ALBERO E NEONATO

ALBERO E NEONATO (Legge 113/92, 10/13)  (bosco29)

Soggetti interessati:

Regione, Comuni, cittadini

Iter procedurale:

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si impegnano entro 6 mesi da registrazione anagrafica del neonato e di ogni minore adottato a porre a dimora un albero nel proprio territorio, tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione e di eventuali avversità stagionali o “gravi ragioni di ordine tecnico”. A tali piantumazioni non applicate disposizioni su paesaggio, salvo che sito dove piantato albero non sottoposto a vincolo monumentale.  

Se Comuni non dispongono di aree idonee, possono stipulare convenzione con demanio dello Stato per avere superficie da destinare a verde pubblico, tramite messa a dimora di alberi per neonato.

Entro 6 mesi, Ufficio anagrafico del Comune fornisce informazioni circa tipologia di albero, luogo dove piantato, persona che ha chiesto registrazione anagrafica.

Comune stabilisce procedure di messa a dimora di albero quale contributo per miglioramento urbano con oneri a carico di cittadini, imprese, Associazioni per finalità celebrative o commemorative.

Entro 1/2/2014 Comune provvede a censire e classificare alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica

Sindaco, 2 mesi prima di scadenza mandato, comunica bilancio arboreo del Comune, indicando rapporto tra numero di alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica ad inizio e fine mandato e stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di competenza. In caso di cessazione anticipata del mandato, è compito di Autorità subentrato a cominciare tali notizie    

Regione, avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato:

–          stabilisce essenze vegetali da porre a dimora;

–          mette a disposizione dei Comuni quantitativo piantine necessario;

–          assicura trasporto ai Comuni

Legge 10/13 istituisce presso Ministero Ambiente Comitato per sviluppo del verde pubblico con il compito di:

a)       effettuare azioni di monitoraggio dell’applicazione Legge 113/92 “con finalità di incremento del verde pubblico e privato”

b)       promuovere attività di Enti locali interessati per individuare percorsi progettuali ed opere necessarie a garantire applicazione norme di cui sopra;

c)       proporre piano nazionale di intesa con Conferenza Stato-Regioni che fissa obiettivi e linee guida per realizzazione aree verdi permanenti intorno a maggiori conurbazioni e filari alberati lungo strade per consentire adeguamento di edilizia ed infrastrutture pubbliche scolastiche che garantisce riqualificazione di edifici anche tramite rinverdimento pareti e lastrici solari, creazione di giardini ed orti;

d)       verificare azioni attivate da Enti locali a garanzia alberate stradali e singoli alberi posti a dimora in giardini ed aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare tutela dei cittadini;

e)       predisporre relazione da inviare a Camere entro 30 Maggio, recante risultati di monitoraggio e proposte di interventi necessari a garantire piena applicazione norme di legge;

f)        monitorare attuazione azioni attuate da Istituzioni scolastiche in merito Giornata nazionale degli alberi;

g)       promuovere interventi volti a favorire giardini storici              

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