AUTORIZZAZIONE AGRITURISMO (Legge 96/06; D.Lgs. 228/01; D.M. 3/6/14; L.R. 21/11; Reg. Marche 6/13, 2/20; D.G.R. 27/11/18, 6/7/20; D.D.S. 19/12/18) (turism12)
Soggetti interessati:
Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), Comando Forestale dei Carabinieri (CFC), Camera di commercio industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), Comuni, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, titolari di partita IVA, iscritti a CCIAA (con codice ATECO agricolo 01), in possesso di fascicolo aziendale, che intendono, secondo quanto previsto dalla L.R. 21/11, come modificata da ultimo da L.R. 7/22, anche avvalendosi della collaborazione di familiari ai sensi di art. 230 bis del Codice Civile (quali coniuge, parenti entro 3° grado, affini entro 2° grado) e/o del personale dipendente assunto per l’attività aziendale, nonché di lavoratori esterni all’impresa (solo per svolgere attività e servizi complementari), intraprendere attività agrituristica nella propria azienda:
- a livello stagionale (soggiorno dei singoli ospiti mai superiore a 3 mesi consecutivi);
- in rapporto di connessione con le attività agricole che debbono rimanere prevalenti (cioè tempo di lavoro attribuito ad attività agricola superiore a quello di attività agrituristica). A tal fine Giunta Regionale, secondo quanto stabilito dal Reg. 6 del 4/11/2013, come modificato dal Reg. 2 del 19/3/2020, adotta tabelle per calcolo delle ore lavorative occorrenti per: singole colture, allevamenti, silvicoltura, trasformazioni e lavori di conservazione di spazio agricolo e tutela ambientale; espletamento di attività agrituristica. Tabelle applicate a:
- coltivazioni, in base alle attività agricole effettivamente esercitate nel corso dell’anno come desumibili dal fascicolo aziendale validato entro il 31 Maggio
- allevamenti, in base alla consistenza attuale degli animali (o alla media dell’anno precedente) come desumibile da anagrafe zootecnica (BDN) o dal registro di stalla. Da tener presente che animali allevati con contratto di soccida non rientrano nel calcolo del tempo lavoro di attività agricola
- attività agrituristica, in base al numero dei posti letto, o dei posti a tavola (come riportato in SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ed al periodo di attività
In caso di colture/allevamenti non compresi nelle tabelle, loro tempo di lavoro definito in base a: relazione redatta da professionista abilitato nel settore agroforestale; attestazione rilasciata da CAA riconosciuto
Per le aziende ricadenti nelle zone montane e svantaggiate, ai sensi della Direttiva CE 268/75, il tempo dedicato all’attività agricola viene moltiplicato per un coefficiente pari a 3 (2 in caso di aziende biologiche o in conversione non ricadenti nelle zone montane e svantaggiate).
Rapporto di connessione si ritiene presunto nel caso di aziende:
- dotate di almeno 2 ha. di superficie agricola utilizzata (SAU) contigua (anche se divisa da infrastrutture stradali, ferrovie, corsi di acqua, canali purché compresi entro confini di appartenenza di Comune o di Comuni limitrofi), che: offrono ospitalità completa a meno di 10 persone/giorno; somministrano meno di 20 pasti/giorno; accolgono autocaravan, o roulotte, o tende in non oltre 4 piazzole di sosta
- ricadenti in zone montane dotate di almeno 2 ha. di SAU indipendentemente dal “criterio di contiguità e prendendo in considerazione tutti i terreni a disposizione di impresa compresi entro confini di Comune o di Comuni limitrofi”.
In presenza di cause di forza maggiore, accertate da Autorità competente e dovute a calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizoozie che hanno colpito impresa agricola, attività agrituristica può proseguire anche in mancanza del rapporto di connessione “per tutta la durata dell’evento”, purché operatore invia comunicazione al Servizio ed al Comune di ubicazione di immobili agrituristici
- non configurabile come esercizio pubblico commerciale di ristorazione, o albergo, o affittacamere.
Ammesse seguenti tipologie di attività agrituristica:
- ospitalità (intesa come fornitura del servizio di pernottamento con eventuale somministrazione della prima colazione costituita per almeno 65% da materie prime tracciabili provenienti da aziende agricole, singole od associate, di Regione Marche) in alloggi ricavati da:
- fabbricati aziendali aventi destinazione abitativa (esclusi quelli classificati come categoria di lusso);
- fabbricati strumentali ad attività agricola esistenti sul fondo, purché: regolarmente accatastati e compatibili con l’attività agrituristica; non destinati a camere, appartamenti, cucine, sale per somministrazione di alimenti e bevande (SAB), sale comuni, sale museo per attività agrituristica. Sempre escluse invece, in quanto non compatibili con attività agrituristica: le serre; gli immobili per allevamento zootecnico a carattere industriale; le tettoie aperte;
- locali ubicati in nuclei o borghi rurali (così individuati dagli strumenti urbanistici comunali) nella disponibilità dell’imprenditore agricolo;
- immobili destinati all’abitazione dell’imprenditore non ricadenti nel fondo (in quanto privo di tali strutture) ma ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo
Locali e manufatti destinati all’attività agrituristica sono assimilabili alle abitazioni rurali, senza comportare quindi cambio di loro destinazione d’uso, fermo restando rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti da regolamenti comunali edilizi
Negli edifici utilizzati per l’attività agrituristica sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché il recupero di unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite (con eventuale loro completa demolizione e successiva ricostruzione, anche in area diversa), purché:
- ricadenti in particelle agricole accatastate o in particelle in cui è consentita attività agricola (come residuale) nella disponibilità dell’azienda;
- attuati nel rispetto delle normative edilizie vigenti e delle caratteristiche rurali dell’edificio, che deve conservare il suo aspetto complessivo e quello dei singoli elementi architettonici (usare materiali e tecniche tipiche della zona).
Rilascio dei titoli abilitativi per interventi di recupero a fini agrituristici è gratuito, previa verifica da parte del Comune che azienda risulti iscritta ad EROA
Realizzazione di nuove strutture per servizi igienici, o di nuovi volumi tecnici ammessi solo se:
- impossibile utilizzare a tale scopo immobili esistenti per motivi strutturali e di sicurezza;
- mantenuta stessa tipologia, elementi architettonici e materiali tipici dell’edilizia rurale del luogo;
- strutture e volumi risultano adeguatamente inseriti nel contesto locale;
- non usate come camere o appartamenti, o cucine, o sale per SAB, o sale comuni per attività agrituristica
Impianti sportivi realizzati nel rispetto dei regolamenti urbanistici comunali, purché: funzionali al soggiorno ed ospitalità temporanea; inseriti nel contesto rurale
Nel caso di sistemazioni esterne utilizzare piante di specie autoctone.
