AIUTI PER ANZIANI

AIUTI PER ANZIANI (L.R. 25/08, 3/18, 32/14; D.G.R. 12/11/18, 16/11/20; D.D.S. 10/12/20)   (social23)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Politiche Sociali (Servizio); Enti pubblici; Centri per impiego, orientamento e formazione (CIOF); Unità valutativa integrata (UVI); Ambiti territoriali sociali (ATS) senza scopo di lucro interessati a svolgere servizio civile volontario per anziani (SCVA), tramite persone non condannate per reati contro la persona ed idonee dal punto di vista psicofisico (come attestato da ASL); assistenti domiciliari

Persone non autosufficienti e persone con oltre 60 anni, titolari di pensione, o lavoratori (subordinati ed autonomi), o soggetti ad essi equiparati e loro familiari

Iter procedurale:

Regione con LR 25/08 garantisce la qualità e l’accessibilità dei servizi alle persone non autosufficienti attraverso:

a)utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni di tali persone, anche nell’ambito di progetti sperimentali promossi dallo Stato;

b)elaborazione di piani individualizzati di assistenza a tali persone (tenere conto delle prestazioni erogate dai servizi sanitari e sociali), redatti avvalendosi anche dell’uso di nuove tecnologie, nell’intento di favorire la prevenzione e il mantenimento delle condizioni di autonomia di questi;

c)compartecipazione al costo delle suddette prestazioni socio-sanitarie, eventualmente differenziato rispetto alle capacità di tali persone di produrre reddito, comunque privilegiando le prestazioni erogate in ambiente domiciliare e semiresidenziale.

Regione fissa le modalità di monitoraggio delle suddette prestazioni, al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse.

Regione con LR 3/18 promuove il Servizio Civile Volontario degli Anziani (SCVA), gestito dagli ATS sulla base di criteri definiti con DGR 1474 nel 12/11/2018, che prevede la organizzazione da parte di ATS di un incontro con gli Enti pubblici del volontariato e le Associazioni di promozione sociale impegnate negli anziani per:

a)selezionare gli ambiti di intervento del SCVA (a tale fine tenere conto di: contesto sociale, culturale ed economico di ATS; bisogni della comunità; obiettivi da perseguire; potenzialità del territorio di riferimento e degli Enti pubblici e privati accreditati senza scopo di lucro) tra i seguenti:

  • accompagnamento di persone nell’ambito dei servizi di trasporto per l’accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie
  • attività di tutoraggio e supporto all’insegnamento nell’ambito dei corsi professionali e dei percorsi formativi
  • assistenza agli studenti durante i loro movimenti verso mense, biblioteche scolastiche, scuola bus ed edifici scolastici
  • animazione, gestione, supporto alle attività svolte nell’ambito di mostre e manifestazioni; musei; biblioteche; parchi pubblici; sale di ritrovo e  di quartiere; impianti ed aree sportive attrezzate; centri sociali, ricreativi e culturali
  • conduzione di terreni in proprietà o in uso pubblico, i cui proventi vengono utilizzati a fini sociali
  • azioni volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni locali artigianali, artistico-musicali, del folklore e del vernacolo
  • attività a sostegno di famiglie con minori, anziani, persone disabili ed altre categorie a rischio di emarginazione sociale
  • assistenza culturale e sociale nell’ambito delle strutture sanitarie, socio sanitarie, sociali, educative, carcerarie (prioritariamente in quelle minorili) a supporto degli operatori professionali
  • azioni di sensibilizzazione, in collaborazione con le strutture pubbliche competenti in materia, nei confronti della popolazione per prevenire la dipendenza da: cibo; sostanze stupefacenti; alcool; fumo; sesso e porno dipendenza; gioco d’azzardo patologico; shopping compulsivo; televisione; internet; cellulare
  • interventi (stagionali o straordinari) di carattere ecologico da attuarsi nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive
  • campagne e progetti di solidarietà sociale

ATS provvede inoltre a:

a)definire il fabbisogno dei servizi alla persona e/o alla comunità da potenziare/migliorare all’interno degli ambiti selezionati

b)individuare il numero degli anziani da coinvolgere nel SCVA, tenendo conto del budget assegnato dal Servizio ad ogni ATS

c)stabilire le procedure di selezione dei progetti di SCVA

d)redigere un avviso pubblico per la presentazione di progetti da parte di SCVA, specificare ambiti di intervento selezionati; relativo fabbisogno di servizi; persone anziane disponibili a svolgere SCVA; numero di anziani da inserire nell’attività progettuale. In alternativa a questa procedura, ATS può promuovere forme di co-progettazione tra pubblico e privato per definire le azioni progettuali da intraprendere con eventuale coinvolgimento diretto della persona anziana.

