ANAGRAFE EQUINA

ANAGRAFE EQUINA (Reg. 963/21; Legge 167/17; D.Lgs. 29/11; D.M. 30/9/21)  (equini04)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Ministero Salute (MISA); Autorità competenti di Regione; servizi veterinari di Aziende Sanitarie Locali (ASL); veterinari liberi professionisti (veterinari); veterinari militari; Associazione Italiana Allevatori (AIA), Enti selezionatori autorizzati, Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) in qualità di Organismi di rilascio (Or); Centro di servizi nazionale (CSN)

Operatore di stabilimento (anche collettivo), trasportatore, macello, allevatore/detentore di equini registrati o meno

Iter procedurale:

Legge 167/17 stabilisce che MISA organizza e gestisce anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata, secondo criteri di gestione e funzionamento definiti con D.M. 30/9/2021 pubblicato, insieme al manuale delle procedure, su G.U. 302/21. Il Decreto in vigore dal 10/1/2022 stabilisce in particolare ad:

Art. 1 seguenti finalità del sistema di identificazione e registrazione di anagrafe degli equini (sistema I&R):

  1. assicurare tracciabilità di equini anche ai fini di invio informazioni al consumatore finale;
  2. garantire supporto per efficace applicazione di misure di prevenzione e controllo di malattie;
  3. contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
  4. assicurare disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti o Amministrazioni coinvolte per esecuzione dei relativi compiti istituzionali

Sistema I&R comprende:

  1. applicazione di mezzo di identificazione che consente di: stabilire nesso univoco tra documento unico di identificazione a vita (DUIV) ed equino per cui questo rilasciato; dimostrare identificazione di equino;
  2. attribuzione ad equino di codice unico;
  3. emissione di DUIV;
  4. registrazione in Banca dati nazionale informatizzata (BDN) dei dati previsti dal sistema

Art. 2 definizioni di: equino registrato e non registrato; equino destinato alla macellazione per produzione di alimenti; operatore di stabilimento; stabilimento di residenza (dove equino soggiorna per almeno 30 giorni consecutivi); allevamento di 1 o più equini in stabilimento; stabilimento di ricovero collettivo di equini appartenenti a diversi proprietari; trasportatore di equini per conto proprio o per conto terzi; Libro genealogico; macello; Autorità competente (MISA, Regione, ASL); Autorità zootecnica (MIPAAF); transponder (quale mezzo di identificazione elettronico); codice unico alfanumerico di identificazione di equino; veterinario ufficiale ASL; veterinario responsabile del trattamento di equino con medicinali e delle “sue conseguenze sullo status dell’equino se destinato o meno alla produzione di alimenti; Organismo di rilascio (Or); documento unico di identificazione a vita (DUIV)

Art. 3 identificazione delle responsabilità del funzionamento del sistema I&R in:

  1. operatore, trasportatore, fornitore dei mezzi di identificazione degli equidi, responsabile del macello per rispettivi ambiti fissati in D.M. 30/9/2021;
  2. Centro di servizi nazionale (CSN) istituito con D.M. 2/3/2001 presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise per gestione di BDN;
  3. Autorità competenti di Regione per corretto funzionamento del sistema I&R sul proprio territorio (compresa programmazione e verifica delle attività di ASL);
  4. Organismi di rilascio (Or) per applicazione del sistema I&R ad equini di loro competenza (compresa emissione del DUIV e registrazione ed aggiornamento dati in BDN);
  5. veterinari liberi professionisti (veterinari) per adempimenti previsti da D.M. 30/9/2021;
  6. veterinari militari per corretto funzionamento del sistema I&R di equini e stabilimenti di propria competenza;
  7. MIPAAF per rilascio autorizzazione ad Or incaricati di identificare equini;
  8. MISA per: rilascio autorizzazione ad Or, in accordo con MIPAAF; redazione ed aggiornamento di Elenco di Or sul portale internet del Sistema Informativo Veterinario (SIVA); organizzazione a livello centrale del sistema I&R e del sistema informativo di BDN; coordinamento delle attività dei servizi veterinari regionali di ASL tramite atti di indirizzo

MISA, Regioni, ASL programmano in modo coordinato ed in collaborazione con MIPAAF:

