ANAGRAFE E IDENTIFICAZIONE SUINI

ANAGRAFE E IDENTIFICAZIONE SUINI (D.Lgs. 200/10; D.M. 4/3/91)   (suini07)

Soggetti interessati:

Ministero della Salute (MISA), Regioni, Aziende sanitarie locali (ASL).

Qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di suini (Esclusi suini selvatici), nonché chiunque alleva suini in stabilimento agricolo, all’aria aperta o in qualunque altro luogo “comprese stalla di sosta, mercati, centri di raccolta”

Iter procedurale:

D.Lgs. 200 del 26/10/10 stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini che entrano in vigore da 1/3/2011

Responsabile legale di azienda entro 20 giorni da inizio attività chiede attribuzione codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario ASL competente per territorio, che assegna codice aziendale alfanumerico recante sigla IT, codice ISTAT Comune, sigla Provincia, sede azienda (3 cifre costituenti numero progressivo).

Servizio veterinario ASL riporta in Banca dati nazionale anagrafe zootecnica del Ministero Salute (BDN) istituita presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise:

  • codice aziendale, indirizzo azienda, tipologia di struttura (allevamento, stalla di sosta, fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico);
  • denominazione o ragione sociale;
  • nome, indirizzo, codice fiscale del proprietario di animali o detentore strutture zootecniche (stalla di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta);
  • nome, indirizzo, codice fiscale detentore di animali;
  • capacità della struttura (Numero massimo animali detenuti in 1 ciclo);
  • animali detenuti al momento di iscrizione, orientamento produttivo allevamento: “familiare” se allevamento da ingrasso fino a 4 animali destinati ad autoconsumo e non a scopo commerciale senza movimentare animali verso altri allevamenti; “da ingrasso” se presenti in allevamento suini in accrescimento da svezzamento e/o magronaggio fino a finissaggio destinati a macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso; “da riproduzione” se in allevamento detenuti verri e scrofe destinati a riproduzione;
  • tecnica produttiva: per allevamenti da ingrasso specificare “ciclo completo” (se suini riportati da svezzamento fino a macellazione) o “svezzamento, o magronaggio o finissaggio” (se attuato in azienda solo 1 fase di sviluppo suino); per allevamenti da riproduzione specificare “ciclo chiuso” o “ciclo aperto” (in questo caso evidenziare vendita o meno di riproduttore);
  • modalità di allevamento: specificare se “stabulato” o “semibrado” o “allevamento stagionale” (se suini allevato solo per determinato periodo nell’anno);
  • in caso di stalla di sosta, evidenziare se orientamento produttivo è “da macello” (Animali movimentati verso macello) o “da vita” (Animali movimentati verso altri allevamenti).

Detentore animali comunica entro 7 giorni variazione di 1 o più dei suddetti elementi o cessazione di attività a Servizio veterinario ASL, affinché questo possa aggiornare BDN.

Servizio veterinario ASL deve riportare in BDN anche dati relativi ai controlli anagrafici effettuati e qualifica sanitaria di suini.

Aziende continuano a rimanere in BDN fino a quando non trascorsi 3 anni da uscita o morte ultimo animale detenuto. Escluse da obbligo registrazione in BDN aziende in cui detenuto 1 solo suino destinato a consumo personale, purché sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli sanitari previsti da legge.

Dati in BDN messi a disposizione del SIAN per favorire controlli incrociati ai fini applicazione PAC.

Detentore animali è tenuto a registrare in BDN entro 7 giorni da rilevazione (Se registrazione effettuata da persona delegata, questa deve avvenire entro 5 giorni lavorativi da comunicazione dati da parte del detentore:

  • consistenza totale suini presenti in azienda di età superiore a 70 giornirilevata al 31 Marzo, corrispondente a quanto riportato in registro di carico e scarico;
  • totale nascite o morti al 31 Marzo;
  • numero riproduttori presenti in azienda, specificando numero verri, scrofe e scrofette (dal 1° intervento fecondativo).

Detentore suini (compreso quello con 1 suino, anche per consumo personale come affermato con nota MISA del 22/10/2018) deve tenere ed aggiornare registro aziendale (Modello in Allegato II al D.Lgs. 200/10 pubblicato su G.U. 282/10) in cui riportare: codice fiscale del detentore animali; numero suini presenti in azienda e movimentazioni di questi (indicare numero animali interessati ad ogni entrata ed uscita da azienda, specificando loro provenienza e destinazione) con relativa data.

Se informazioni previste nel registro sono già tutte contenute in BDN, tenuta del registro è facoltativa purché tale opzione risulti registrata nella BDN stessa e compilazione del registro in BDN avvenga nel rispetto dei seguenti tempi: 30 giorni per aggiornare nascite e morti, 3 giorni da movimentazione animali. Registro conservato da detentore per almeno 3 anni da chiusura attività a disposizione di ASL.

Detentore per ogni partita di suini movimentata registra in BDN entro 7 giorni da verificarsi evento direttamente o tramite persona delegata (Questa tenuta ad eseguire registrazione entro 5 giorni lavorativi da comunicazione dati): numero animali movimentati in entrata ed in uscita; codice identificazione struttura di partenza e di destinazione (compreso impianto di macellazione); causale di movimentazione; data di arrivo e partenza; numero del documento di accompagnamento sanitario.

Detentori suini mettono a disposizione di servizio veterinario ASL competente informazioni su origine, identificazione, destinazione animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione in BDN.

