SICUREZZA ALIMENTARE (Legge 228/01; D.Lgs. 193/07; D.M. 26/7/07; Accordo Ministero-Regioni 15/12/05; D.G.R.M. 9/12/08, 15/12/08) (alimen28)
Soggetti interessati:
Imprese gestite da produttori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti da soci, Organizzazioni produttori ed Associazioni riconosciute, società di capitali in cui oltre 50% del capitale è sottoscritto da imprenditori agricoli che intendono investire per “favorire il riordinamento della filiera produttiva nell’ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti”
Iter procedurale:
Consiglio Ministri emana decreto per definire “modalità di promozione, in tutte le fasi della produzione e distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, mangimi ed animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento e mangime”. Decreto dovrà:
1) favorire massima adesione a sistema volontario di tracciabilità, anche tramite accordi di filiera;
2) definire sistema di certificazione atto a garantire tracciabilità;
3) definire piano di controllo per assicurare corretto funzionamento del sistema di tracciabilità;
4) invitare Regione ad assicurare priorità nei finanziamenti ad imprese che aderiscono a sistema di tracciabilità.
Presso Ministero della Salute istituito
1) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, nominato da Ministero di intesa con MI.P.A.F., è composto di 18 membri “individuati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nelle materie attinenti valutazione del rischio nella catena alimentare” (in particolare in additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici, materiali a contatto con alimenti, additivi e sostanze usate nei mangimi, salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui, organismi geneticamente modificati, prodotti dietetici, alimentazione ed allergie, pericoli biologici, contaminanti della catena alimentare, salute e benessere degli animali) che restano in carica 3 anni ed hanno il compito di
a) coordinare attività in materia di sicurezza alimentare con Regione;
b) partecipare con proprio rappresentante al Forum consultivo dell’Autorità europea;
c) fornire consulenza tecnico-scientifica alle Amministrazioni che si occupano di gestione rischio in materia di sicurezza alimentare;
d) formulare pareri scientifici su richiesta del Ministero e delle Regioni sui processi di valutazione del rischio alimentare. Pareri emessi inviati anche a Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare;
e) approvare piano annuale e pluriennale di attività..
Comitato nomina Presidente, approva regolamento interno, può avvalersi delle collaborazioni di esperti scientifici indipendenti “competenti nella materia relativa ad argomento trattato”, attiva gruppi di lavoro, agisce “in modo indipendente da qualunque influenza esterna” (Componenti Comitato rilasciano dichiarazione attestante “assenza di interessi contrastanti con loro indipendenza”;
2) Comitato strategico di indirizzo composto di 15 membri che adotta il proprio regolamento interno e si riunisce almeno 2 volte all’anno per affrontare problemi attinenti a valutazione del rischio nella catena alimentare. Comitato adotta piano annuale e pluriennale di attività, tenendo conto anche di “eventuali problematiche evidenziate dalla Consulta delle Associazioni dei consumatori”, in cui definite priorità di intervento e linee generali di comunicazione.
Comitato nazionale per sicurezza alimentare e Comitato strategico di indirizzo inviano relazione triennale su obiettivi realizzati al Ministero della Salute, MI.P.A.F., Presidenza Consiglio Ministri
Verrà rafforzato il controllo da parte del Servizio Fitosanitario Regionale su “vegetali, sementi, prodotti antiparassitari ad uso agricolo e prodotti assimilati, fertilizzanti, composti e materiali di sostegno che sono composti in tutto o in parte da organismi geneticamente modificati”.
