AIUTO BACO DA SETA (Reg. 1744/06; D.M. 29/12/10) (fibre04)
Soggetti interessati:
AGEA, Organismi pubblici o privati riconosciuti, chiunque intende allevare bachi da seta durante campagna di commercializzazione (1 Aprile 31 Marzo)
Iter procedurale:
Organismi pubblici e privati possono essere riconosciuti da Regioni ai fini di:
a) produzione e consegna di telaini di seme di bachi da seta, qualora rispettano seguenti requisiti minimi:
· impiego di uova debitamente certificate esenti da malattie ereditarie e dotate di vitalità;
· utilizzo di camere di incubazione idonee per allevamento;
· possesso di attrezzature idonee al mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie;
b) ritiro dei bozzoli maturi ottenuti da allevamenti di bachi da seta, qualora rispettati seguenti minimi:
· impiego di idonei strumenti per pesatura dei bozzoli maturi cerniti “buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura”;
· utilizzo di locali idonei per ricovero dei bozzoli;
· possesso di strutture idonee per trattamento di bozzoli ai fini della conservazione o, in alternativa, impegno a commercializzare gli stessi bozzoli entro 10 giorni da imbozzolamento o a destinarli alla riproduzione mediante conferimento al centro di produzione seme bacchi del C.R.A. (Consiglio Ricerca per Agricoltura) o ad altro Organismo di C.R.A. riconosciuto
Organismi si impegnano a:
a) tenere una contabilità da cui risulti almeno:
· numero dei telaini rilasciati, specificando: nome di allevatore che li ha ricevuti e data di uscita;
· quantità di bozzoli ricevuti, specificando: nome di allevatore che li ha forniti e data di entrata;
b) rilasciare agli agricoltori gli attestati di uscita telaini o di ricezione dei bozzoli;
c) presentare a Regione entro 1 Aprile dichiarazione attestante mantenimento dei requisiti di riconoscimento, nonché impegno ad assoggettarsi ai controlli previsti
Regione esegue controlli su Organismi riconosciuti al fine di verificare corrispondenza tra indicazioni in contabilità ed attestati rilasciati ad allevatori
Allevatori debbono presentare 1 sola domanda di aiuto a Servizio Decentrato Agricoltura ed AGEA entro 30 Novembre, in cui riportare:
– nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;
– numero dei telaini utilizzati, nonché data della loro ricezione;
– quantità di bozzoli prodotti dalle suddette uova, nonché data della loro consegna;
– luogo di deposito del prodotto o, se questo venduto o consegnato, nome, cognome, indirizzo del primo acquirente.
Allegare alla domanda attestati rilasciati da Organismi riconosciuti:
– entro 40 giorni da uscita telaini indicante: nome ed indirizzo allevatore, numero telaini rilasciati, data di uscita e di rilascio attestato;
– entro 40 giorni da ricezione bozzoli indicante: nome ed indirizzo allevatore, quantità bozzoli ricevuti, data di entrata e data rilascio attestato.
AGEA provvede ad erogare aiuto CE e ad effettuare controlli al fine di garantire rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Entità aiuto:
Aiuto fissato in 133,26 per telaino utilizzato, purché contenente almeno 20.000 uova di bachi da seta atte a schiudersi che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colori, esenti da macchie e ruggine, atti “alla trattura” (Produzione minima pari almeno a 20 kg.)
Sanzioni:
Per domande presentate entro 31 Dicembre aiuto ridotto di 1/3, mentre per domande inviate entro 31 Gennaio aiuto ridotto di 2/3