ALIMENTI NUTRIZIONE E SALUTE

ALIMENTI NUTRIZIONE E SALUTE (Reg. 1924/06, 353/08, 432/12, 1048/12; D.Lgs. 77/93  27/17)  (alimen27)

Soggetti interessati:

Chiunque intende riportare su etichetta, pubblicità, confezione, presentazione di alimenti destinati al consumatore finale (“compresi quelli commercializzati senza imballaggio o effettuati alla rinfusa, o destinati a ristoranti, ospedali, scuola, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività):

  • “indicazioni nutrizionali”, cioè indicazioni che suggeriscono o sottintendono che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute ad energia che apporta e/o alle sostanze nutritive che contiene, o contiene in determinate proporzioni o non contiene
  • “indicazioni sulla salute”, cioè ogni indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda esistenza di un rapporto tra categorie di alimenti, alimento od uno dei suoi componenti e salute
  • “indicazioni relative a riduzione di un rischio di malattia”, cioè indicazione su salute che affermi, suggerisca o sottintenda che consumo di una categoria di una categoria di alimenti, o di un alimento, o di uno dei suoi componenti riduce significativamente fattore di rischio di sviluppo di malattia umana

purché impiego di tali indicazioni non possano:

  • essere false, ambigue, fuorvianti;
  • determinare dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
  • incoraggiare o tollerare un consumo eccessivo di un certo elemento;
  • affermare, suggerire, sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguata di tutte le sostanze nutritive;
  • fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori del consumatore sia tramite testo scritto, sia con figure, simboli grafici, ecc.

Disposizioni non applicate nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi prodotti freschi, quali frutta, verdura, pane) destinati a vendita a consumatore finale o a servizi di ristorazione della collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta di acquirente. In deroga ammesso, su richiesta di operatori interessati inviata a Stato membro, utilizzo di denominazioni tradizionali indicanti “peculiarità di categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere effetto sulla salute umana”

Iter procedurale:

Commissione Europea stabilito profili nutrizionali specifici e le condizioni, comprese esenzioni, cui debbono attenersi alimenti o talune categorie di alimenti per recare indicazioni nutrizionali e/o sulla salute, nonché condizioni per uso di indicazioni nutrizionali e/o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione a profili nutrizionali, tenendo conto:

  1. quantità di determinate sostanze nutritive contenute nel prodotto alimentare (v. grassi, acidi grassi saturi, zuccheri, sale);
  2. ruolo ed importanza dell’alimento nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, in certi gruppi a rischio (v. Bambini);
  3. composizione nutrizionale globale dell’alimento e della presenza di sostanze nutritive al cui effetto sulla salute sia stato sufficientemente riconosciuto da studi scientifici.

Nella determinazione dei profili, Commissione:

  1. chiede ad Autorità Europea della Sicurezza Alimentare di fornire entro 12 mesi un “pertinente parere scientifico” in merito a: necessità di stabilire profili per determinati alimenti; scelta e dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione; scelta dei quantitativi di riferimento dei profili; metodo di calcolo dei profili; prova del sistema proposto;
  2. consulta operatori del settore alimentare ed Associazione dei consumatori.

Profili nutrizionali e condizioni di uso aggiornati in base a sviluppi scientifici in materia “previa consultazione degli operatori del settore alimentare e delle Associazioni dei consumatori. In deroga consentite indicazioni nutrizionali relative a riduzione di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale senza fare riferimento al profilo per 1 o più sostanze nutritive.

Bevande con oltre 1,2% vol. di alcole non possono recare indicazioni su salute o indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a riduzione nel contenuto alcolico o energetico.