E’ consentito negli edifici destinati ad attività agrituristiche eseguire opere provvisorie al fine di conformarsi alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, purché compatibili alle caratteristiche di ruralità degli edifici stessi, fermo restando che nelle strutture che offrono ospitalità con numero di posti letto inferiore a 25 occorre garantire accesso ai disabili ad almeno 2 camere dotate di servizi igienici (se esercitata anche attività di SAB, va garantito accesso a sala ristorante dotata di servizi igienici). Comune può consentire deroga a tali disposizioni se dimostrata impossibilità tecnica di abbattimento delle barriere architettoniche o di adeguare locali ad accoglimento dei disabili a causa di elementi strutturali ed impiantistici o in presenza di fabbricati di particolare pregio naturalistico. Escluse da tali obblighi le strutture agrituristiche ubicate nelle zone montane in possesso di meno di 6 posti letto
Ospitalità esercitata, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del rapporto di connessione nel limite massimo delle presenze riportate in SCIA (minori alloggiati di età inferiore a 12 anni conteggiati al 50%), in camere e/o unità abitative autonome tra loro, dotate dei seguenti requisiti:
- per le camere:
- dimensioni di almeno 8 mq. se ad 1 letto e 12 mq. se a 2 letti (5 mq. in più per ogni letto aggiunto); consentita aggiunta di culla o di letto supplementare per bambini fino a 12 anni, purché su richiesta di ospite che li accompagna e senza aumentare numero complessivo dei posti letto indicati in SCIA, o il tempo lavoro dell’attività agrituristica. Strutture esistenti al 17/7/2020 possono avere in deroga dimensioni minime rispettivamente di 7 e 11 mq. con incremento di 4 mq. per ogni letto aggiunto;
- rapporto aeroilluminante almeno pari a 1/6;
- locali aventi altezza almeno pari a 2,50 m. (se ciò impossibile, ammessa riduzione di altezza fino a 2,20 m., purché volume disponibile per posto letto non inferiore a: 28 mc. per camera ad 1 letto e locale servizi; 23 mc. per camera a 2 letti);
- camere fornite di acqua potabile e di arredamento consono alla struttura rurale, costituito da: letto; comodino; 1 sedia/poltrona per persona ospitata; 1 armadio; 1 tavolino o piano di appoggio; 1 cestino per rifiuti; illuminazione centrale; 1 specchio con presa di corrente per camera senza bagno; tabella riportante numeri telefonici di emergenza; attrezzatura di pronto soccorso;
- bagni privati ogni 6 persone (comprese quelle del nucleo familiare o conviventi), aventi dimensione di almeno 3 mq. e dotati di: wc; bidet; lavabo; vasca da bagno/doccia; chiamata di allarme; biancheria e prodotti igienici da bagno adeguati al numero di persone ospitate in camera; acqua calda;
- per le unità abitative costituite da monolocale attrezzato per soggiorno e pernottamento o da locale dotato di più vani con soggiorno e pernottamento separati:
- dimensioni complessive (al netto di quelle per i bagni) di 26 mq. se dotate di servizio autonomo di cucina ed in grado di ospitare non oltre 4 persone (5 in presenza di bambini fino a 12 anni), con camere aventi dimensioni pari ad almeno 8 mq. se a 1 letto o 12 mq. se a 2 letti (5 mq. in più per ogni letto aggiunto) e soggiorno aventi dimensione almeno pari a 10 mq. se per 2 persone e 12 mq. se per 3 o più persone (4 mq. in più se dotato di divano letto fino ad un massimo di 4 posti letto);
- camere dotate di: letti e coperte pari al numero di persone ospitate; armadio con cassetti e grucce; comodino o ripiano; illuminazione con lampade o appliques; tavolo con sedie per consumazione dei pasti pari al numero di posti letto;
- cucina dotata di: 2 fornelli; frigorifero; lavello con scolapiatti; 2 coltelli; 2 forchette; 2 cucchiai; 1 cucchiaino; 2 piatti piani; 2 piatti fondi; 2 bicchieri; 1 tazza; 1 tazzina per persona; 1 zuccheriera; 1 caffettiera; 1 bricco per il latte; 1 batteria da cucina; 2 coltelli da cucina; 1 mestolo; 1 scolapasta; 1 insalatiera; 1 grattugia; 1 spremiagrumi; 1 cavatappi; 1 pattumiera con sacchetti compostabili;
- bagno di almeno 3 mq. dotato di: wc; bidet; lavabo; vasca da bagno o doccia; biancheria e prodotti igienici adeguati al numero di persone ospitate;
- fornitura e cambio di biancheria su richiesta e dietro versamento di corrispettivo concordato;
- pulizia ad ogni cambio di cliente o durante il soggiorno se richiesto da ospite e previo versamento di corrispettivo concordato
Servizi offerti in camere o unità abitative riguardano: accettazione (assicurata al momento di arrivo degli ospiti da almeno 1 addetto); assistenza agli ospiti (assicurata da almeno 1 addetto facilmente reperibile); sostituzione di biancheria e pulizia del locale ad ogni cambio del cliente (comunque almeno 1 volta/settimana); eventuale fornitura di prima colazione e/o ristorazione in apposito locale; interventi urgenti di manutenzione ordinaria; presenza di cassetta di pronto soccorso nella zona di ricevimento degli ospiti; impianto di riscaldamento in tutta la struttura (obbligatorio se questa aperta nel periodo 1 Ottobre – 30 Aprile); fornitura costante di energia elettrica ed acqua calda
- ospitalità (intesa come fornitura del servizio di pernottamento) offerta da aziende aventi almeno 3 ha. di SAU contigua (non necessaria contiguità in zone montane, dove considerata intera superficie a disposizione di azienda ricadente entro confini di Comune o di Comuni limitrofi) in spazi aperti attrezzati per la sosta stagionale su non oltre 25 piazzole per una capacità ricettiva di non oltre 80 persone alloggiate (in aziende con terreni ricadenti solo parzialmente nelle zone montane/svantaggiate, capacità ricettiva massima determinata in base all’ubicazione degli immobili o alla ubicazione prevalente dei terreni aziendali) in case mobili omologate (anche di proprietà di imprenditore nel limite del 25% delle piazzole disponibili), caravan, camper, tende, tende glamping, case su alberi, alloggi in botti, purché strutture ed attrezzature non fissate al terreno e quindi facilmente amovibili (escluso uso di unità abitative stabilmente collegate al terreno, come casette di legno o bungalow), non soggette a permesso a costruire, né a DIA (denuncia inizio attività), in possesso di “meccanismi di rotazione in funzione”, con “allacciamento a reti tecnologiche di adduzione e smaltimento rimovibili in qualsiasi momento”. Ogni piazzola, messa a disposizione di stesso ospite per non oltre 3 mesi continuativi, deve avere, come stabilito da DGR 884 del 6/7/2020:
- almeno 60 mq. (compreso posto auto) “a prova di acqua e polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno”;
- colonnina (nella sua prossimità) dotata di chiusura ermetica, con possibilità di attacco per presa di corrente elettrica ed impianto elettrico realizzato a norma UE con canalizzazioni interrate;
- idonei recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta stagna, di capacità superiore a 100 l/ognuno per la raccolta differenziata di rifiuti solidi;
- almeno 1 servizio igienico sanitario (preferibilmente entro struttura edilizia esistente) dotato di wc, lavabo e doccia ogni 4 piazzole di sosta, nonché di un vuotatoio per wc chimici
- locale multiuso di facile accesso, dotato di “lavelli, lavatoi, fontanelle in quantità adeguate rispetto al numero delle piazzole esistenti”;
- impianto di rete fognaria allacciato a fognatura civica o di un proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque;
- impianto di prevenzione incendi a norma di legge
Piazzola di sosta deve assicurare seguenti servizi ad ospiti:
- ricevimento/accettazione al momento del loro arrivo tramite almeno 1 addetto;
- assistenza tramite almeno 1 addetto facilmente reperibile;
- erogazione di acqua potabile nei lavelli per stoviglie, docce, lavabi e di acqua calda nei servizi sanitari;
- pulizia delle aree comuni almeno 1 volta/giorno;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti almeno 1 volta/giorno;
- assistenza per interventi urgenti di manutenzione ordinaria;
- cassetta di pronto soccorso nella zona di ricevimento ospiti
Escluso servizio di rimessaggio di roulotte, autocaravan o altri veicoli o case mobili su terreni aziendali
- somministrazione di alimenti e bevande (SAB), intesa come vendita per il consumo sul posto di prodotti (compresi alcolici e superalcolici) ottenuti e lavorati (secondo “tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana”) dall’azienda agricola, nonché quelli conferiti a cooperative/consorzi di trasformazione da azienda socia e quelli derivanti da contratti di soccida semplice. Valore (calcolato su base annua tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio rilevati secondo modalità fissate nel Reg. 6/13) della materia prima usata in SAB deve essere costituito per:
- almeno il 30% dalla produzione aziendale (25% nel caso di aziende biologiche, che offrono solo alimenti e bevande biologici, o di aziende ricadenti nelle aree montane e svantaggiate ai sensi della Direttiva CE 268/75), anche se lavorata tramite terzi, purché venga conservata la documentazione relativa a tali lavorazioni e mantenute le caratteristiche originali della produzione tipica locale
- almeno il 30% da prodotti tracciati o tracciabili acquistati presso aziende agricole, singole od associate, ubicate nella Regione Marche o in Comuni contigui di Regioni limitrofe
- non oltre il 20% da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona (privilegiare quelli che hanno sottoscritto un contratto di filiera) o aziende di trasformazione di prodotti agricoli locali operanti nella Regione con preferenza per produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, o riconosciute come tradizionali ai sensi del D.Lgs. 173/98, o biologiche, o a marchio “QM Qualità garantita dalle Marche”
- non oltre il 20% da acquisti effettuati presso la normale distribuzione commerciale
Per vino, olio vergine ed extravergine di oliva, prodotti orticoli, carne fresca o trasformata (bovina, equina, suina, ovina, caprina, di bassa corte, ungulati, lepri, selvatici da piuma) e miele, l’uso di materia prima di provenienza regionale deve essere pari al 100%. In presenza di cause di forza maggiore (quali: calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizoozie) che hanno colpito l’impresa agricola e sono state accertate dagli Organismi competenti, attività di SAB svolta in deroga alle suddette percentuali per la durata dell’evento, purché l’operatore abbia inviato una specifica comunicazione al Comune, dove ricade immobile agrituristico.
Numero massimo di pasti che azienda può somministrare nell’anno (compresi quelli da asporto o consegnati a domicilio) mai superiore al “rapporto di connessione ed alla capacità di autoapprovvigionamento”. Nel rispetto delle suddette percentuali e del limite massimo di pasti annui riportato in SCIA è ammessa SAB attuata tramite asporto e servizio di consegna a domicilio
Tutti i prodotti utilizzati in SAB (compresa prima colazione) vanno riportati nei registri contabili dell’azienda. Attività di ristorazione prevede invio di NIA (Notifica inizio attività sanitaria), barrando voce “ristorazione pubblica con somministrazione”
Entro 31 Gennaio operatori agrituristici esercitanti attività di SAB debbono comunicare al Servizio e Comune dati relativi ai pasti somministrati nell’anno precedente
Locali (cucina e laboratorio) ed attrezzature usate per la produzione, preparazione, confezione, deposito e vendita di sostanze alimentari e bevande debbono avere nel rispetto delle caratteristiche di ruralità:
- superficie adeguata (almeno pari a 15 mq.) a: numero dei pasti preparati in caso di nuove autorizzazioni; numero dei posti a sedere in caso di strutture esistenti;
- pareti lavabili e disinfettabili (utilizzare piastrelle, pitture idrofughe) “sino ad altezza adeguata”;
- pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in modo da facilitare evacuazione acque di lavaggio;
- soffitto facile da pulire e che non permetta formazione di muffe o caduta di polvere;
- finestre e porte costruite in modo da: impedire accumulo di sporcizia; risultare protette, se apribili verso l’esterno, da dispositivi antinsetti ed altri animali nocivi; garantire idonea aerazione od illuminazione (Se struttura rurale della costruzione non lo consente, occorre prevedere “sistemi meccanici per il ricambio dell’aria e sistemi di illuminazione artificiale”);
- lavabo dotato di: acqua corrente potabile (calda e fredda); rubinetteria non azionabile manualmente; distributore di sapone; asciugamani a perdere; contenitori per rifiuti con coperchio azionato a pedale;
- cappa sovrastante il punto di cottura dimensionata in modo da garantire un’efficiente captazione dei fumi e vapori e loro convogliamento verso l’esterno;
- tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile;
- armadietti chiusi dove riporre stoviglie ed ingredienti (Materiali per pulizie e disinfezione riposti in locale od armadio chiuso, separato rispetto a quello degli alimenti);
- frigorifero (anche di tipo non industriale) di capacità adeguata e dotato di termometro.