  1. controlli ufficiali per verificare conformità delle prescrizioni del D.M. 30/9/2021 alle norme UE;
  2. audit ed ispezioni presso Or per verificarne requisiti e conformità dello svolgimento dei compiti affidati (esiti dei controlli riportati in BDN). Se rilevate inadempienze attività di Or viene sospesa (revocata se tali inadempienze ritenute non sanabili)

Art. 4 identificazione degli Organismi di rilascio (Or) deputati ad identificazione e registrazione degli equini in:

  1. AIA e sue articolazioni territoriali per equini non registrati;
  2. Enti selezionatori autorizzati alla tenuta dei Libri genealogici per equini registrati;
  3. FISE e sue articolazioni territoriali per identificazione di equini registrati e non registrati

Ogni Or invia specifica richiesta di autorizzazione a MISA che la rilascia se accerta possesso dei seguenti requisiti:

  1. competenze, attrezzature ed infrastrutture necessarie per eseguire compiti affidati;
  2. presenza di un numero sufficiente di personale, adeguatamente qualificato ed esperto;
  3. operabilità in forma imparziale ed in assenza di conflitti di interesse in merito ai compiti affidati;
  4. dotazione di procedure documentate idonee a garantire coordinamento efficace con Autorità competenti;
  5. stretta collaborazione con Autorità competenti per prevenire ed eventualmente correggere casi di violazione al D.M. 30/9/2021

Veterinari autorizzati possono essere delegati alla identificazione, registrazione, emissione del DUIV nei confronti di equini non registrati, purché dichiara nella domanda inviata ad ASL competente per luogo di residenza di possedere i requisiti di cui sopra

ASL aggiorna in BDN Elenco dei veterinari autorizzati ad identificare equini non registrati

Se Or e veterinari autorizzati in numero non sufficiente a garantire identificazione e registrazione di equini non registrati presenti nel territorio di competenza, Regione provvede, tramite ASL, ad identificazione, registrazione, emissione del DUIV con spese a carico di operatore

Or e veterinari autorizzati provvedono per equini di propria competenza ad adempimenti di propria competenza,  entro termini fissati (v. in particolare: identificare, registrare, rilasciare DUIV; successivo aggiornamento di tale documento; rilasciare eventuali duplicati e sostitutivi del DUIV)

Art. 5 obbligo per operatore di:

  1. provvedere a proprie spese ad identificare ogni equino detenuto entro 12 mesi dalla nascita (6 mesi se trattasi di equino non registrato), comunque prima che animale lasci stabilimento di nascita per periodo di oltre 30 giorni. Per equini destinati alla macellazione prima di 12 mesi di età, ma non a scambi intracomunitari o ad esportazione verso Paesi Terzi e che lasciano stabilimento di nascita solo essere trasportati al macello, operatore può presentare, insieme alla denuncia di nascita, richiesta di identificazione semplificata
  2. presentare entro 60 giorni dalla nascita denuncia di nascita, con relativa identificazione e registrazione in BDN da parte di Or o veterinario
  3. essere responsabile di: veridicità dei dati forniti ai fini di identificazione di equino; custodia del DUIV; aggiornamento delle informazioni in BDN e nel DUIV
  4. garantire che nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza autorizzazione di ASL da riportare in BDN
  5. compilare, prima dei movimentare equino, documento di accompagnamento informatizzato o dichiarazione di provenienza e destinazione di animale, usando apposita funzione in BDN. Operatore è responsabile delle dichiarazioni riportate in tale documento ai fini della movimentazione e macellazione
  6. riportare informazioni su movimenti in entrata ed in uscita di equini detenuti in stabilimento in BDN entro 7 giorni da evento
  7. denunciare a Forze dell’ordine e ASL furto o smarrimento o ritrovamento di equino detenuto o del DUIV entro 48 ore da scoperta di evento. Nel caso di equini registrati, comunicazione inviata anche a Or competente. Or o ASL provvede a registrare dati in BDN entro 7 giorni da comunicazione (da accertamento di identità di equino in caso di ritrovamento di questo)
  8. registrare in BDN morte di equino detenuto entro 7 giorni da evento direttamente o, in caso di equino non registrato, tramite Or
  9. consegnare in caso di morte, smarrimento, furto di equino DUIV entro 30 giorni da evento ad ASL competente o, in caso di equino registrato, ad Or, affinché provvedano ad invalidare o distruggere documenti consegnati, salvo quelli non rilasciati da BDN, che dovranno essere custoditi per almeno 1 anno da evento
  10. aggiornare seguenti dati in DBN e DUIV: status di equino destinato o meno alla produzione di alimenti; codice leggibile del transponder; marchio di convalida o licenza rilasciato ai sensi di Reg. 688/20; informazioni sulla proprietà (in caso di passaggio di proprietà di equino, proprietario cedente deve comunicare vendita entro 7 giorni)
  11. introdurre in stabilimento solo equini identificati
  12. riportare in BDN tutte le informazioni inerenti ad equini detenuti ed eventi che li riguardano (tale registrazione sostituisce ogni altro registro aziendale cartaceo inerente identificazione e registrazione di animali)