Impiego di indicazioni o informazioni nutrizionali e/o sulla salute ammesse su alimenti pronti per essere consumati secondo istruzioni del fabbricante purché:

  1. dimostrato che presenza, assenza, contenuto ridotto in un alimento di una sostanza nutritiva oggetto di indicazione ha effetto nutrizionale o fisiologico benefico “sulla base di dati scientifici generalmente accettati”;
  2. sostanza nutritiva oggetto di indicazione contenuta nel prodotto finale in quantità significativa, o comunque in quantità tale da produrre effetto nutrizionale indicato, od è assente o presente in quantità ridotta tale da produrre effetto nutrizionale indicato;
  3. sostanza nutritiva oggetto di indicazione si trova in forma utilizzabile dall’organismo;
  4. quantità di prodotto “ragionevolmente consumata” fornisce quantità tale della sostanza nutritiva da produrre effetto fisiologico indicato;
  5. “consumatore medio comprende effetti benefici secondo le formulazioni dell’indicazione”;
  6. basate su dati scientifici generalmente accettati. Stato membro può chiedere ad operatore del settore alimentare di fornire le prove;
  7. riguardanti seguenti diciture: “a basso contenuto calorico” (Prodotto contiene non più di 40 Kcal/100 gr. per solidi o 20 Kcal/100 ml per liquidi); “a ridotto contenuto calorico” (Prodotto con valore energetico ridotto del 30%); “senza calorie” (Prodotto contiene non più di 4 Kcal/100 ml.); “a basso contenuto di grassi” (Prodotto contiene non più di 3 gr. di grassi/100 gr. per solidi o 1,5 gr. di grassi/100 ml per liquidi); “senza grassi” (Prodotto contiene meno di 0,5 gr.di grassi/100 ml.); “a basso contenuto di grassi saturi” (Prodotto contiene meno di 1,5 gr./100 gr. per solidi o 0,75 gr./100 ml. per liquidi); “senza grassi saturi” (Prodotto contiene meno di 0,1 gr. di grassi saturi/100 gr.); “a basso contenuto di zuccheri” (Prodotto contiene meno di 5 gr. di zuccheri/100 gr. per solidi o 2,5 gr. di zuccheri/100 ml. per liquidi); “senza zuccheri” (Prodotto contiene meno di 0,5 gr. di zuccheri/100 gr.); “senza zuccheri aggiunti” (Prodotto non contiene monosaccaridi aggiunti o altri prodotti dolcificanti); “a basso contenuto di sodio o sale” (Prodotto contiene meno di 012 gr. di sodio/100 gr.); “a bassissimo contenuto di sodio o sale” (Prodotto contiene meno di 0,04 gr.di sodio/100 gr.); “senza sodio o senza sale” (Prodotto contiene meno di 0,005 gr. di sodio/100 gr.); “senza sodio/sale aggiunto” (Prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e contenuto di sodio del prodotto inferiore a 0,12 g. o valore equivalente di sale per ogni 100 g. o 100 ml”;  “fonte di fibre” (Prodotto contiene almeno 3 gr. di fibre/100 gr.); “ad alto contenuto di fibre” (Prodotto contiene almeno 6 gr. di fibre/100 gr.); “fonte di proteine” (almeno 12% valore energetico di alimento apportata da proteine); “ad alto contenuto di proteine” (Almeno 20% del valore energetico di alimento apportato da proteine); “fonte di nome della vitamina e/o nome del minerale” (Alimento fonte di vitamine e/o minerali se prodotto contiene quantità significativa di questi); “ad alto contenuto di …. nome della vitamina e/o …. nome del minerale” (Prodotto contiene almeno 2 volte valore di una “Fonte di vitamine e/o minerale”); “contiene … nome sostanza nutritiva o di altro tipo” (Prodotto conforme a disposizioni del presente regolamento); “a tasso accresciuto di …. nome della sostanza nutritiva diversa da vitamina e minerale” (Prodotto conforme alle condizioni per indicazione di “Fonte di ….” il cui contenuto aumentato di almeno 30%); “a tasso ridotto di …. nome della sostanza nutritiva” (Riduzione contenuto per almeno 30%, ad eccezione di micronutrienti dove sufficiente riduzione del 10%); indicazione “a tasso ridotto di grassi saturi ed ogni altra indicazione similare ammessa solo se somma di acidi grassi saturi ed acidi grassi trans nel prodotto inferiore almeno del 30% somma di acidi grassi saturi ed acidi grassi saturi trans in prodotto analogo, nonché contenuto in acidi grassi trans è inferiore a quello rintracciabile in prodotti analoghi; indicazione “a tasso ridotto di zuccheri” ammessa solo se quantità di energia del prodotto è inferiore a quantità di energia di prodotto analogo; “leggero light” (Prodotto deve avere stesse condizioni fissate per termine “ridotto”); “naturalmente o naturale”; “fonte di acidi grassi omega 3” (Prodotto contiene almeno 0,3 g. di acido alfa linolenico/100 g. e per 100 kcal o almeno 40 mg. della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico/100 g. e 100 kcal); “ricco di acidi grassi omega 3” (Prodotto contiene almeno 0,6 g. di acido alfa linolenico/100 g. e per 100 kcal o almeno 80 mg. della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico/100 g. e 100 kcal); “ricco di grassi monoinsaturi” (Almeno 45% di acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi monoinsaturi, purché tali grassi apportano almeno 20% del valore energetico del prodotto); “ricco di grassi polinsaturi” (Almeno 45% di acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi polinsaturi, purché tali grassi apportano almeno 20% del valore energetico del prodotto); “ricco di grassi insaturi” (Almeno 70% di acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi, purché tali grassi apportano almeno 20% del valore energetico del prodotto);
  8. confronto effettuato con alimento della stessa categoria e stessa quantità di prodotto. Differenza nella quantità di sostanza nutritiva e/o valore energetico specificata nella indicazione nutrizionale comparativa.