Sala ristorante, oltre alla somministrazione dei pasti ad ospiti od avventori, può essere usata anche a fini di esposizione e vendita dei prodotti aziendali, purché in apposito armadio o reparto e previa adozione di adeguati accorgimenti igienico sanitari (Per tali finalità sempre escluso il locale cucina).
Servizi igienici destinati al pubblico avventore (almeno 1/25 persone; in caso di oltre 25 posti a tavola, almeno 2, di cui 1 fruibile anche da portatori di handicap) debbono essere non comunicanti con locali dove gli alimenti sono conservati, preparati, trasformati, consumati, e dotati di: altezza adeguata; sufficiente aerazione (anche mediante sistema meccanico di ricambio di aria); pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili; lavabi con acqua calda e fredda erogata tramite rubinetti non azionabili manualmente; dispensatore di detergenti liquidi; distributore di asciugamani a perdere; carta igienica; contenitore per rifiuti azionato a pedale. Servizi possono coincidere con quelli delle camere solo se SAB riservata agli ospiti alloggiati e le camere risultano vicine alla sala da pranzo. Servizi igienici per il personale di cucina deve essere facilmente fruibile, anche se ubicato non in prossimità della cucina.
Se azienda offre ospitalità a meno di 10 persone o somministra meno di 20 pasti/giorno ammesso uso di:
- servizio igienico familiare, purché dotato dei requisiti di cui sopra e diverso da quello destinato ad alloggio degli ospiti;
- cucina della famiglia dell’imprenditore agricolo (anche avente dimensione inferiore a 12 mq.) purché nel documento di autocontrollo evidenziato:
- idonea formazione di tutti gli addetti (compresi familiari) alla conoscenza di: sostanze alimentari e bevande; norme vigenti su manipolazione degli alimenti;
- stoccaggio separato delle materie prime per alimenti e bevande destinati a terzi, rispetto a quelle destinate al consumo familiare
- organizzazione (anche all’esterno delle strutture aziendali ed in collaborazione con soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione e valorizzazione di prodotti agroalimentari e del relativo territorio) di degustazioni (inclusa mescita di vino, birra, distillati prodotti nella Regione) di prodotti provenienti prevalentemente dall’azienda, integrati con prodotti di aziende agricole della Regione Marche. Attività da attuarsi in locali a norma igienico sanitaria per la preparazione e somministrazione di alimenti (possibile utilizzare il laboratorio polifunzionale di azienda o la cucina familiare se la degustazione è limitata a 20 persone). Esclusa la semplice degustazione di prodotti agricoli non elaborati (v. frutta, verdura, formaggio, salumi, olio) in quanto configurabile come attività agricola. Se degustazione è organizzata fuori da azienda agricola (v. in occasione di fiere, manifestazioni, eventi promozionali) non deve essere svolta a titolo oneroso;
- organizzazione (anche all’esterno delle strutture aziendali o dei beni fondiari nella disponibilità di impresa ed in collaborazione con Enti locali) di attività ricreative che favoriscono crescita turistica e culturale, purché esercitate in modo autonomo e dietro pagamento di un corrispettivo, quali:
- organizzazione di servizi ricreativi, compresi quelli volti a promuovere benessere psicofisico di persone
- organizzazione di corsi di cucina basati sulla tradizione enogastronomica rurale e finalizzati a valorizzare prodotti aziendali
- organizzazione di corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali
- pesca sportiva su laghetto aziendale
- passeggiate a cavallo
- escursioni con guida su percorsi volti a valorizzare patrimonio storico o colturale o su percorsi naturalistici con punti di osservazione di fauna e flora autoctona nel rispetto della normativa regionale in materia di professione turistica
- organizzazione di eventi promozionali
Nessun contributo dovuto per fruizione di strutture sportive o ricreative messe a disposizione degli ospiti (v. piscine ad uso natatorio, campi da tennis, bocce, golf, calcetto, pallavolo, pallacanestro); nel caso di costruzione, manutenzione, vigilanza di piscine rispettare sempre le norme igienico sanitarie;
- recupero e messa a disposizione di:
- aree utilizzabili per picnic dove ospiti e visitatori di azienda, “dietro pagamento di un corrispettivo a discrezione di operatore agrituristico”, possono consumare alimenti e bevande, compresi quelli eventualmente ceduti da azienda agrituristica con modalità da asporto;
- spazi attrezzati al fine di consentire svolgimento lavoro a distanza;
- attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, per cui si prevede la presenza in azienda di locale spogliatoio (anche coincidente con antibagno del servizio igienico destinato solo ad operatori addetti al settore alimentare). In caso di macellazione di animali vedere scheda “macellazione in azienda”
- fattoria didattica (v. scheda “Fattorie sociali”)
- attività e servizi complementari ai precedenti inerenti cura del benessere e della salute (v. sauna, bagno turco, bagno a vapore, vasca idromassaggio) che non generano un corrispettivo autonomo, purché:
- offerti ai soli soggetti che fruiscono di ospitalità e/o di SAB a cui debbono essere fornite adeguate informazioni (anche mediante esposizione di cartelli nei locali dove collocate le attrezzature) su: modalità di corretta fruizione delle attrezzature e controindicazioni sul loro utilizzo e prescrizioni da adottare; personale addetto alla vigilanza;
- attività non subordinata ad invio di SCIA, né alla presenza di soggetti con qualifica professionale di estetista, fermo restando possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.
