con eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone. Vietata aggiunta di sostanze coloranti

Iter procedurale:

Interessati inviano domanda di autorizzazione alla produzione di bibite analcoliche a Sindaco, specificando: nome o ragione sociale ed indirizzo impresa, sede della fabbrica, denominazione e tipo di prodotti che si intendono fabbricare, descrizione del marchio di fabbrica. Allegare a domanda:

a)pianta della fabbrica in scala 1:100

b)descrizione dei locali e delle attrezzature

c)documentazione attestante potabilità delle acque ed idoneità rete di distribuzione

d)parere dell’Ufficiale sanitario

e)documentazione attestante idoneità trattamento atto a garantire salubrità e conservazione bibite analcoliche

f)esemplare marchio di fabbrica

Comune rilascia autorizzazione dopo aver accertato (Sopralluogo a carico del richiedente):

a)acqua utilizzata nella preparazione della bibita, lavaggio di macchinari ed utensili deve essere potabile ed in quantità sufficiente, trasportata in rete di distribuzione e contenuta in serbatoi “costruiti in modo da proteggere l’acqua da ogni possibile causa di inquinamento”

b)impiego di anidride carbonica esente da gas nocivi o di qualunque altra sostanza “genuina, in perfetto stato di conservazione”. A tal fine impresa prima di avviare produzione comunica a MISA e Regione, dove ubicato stabilimento, nome delle sostanze che si intendono impiegare, allegando eventuale documentazione scientifica attestante loro innocuità. Elenco delle sostanze ammesse pubblicato su U.

c)assenza di metalli tossici, glicerine, alcoli (diversi da etilico), derivati da dietilenglicole, sostanze dotate di potere schiumogeno, anidride solforosa (Ammesse tracce di tale sostanza se derivanti da succhi di frutta impiegati)

d)bottiglie ed altri recipienti utilizzati debbono avere fondo piano, con sistema a chiusura ermetico, facilmente lavabili e disinfettabili, “non cedere piombo, arsenico, antimonio od altre sostanze nocive”, riportare sul tappo/chiusura nome del fabbricante o ragione sociale identificativa di sede della fabbrica. Vietato uso di contenitori riportanti colori, forme, indicazioni che si richiamano a frutto, piante o loro parti o “recanti nomi o marchi di altre fabbriche”

e)recipiente munito di etichetta recante denominazione bibita, ragione sociale o nome del fabbricante. Vietato uso dicitura “spremuta”

f)locali di lavorazione distinti da quelli adibiti al deposito di contenitori, o al lavaggio dei recipienti, o al riempimento e chiusura di questi, o alla preparazione di sciroppi, o alla conservazione di succhi di frutta o sciroppi

g)locali di lavorazione dotati di superficie almeno pari a 60 mq., con soffitto o pareti intonacate con materiali lavabili almeno fino ad altezza di 1,60 m., pavimenti impermeabili e muniti di chiusura idraulica per lo scarico delle acque di lavaggio, ubicati a “convenienti distanze da cause di insalubrità e non comunicanti con ambienti di abitazione”, dotati di 1 gabinetto almeno ogni 25 lavoratori con wc, lavabo ad acqua grondante e rivestito fino a 1,80 m. di altezza. Locali mantenuti puliti ed adottate misure “di lotta contro insetti, roditori ed altri animali comunque dannosi”. Vietato uso di locali sotterranei o seminterrati

h)operazioni di lavaggio, riempimento, gassatura, chiusura dei recipienti attuati “con mezzi meccanici automatici di potenzialità tra loro correlata allo scopo di assicurare continuità delle operazioni”. Macchinari impiegati, a norma delle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, mantenuti sempre puliti ed in efficienza, nonché dotati di materiale idoneo a venire in contatto con bibite ed alimenti

i)personale sottoposto almeno 1 volta all’anno a visita medica di controllo e vaccinazioni contro malattie infettive. Controlli a carico titolare stabilimento che conserva documentazione rilasciata da mostrare ad Autorità di controllo e provvede ad immediata denuncia ad ASL, in caso di accertato o sospetto di malattie trasmissibili “tra personale addetto alla preparazione di bibite”

Nella autorizzazione riportato: nome o ragione sociale ed indirizzo impresa; località dello stabilimento; denominazione e tipo di prodotto da fabbricare; trattamento da seguire per assicurare salubrità e conservazione delle bibite analcoliche; descrizione marchio di fabbrica; prescrizioni del caso. Qualunque modifica di titolare stabilimento segnalata a Comune.

Vendita attuata nelle confezioni originali.

Chiunque intende detenere bibite analcoliche per commercio ad ingrosso invia denuncia al Sindaco e sottopone depositi a vigilanza di ASL.

