PROGRAMMI NAZIONALE COTONE (Reg. 637/08, 1145/08) (cotone02)
Soggetti interessati:
Industria sgranatura cotone che ha ricevuto un aiuto CE nella campagna di commercializzazione 2005/06
Produttori agricoli beneficiari di aiuto in quanto provvedono a seminare cotone delle varietà autorizzate ed a coltivarlo “almeno fino all’apertura delle capsule in condizioni di crescita normali”.
Organizzazione interprofessionale riconosciuta composta da produttori di cotone ed imprese di sgranatura, con il compito di fornire cotone non sgranato di qualità soddisfacente ad impresa.
Fornitori di macchinari che sulla base di un contratto sottoscritto con produttori od imprese di sgranatura hanno effettuato raccolta cotone nella campagna 2005/06 o hanno provveduto al trasporto cotone raccolto a stabilimenti di sgranatura interessati allo smantellamento che “hanno subito perdite dimostrabili a causa delle carenze di cotone da raccogliere”.
Iter procedurale:
Stato membro presenta a Commissione programma di ristrutturazione avente validità di 4 anni a partire dal 1/1/2005, previa consultazione di Autorità ed Organizzazioni competenti nel settore del cotone.
Ogni Stato membro presenta 1 solo programma rispondente alle sue peculiarità regionali (Ammesso invio entro 31/12/2009 di unico programma di ristrutturazione modificato della durata di 8 anni).
Programmi di ristrutturazione realizzabili a partire da 3 mesi dopo loro invio a Commissione, salvo caso che questa non chiede modifiche. In tal caso Stato membro deve rivedere programma che entra in vigore entro 2 mesi da invio a Commissione di copia corretta, purché non risulti ancora incompatibile.
Stato membro può decidere entro 1 Agosto di terminare programma di ristrutturazione “per trasferire in maniera permanente il proprio bilancio annuale al proprio massimale nazionale”. Comunicazione di tale decisione a Commissione, evidenziando “stato di attuazione del programma di ristrutturazione e raggiungimento dei suoi obiettivi” (Nel caso di decisione di presentazione unico programma di 8 anni, comunicazione inviata prima di 1/1/2018).
Commissione, tenendo conto attuazione programma e suoi obiettivi, autorizza o meno al trasferimento delle risorse.
Programma di ristrutturazione definiti da Stati membri debbono essere “coerenti con attività politiche e priorità della Comunità” e comprendere seguenti misure:
a) completo e permanente smantellamento di stabilimenti di sgranatura attraverso:
– cessazione definitiva e totale della sgranatura di cotone nello stabilimento. Fabbricati e siti possono continuare ad essere utilizzati per attività non connesse a produzione, trasformazione, commercializzazione del cotone;
– smantellamento di tutti i macchinari per sgranatura presenti (cioè macchinari usati per trasformazione del cotone non sgranato in cotone sgranato e suoi sottoprodotti, comprese macchine alimentatrici, essiccatrici, frese, ginnatrici, condensatori, carde, presse per balle) e loro rimozione dallo stabilimento entro 1 anno da approvazione domanda. Stati membri possono imporre ulteriori prescrizioni in sede di smantellamento impianti, compreso obbligo di detenere stabilimenti oggetto di aiuto in “buone condizioni di funzionamento” al momento invio domanda;
– esclusione definitiva dei macchinari per sgranatura da processo di lavorazione del cotone nella CE mediante: loro trasferimento in Paese Terzo; garanzia che macchinari impiegati nella CE in altro settore; distruzione dei macchinari;
– ripristino buone condizioni ambientali del sito dismesso agevolando reimpiego di manodopera;
– impegno scritto di non usare sito di produzione per sgranatura del cotone per periodo di 10 anni da approvazione domanda;
b) investimenti nell’industria della sgranatura di tipo materiale ed immateriale diretti a migliorare rendimento globale impresa e riguardanti:
– trasformazione e/o commercializzazione del cotone;
– sviluppo di nuovi processi e tecnologie relative al cotone;
c) partecipazione di agricoltori a sistemi di qualità del cotone (biologico, DOP, IGP, sistemi di qualità riconosciuti da Stati membri). Esclusi sistemi “il cui unico scopo è quello di fornire un controllo più severo rispetto a norme obbligatorie definite da normativa comunitaria o nazionale”. Sistema di qualità ammesso a beneficio CE se:
– specificità del prodotto finale tutelato in base a “obblighi precisi concernenti metodo di ottenimento e trasformazione” che ne garantisce qualità del prodotto finale “significativamente superiore a norme commerciali coerenti in termini di salute delle piante o tutela ambientale”;
– sistemi qualità basati su disciplinari di produzione vincolanti per produttori il cui rispetto verificato da Organismo di controllo indipendente;
– sistemi aperti a tutti i produttori;
– sistemi trasparenti ed in grado di assicurare completa tracciabilità dei prodotti;
– sistemi rispondenti a sbocchi di mercato attuali o prevedibili.