Commissione, con Reg. 353/08, fissato modalità di presentazione domanda di autorizzazione a riportare in etichetta indicazioni su salute, specificando motivi per cui certe indicazioni non riportate in domanda. Con Reg. 432/12 pubblicato su G.U.CE 136/12 fissato elenco delle indicazioni sulla salute che possono essere fornite sui prodotti agroalimentari. Occorre presentare 1 domanda per ogni indicazione su salute (Ammessa in stessa domanda più formulazioni di alimento per corroborare indicazione su salute, purché prove scientifiche valide per tutte le formulazioni proposte”)

Interessati inviano domanda di autorizzazione a Stato membro competente, specificando:

  • nome ed indirizzo del richiedente;
  • sostanza nutritiva o alimento o categoria di alimenti oggetto di indicazioni sulla salute e sue caratteristiche: proprietà chimico-fisiche, composizione, suoi costituenti microbiologici, descrizione di alimento o categoria di alimenti con composizione complessiva (compreso contenuto nutritivo), variabilità da lotto a lotto, metodi analitici applicati, condizioni di produzione, condizioni e durata dello stoccaggio e conservazione, dati e prove che costituente oggetto di indicazione esiste “in una forma accessibile al corpo umano” senza necessità di un suo assorbimento diretto. Con Reg. 1048/12 ammesso riportare su confezione/etichetta che betaglucani presenti in orzo abbassano colesterolo nel sangue
  • dati scientifici pertinenti ad indicazione su salute “ad essa favorevoli e contrari”, nonché rassegna completa dei dati desunti da studi su uomo (Occorre attestare rapporto tra consumo di alimento ed effetto sostenuto; nel caso di indicazioni riferite a sviluppo e salute di bambini studi pediatrici; effetto di alimento benefico per salute di uomo; quantità di alimento e modello di consumo necessari per ottenere effetto sostenuto; gruppo su cui eseguita prova rappresentativo dei beneficiari cui destinata indicazione), o non su uomo (Dati desunti da animali o dati in vitro su campioni biologici umani od animali). Studi pubblicati o meno, che abbiano evidenziato rapporto esistente tra alimento ed effetto sostenuto (Esclusi articoli pubblicati su riviste, bollettini, dispense);

Allegare:

  • se indicazione valutata scientificamente da Autorità nazionale, copia di tale valutazione;
  • copie di lavori scientifici pubblicati o meno al riguardo;
  • documenti attestanti informazioni da considerare protette da proprietà industriale.

Domanda può sempre essere ritirata fino al momento in cui Autorità adotta il proprio parere tramite specifica richiesta di ritiro inviata a Stato membro che ne informa subito Autorità, Commissione, altri Stati membri.

Autorità, entro 6 mesi, formula parere, chiedendo eventualmente integrazioni od informazioni inviate dal richiedente e accertando che: indicazioni sulla salute proposte siano basate su dati scientifici, conformi a disposizioni CE; indicazione “è comprensibile e significativa per il consumatore medio”. Nel parere Autorità specifica: nome e indirizzo richiedente; quantità di sostanza nutritiva o alimento oggetto di indicazione e modalità di assunzione per ottenere benefici indicati; eventuali indicazioni per persone che dovrebbero evitare uso di tale nutriente od alimento; avvertenza su nutriente od alimento che potrebbe risultare nocivo per salute umana se consumato in eccesso; ogni altra limitazione al suo uso ed istruzioni per la sua preparazione ed uso;   formulazione raccomandata dell’indicazione con relative condizioni di impiego o restrizioni d’uso di alimento; beneficiari di indicazioni su salute.

