ATTIVITA’ DI MEDIATORE (Legge 39/89; D

ATTIVITA’ DI MEDIATORE (Legge 39/89, 248/06; D.M. 452/90)   (ssa24)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare attività di mediazione, anche in forma occasionale, con esclusione di agenti di cambio, mediatori marittimi, mediatori pubblici, attività di intermediazione nel settore turistico od assicurativo

Iter procedurale:

Istituito presso Camere di Commercio ruolo “agenti di affari in mediazione” suddivisi in: agenti immobiliari; agenti merceologici; agenti muniti di mandato a titolo oneroso, agenti in servizi vari.

Possono presentare domanda di iscrizione in bollo presso Camere di Commercio di residenza cittadini

–               di maggiore età ed in possesso di cittadinanza italiana;

–               godere dei diritti civili;

–               avere assolto obblighi scolastici ed essere in possesso di scuola media superiore o laurea in materie commerciali e giuridiche o aver superato specifico esame (Ammessi chiunque operi da almeno 2 anni presso imprese di mediazione come dipendente o coadiuvante familiare), a seguito corso di almeno 80 ore organizzato da Regione o Camera di Commercio;

–               non sottoposti a misure di prevenzione antimafia o condannati a pene superiori a 2 anni o dichiarati  interdetti o falliti;

–               non svolgono attività di impiego pubblico e privato (Escluso impiego in società di mediazione) o     non esercitano attività di commercio in proprio per merci oggetto di mediazione;

–               non essere iscritti in altri Albi, ordini, ruoli ….

Alla domanda allegare:

1)          certificato di residenza e cittadinanza;

2)          copia titolo di studio o certificato attestante superamento esame di abilitazione;

3)          certificato antimafia.

Camera Commercio esamina domanda entro 60 giorni e procede iscrizione specificando: generalità mediatore; data iscrizione ed estremi delibera; se attività svolta in nome proprio o per conto impresa; provvedimenti disciplinari, amministrativi, penali. Ruolo aggiornato ogni 4 anni.

Iscrizione in ruolo è personale (Delega funzioni di mediatore solo ad altre persone iscritte), valida su tutto il territorio nazionale e consente di svolgere “ogni attività complementare o necessaria per conclusione affare” con diritto alla provvigione.

In caso trasferimento residenza in altra Provincia comunicazione entro 90 giorni a Camera Commercio nuova Provincia che procede a reiscrizione e cancellazione da precedente Albo.

Agenti iscritti da 3 anni possono chiedere qualifica di periti ed esperti ed ottenere incarichi di consulenza da parte Enti pubblici.

Ricorsi contro mancata iscrizione inviati entro 30 giorni a Commissione centrale istituita presso Ministero Industria.

Mediatore che per attività si avvale di contratti prestampati, ne deposita copia presso Camera Commercio, contenente estremi iscrizione a ruolo di agente.

Camera di Commercio vigila su regolare attività di mediazione. In caso di riscontro di inadempienze o illegalità denuncia ad Autorità giudiziaria ed invito ad interessato a presentarsi entro 15 giorni. Camera Commercio emette provvedimento di:

–               sospensione fino a 6 mesi in caso di incompatibilità, mancanza requisiti o su richiesta interessato;

–               cancellazione. Interessato entro 15 giorni invia controdeduzioni e chiede successiva reiscrizione se venuta meno causa cancellazione;

–               radiazione se agenti turbano mercato, o qualora durante periodo sospensione svolgono attività, o hanno subito 3 sospensioni.

Art. 22 della Legge 248/06 stabilisce che all’atto di cessione dell’immobile le parti hanno obbligo di rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui, oltre a specificare modalità di pagamento del corrispettivo concordato, occorre riportare:

a)          se ci si è avvalsi di un mediatore (Fornire dati identificativi della persona fisica o denominazione ragione sociale e nominativo del rappresentante legale se persona giuridica, o nominativo del mediatore che ha operato per conto della società);

b)          codice fiscale o partita IVA di questa;

c)          numero di iscrizione al ruolo degli agenti in affari ed alla Camera di Commercio del mediatore;

d)          ammontare della spesa sostenuta per attività di mediazione e modalità di pagamento.

Se mediatore non risulta iscritto al ruolo di agente in affari, notaio deve segnalarlo ad Agenzia entrate 

Sanzioni:

Chiunque esercita ruolo di mediatore senza essere iscritto: multa da 500 a 1.500 EUR + restituzione provvigioni percepite. Chiunque incorre in 3 volte in tale sanzione: arresto fino a 6 mesi.

Chiunque si avvale di contratti prestampati senza averli depositati presso Camera Commercio: multa di 1.500 EUR

Acquirente e venditore che non rilasciano dichiarazione sostitutiva di notorietà riportando nominativo del mediatore, o la rilasciano incompleta o mendace: multa da 500 a 10.000 EUR + beni immobili trasferiti soggetti a rettifica imposta di registro.