Con accordo quadro tra Ministero e Regioni del 15/12/2005 recepito da Regione Marche con D.G.R.M. 15/12/2008 definite “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano” da applicare su alimenti o mangimi (compresi prodotti intermedi) presenti nel territorio di pertinenza ASL che presentano un grave rischio di tipo diretto od indiretto per salute umana, animale e salubrità ambiente (superamento in alimento o mangime di limiti fissati da normative su sicurezza alimentare, o alimenti dannosi per salute o inadatti a consumo umano o mangimi con effetto nocivo per salute umana o animale). Sono compresi rischi accertati nell’ambito del sistema di autocontrollo, nonché “alimento o mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna della stessa classe o descrizione, per cui si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita siano a rischio, salvo caso che, a seguito di approfondita valutazione, risulti infondato il sospetto”. Sono esclusi dal campo di applicazione: criteri microbiologici di igiene di processo; frodi di commercializzazione non rappresentanti rischio attuale o potenziale per consumatore; mangimi in cui agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale; alimenti destinati a subire trattamento termico prima del consumo in modo da renderli innocui per salute umana o animale.
Oltre a segnalazione circa presenza prodotti che possono determinare gravi rischi per salute umana, animale, ambientale vi possono essere: “segnalazioni per informazione” riguardanti prodotti non presenti sul mercato o che non recano grave danno a consumatore o ad animali non richiedono adozione misure immediate; informazioni di carattere generale “riguardanti sicurezza di alimenti e mangimi allo scopo di diffondere conoscenze su particolari problematiche igienico-sanitarie”
Se ad ASL, segnalata presenza sul mercato di alimento o mangime con grave rischio per salute umana, animale, ambientale, deve:
– attivare sistema di allerta inviando scheda di notifica (Modello pubblicato su BUR 130/08) corredato da copia verbale di campionamento, rapporto di prova, copia documento di trasporto relativo ad eventuale acquisto e/o vendita del prodotto in Paese estero, elenco clienti;
– eseguire campionamento non sullo stesso lotto dove riscontrata irregolarità, ma in lotti diversi dello stesso prodotto “in funzione della valutazione del rischio”. Esecuzione di prelievo ufficiale se irregolarità riscontrata in prodotto presentato in confezione non più integra “a seguito di reclamo”;
– avviare subito procedure di ritiro dal mercato, con spese a suo carico, del prodotto da parte di operatore;
– acquisire lista di distribuzione del prodotto, verificandone completezza (indirizzi completi, lotto, scadenza, quantità prodotto fornito, data transazione, numero documento di trasporto);
– segnalare modalità di ritiro del prodotto dal commercio, verificandone effettivo ritiro (verifica del documento di trasporto), anche a campione (tenere conto gravità del rischio, periodo di vita commerciale del prodotto, ampiezza rete di commercializzazione) presso clienti che effettuano vendita diretta al consumatore (verifica sistematica presso grossisti od importatori);
– verificare gestione del prodotto ritirato, acquisendo informazioni su sua destinazione finale;
– disporre in caso di inadempienza ogni azione sostitutiva necessaria ai fini tutela salute pubblica (sequestro cautelativo prodotto);
– comunicare eventuali non conformità delle procedure di ritiro a Servizio Veterinario Regionale per adozione dei provvedimenti di competenza (prescrizioni, sanzioni);
– comunicare (Modello riportato su BUR 130/08) a Servizio Veterinario Regionale che: prodotto è stato ritirato; prodotto accantonato in attesa di ritiro; prodotto ulteriormente distribuito; prodotto venduto al consumatore od utilizzatore finale (in caso di grave rischio segnalare necessità di richiamo); prodotto in vendita (adozione provvedimento di sequestro);
– adottare provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto presenti disposizioni;
– verificare che alimenti ritirati dal mercato siano destinati a:
1) ulteriore trasformazione mediante “trattamento che elimini rischio in questione” eseguita da operatori diversi dai venditori al dettaglio;
2) utilizzazione per scopi diversi da quelli originariamente previsti, purché non presentano rischi per salute umana, animale, ambiente;
3) distruzione mediante idoneo metodo.
Nel caso di mangimi ritirati dal mercato questi destinati a:
1) specie animali diverse da quelle cui destinati inizialmente “purché dette sostanze ammesse ad alimentazione di animali di queste specie”;
2) bonifica mediante idonei metodi così da “escludere rischio per salute pubblica”;
3) distruzione mediante idonei metodi.