Parere trasmesso a Commissione, Stati membri, richiedente corredato da relazione in cui riportato parere ed informazioni su cui questo è basato. Richiedente o altro cittadino può formulare osservazioni a Commissione entro 30 giorni.

Commissione entro 3 mesi da parere Autorità emette propria decisione (può essere anche divergente da parere di Autorità), informandone richiedente e pubblicandolo su GU.C.E. Indicazioni sulla salute autorizzate possono essere applicate da qualsiasi operatore del settore alimentare, salvo caso di “un loro uso limitato” al richiedente. Dati scientifici ed altre informazioni contenute nella domanda protette da proprietà industriale e quindi non usate da altri per almeno 7 anni da autorizzazione, salvo che richiedente successivo non concordato con primo richiedente utilizzo di tali indicazioni. A fini protezione proprietà industriale, Commissione può limitare uso di indicazione a favore richiedente (Autorizzazione valida 5 anni, con possibilità prima della scadenza da parte della Commissione di rinnovare autorizzazione dell’indicazione senza restrizione se questa soddisfa ancora condizioni stabilite in regolamento)

Richiedente od utilizzatore può chiedere modifica ad indicazione sulla salute applicando stessa procedura. Autorità di Sicurezza Europea di propria iniziativa o su richiesta di Commissione o di Stato membro accerta mantenimento condizioni delle indicazioni su salute, eventualmente proponendo a Commissione modifica, sospensione, revoca della indicazione. Richiedente od utilizzatore può avanzare osservazioni a Commissione entro 30 giorni.

Commissione istituisce e tiene aggiornato registro delle indicazioni  nutrizionali o sulla salute contenente: indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione; limitazioni adottate; indicazioni sulla salute autorizzate e relative condizioni di applicazione; indicazioni sulla salute respinte e motivo del rigetto. Indicazioni sulla salute protette da proprietà industriale registrate in Allegato separato, specificando data autorizzazione e nome richiedente originario. Registro accessibile al pubblico.

Stati membri non possono vietare o limitare commercio o pubblicità di prodotti alimentari con indicazioni nutrizionali o sulla salute in regola. Stato membro notifica a Commissione necessità di adottare nuova legislazione in materia di pubblicità prodotti alimentari che entro 6 mesi esprime un parere.

Stato membro, qualora “ha motivi gravi per ritenere un’indicazione non conforme o con insufficiente fondatezza scientifica”, sospende temporaneamente impiego indicazione, informandone Commissione ed altri Stati membri. Commissione decide in merito.

Indicazioni od informazioni sulla salute sono vietate, purché espressamente autorizzate e riportando in etichetta o pubblicità:

  1. dicitura relativa ad importanza di dieta varia ed equilibrata e stile di vita sano;
  2. quantità di alimento e modalità di consumo necessarie per ottenere effetto benefico indicato;
  3. eventuale dicitura nei confronti di persone che dovrebbero evitare di consumare prodotto;
  4. avvertenza per prodotti che potrebbero presentare rischio per salute se consumati in quantità eccessive;
  5. indicazione specifica su tipologia di benessere o benessere generale determinata da alimento. Vietate comunque:
  • indicazioni che salute potrebbe essere compromessa dal mancato consumo dell’alimento;
  • indicazioni che fanno riferimento alla percentuale od entità della perdita di peso;
  • indicazioni che fanno riferimento al parere di singolo medico o di Associazioni mediche od Associazioni di volontariato non riconosciute da Stato membro;
  1. indicazioni su salute diverse da quelle relative a riduzione rischio di malattie debbono fare riferimento a ruolo di sostanza nutritiva per la crescita, sviluppo e funzioni dell’organismo, o funzioni psicologiche e comportamentali, o dimagrimento o controllo di peso, o riduzione stimolo della fame, o maggiore senso di sazietà, o riduzione energia apportata dal regime alimentare. Indicazioni riportate purché basate su dati scientifici generalmente accettati e “ben compresi dal consumatore medio”. Stati membri inviano a Commissione Europea entro 31/1/2009 elenco delle indicazioni che possono essere riportate senza autorizzazione, corredato da condizioni di applicazione e “riferimenti alla fondatezza scientifica”. Commissione entro 31/1/2010 adotta elenco CE di tali indicazioni , specificando condizioni necessarie per loro impiego. Qualunque modifica apportata a tale elenco basata su prove scientifiche accettate da CE su iniziativa della Commissione o su richiesta di Stato membro;
  2. indicazioni su riduzione dei rischi di malattia, nonché indicazioni riferite allo sviluppo e salute dei bambini, qualora inserita in Elenco CE, in cui riportate condizioni per loro impiego (v. Indicare malattia cui indicazione fa riferimento, fattori di rischio e quali di questi può non ricevere effetti benefici da prodotto).