ASL esegue ispezioni e prelievi di campioni nelle fabbriche, depositi, esercizi di vendita, mezzi di trasporto, da far analizzare presso Laboratori provinciali di igiene e profilassi, che comunicano risultati a questa. Analisi di revisione chieste da interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dei risultati, allegando quietanza versamento di 10 €/analisi richiesta (se analisi risulta favorevole somma rimborsata). Se anche da analisi di revisione emerge che bibite analcoliche non rispondono a requisiti di legge, ASL trasmette atti ad Autorità giudiziaria.

Sanzioni:

Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche, in cui il gusto od aroma di agrumi non rispetta percentuale fissata da Legge 286/61: multa da 1.549 a 9.296 €.

Mancato pagamento dell’imposta sulle bevande edulcorate: multa da 2 volte a 10 volte l’importo dell’imposta evasa, comunque almeno pari a 500 €. In caso di ritardato versamento della suddetta imposta: multa pari a 30% dell’imposta dovuta, comunque almeno pari a 250 €.

In caso di tardiva presentazione della dichiarazione mensile e di ogni altra violazione delle disposizioni prescritte dalla Legge 160/19: multa da 500 a 5.000 €

Entità aiuto:

Legge 160/19 ad Art. 1 commi da 661 a 676 istituisce imposta sul consumo delle bevande analcoliche (bevande edulcorate), applicata, a decorrere dal 1° giorno del 2° mese successivo alla pubblicazione del decreto attuativo MEF, a “prodotti finiti o predisposti per essere utilizzati come tali, previa diluizione, rientranti nelle voci 2009 e 2202 della nomenclatura UE, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con aggiunta di edulcoranti” (cioè sostanze di origine naturale o sintetica atte a conferire sapore dolce alla bevanda) ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% vol. al momento di:

–          cessione (anche a titolo gratuito) di tali bevande da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento a: consumatori nel territorio italiano; ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

–          ricevimento di tali bevande da parte del soggetto acquirente per prodotti provenienti da Paesi UE;

–          importazione definitiva in Italia di tali bevande da Paesi extraUE

Imposta è dovuta dal fabbricante, o dal soggetto nazionale che provvede al condizionamento, o dall’acquirente, o dall’importatore registrati presso Agenzia delle dogane mediante codice identificativo, nella misura pari a: 10 €/hl. per prodotto finito; 0,25 €/kg. per prodotto predisposto per essere utilizzato previa diluizione. Escluse da imposta:

a)bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi UE o destinate ad esportazione;

b)bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti (determinato con riferimento al potere edulcorante di ogni sostanza impiegata fissato “in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, avente stessa intensità di sapore”) inferiore o uguale a 25 g./l. per prodotto finito ed a 125 g./kg. per prodotto da utilizzare previa diluizione

Imposta dovuta è determinata in base agli elementi indicati nella dichiarazione mensile che soggetti di cui sopra debbono presentare entro la fine del mese successivo (Entro stesso termine va effettuato il versamento dell’imposta dovuta) ed acquisita mediante procedura di riscossione coattiva, previo invio da parte di Agenzia delle dogane, entro 5 anni da accertamento di omesso versamento di imposta (termine di prescrizione sospeso in caso di esercizio di azione penale, con sua ripresa a decorrere dalla data di sentenza passata in giudicato), di avviso di pagamento in cui fissato in 30 giorni termine di esecuzione del pagamento stesso. Nessun recupero per somme inferiori a 30 €

Per bevande edulcorate provenienti da Paesi extraUE imposta accertata e riscossa da Agenzia delle dogane con modalità previste per diritti di confine

Imposta rimborsata quando risulta indebitamente versata, purché oggetto di specifica richiesta inviata, a pena di decadenza, entro 2 anni da data di pagamento

Attività di accertamento e controllo di imposta sono affidate ad Agenzia delle dogane e Guardia di Finanza, che possono accedere agli impianti di produzione, condizionamento, deposito delle bevande edulcorate, al fine di acquisire elementi utili per accertare corretta applicazione di imposta, compreso effettuare prelievo di campioni per determinare il contenuto degli edulcoranti presenti nelle bevande

MEF con decreto determina: contenuto della dichiarazione mensile; modalità per il versamento dell’imposta; adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati; modalità di invio (anche per via telematica) dei dati della contabilità; modalità per notifica degli avvisi di pagamento e svolgimento di attività di accertamento; disposizioni specifiche relativa alla documentazione di accompagnamento delle bevande edulcorate oggetto di imposta; installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate e prodotti condizionati; tabella del potere edulcorante convenzionale delle singole sostanze impiegate in rapporto con saccarosio (tabella approvata con D.M. 15/10/20 pubblicata su G.U. 260/20 ed aggiornata periodicamente anche in relazione ad introduzione di sostanze edulcoranti non previste in questa)

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