Se trattamenti eseguiti in sede diversa da quella di operatore che ha provveduto al ritiro informazioni fornite a competenti Autorità, affinché adottano necessari provvedimenti (v. trasferimento prodotto in vincolo sanitario);
– in caso di prodotto sottoposto a successiva trasformazione capace “di inattivare il pericolo o distruggere agente patogeno”, procedere ad analisi del processo subito dal prodotto in modo da verificare (anche mediante analisi di laboratorio a spese del proprietario) che prodotto trasformato non costituisce più pericolo per salute umana, animali, ambiente. Conclusioni analisi comunicate a Servizio Veterinario Regionale;
– in caso di mangime già usato come alimento per animali, fornire a Servizio Veterinario Regionale dati per procedere a valutazione del rischio circa passaggio di sostanza contaminante a catena alimentare umana o animale, adottando eventuali misure restrittive nei confronti di animali o loro prodotti.
Servizio Veterinario Regionale deve:
– coordinare operazioni successive a segnalazione prodotto oggetto di allerta, tenendo rapporti con Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPAM), laboratori di Sanità Pubblica, Ministero Salute, Istituto Superiore di Sanità, ASL;
– verificare conformità documentazione ricevuta;
– provvedere ad inviare comunicazione a Punto di contatto nazionale, segnalando altresì a questo eventuali non conformità riscontrate nell’ambito del ritiro/richiamo del prodotto;
– disporre ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione;
– produrre e rendere noti rapporti periodici su stati di allerta gestiti ai fini programmazione attività di controllo;
– comunicare al cittadino notizie riguardanti rischi sanitari riscontrati;
– coordinare ASL, laboratori ARPA e Istituto Zooprofilattico per ulteriori ovazioni da intraprendere a tutela della salute umana, animale, ambientale, compresi piani di monitoraggio per raccogliere dati su entità e grado di diffusione di determinate problematiche che sanitarie;
– eseguire visite ispettive presso imprese oggetto di segnalazione insieme ad ASL competenti.
Punto di contatto nazionale provvede a:
– raccogliere dati su sistema di allarme e trasmetterli (scheda pubblicata su BUR 130/08) al Ministero;
– eseguire scambio rapido delle informazioni con altri componenti della rete;
– valutare informazioni ricevute dai componenti della rete e loro validazione;
– trasmettere informazioni al sistema di allerta CE;
– raccogliere informazioni su esito controlli effettuati sul territorio;
– verificare adeguatezza misure adottate da parte Organi controllo, disponendo eventuali ulteriori provvedimenti a tutela salute umana, animale, ambientale;
– coinvolgere, in caso di situazioni di crisi o gravi emergenze sanitarie, Comando Carabinieri per tutela salute;
– comunicare al cittadino, tramite mezzi di informazione nazionali, notizie relative a rischi sanitari rilevati;
– comunicare ad Ambasciate problematiche sanitarie che hanno interessato cittadini stranieri residenti in Italia;
– coordinare, insieme a Regione, azioni da intraprendere in caso di avvelenamento od intossicazione da alimenti distribuiti sul mercato;
– adottare in caso di nuovi rischi ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica, compresi piani di monitoraggio su “entità e diffusione di determinate problematiche sanitarie”;
– coordinarsi con sistema RAPEX per scambio informazioni su certi prodotti che possono presentare rischi per salute pubblica;
– eseguire visite ispettive presso imprese oggetto di segnalazione insieme a Regione, nonché presso nodi regionali del sistema di allerta, al fine di accertare corretta applicazione procedure di allerta;
– coordinarsi con Uffici Ministero Salute in materia controllo importazioni prodotti da Stati membri o Paesi Terzi.