D.Lgs. 77/93 disciplina etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale, collettività o destinati ad alimentazione particolare (con esclusione di acque minerali, integratori di regime, complementi alimentari). Etichettatura nutrizionale facoltativa, salvo casi di informazioni nutrizionali riportate in etichetta, presentazione o pubblicità del prodotto (Escluse campagne pubblicitarie collettive). Nella etichetta riportare valore energetico (calcolato usando seguenti coefficienti di conversione: carboidrati 4 kcal/g.; polialcoli 2,4 kcal/g.; proteine 4 kcal/g.; grassi 9 kcal/g.; etanolo 7 kcal/g.; acidi organici 3 kcal/g.; fibre alimentari 24 kcal/g.; eritritolo 0 kcal/g.) e seguenti nutrienti contenuti nel prodotto alimentare: proteine (cioè contenuto proteico calcolato in base a proteine = azoto totale x 6,25), carboidrati (qualsiasi carboidrato metabolizzato da uomo compreso polialcoli), zuccheri (tutti i mono e disaccaridi presenti in alimento, esclusi polialcoli), grassi (lipidi totali, compresi fosfolipidi), acidi grassi saturi (acidi grassi privi di doppi legami), acidi grassi monoinsaturi (acidi grassi con doppio legame), acidi grassi polinsaturi (acidi grassi con doppi legami interrotti da gruppi metilenici), fibra alimentare (sostanza commestibile di origine vegetale in genere non idrolizzata da enzimi secreti da apparato digerente dell’uomo, del tipo polimeri di carboidrati commestibili), sodio, vitamine e sali minerali (quali: vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, diammina, riboflavina, niacina, vitamina B6, polacina, vitamina B12, biotina, acido pantotenico, potassio, cloruro, calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, floruro, selenio, cromo, molibdeno, iodio) in quantità significative in relazione a destinazione alimento (Razioni giornaliere raccomandate di tali sostanze pubblicate in Allegato al D.M. 18/7/09 su G.U. 120/09). Valori espressi in: kcal per valori energetici; grammi (g) per proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio; milligrammi (mg.) per colesterolo riferiti a 100 g. Non costituisce indicazione nutrizionale dati quantitativi o qualitativi dei nutrienti se richiesti da normativa vigente. Se fornita indicazione nutrizionale obbligo riportare nell’ordine indicazioni circa valore energetico e quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio. Facoltativo riportare quantità di amido, polialcoli, acidi grassi monoinsaturi , acidi grassi polinsaturi, colesterolo, vitamine ed elementi minerali. Obbligatorio fare riferimento ad acidi grassi saturi quando si indica quantità di acidi grassi polinsaturi o monoinsaturi, colesterolo (Tali dati non costituiscono comunque informazione nutrizionale). Nel caso dichiarati zuccheri, polialcoli, amido questi debbono seguire tenore di carboidrati (v. carboidrati g. di cui zuccheri g., polialcoli g., amido g.). Analogamente per quantità di acidi grassi e colesterolo si avrà grassi g., di cui saturi g., monoinsaturi g., polinsaturi g., colesterolo g. Quantità riportate in etichetta per razione o per porzione debbono essere quelle presenti nell’alimento al momento della vendita. Valori dichiarati sempre medi rilevati in base ad analisi su alimento eseguite dal produttore. In etichetta riportato valore medio di tali sostanze nutrienti, che può variare tenendo conto di tolleranza dovute a variazioni stagionali, abitudini di consumo, vita commerciale del prodotto. Informazioni nutrizionali riportate in lingua italiana in unica tabella, ben evidenziate “chiaramente leggibili ed indelebili”. Nel caso di prodotti alimentari non precofenzionati o venduti previo frazionamento al consumatore finale ed alle collettività, informazioni nutrizionali riportate su un “cartello posto in evidenza nel negozio di vendita o sul prodotto alimentare o accanto allo stesso nel comparto dove esposto per la vendita”.