Enti pubblici/privati di cui sopra che intendono accreditarsi per svolgere SCVA inviano domanda al Servizio, specificando l’ambito di attività tra le precedenti.

Comuni facenti parte di ATS predispongono, a seguito di un avviso pubblico, l’elenco degli anziani che sono disponibili ad intervenire nei progetti di SCVA (possono partecipare solo anziani iscritti nei suddetti elenchi, in possesso di adeguata esperienza, professionalità, attitudine all’espletamento del servizio previsto nel progetto).

Enti, che impiegano anziani in SCVA, stipulano a loro favore una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni e il rischio di responsabilità civile verso terzi

Valutazione ed approvazione dei progetti da parte di ATS fino all’esaurimento delle risorse economiche ad esso assegnate tenendo conto delle seguenti priorità:

  1. azioni progettuali che insistono su un territorio ristretto, facilmente individuabile, avente un contesto socio-economico e culturale omogeneo, in grado di “valorizzare e potenziare ciò che è locale, tradizione e storia della comunità”
  2. presenza di un cofinanziamento da parte dei soggetti partecipanti al progetto
  3. sostenibilità del progetto che deve continuare anche dopo la cessazione dei finanziamenti regionali

Liquidazione da parte dell’Ente capofila di ATS del contributo regionale al soggetto autorizzato a svolgere SCVA avviene sotto forma di:

a)acconto (pari al 60% delle spese ammissibili) a seguito della comunicazione di avvio del progetto da parte del soggetto gestore

b)saldo (pari al 40%) a seguito dell’invio della rendicontazione del progetto

Servizio esegue il monitoraggio sulle attività realizzate e Giunta Regionale entro il 30 Novembre convoca una Conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le Amministrazioni pubbliche coinvolte nella LR 3/18 a discutere sull’esperienza maturata nel corso dell’anno e sulle iniziative programmatiche da intraprendere per l’anno successivo

Affidamento del servizio avviene mediante la sottoscrizione di un atto di impegno da parte dell’anziano con il soggetto autorizzato a svolgere il progetto (senza che ciò comporti l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato tra le parti), in cui specificare:

  • articolazione delle prestazioni da fornire secondo moduli temporali
  • rimborso delle spese documentate sostenute dall’anziano, se  preventivamente autorizzate
  • facoltà per l’anziano volontario di: impegnarsi solo per alcuni dei moduli temporali previsti; recedere dall’impegno con congruo preavviso
  • impegno da parte dell’anziano di rispettare sia le normative vigenti (comprese quelle sulla privacy), sia le prescrizioni impartite dall’Ente in merito all’organizzazione ed esecuzione del servizio affidato

Giunta Regionale con DGR 1424 del 16/11/2020 definisce modalità di utilizzo del Fondo regionale per non autosufficienza da destinare a:

1)       assegno di cura a favore di anziani non autosufficienti, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti dai familiari stessi o da assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, al fine di mantenere anziano “nel proprio contesto di vita e di relazioni” nell’ambito di un Piano assistenziale individualizzato” (PAI) predisposto dal Servizio sociale di residenza/domicilio (in accordo con UVI nei casi di particolare complessità). A tal fine Ente capofila di ATS informa cittadini circa possibilità di usufruire di assegno di cura, mediante avviso pubblico in cui riportare: caratteristiche ed obiettivi da conseguire con iniziativa; criteri di accesso; modalità, tempi e luoghi dove presentare domanda. Persona anziana per beneficiare di assegno di cura deve, alla data indicata nel bando emanato da ATS:

–          aver compiuto 65 anni;

–          essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% (anche nel caso di cecità);