Acque reflue di attività agrituristica considerate come domestiche, non assoggettate al rispetto dei limiti di legge, ma da sottoporre ad “adeguato trattamento depurativo prima dello scarico su recettore naturale”. A tal fine scarichi di acque reflue recapitanti su recettori naturali strutturati e dimensionati in base a quanto previsto da Piano regionale di tutela delle acque (v. dimensione fossa Imhoff). Per scarichi recapitanti in pubbliche fognature occorre rispettare le prescrizioni del Gestore Servizio Idrico, tenendo presente che in caso di nuovo allaccio occorre valutare sia la fattibilità tecnica, sia l’onerosità
Iter procedurale:
Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione assembleare e sentite le Organizzazioni professionali agricole, ha approvato il Regolamento n. 6 del 4/11/2013, come modificato da ultimo dal Reg. 2 del 19/3/2020, riguardante le modalità di esercizio dell’attività agrituristica
In base a quanto riportato nella DGR 1567 del 27/11/18 e nel DDS 447 del 19/12/18 gli imprenditori agricoli presentano su SIAR, direttamente o tramite CAA riconosciuti a cui affidato mandato (da conservare agli atti), a SDA competente domanda di iscrizione (Modello riportato su BUR 107/18), sottoscritta con firma digitale (utilizzare Carta Raffaello o altra carta servizi abilitata), nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA), allegando (in forma cartacea o per via PEC):
- domanda rilasciata su SIAR;
- relazione descrittiva della situazione attuale dell’impresa e del progetto agrituristico;
- piano delle attività agrituristiche per cui si chiede l’iscrizione in EROA, specificando in particolare: immobili presenti nel fascicolo aziendale da destinare a tali attività (con riferimento ai loro dati catastali); attività agricole dell’impresa;
- documentazione fotografica;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario degli immobili/terreni (compreso il caso della proprietà indivisa) attestante il consenso allo svolgimento dell’attività agrituristica (se non già riportato nel contratto di affitto/comodato);
- in caso di fattoria didattica: attestato di frequentazione del corso di formazione, salvo casi di esenzione previsti dalla Regione;
- eventuali planimetrie;
- marca da bollo da 16 €
CAA, prima di inoltrare la domanda, deve accertare: esistenza del fascicolo aziendale aggiornato e validato; esistenza dei requisiti per l’iscrizione; completezza della documentazione prescritta.
SDA esegue istruttoria entro 60 giorni dal rilascio della domanda su SIAR, acquisendo:
- certificato del casellario giudiziale (indispensabile per verificare l’esistenza di condizioni ostative all’iscrizione in EROA);
- informazioni sulla destinazione urbanistica dell’area dove insiste il fabbricato da iscrivere in EROA (se fabbricato non ricade nella zona agricola, occorre chiedere al Comune se in tale zona è possibile svolgere l’attività agrituristica);
- certificato di agibilità/abitabilità (per fabbricati costruiti dopo il 1967) ed attestato di esistenza del fabbricato da almeno 10 anni (documento non necessario per fabbricati ricadenti nei Comuni delle aree interne). Se il fabbricato è stato oggetto di recenti interventi edili occorre chiedere al Comune copia del titolo abilitativo (con le relative planimetrie), attestante l’autorizzazione ai lavori;
- visura (su SISTER) per accertare la disponibilità del fabbricato destinato all’agriturismo (ammesso titolo di: proprietà; usufrutto; affitto scritto e registrato; comodato scritto e registrato; atto di conferimento a società agricola o a cooperativa di conduzione), nonché dati e planimetria catastale di questo
Nel corso dell’istruttoria SDA può chiedere ulteriori documenti all’azienda e/o all’Ente locale (da fornire entro 20 giorni) o decidere di eseguire un sopralluogo aziendale, al fine di accertare il possesso di:
- requisiti soggettivi quali: imprenditore agricolo ai sensi di art. 2135 del Codice Civile; iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole (fascicolo aziendale validato); partita IVA (avente codice di attività agricola o agrituristica); iscrizione alla CCIAA (avente codice ATECO agricolo o agrituristico);
- requisiti oggettivi quali: possesso del fondo/fabbricato (verificare validità del titolo); rispetto del rapporto di connessione dell’attività agrituristica (“principalità agricola”); classificazione dell’attività agrituristica; rispetto della percentuale di materia prima impiegata nel servizio di prima colazione e nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
A conclusione del controllo verrà redatto un verbale, sottoscritto anche dalla ditta controllata, contenente: dati aziendali; nominativo del legale rappresentante dell’azienda; giorno di esecuzione del sopralluogo; sito visitato (evidenziare fabbricati e terreni).
Servizio approva o respinge la domanda entro 90 giorni (se entro tale periodo nessuna comunicazione è pervenuta, si applica il silenzio assenso) ed iscrive il richiedente in EROA, assegnando ad esso un codice univoco (composto da: ultime 2 cifre dell’anno di iscrizione; numero progressivo; sigla della Provincia; codice ISTAT del Comune), che viene riportato nel certificato di iscrizione inviato (via PEC) all’azienda, contenente: denominazione dell’impresa; nominativo del legale rappresentante con relativi dati anagrafici; sede legale; codice fiscale; numero di partita IVA; numero di iscrizione; tipologia e volume dell’attività agrituristica; dati catastali del fabbricato dove svolta l’attività agrituristica.
Se istruttoria ha dato esito negativo, inviata comunicazione al richiedente affinché, entro i 20 giorni successivi, possa presentare richiesta di riesame al Servizio, che entro 30 giorni valuta le memorie trasmesse, decidendo se accettarle (con conseguente iscrizione di azienda in EROA) o confermare l’esito istruttorio negativo.
Elenco EROA, consultabile sul sito http://siar.regione.marche.it, raggruppa le aziende agrituristiche nelle seguenti categorie:
- aziende che offrono ospitalità (in camere, o unità abitative, o piazzole di sosta);
- aziende che offrono ospitalità con somministrazione di prima colazione;
- aziende che offrono ospitalità con somministrazione di prima colazione, o di mezza pensione, o di pensione completa solo agli alloggiati;
- aziende che offrono ospitalità e somministrazione anche ai non alloggiati;
- aziende che offrono somministrazione di alimenti e bevande;
- aziende che organizzano solo attività di fattoria didattica;
- aziende che offrono altre attività (quali: passeggiate a cavallo, pesca sportiva su laghetto aziendale, ecc.).