Per facilitare controlli, Stato membro impone a fabbricante o distributore di fornire modello di etichetta impiegata sul prodotto.

Autorità competenti provvedono ad accertamento delle violazioni, anche su segnalazione di privati, fermo restando obbligo di mantenere riservatezza in merito ad informazioni acquisite.

Sanzioni:

D.Lgs. 27/17 definisce le sanzioni a carico di operatore del settore alimentare che:

  • riporta in etichettatura, o presentazione, o pubblicità di alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute in grado di suscitare dubbi su loro sicurezza o adeguatezza nutrizionale, o di incoraggiare o tollerare un consumo eccessivo di un certo elemento: multa da 3.000 a 30.000 € se indicazioni riguardano salute (da 2000 € a 20.000 € se riguardano aspetti nutrizionali)
  • appone indicazioni nutrizionali o su salute in confezioni di bevande contenenti oltre 1,2% vol. di alcool: multa da 5.000 a 20.000 € se indicazione riguarda salute (da 3.000 a 10.000 € se riguarda aspetti nutrizionali), salvo che indicazioni non riguardino basso tenore alcolico, o riduzione nel contenuto alcolico/ energetico
  • riporta in etichetta, o presentazione, o pubblicità di alimenti indicazioni nutrizionali o su salute senza riferirle ad alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante: multa  da 2.000 € a 10.000 €
  • non ottempera entro 30 giorni a richiesta di Autorità competente di fornire tutti gli elementi attestanti il rispetto del Reg. 1924/06: multa da 2.000 € a 5.000 €
  • non fornisce etichetta di alimento su cui riportata indicazione nutrizionale o su salute : multa da 2.000 a 16.000 €
  • riporta in etichetta, o presentazione, o pubblicità di alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse in elenco di indicazioni autorizzate da Reg. 1924/06 al momento della violazione, o le impiega senza rispettare le condizioni prescritte nel suddetto elenco: multa da 3.000 € a 12.000 €
  • riporta in etichetta, o presentazione, o pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione di Reg. 1924/06: multa da 3.000 € a 12.000 €
  • riporta in etichetta, o presentazione, o pubblicità, indicazioni su salute non incluse in elenco di indicazioni autorizzate da Reg. 1924/06: multa da 6000 e a 24.000 €
  • riporta in etichetta, o presentazione, o pubblicità indicazioni su salute autorizzate senza rispettare le condizioni di applicazione prescritte : multa da 3.000 € a 12.000 €
  • riporta in etichettatura o presentazione, o pubblicità indicazioni su salute senza completarle con le informazioni prescritte: multa da 5.000 € a 20.000 €
  • viola in etichetta, o presentazione, o pubblicità le condizioni specifiche prescritte da Reg. 1924/16 per le indicazioni su salute: multa da 5.000 € a 10.000 €
  • non rispetta in etichetta, o presentazione, o pubblicità le indicazioni restrittive su salute individuate in Reg. 1924/16 : multa da 5.000 € a 40.000 €

In caso di ripetizione  di violazione, oltre a multa, Autorità amministrativa o giudice dispone, tenendo conto di gravità dei fatti di: sospensione di attività da cui derivato illecito per periodo di   10-20 giorni.

Entità delle sanzioni aggiornata ogni 2 anni in base a variazioni indice nazionale dei prezzi al consumo di ISTAT mediante decreto Ministero Finanze.

Entità aiuto:

Proventi delle sanzioni pecuniarie e versati in bilancio di Stato per essere assegnate a Ministero Salute al fine di migliorare programmazione ed attuazione del piano integrato dei controlli.

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