In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi o loro parti in stabilimento riconosciuto, responsabile di questo garantisce distruzione dei mezzi di identificazione presenti su equini

Art. 5 bis obbligo per operatore di stabilimento (compreso quello che effettua solo operazioni di raccolta di animali e trasportatore), prima di iniziare attività, di:

  1. chiedere registrazione o riconoscimento dello stabilimento in BDN
  2. garantire per attività e stabilimenti registrati/riconosciuti di cui è responsabile:
    • acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme;
    • custodia e benessere degli animali nel rispetto delle norme vigenti in materia;
    • comunicazione delle modifiche e cessazione di attività, riportando tali dati in BDN entro 7 giorni da evento

ASL valuta congruità dei documenti pervenuti ai fini di assegnazione del numero di registrazione unico in BDN

Art. 6 rilascio da parte di Or e veterinari nei termini previsti di DUIV, secondo modalità riportate nel manuale delle procedure pubblicato su GU 302/21. MISA, sentito MIPAAF e Regioni, può semplificare e digitalizzare attività di rilascio di DUIV

Operatore, in caso di eventi che richiedono aggiornamento delle informazioni contenute in DUIV, provvede a riportarle in BDN entro 7 giorni e, se trattasi di equini registrati, comunicarle a Or che le inserisce in BDN entro 7 giorni

Art. 7 obbligo per Or e veterinari di:

  1. prima del rilascio del DUIV: accertamento che per equini non emesso altro DUIV, tramite: consultazione della documentazione su tale equino in BDN; stima di età dell’equino; esame di equino per individuare eventuali elementi di identificazione precedente;
  2. al momento della prima identificazione di equino:
    • verificare certificato di copertura (solo per equini registrati e se richiesto da Ente selezionatore);
    • raccogliere dichiarazione di equino destinato o meno alla produzione di alimenti riportata in DUIV;
    • impiantare il transponder;
    • rilasciare documento di identificazione entro 15 giorni da impianto transpoder per equini non registrati (entro 12 mesi dalla nascita per equini registrati)

Art. 8 emissione da parte di Or o ASL di duplicato di DUIV in caso di: smarrimento di questo, purché possibile, mediante codice trasmesso da trasponder o esame del DNA, stabilire identità di equino detenuto; equino non identificabile nei termini suddetti; alcuni dati di identificazione forniti da operatore e riportati in DUIV o BDN non corrispondenti ad equino in questione, purché possibile escludere comportamenti fraudolenti

Or o ASL nei suddetti casi ed a seguito di specifica richiesta di operatore:

  1. applicano ad animale un mezzo di identificazione;
  2. rilasciano, entro 30 giorni da accertamento di evento, DUIV contrassegnato come “duplicato del documento unico di identificazione a vita” con riferimento al codice unico riportato in BDN (informazioni in questo contenute riportate, prima del rilascio di DUIV, in BDN);
  3. classificano equino come non destinato alla produzione di alimenti

Se DUIV smarrito rilasciato da un Or che ha cessato attività, duplicato rilasciato da altro Or o ASL competente per stabilimento dove detenuto equino

In deroga Autorità competente può decidere di sospendere status di equino come destinato alla produzione di alimenti per 6 mesi se:

  1. operatore dimostra entro 30 giorni da data di smarrimento del DUIV che status di equino per produzione di alimenti non è compromesso da un trattamento medicinale
  2. denuncia di nascita presentata dopo 60 giorni dalla nascita

In tal caso Autorità competente annota sospensione in BDN e nel DUIV, evidenziando data di inizio sospensione