Validità sistema di allerta dipende da velocità dello scambio di informazioni, via fax ed e-mail (Modello pubblicato su BUR 120/08), in primo luogo di Elenco clienti e di ritiro prodotto da commercio (comunicare ragione sociale, indirizzo completo di ditta destinataria, numero lotto non conforme e sua scadenza, quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni, data di consegna ed identificativo documento trasporto).
Stato di allerta attivato si conclude quando:
– prodotto incriminato ritirato dal mercato e distrutto o destinato a processo di risanamento o ad usi diversi dal consumo umano
– rischio non più rinvenuto
– ulteriori analisi escludono rischio per salute del consumatore.
ASL informa Regione della nuova situazione in modo da revocare provvedimenti di allerta.
Con D.G.R.M. 1803 del 9/12/2008 Regione Marche approvato Piano per sicurezza di alimenti e mangimi per far fronte a:
1) situazioni che implicano gravi rischi, diretti ed indiretti, per salute umana;
2) possibile diffusione del rischio attraverso catena alimentare;
3) potenziale ampiezza del rischio per più Stati membri o Paesi terzi.
Regione istituisce Unità di crisi regionale, che si rapporta con Unità di crisi nazionale ed Unità di crisi ASL ed ha il compito di:
1) coordinare e verificare attività attuate sul territorio;
2) assicurare invio tempestivo di dati ed informazioni inerenti emergenza;
3) promuovere, in collaborazione con Istituto Zooprofilattico, Università, Ordini professionali, Associazioni di categoria, organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento per personale servizi di sanità animale ed igiene alimenti di origine animali di ASL, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ARPAM (Corsi riguardanti epidemiologia, diagnosi, strategia di lotta ad intossicazioni alimentari, gestione di emergenza epidemiche, ambientali);
4) coinvolgere nel piano di emergenza laboratorio di Istituto Zooprofilattico Sperimentale e di ARPAM che deve individuare referente in grado di assicurare pronta reperibilità e corretta attivazione flusso informazioni ad Unità di crisi;
5) comunicare rischio ad interno della struttura di crisi ed all’esterno (Associazioni di categoria, Associazioni consumatori, esperti mondo scientifico, operatori economici) per evitare situazioni di inadeguata gestione del rischio, ricadute negative di forte impatto economico su realtà territoriale e progressiva sfiducia dei consumatori nella capacità di tutela loro fornite dalle Istituzioni. Entro 28 Febbraio emanato Piano di comunicazione del rischio, interno ed esterno, comprendente indicazioni su risorse necessarie, programma di formazione degli operatori sanitari, corretta etichettatura degli alimenti e prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, malattie trasmesse da animali od alimenti ad uomo.
Unità di crisi territoriali della ASL ha il compito di:
1) individuare proprio referente da comunicare, tramite Unità di crisi regionale, ad Unità di crisi nazionale e delle altre Regioni. Referente dovrà assicurare pronta reperibilità e corretta attivazione flusso informazioni;
2) verificare che dati dei referenti sempre aggiornati;
3) attuare tutte le strategie operative individuate a livello centrale o regionale;
4) assicurare rapida da attuazione misure di ritiro o richiamo del prodotto dal mercato con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite;
5) fornire, tramite Unità di crisi regionale, debite informazioni definite da Unità di crisi nazionale.
Se a livello locale segnalata situazione di crisi, oltre ad attivare sistema di allerta, informato referente Unità di crisi territoriale che entro 24 ore fornisce notizie ad Unità di crisi regionale, la quale a sua volta esegue valutazione situazione ed informa Unità di crisi nazionale affinché, se situazione ritenuta particolarmente grave, dichiari stato di crisi.
Unità di crisi nazionale, sulla base delle informazioni ricevute da Unità di crisi regionale ed ASL, dichiara terminata la crisi se “rischio oramai sotto controllo” e procede a valutazione post crisi con partecipazione dei soggetti in causa allo scopo di migliorare procedure attuative nella gestione della crisi “sulla base delle esperienze effettuate”.