ESPORTAZIONI SUINI (Reg. 903/08, 1308/13, 1373/13) (suini09)
Soggetti interessati:
Persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi un’attività commerciale nel settore carni suine ed intende ottenere restituzione ad esportazione per:
– salsicce, salami e prodotti simili di carne, frattaglie o sangue, preparazioni alimentari a base di tali prodotti;
– salsicce e salami stagionati anche da spalmare non cotti, né contenenti carni o frattaglie di pollame, aventi tenore proteico pari almeno a 16%, senza aggiunta di acqua estranea, né impiego di proteine diverse da quelle animali;
– salsicce e salami stagionati, anche da spalmare, non cotti diversi dai precedenti, aventi tenore proteico minimo di 12%, senza aggiunta di acqua estranea, od impiego di proteine diverse da quelle animali;
– prosciutti e loro pezzi della specie suina domestica cotti, contenenti in peso almeno 80% di carne e grasso in imballaggi di peso superiore od inferiore a 1 kg. (rapporto acqua/proteine nella carne massimo di 4,3);
– spalle e loro parti della specie domestica cotti, contenenti in peso almeno 80% di carne e grasso, in imballaggi di peso superiore od inferiore a 1 kg. (rapporto acqua/proteine nella carne massimo di 4,5);
– altri prodotti, presentati in recipienti contenenti anche liquido di conservazione, ma non carni o frattaglie di pollame con tenore minimo in proteine animali pari almeno a 10%, rapporto collagene/proteine massimo 0,3, tenore in acqua estranea massimo 25% del peso netto;
– altri prodotti presentati in recipienti contenenti anche liquido di conservazione, aventi tenore in proteine animali minimo di 8%, rapporto collagene/proteine massimo 0,45, tenore in acqua estranea massimo 33% di peso netto;
– altri prodotti non contenenti carni, né frattaglie di pollame, avente tenore in proteine animali minimo del 10%, rapporto collagene/proteine massimo 0,30, tenore in acqua estranea massimo 10% del peso netto;
– altri prodotti aventi tenore in proteine animali di almeno 8%, rapporto collagene/proteine massimo 0,45, tenore in acqua estranea massimo 23% di peso netto;
– altri preparati, compresi miscugli, della specie suina domestica, contenenti almeno 80% di carne e/o frattaglie di ogni specie, compreso lardo e grassi, qualunque sia la loro natura ed origine;
– altre preparazioni cotte, contenenti almeno 80% di carne e grasso, ma con carni o frattaglie di pollame, il cui prodotto si presenta composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare, le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, lombate, assenza a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina avente rapporto acqua/proteine nella carne massimo 4,5
– altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie o sangue della specie suina,
purché prodotto si presenta di qualità, sana, leale e mercantile, cioè prodotto preparato per alimentazione umana che per materie prime utilizzate, per fabbricazione in condizioni igieniche soddisfacenti per condizionamento, sia idoneo a tale destinazione
Esclusi commercianti al dettaglio e ristoratori che vendono propri prodotti a consumatore finale.
Iter procedurale:
Interessati presentano domanda titolo di esportazione a Ministero Commercio Estero da Lunedì a Venerdì, contenente: designazione prodotto (casella 15); codice prodotto da esportare (casella 16); importo fissazione anticipata alla restituzione; dicitura “Regolamento di esecuzione UE ..”. Allegare attestato versamento cauzione i cui importi sono riportati in Allegato a Reg. 1373/13 pubblicato su GUCE 346/13 (Da 4 a 14 /100 kg. a seconda del prodotto importato).
Ministero invia richieste restituzione ad esportazione a UE. Qualora rilascio titoli richiesti “provochi o rischi di provocare superamento disponibilità di bilancio, o esaurimento di quantitativi massimi esportati con riduzione durante periodo considerato, o non consente di garantire perseguimento di esportazioni per parte restante di periodo”, o superare quantitativi smaltiti normalmente per determinate destinazioni, o rischio di speculazione distorsione di concorrenza tra operatori o turbative di scambi in questione o del mercato interno, Commissione può decidere, per tipo di prodotti e destinazione, di:
a) fissare percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Se tale percentuale inferiore a 80%, operatore può ritirare domanda entro 11 giorni lavorativi successivi a pubblicazione su G.U.CE di percentuale;
b) respingere le domande per cui non ancora concessi titoli di esportazione;
c) sospendere presentazione domande per non oltre 5 giorni lavorativi successivi (Ammessa sospensione più lunga)
Se domanda respinta o ridotta, cauzione immediatamente svincolata “per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta”.
Interessato può, entro 10 giorni lavorativi successivi da pubblicazione decisione su GUCE, ritirare domanda con contestuale svincolo cauzione, o chiedere rilascio immediato del titolo
Ministero rilascia entro Mercoledì successivo, salvo che Commissione non adotti misure di cui sopra, titolo esportazione, riportando: designazione prodotto (Casella 15); codice prodotto (Casella 16); diciture “Regolamento di esecuzione CE .” e “Restituzione valida per . (quantitativo per cui titolo è rilasciato)”.
Titoli di esportazione non sono trasferibili ed hanno validità di 90 giorni da data rilascio.
Domande riguardanti quantitativi inferiori a 25 t. non soggette a vincolo decisioni UE, per cui operatore può chiedere immediato rilascio di titolo, che però ha validità di 5 giorni lavorativi da data rilascio (Domanda e titolo riporta in casella 20 dicitura “Titolo valido 5 giorni lavorativi”) Commissione può comunque sospendere questa procedura semplificata
Esportatore invia ad Autorità doganale dichiarazione di esportazione recante dicitura “merci conformi al Reg. CE 903/08”. Autorità doganale esegue controlli per accertare idoneità ad alimentazione umana prodotti da esportare mediante analisi chimico-fisiche (determinazione tenore di proteine, tenore in acqua nei prodotti, tenore in acqua estranea, tenore in collagene) ed esami organolettici.
Stati membri comunicano a CE ogni Venerdì:
– domande titoli di esportazione presentate nella settimana da Lunedì a Venerdì, specificando: quantitativo in peso per ciascuna categoria di prodotto; Paese di destinazione per ciascuna categoria di prodotto; se tasso di restituzione differenziato, tasso restituzione applicabile; importo complessivo in di restituzione fissata per categoria di prodotti; se rientrano o meno nei quantitativi inferiori a 25 t.
– quantitativi per cui rilasciati titoli di esportazione entro Mercoledì, salvo quelli rilasciati subito per piccoli quantitativi
– quantitativi per cui domande sono state ritirate nella settimana precedente
Stato membro comunica a CE ogni mese numero e quantitativi titoli di esportazione non utilizzati a scadenza loro validità.
Entità aiuto:
Quantitativo esportato nell’ambito di tolleranza non da diritto a pagamento di restituzione
Esportazione carne suina con fissazione anticipata di restituzione