Agricoltori beneficiano di aiuto se prodotto ufficialmente riconosciuto come di qualità;
d) attività di informazione e promozione, comprendenti iniziative intese ad indurre consumatore ad acquistare cotone prodotto nell’ambito di sistemi di qualità e prodotti derivati da cotone (Escluse attività di informazione e promozione finanziate con Reg. CE 3/08), evidenziando:
– caratteristiche o vantaggi specifici di tali prodotti (Evidenziare origine del prodotto solo in caso di DOP o IGP o qualora “riferimenti ad origine secondari rispetto al messaggio principale”);
– peculiari metodi di produzione e tutela ambiente prescritta da sistema di qualità;
– conoscenze scientifiche e tecniche di tali prodotti.
Azione di informazione e promozione su mercato CE attuata mediante organizzazione di fiere e/o esposizioni o partecipazione a queste, campagne di pubbliche relazioni, pubblicità attraverso vari canali di comunicazione o presso punti vendita.
Vietato promuovere marca commerciale. Per prodotti DOP, IGP, biologico possibile riportare sul materiale informativo e promozionale il logo CE. Stati membri accertano che materiale pubblicitario sia conforme a normativa comunitaria (A tal fine beneficiari sono tenuti a trasmettere “bozza di tale materiale”);
e) aiuti per fornitori di macchinari non superiori alle perdite subite. Aiuti concessi in base a criteri obiettivi e non discriminatori per compensare perdite subite, compresa perdita di valore dei macchinari specializzati per raccolta non utilizzabili per altre finalità.
Programma deve comprendere:
a) descrizione dettagliata delle misure proposte con quantificazione dei loro obiettivi;
b) risultati delle consultazioni attuate per definizione programma;
c) valutazione di impatto tecnico economico, ambientale, sociale atteso;
d) descrizione stabilimenti di sgranatura presenti nello Stato membro e relativa capacità dal 2005;
e) scadenzario di attuazione per ciascuna delle misure;
f) tabella finanziaria (Modello pubblicato in Allegato a Reg. 1145/08 su G.U.CE 308/08) indicate risorse da stanziare e prevista ripartizione tra le suddette misure nei limiti di dotazione di bilancio fissate;
g) criteri ed indicatori quantitativi da utilizzare ai fini di monitoraggio e valutazione del programma di ristrutturazione e disposizioni adottate per garantirne effettiva attuazione;
h) designazione di Autorità ed Organismi competenti a cui affidata esecuzione programma;
i) elementi che domanda debbono contenere, fissandone termine di presentazione;
j) criteri di approvazione domande “in base a criteri obiettivi e non discriminatori”, tenendo conto di risorse finanziarie disponibili e relativo versamento del finanziamento (Anticipo o saldo) a completamento delle azioni ed esecuzione dei controlli. Ammesso versamento di uno o più anticipi, comunque non oltre 87,5% delle spese ammissibili, purché costituita cauzione pari a 120% di anticipo. Cauzioni svincolate a conclusione regolarità dei controlli con “eventuali programmi successivi non più subordinati a costituzione di cauzione”. Pagamenti effettuati da Stato membro non oltre 30 Giugno del 4° anno successivo a presentazione di programma di ristrutturazione (o 8° anno se presentato programma di 8 anni);
k) definizione modalità di monitoraggio, controllo, verifica di attuazione del programma, comprendente, prima del pagamento finale (Nel caso di smantellamento impianti entro 3 mesi da termine fissato per smantellamento), ispezione in loco di ciascuno stabilimento o siti di produzione e beneficiario di finanziamento al fine di verificare sussistenza condizioni di aiuto e “portate a compimento misure oggetto di aiuto”. Entro 1 mese da ispezione redatta relazione, contenente: informazioni sul beneficiario; sito di produzione ispezionato; persone presenti; eventuale termine di preavviso della visita; norme oggetto di ispezione; natura delle verifiche eseguite; risultati emersi dal controllo; elementi per cui rilevate inadempienze; valutazione importanza inadempienze rilevate in termini di gravità, portata, persistenza.