Per ogni azienda agrituristica si riporta in EROA: denominazione; sede; numero di partita IVA; recapiti telefonici (fissi, mobili, fax); email; PEC; sito web; livello di classificazione; insegna dell’agriturismo; estremi di SCIA inviata al Comune; tipologia e volume dell’attività esercitata (espressa in termini di: camere disponibili, con o senza bagno; camere per ospiti con ridotta capacità; posti letto nelle camere con eventuale prima colazione; numero delle unità abitative disponibili, evidenziando quelle attrezzate per ospiti con ridotta capacità; posti letto nelle unità abitative con prima colazione; numero delle piazzole di sosta e delle eventuali case mobili; numero dei pasti somministrati nel corso dell’anno; organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, o di passeggiate a cavallo, o con mountain bike, o di attività di pesca sportiva presso laghetto aziendale, o di escursioni guidate, o di attività di trekking; postazioni per osservazioni naturalistiche o paesaggistiche; organizzazione di corsi di cucina regionale/tradizionale o di altri corsi; museo della civiltà contadina; percorsi naturalistici didattici; organizzazione occasionale di spettacoli; strutture sportive a disposizione degli ospiti quali piscina, maneggio, campo da tennis, o da bocce, o da golf con massimo 9 buche, o da calcetto, o da pallavolo/pallacanestro, o da tiro con l’arco; percorso vita; attività di fattoria didattica; servizi complementari offerti, quali centro benessere, fattoria della salute, centro sportivo, attività convegnistica); indirizzo colturale prevalente; altre attività connesse esercitate (quali: agricoltura sociale, come servizi educativi, servizi sociali ed assistenziali, servizi socio sanitari, reinserimento lavorativo; vendita diretta di vino, formaggi, olio, carne fresca anche trasformata, farina, legumi, prodotti orticoli, frutta fresca/secca, miele, succhi e/o estratti di frutta/verdura, conserve, marmellate, birra, pane, pasta, ecc.; trasformazione di prodotti agricoli, anche per conto di soggetti terzi, in cantina, caseificio, frantoio, birrificio, panificio, pastificio, laboratorio di trasformazione delle carni, o miele o succhi/estratti di frutta o di verdura, o conserve o marmellate; produzione di energia; conto terzismo; attività funzionale alla sistemazione e manutenzione del territorio).
Iscrizione in EROA è sempre negata a quanti:
- abbiano riportato nei 3 anni precedenti condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di: igiene e sanità; frode nella preparazione degli alimenti; commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate; frode in commercio; vendita di prodotti con marchi abusivi
- sono sottoposti a misure di prevenzione, in quanto ritenuti pericolosi per la sicurezza e pubblica incolumità, o dichiarati delinquenti abituali.
Operatore agrituristico deve:
- comunicare a SDA qualunque variazione intervenuta in merito a quanto riportato in EROA entro 30 giorni dal suo verificarsi
- aggiornare e validare il fascicolo aziendale, con conseguente aggiornamento, tramite SIAR, della sua posizione in EROA (compresa: integrazione dei fabbricati dove viene svolta l’attività agrituristica; aggiunta/riduzione delle attività indicate inizialmente o del volume di attività)
E’ possibile modificare la forma giuridica/ragione sociale di un’impresa iscritta in EROA, o effettuare il subentro nell’attività agricola e agrituristica solo se:
- viene assicurata la continuità dei rapporti giuridici (cioè il nuovo soggetto assume la titolarità di tutti i diritti e degli obblighi vigenti e “prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, del soggetto che ha effettuato la trasformazione”)
- in caso di subentro, il trasferimento della titolarità avviene a favore di familiari o, a seguito di decesso dell’imprenditore agricolo, degli eredi legittimi.
In qualunque caso di trasformazione/subentro, occorre inviare una richiesta di modifica all’EROA, corredata dalla documentazione (statuto; dichiarazione sostitutiva di notorietà) attestante il trasferimento dei diritti ed obblighi al subentrante. L’iscrizione vigente all’EROA rimane valida per l’intero periodo necessario a verificare il possesso dei requisiti prescritti da parte del nuovo soggetto.
Ad esclusione dei precedenti casi, qualunque trasferimento di azienda agricola, che svolge attività agrituristica, è da considerare come nuova iscrizione.
Imprese agricole iscritte in EROA inviano (Modello pubblicato su BUR 109/18) tramite SIAR, al momento di avvio dell’attività agrituristica, al SUAP o al Comune, dove ubicati gli immobili usati per l’agriturismo, la SCIA (in cui specificare: attività che si intende esercitare; limiti massimi di presenze; spazi aperti per la sosta; numero di pasti somministrabili nell’anno; utenze annuali; periodi di apertura) corredata da:
- dettagliata relazione, da cui risulti: ordinamento colturale e zootecnico praticato; eventuali attività connesse esercitate; dotazioni aziendali (qualora l’azienda non dispone di posizione UMA su SIAR); unità lavorative impegnate in azienda ed ore complessive dedicate all’attività agricola;
- autorizzazione a svolgere l’attività agrituristica da parte del proprietario del fondo o dell’immobile (se diverso dall’imprenditore richiedente);
- scheda di classificazione (solo per le aziende agrituristiche che offrono ospitalità);
- planimetria, in scala adeguata, dei locali impiegati per l’agriturismo (evidenziare destinazione di ogni locale), con relativa documentazione fotografica;
- in caso di società: quadro di autocertificazione da parte dei soci (Modello pubblicato su BUR 109/18)
Comune esegue controlli in merito a SCIA presentata, eventualmente chiedendo un “parere di competenza” (limitatamente al rispetto del requisito di “principalità agricola” ed al livello di classificazione) ad altre Amministrazioni pubbliche, che debbono rispondere entro 30 giorni.
Se l’operatore agrituristico intende variare la propria attività deve presentare una nuova SCIA. Se tali variazioni riguardano tipologie/volume di attività non indicate nell’iscrizione in EROA, l’operatore, prima di presentare una nuova SCIA, deve aggiornare la sua posizione in EROA, tramite SIAR.
In caso di subentro nella gestione dell’impresa da parte di familiari, a seguito del decesso del titolare, l’attività viene esercitata, in via provvisoria, da questi per altri 2 mesi dopo la conclusione della procedura di successione, previa presentazione di SCIA da parte degli eredi (Modello pubblicato su BUR 109/18).
Regione direttamente o tramite Enti di formazione accreditati promuove iniziative (anche periodiche) in materia di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori agrituristici.