Detentori che intendono trasferire animali, o verso mercato, o centro di raccolta, od ogni altra destinazione debbono farli scortare da Modello IV, per la cui compilazione “avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche di BDN”, purché tale utilizzo preventivamente richiesto e registrato in BDN stessa. Nel caso di detentore temporaneo di suini presso mercati o centri di raccolta può usare Modello IV “per assolvere ad obblighi di registrazione”.

Titolari e responsabili stabilimenti di macellazione debbono riportare in BDN, entro 7 giorni da macellazione, direttamente o tramite persona delegata (Questa deve effettuare registrazione entro 5 giorni lavorativi da comunicazione dati):

  • per ogni partita di suini macellati: data avvenuta macellazione, codice allevamento di provenienza partita, numero animali macellati suddivisi per categorie;
  • per ogni partita di suini macellati proveniente da altri Stati: Paese di provenienza, estremi del certificato sanitario, numero animali macellati distinti per categoria, data di avvenuta macellazione.

Registri e copie Modello IV conservati a disposizione di Autorità competenti per almeno 3 anni da data di registrazione.

Detentore deve procedere ad identificare suini entro 70 giorni di vita e comunque prima di lasciare azienda mediante tatuaggio ad orecchio sinistro “a livello del padiglione auricolare”, o su parte esterna delle cosce nel caso di suini allevati in aziende aderenti a Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette. In aggiunta a tatuaggio ammesso uso di marca auricolare, in materiale non deteriorabile, da apporre ad orecchio destro. Tatuaggio e marca auricolare riportano: codice identificativo azienda di nascita (o in caso di animali importati da Paesi Terzi, azienda di prima destinazione); eventuale codice assegnato da Consorzi di tutela per suini allevati nell’ambito di denominazione di origine prosciutti. Tatuaggio e marca auricolare non rimosso, sostituito o modificato senza autorizzazione di servizio veterinario ASL competente. Se tatuaggio o marca diventato illeggibile o smarrito se ne deve apporre un altro e detentore animali trascrive nuovo codice identificazione azienda in registro, evidenziando nesso con precedente.

Associazione allevatori di settore può chiedere a Ministero Salute avvio procedura CE per autorizzare sistema di registrazione basato su identificazione individuale per riproduttori di razza pura o ibridi iscritti a Libro genealogico od a quello di ibridi “purché tale sistema offra garanzie equivalenti per rintracciabilità animali a quelle del registro”.

Animali introdotti in Italia provenienti da altro Stato membro mantengono codice identificativo apposto da azienda di origine. Se tale mezzo non consente identificazione suino viene sostituito “a cura e spese del detentore” entro 30 giorni da ingresso in aziendacomunque prima di successiva movimentazione, evidenziando nesso tra vecchia e nuova identificazione da riportare in registro. Ai fini dei controlli Ministero Salute può chiedere a Stato membro di provenienza “ogni informazione riguardante animali, loro allevamento di origine, movimentazione degli stessi”.

Animali importati da Paesi Terzi identificati mediante tatuaggio entro 30 giorni da data in cui hanno subito controlli, comunque prima di lasciare azienda, “tranne caso in cui destinazione finale sia macello ed animali macellati entro 30 giorni dal loro ingresso in territorio nazionale“. Evidenziare nesso esistente tra identificazione effettuata in Paese Terzo e quella nazionale da riportare in registro.

Servizio veterinario ASL, sulla base di analisi del rischio, esegue piano dei controlli riguardanti almeno 1% di aziende suinicole presenti nel territorio di competenza, avvalendosi di check list pubblicata su G.U. 282/10. Informazioni relative ai controlli registrate in BDN. In caso di accertamento di 1° infrazione da parte azienda (Escluso macello), che secondo servizio veterinario ASL può essere sanata “garantendo comunque sicura identificazione di animali”, prescrive al detentore animali adempimenti necessari per regolarizzare violazioni accertate entro 15 giorni. Se termine di regolarizzazione viene rispettato, tutte le violazioni sono estinte.

Sanzioni:

Responsabile di azienda che non provvede a registrazione presso servizio veterinario ASL: multa da 5.000 a 30.000 €. €

Detentore di suini che non prevede a comunicare a servizio veterinario ASL variazione dei dati aziendali e di allevamento: multa da 500 a 3.000 €. €

Detentore di suini che contravviene ad obblighi di identificazione degli animali: multa da 150 a 600 €/capo non identificato

Chiunque rimuove, sostituisce, modifica mezzo di identificazione presente su animale, senza preventiva comunicazione ad Autorità competente: multa da 1.000 a 6.000 €/capo

Detentore, ad eccezione del trasportatore, di animali che non tiene registro di carico e scarico: multa da 500 a 3.000 €.

Detentore, ad eccezione del trasportatore, che non compila o tiene aggiornato per proprio allevamento il registro aziendale: multa da 300 a 1.800 €/azione non registrata

Detentore che non mette a disposizione di servizio veterinario ASL informazioni su origine, identificazione, destinazione degli animali tramite BDN: multa da 1.000 a 6.000 €.€

Detentore che non fa scortare animali a mercato, centro raccolta, macello da Modello IV: multa da 150 a 600 €/animale movimentato privo di suddetto documento

Responsabile stabilimento di macellazione che non mette a disposizione servizi veterinari ASL informazioni su animali macellati tramite BDN: multa da 300 a 1.800 €/capo macellato

Detentore animali che non provvede a registrare entro 31 Marzo consistenza allevamento in BDN: multa da 1.000 a 6.000 €. €                        

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