Stati membri sono responsabili di:
a) coerenza interna dei programmi di ristrutturazione, loro elaborazione, tenendo conto della “situazione economica dei produttori e degli stabilimenti di trasformazione interessati e necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori e/o stabilimenti di trasformazione”;
b) predisposizione ed esecuzione dei necessari controlli ed applicazione di sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di ristrutturazione.
Modifiche ai programmi inviate non più di 1 volta all’anno, specificando modifiche proposte, motivi e conseguenze finanziarie di queste, eventuale revisione di tabella finanziaria.
Stati membri presentano a Commissione relazione su attuazione programma contenente:
a) descrizione delle misure per cui concesso contributo comunitario per ogni anno del periodo di programmazione in questione;
b) descrizione di eventuali modifiche apportate a programma, loro motivi e conseguenze;
c) descrizione risultati conseguiti con ogni misura in riferimento ad obiettivi fissati nel programma;
d) dichiarazione delle spese sostenute per esercizio finanziario mai superiori a limiti assegnati;
e) stima delle spese fino al termine del periodo previsto di attuazione del programma, comunque entro limiti assegnati da CE a Stato membro;
f) analisi di partecipazione di eventuali altri fondi CE e loro compatibilità con aiuti Reg. 631/08.
Stati membri mettono a disposizione del pubblico su sito web programma di ristrutturazione, relative modifiche, relazione su attuazione programma, relativa normativa nazionale.
Entità aiuto:
Commissione Europea assegna risorse a Stati membri per attuare programmi di ristrutturazione nazionale nel settore del cotone, con esclusione di progetti di ricerca e misure ammissibili al sostegno CE con Reg. 1698/05. Stati membri non contribuiscono alle spese per realizzare programmi di ristrutturazione
Commissione con Reg. CE 73/09 ha stanziato 22.000.000 /anno per programmi di ristrutturazione cotone di cui a partire da anno 2010 4.000.000 a Grecia e 6.134.000 a Spagna.
Riconosciute da CE solo le spese sostenute dopo presentazione del programma di ristrutturazione.
Nel caso di modifiche, spese ammesse dopo invio programma riveduto.
Entità aiuto per smantellamento impianti di sgranatura pari a 190 /t. di cotone non sgranato per quantitativo di cotone trasformato nello stabilimento ammesso ad aiuto nella campagna 2005/06.
Contributo pari a 40% (Elevato a 50% nelle Regioni di convergenza) per investimenti nell’industria di sgranatura riguardano seguenti spese ammissibili:
a) miglioramento di beni immobili;
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature nuove, compresi programmi informatici fino al loro valore di mercato, con esclusione di costi connessi a contratto di leasing (interessi, spese generiche, oneri assicurativi);
c) spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze);
d) operazioni preliminari di sviluppo per nuovi processi e tecnologie (progettazione, sviluppo e collaudo di processi e tecnologie), nonché investimenti materiali e/o immateriali a questi connessi precedenti a loro uso commerciale.
Esclusi semplici investimenti di sostituzione ed imprese in difficoltà finanziarie.
Contributo annuale ad agricoltori che aderiscono a sistema qualità cotone per periodo massimo di 4 anni “determinato in funzione ammontare costi fissi occasionati da partecipazione ai suddetti sistemi di qualità” (v. costi di iscrizione e relativo contributo annuo di partecipazione a sistema di qualità, comprese spese per controlli intesi a verificare rispetto di disciplinare produzione), comunque non oltre 3.000 /anno/azienda.
Contributo per attività di informazione e promozione pari a 70%.
Aiuto per fornitori di macchinari non può superare perdite subite, comunque non oltre 10 /t. di cotone non sgranato raccolto in base a contratti stipulati nella campagna 2005/06 e consegnato ad impianto di sgranatura smantellato.
Sanzioni:
Beneficiario se non soddisfa più condizioni per ottenere aiuto per misure programma di ristrutturazione: multa pari a 10% importo da recuperare + importi indebitamente erogati recuperati maggiorati di interessi legali. Sanzione non applicata se beneficiario segnalato inadempienza ad Autorità competente dimostrando che questa è dovuta a cause di forza maggiore o se pagamento aiuto eseguito a seguito di errore Stato membro. Se irregolarità commessa deliberatamente o per negligenza grave: sanzione pari a 30% importo da recuperare