Strutture regionali competenti in materia di L.R. 21/11 cooperano nell’ambito dei rispettivi piani di settore secondo criteri definiti da Giunta Regionale
Operatore dovrà:
- aggiornare la posizione in CCIAA, comunicando il tipo di attività agrituristica esercitata entro 30 giorni dal suo avvio/variazione;
- comunicare a Comune e Servizio entro il 1 Ottobreprezzi giornalieri minimi e massimi che intende applicare dal 1 Gennaio successivo per ospitalità negli alloggi o negli spazi aperti (Entro 1 Marzo è possibile comunicare eventuali modifiche alle suddette tariffe, valide a partire dal 1 Giugno). Mancata o incompleta comunicazione della variazione dei prezzi, comporta l’applicazione degli ultimi prezzi denunciati;
- esercitare l’attività agrituristica nel rispetto di: limiti e modalità previsti dalla L.R. 21/11; regolamento 6/13; quanto riportato in SCIA; tariffe esposte;
- comunicare a Comune e Servizio entro il 31 Dicembre, in caso di attività non annuale, il periodo di apertura stagionale (almeno 4 mesi) eventualmente frazionabile in mesi, settimane, giorni “a discrezione dell’operatore”, comunque nel rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati. Eventuali variazioni del calendario di apertura sono comunicate almeno 10 giorni prima della loro adozione;
- comunicare a Comune e Servizio l’eventuale sospensione dell’attività (Non oltre 1 anno);
- esporre al pubblico, nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti (In caso di più immobili, è sufficiente esporlo solo in uno di questi), in modo ben visibile: copia del titolo abilitativo; marchio nazionale “Agriturismo Italia”; elenco delle camere (specificare per ciascuna: servizi offerti, attrezzature disponibili, letti aggiungibili); tabella riassuntiva dei prezzi praticati, elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte in azienda. In ogni camera/unità abitativa sarà inoltre esposta una tabella contenente il prezzo massimo di pernottamento e dei servizi forniti (prezzi mai superiori ai prezzi massimi comunicati);
- provvedere a registrare e denunciare periodicamente le persone alloggiate all’Autorità di pubblica sicurezza, nei modi e tempi previsti dalla normativa;
- comunicare entro i primi 5 giorni del mese successivogli arrivi e le presenze secondo modalità individuate dal Servizio;
- mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, prodotti tradizionali, prodotti a marchio “QM”, prodotti biologici offerti dall’azienda agricola;
- consentire il libero accesso ai locali, registri e documenti contabili ai funzionari incaricati dei controlli, nonché fornire loro tutte le informazioni richieste;
- non utilizzare denominazioni quali: “agriturismo”, “agrituristico” e simili, “anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni” (v. ad un marchio individuale o commerciale, o insegna, o ragione sociale) se l’operatore non risulta iscritto in EROA, fatto salvo l’uso della dicitura “Agriturist”, da parte di soci dell’Associazione Agriturist ad integrazione della denominazione aziendale; “ristorante”, “pizzeria”, “albergo”, in quanto riservate solo ai titolari delle rispettive licenze commerciali;
- non usare il marchio nazionale “Agriturismo Italia” se non autorizzato da Servizio (v. scheda “Marchio agriturismo”)
Comune ha il compito di verificare:
- corretta esecuzione degli interventi di recupero degli immobili sotto l’aspetto urbanistico edilizio;
- eventuale esercizio abusivo dell’attività agrituristica, con conseguente applicazione di sanzioni;
- corretto uso delle denominazioni;
- rispetto dei criteri fissati per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche mediante sopralluogo e/o avvalendosi di: fatture e registri di acquisto e vendita; registro dei corrispettivi; denuncia IVA; dichiarazione dei redditi;
- idoneità dei locali adibiti ad ospitalità, SAB, altre attività agrituristiche;
- esposizione di: titolo abilitativo; foglio illustrativo dei prodotti offerti dall’azienda; elenco dei fornitori delle materie prime o dei prodotti utilizzati in azienda;
- effettivo ordinamento produttivo aziendale rispetto a quanto riportato nel fascicolo aziendale ed eventuale consistenza zootecnica rispetto a quanto riportato in BDN zootecnica e nei registri di stalla
ASL ha il compito di eseguire i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro
Servizio, anche avvalendosi di SDA e CFC, ha il compito di eseguire controlli almeno ogni 5 anni su tutte le aziende agrituristiche, procedendo annualmente ad un campionamento delle strutture da controllare, in base alle tipologie di raggruppamento riportate in EROA. A tal fine entro il 31 Gennaio viene effettuata l’estrazione casuale del 20% delle aziende agrituristiche abilitate all’esercizio dell’attività al 31 Dicembre precedente, detraendo dal campione in questione le aziende già controllate negli anni precedenti (al 5° anno tutte le aziende debbono risultare controllate) ed aggiungendo, a partire dal 2° anno di controllo, un ulteriore campione (pari a 5%, 4%, 3%, 2%) definito in base ad un’analisi del rischio effettuata sui seguenti parametri: aziende sottoposte in passato a controlli con rilievi; dimensione aziendale; incidenza delle produzioni vegetali/animali; presenza di attività di trasformazione dei prodotti aziendali; numero dei posti letto; numero di camere/unità abitative; numero dei pasti e dei posti a tavola previsti in SCIA. Operazioni di controllo sono articolate nelle seguenti fasi:
- invio di una comunicazione controllo alle ditte interessate, tramite PEC, almeno 10 giorni prima, evidenziando i documenti da fornire in sede di controllo;
- consultazione della documentazione detenuta sia presso gli Uffici regionali (v. domanda, relazioni, certificato di iscrizione in EROA, contratti di affitto, dichiarazione dei proprietari), sia presso altre fonti di certificazione (v. fascicolo aziendale, anagrafe zootecnica, dati in SIAN/SIAR, registri di stalla, registro UMA, CCIAA);
- consultazione dell’eventuale sito internet dell’azienda, dove riportate le attività agrituristiche;
- acquisizione di documentazione in possesso di altre Amministrazioni pubbliche (v. SCIA agrituristica, NIA inerente a SAB o somministrazione di prima colazione o lavorazione di prodotti, autorizzazione sanitaria per piscina);
- acquisizione di: documentazione contabile (quali: fatture e registri degli acquisti e vendite; registro dei corrispettivi; denuncia IVA; dichiarazione dei redditi); tabella in cui riportata (su foglio elettronico) la materia prima prodotta dall’azienda agricola ceduta a quella agrituristica (in caso di SAB, compilare un’ulteriore tabella, in cui riportare: categorie merceologiche; data del passaggio da azienda a quella agrituristica; quantità oggetto di vendita; prezzi unitari applicati; totale dei prodotti ceduti all’azienda agrituristica); documentazione attestante materia prima acquistata presso altre aziende agricole, o presso artigiani alimentari della zona, o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione, o presso distribuzione commerciale; ulteriore documentazione richiesta dal controllore;