Qualora dati di identificazione non riportati correttamente, Or o ASL possono emettere nuovo DUIV, ritirando ed invalidando DUIV precedente (entrambe le operazioni riportate in BDN)

Art. 9 emissione da parte di Or o ASL di DUIV sostitutivo (sue informazioni riportate in BDN) se:

  1. DUIV originale smarrito, impossibilità di stabilire identità di animale, assenza di indicazioni o prova che DUIV sia stato rilasciato in precedenza per equino;
  2. transponder o DUIV rimosso, modificato, sostituito senza autorizzazione di ASL competente

Or o ASL su richiesta di operatore o di propria iniziativa può:

  1. impiantare transponder su animale;
  2. rilasciare DUIV riportando dicitura “documento unico di identificazione a vita sostitutivo” con nuovo codice unico registrato in BDN entro 30 giorni da evento che ne determina rilascio;
  3. classifica equino come non destinato alla produzione di alimenti

Art. 10 applicazione di mezzi di identificazione su equino che non possono essere rimossi, sostituiti o reimpiantati senza autorizzazione di ASL

AIA, Enti selezionatori, FISE, veterinari al momento di prima identificazione di equino impiantano transponder, riportando nel DUIV seguenti elementi relativi al transpoder:

  1. codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore dopo impianto e, qualora si rendesse necessario modificare tale codice, etichetta autoadesiva con codice a barre, purché pagina poi sigillata, o stampa del codice emesso dal transponder riportandone almeno ultimi 15 caratteri;
  2. descrizione grafica del punto in cui eseguito impianto del transponder in equino;
  3. firma di veterinario esecutore di identificazione o di persona che riporta tali dati ai fini del rilascio di DUIV

Se equino munito di transponder impiantato prima di applicazione del Reg. 963/21 non conforme alla norma ISO 11784 riportare in BDN e in DUIV nome del fabbricante o del sistema di lettura

Or o ASL possono chiedere ad operatore di equino detenuto provvisto di DUIV la sua identificazione tramite transponder ai fini della verifica di identità qualora:

  1. transponder precedentemente impiantato e registrato non più funzionante;
  2. marchio ereditario o acquisito registrato come metodo alternativo di identificazione non più adeguato;
  3. Autorità competente lo ritiene necessario per garantire verifica di identità di animale

Art. 11 registrazione degli stabilimenti in cui detenuti equini in BDN.

Equini nati o detenuti in Italia registrati in BDN nel rispetto delle modalità riportate nel manuale delle procedure pubblicato su GU 302/21 (Manuale aggiornato “ogni qual volta vi sia necessità di conformarlo alle prescrizioni delle normative UE di settore ed alle norme nazionali di attuazione”)

BDN alimentata da operatori e trasportatori che sono quindi responsabili della veridicità dei dati in essa presenti

MISA assicura che BDN sia conforme alle norme sulla privacy (dati utilizzabili solo ai fini dei controlli ufficiali, per cui accesso a BDN consentito ad Amministrazioni/Enti pubblici per svolgimento delle proprie funzioni). MISA rende disponibili informazioni in BDN riferite ad equino per almeno 35 anni o per almeno 2 anni da data di comunicazione decesso di animale            

Art. 12  definizione di equino destinato alla macellazione salvo espressa dichiarazione contraria riportata in BDN e DUIV sotto forma di:

  1. dichiarazione irreversibile resa da soggetto emittente DUIV che equino non destinato alla macellazione;
  2. dichiarazione di operatore e veterinario responsabile del trattamento;
  3. registrazione in BDN e dicitura apposta da Or o ASL al momento del rilascio di duplicato o sostituto del DUIV

Veterinario responsabile del trattamento:

  1. provvede, qualora usato medicinale non consentito per equino destinato alla macellazione e produzione di alimenti, affinché equino prima della terapia sia dichiarato irreversibilmente non destinato alla produzione di alimenti (dichiarazione riportata in BDN e DUIV);
  2. provvede, qualora medicinale usato contenga sostanze essenziali ad animale destinato alla produzione di alimenti, affinché venga dichiarato, prima di terapia, per equino destinato alla produzione di alimenti, un periodo di attesa di 6 mesi (dichiarazione riportata in BDN e DUIV, aggiornata con data di somministrazione del medicinale)
  3. provvede, se non ha accesso a BDN, a comunicare l’adozione delle misure precedenti entro 3 giorni a Or o ASL emittente il DUIV, in modo che questi possano riportarle in BDN entro 7 giorni dal trattamento
  4. provvede, in caso di trattamento con medicinale di equino non identificato, a comunicare al soggetto responsabile della sua identificazione prima della somministrazione (dopo se animale in pericolo di vita), il trattamento eseguito. Tali animali sono esclusi dalla destinazione a produzione di alimenti, salvo equini di età inferiore a 6 mesi trattati con medicinali contenenti sostanze essenziali, per i quali il veterinario è tenuto a comunicare il trattamento eseguito entro 7 giorni al soggetto responsabile della sua identificazione, ai fini del rilascio di:
    • DUIV per equini di età inferiore a 6 mesi, evidenziando loro esclusione dalla produzione di alimenti per 6 mesi o per intera vita dell’animale;
    • duplicato o sostituto del DUIV per equini di età superiore a 6 mesi, evidenziando loro esclusione dalla macellazione

Art. 13 obbligo per responsabile del macello di:

  1. verificare identificazione di equini da avviare alla macellazione, compresi documenti di accompagnamento e congruenze delle informazioni presenti nel documento di identificazione con dati in BDN;
  2. verificare che animale sia destinato o meno alla produzione di alimenti, controllando dichiarazioni riportate nei documenti di accompagnamento con dati in BDN;
  3. recuperare e custodire mezzi di identificazione fino a loro smaltimento come rifiuto speciale presso ditte autorizzate;
  4. consegnare i documenti di identificazione di equini ammessi a macellazione al veterinario ASL, che ne dispone distruzione nello stesso giorno in cui animali macellati
  5. provvedere alla macellazione degli animali idonei entro 72 ore dal loro arrivo al macello sia se provenienti da stabilimento nazionale, sia da Paese Terzo, nel rispetto delle norme di sanità pubblica
  6. annotare in BDN entro 7 giorni da macellazione informazioni relative ad equino macellato

Se transponder di animale macellato non recuperabile, veterinario ASL dichiara la carcassa o parte di questa contenente il transponder non idonea al consumo umano

BDN rende disponibili dati inerenti: data di macellazione di animale; distruzione del documento di identificazione degli equini macellati

Art. 14 obbligo per operatore e trasportatore di assicurare che equino durante il trasporto sia sempre accompagnato da DUIV e documento di accompagnamento, salvo quando:

  1. animale si trova in stalla o al pascolo o DUIV può essere subito esibito da operatore;
  2. animale è montato, guidato, condotto o portato per meno di 24 ore nelle vicinanze dello stabilimento di residenza e DUIV può essere subito esibito da operatore;
  3. animale non risulta svezzato od accompagna madre o nutrice;
  4. animale partecipa ad addestramento o prova per competizione o manifestazione equestre che prevede che equino lasci per non oltre 24 ore luogo di addestramento, manifestazione, competizione;
  5. animale spostato in situazione di emergenza riguardante stesso equino o stabilimento

Equino oggetto di misure restrittive ai sensi del Reg. 429/16 non può essere movimentato e veterinario ASL sospende validità del DUIV ai fini degli spostamenti, apponendovi specifica dicitura

Art. 15 mantenimento per equini provenienti da altro Stato membro di codice unico di origine e DUIV se rilasciati in conformità a norme UE

Operatore dello stabilimento di ingresso, entro 7 giorni dal loro arrivo, registra in BDN gli animali, salvo caso di:

  1. equini partecipanti a competizioni, corse, spettacoli, addestramento ed operazioni di esbosco per periodo inferiore a 90 giorni;
  2. stalloni che soggiornano in Italia per stagioni riproduttiva;
  3. giumente che soggiornano in Italia ai fini della riproduzione per non oltre 90 giorni;

Per equini di cui alle precedenti lettere a), b), c) che soggiornano in Italia per oltre 7 giorni, operatore di prima destinazione deve riportare in BDN ingresso di tali animali nel proprio stabilimento entro 7 giorni

Operatore di stabilimento di ingresso di equini provenienti da Paesi Terzi provvede entro 30 giorni da ultimazione operazioni doganali (comunque prima che animale lasci stabilimento) a registrare/identificare ogni animale. Esclusi operatori di equini:

  1. macellati entro 5 giorni dal loro ingresso in UE, salvo obbligo per operatore e responsabile di macello di garantire tracciabilità degli animali;
  2. detenuti ai soli fini della partecipazione ad esposizioni, eventi sportivi e culturali per periodo inferiore a 90 giorni. Per tali equini che soggiornano in Italia per oltre 7 giorni, operatore di prima destinazione inserisce in BDN ingresso di animale nello stabilimento entro 7 giorni

Equini dopo loro ingresso da Stato membro o Paese Terzo, salvo se destinati a corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri, restano in stabilimento di destinazione (salvo centri di raccolta) per almeno 30 giorni dopo arrivo

Art. 16 possibilità per equini detenuti appartenenti a popolazioni allo stato semiselvatico di avvalersi di deroga alla identificazione se Autorità competente ne verifica i requisiti. Possono beneficiare di tale deroga le popolazioni di equini e le zone riportate in specifico elenco approvato da MISA. Tali equini debbono essere: identificati prima di lasciare la popolazione (salvo caso di trasferimento sotto controllo da una popolazione autorizzata ad un’altra); tenuti in cattività per uso domestico anche nella stessa zona riportata in elenco

ASL definisce popolazioni di equini presenti nel proprio territorio e comunicano tali dati (compresa loro localizzazione geografica) a MISA entro 10/7/2022

Sanzioni:

Chiunque detiene equidi non in regola con obblighi di identificazione: multa da 300 a 1.500 €/capo di specie diverse da cavallo ed ibridi (da 900 a 4.500 €/capo negli altri casi).

Chiunque, in assenza di autorizzazione preventiva impianta trasponder su equide: multa da 900 a 4.500 €/capo, fatta salva possibilità di identificare animale da parte veterinario ASL per specifiche emergenze di carattere sanitario.

Chiunque toglie o sostituisce trasponder presente su equide senza preventiva autorizzazione di Autorità competente, o modifica o altera DUIV: multa da 3.000 a 18.000 €/capo.

Titolare di azienda, proprietario/detentore di equide che lo sposta o lo introduce in azienda senza che questo sia accompagnato da DUIV, o documento di provenienza: multa da 300 a 1.800 €/capo.

Veterinario od altra persona incaricata di impiantare trasponder che ometta di farlo, o non accerti esistenza di altro trasponder già impiantato e funzionante, o non accerti esistenza di segnali clinici attestanti rimozione di altro trasponder per via chirurgica, o applichi trasponder in modo non conforme: multa da 150 a 900 €/capo.

In caso di reiterazione delle suddette violazioni: sanzioni raddoppiate + pagamento servizi non in misura ridotta.

Proprietario/detentore che non invia denuncia di nascita equide: multa da 150 a 900 €/capo.

Proprietario/detentore che non invia nei termini prescritti richiesta di registrazione in anagrafe di equide nato in Italia, o importato da Stato membro o da Paese Terzo (esclusi equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente a macello, o introdotti temporaneamente a fini di manifestazioni ippico sportive ufficiali), o venduto/esportato in via definitiva con relativo passaggio di proprietà: multa da 300 a 1.800 €/capo.

Proprietario/detentore che non comunica nei termini prescritti morte od abbattimento di equide in luogo diverso da macello: multa da 150 a 900 €/capo.

Proprietario/detentore che non comunica entro termini prescritti furto o smarrimento di equide: multa da 500 a 3.000 €/capo.

Proprietario/detentore che non comunica entro termini prescritti furto o smarrimento di DUIV: multa da 300 a 1.800 €/capo.

Proprietario/detentore che non comunica entro termini prescritti ritrovamento di equide o di DUIV rubato o smarrito: multa da 150 a 900 €/capo.

Proprietario/detentore (salvo trasportatore) che non istituisce, compila, tiene aggiornato registro di carico e scarico per proprio allevamento, od omette di completare DUIV con propria firma e dati: multa da 300 a 1.800 €. €

Titolare/responsabile stabilimento di macellazione che non accerta possesso da parte di equide di DUIV o sua esclusione da produzione di alimenti, o non verifica congruenza delle informazioni presenti in DUIV con quelle in BDN (Esclusi equidi da macello provenienti da estero), o non comunica entro termini prescritti a BDN informazioni su animali macellati, o non garantisce espianto di trasponder da capo abbattuto con relative modalità di conservazione o distruzione: multa da 150 a 900 €/capo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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