- esecuzione di un sopralluogo aziendale (comunicato con preavviso di almeno 20 giorni), al fine di verificare:
- permanenza dei requisiti di iscrizione all’EROA;
- rispetto del requisito della connessione all’attività agricola (accertare effettivo ordinamento produttivo praticato ed attività agrituristica svolta nelle sue diverse tipologie);
- corrispondenza del livello di classificazione dell’azienda agrituristica (massimo 5 simboli) assegnato in base al punteggio conseguito nei singoli requisiti di ospitalità e servizi (elenco riportato in Allegato 4 pubblicato su BUR 27/20) denunciati dall’imprenditore insieme ad invio di SCIA. Classificazione, indispensabile per esercitare attività agrituristica, può essere, su richiesta dell’operatore, rivista dal Servizio in occasione del controllo dell’attività agrituristica. Verbale, con esito del controllo (evidenziare se confermato o meno il punteggio assegnato), è notificato al Comune ed alla ditta interessata;
- rispetto delle norme d’uso del Marchio “Agriturismo Italia”;
- nelle aziende che offrono ospitalità: idoneità dei locali e piazzole di sosta utilizzate solo a tale scopo: esposizione del titolo abilitativo; ordinamento produttivo praticato (da confrontare con il fascicolo aziendale) ed eventuale consistenza zootecnica (da confrontare con BDN e registri di stalla); livello di classificazione dichiarato; annotazione nei libri contabili delle ricevute fiscali emesse; rispetto delle percentuali (in valore) di provenienza della materia prima impiegata nella fornitura della prima colazione;
- nelle aziende che, oltre ad ospitalità, offrono servizio di prima colazione: provenienza di almeno il 65% della materia prima da aziende agricole singole od associate della Regione (accertamento attuato tramite esame di: fatture di acquisto e vendita; registro dei corrispettivi; denuncia IVA; dichiarazione dei redditi);
- nelle aziende che esercitano attività di SAB: idoneità dei locali adibiti a SAB; esposizione del titolo abilitativo; foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, prodotti tradizionali, prodotti biologici, prodotti a marchio QM offerti da azienda; elenco dei fornitori delle materie prime/prodotti utilizzati; effettivo ordinamento produttivo praticato; rispetto dei limiti di approvvigionamento delle materie prime offerte secondo quanto prescritto da L.R. 21/11
- redazione a conclusione del controllo di tipo amministrativo e/o in loco di un verbale inviato all’azienda agricola ed al Comune competente, affinché provveda, entro 10 giorni successivi, in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica a fissare un termine (inferiore a 6 mesi) entro cui tali requisiti debbono essere ripristinati (nei casi più gravi, il Comune può sospendere fino a 6 mesi l’attività agrituristica). Se ciò non avviene, Comune dispone cessazione dell’attività agrituristica
Comune comunica al Servizio:
- entro il 31 Gennaio l’elenco aggiornato degli operatori agrituristici in attività, specificando: ubicazione dell’azienda; tipologia dell’attività svolta;
- tempestivamente le sospensioni, revoche, cessazioni intervenute nell’attività agrituristica, anche al fine di revocare eventuali contributi concessi.
Servizio invia al Comune:
- copia di eventuali sanzioni applicate, affinché questo possa adottare i provvedimenti connessi (sospensione o cessazione dell’attività agrituristica)
- comunicazione di iscrizione o cancellazione dell’azienda da EROA
Istituito presso il Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale DISR I del MIPAAF il Repertorio nazionale dell’agriturismo, in cui inseriti tutti gli EROA, in modo da: raccogliere dati sulle aziende agrituristiche autorizzate in Italia; effettuare il monitoraggio sull’offerta nazionale di agriturismo; individuare le aziende abilitate ad usare il marchio “Agriturismo Italia”. I dati del Repertorio costituiscono la base per il Rapporto annuale sullo stato dell’agriturismo in Italia. Aggiornamento del Repertorio avviene tramite invio di EROA da parte delle Regioni entro il 31 Dicembre, con eventuale integrazione dei dati presenti in questi con quelli contenuti in SIAN e nel fascicolo aziendale. Informazioni del Repertorio sono rese pubbliche e consultabili sul portale web del MIPAAF, nonché messe a disposizione, su richiesta, della Regione, insieme agli strumenti per la gestione informatizzata dell’istruttoria, iscrizione, verifica, controllo, mantenimento dei dati aziendali in EROA
Entità aiuto:
Reddito proveniente da attività agrituristica è considerato reddito agricolo
Rilascio del titolo abilitativo per gli interventi di recupero edilizio a fini agrituristici è gratuito, previa verifica che l’azienda risulti iscritta in EROA
Sanzioni:
Se l’imprenditore non inizia l’attività agrituristica nei 3 anni successivi all’iscrizione in EROA (salvo caso che il mancato avvio dell’attività sia dovuto ai lavori di recupero degli immobili, fermo restando che l’attività venga comunque intrapresa entro 12 mesi dal loro completamento, come attestato dal rilascio della agibilità) o cessa attività: cancellazione da EROA + restituzione di eventuali contributi percepiti maggiorati degli interessi legali.
Chiunque esercita l’attività agrituristica, anche in forma occasionale, senza aver presentato la SCIA al Comune: multa da 2.500 a 15.000 € + chiusura dell’esercizio.
Chiunque utilizza denominazioni di agriturismo, agrituristico, Agriturist e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, non essendo operatori agrituristici: multa da 3.000 a 12.000 €
Chiunque esercita l’attività agrituristica senza rispettare limiti e modalità indicate in SCIA, o non esponendo al pubblico la SCIA, o non segnalando i locali dove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche, o utilizzando per SAB e prima colazione una percentuale di prodotti non conformi a quanto stabilito dalla L.R. 21/11, o violando le disposizioni del Regolamento 6/13, o in caso di violazione di altri obblighi di legge: multa, previa diffida, da 500 a 3.000 € + sospensione dell’attività agrituristica da 10 a 30 giorni + sospensione dell’attività da 20 a 40 giorni se operatore commette ulteriori infrazioni al riguardo nel corso dei 2 anni successivi + cessazione dell’attività in caso di reiterazione delle suddette infrazioni
Operatore agrituristico che non comunica eventuale sospensione dell’attività, od arrivi e partenze entro i termini stabiliti, o variazioni delle caratteristiche delle strutture, o comunica l’elenco dei prezzi in modo incompleto, o non compila (in modo corretto e completo) la tabella riepilogativa dei prezzi, o non espone tale tabella, o la espone applicando prezzi superiori a quelli comunicati al Comune: multa da 100 a 600 €
Se viene commessa la stessa infrazione nei 2 anni successivi: sanzione raddoppiate + chiusura dell’attività da 3 a 30 giorni. In caso di recidiva, o venire meno dei requisiti prescritti, o sospensione dell’attività per oltre 1 anno, o non rispetto degli obblighi amministrativi di cui sopra: cessazione dell’attività agrituristica disposta dal Comune