–          aver ricevuto il riconoscimento definitivo della indennità di accompagnamento;

–          essere residente in uno dei Comuni di ATS ed ivi domiciliata (per anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori dalla Regione, assegno concedibile solo se domicilio ricade in Comuni confinanti con Marche);

–          usufruisce di adeguata assistenza presso proprio domicilio o altro domicilio privato “nelle modalità verificate da assistente sociale di ATS di riferimento” (insieme ad UVI nei casi di particolare complessità);

–          essere in grado di “determinare e gestire le decisioni riguardanti la propria assistenza e vita” (cioè di intendere e volere) o, in caso di incapacità temporanea o permanente, disporre di familiari o soggetti incaricati della sua tutela (v. amministratore di sostegno, tutore, curatore);

–          presentare domanda (modello predisposto da ATS) presso Punto Unico di Accesso (PUA) o presso Uffici di Promozione Sociale (UPS) di ATS, allegando certificazione attestante: possesso di invalidità al 100% e di indennità di accompagnamento; indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In caso di soggetti già beneficiari di assegno di cura negli anni precedenti, allegare copia del riconoscimento di indennità di accompagnamento e del certificato di attestazione ISEE, nonché stato di famiglia aggiornato, al fine di consentire verifica del mantenimento dei requisiti economici di accesso

ATS esegue istruttoria delle domande pervenute e predispone graduatoria unica per ATS valida per 1 anno, redatta in base a minore reddito ISEE posseduto (a parità di reddito ISEE tenere conto della età maggiore), che viene approvata dal Comitato dei Sindaci di ATS . Se numero di assegni disponibili inferiore rispetto a domande pervenute, Coordinatore di ATS può scorrere graduatoria qualora “si presentano uscite di utenti o per decesso o per sopraggiunta inappropriatezza.

Coordinatore di ATS, definita graduatoria, affida valutazione dei singoli casi ad assistente sociale di ATS o del Comune capofila, che, tramite visita domiciliare ed avvalendosi della professionalità di componenti UVI in caso di situazioni di “alta complessità assistenziale, richiedenti presenza di competenze sanitarie”, verifica presenza delle condizioni operative che consentono sottoscrizione di Patto per assistenza domiciliare (PAD) da sottoscrivere con famiglia che assiste anziano o con anziano stesso

Conclusa l’analisi, assistente sociale provvede alla stesura del PAI (o al suo aggiornamento in caso di soggetti già presi in carico da ATS), in cui evidenziare “requisiti che consentono accesso ad assegno di cura”. Coordinatore di ATS sottoscrive con beneficiario di assegno il PAD, in cui indicare: percorsi assistenziali a carico della famiglia; impegni a carico dei servizi; qualità della vita da garantire; modalità di utilizzo dell’assegno di cura; termini di erogazione di assegno; impegno formale da parte di assistente familiare del beneficiario ad iscriversi nell’Elenco regionale di assistenza familiare gestito da CIOF entro 12 mesi da concessione del beneficio

Assistente sociale garantisce “momenti programmati di verifica del PAI e rispetto delle indicazioni riportate in PAD, al fine di “valutare efficacia dell’intervento e verificare possibilità di eventuali cambiamenti in corso d’opera in ordine ad appropriatezza del contributo”

Servizio trasferisce risorse ad ATS che le gestisce tramite Ente capofila (evitare trasferimenti di queste ad Enti locali) e le liquida ai beneficiari finale “con la massima sollecitudine”, previo controllo a campione sulle dichiarazioni ISEE inviate

2)       servizio di assistenza domiciliare (SAD) gestito da ATS e riguardante solo anziani di oltre 65 anni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, al fine di:

a)favorire la permanenza dell’anziano nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza;

b)evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo o residenze protette

Interessati inviano domanda a PUA che, tramite assistente sociale di ATS (avvalendosi in caso di maggiore complessità di UVI), valuta richiesta di SAD

Ogni ATS, in base alle richieste pervenute, predispone progetto di utilizzo della quota dei fondi destinati a SAD, in cui specificare: “percorsi di miglioramento qualitativo del servizio in termini di estensione temporale di questo”; eventuali prestazioni aggiuntive; formazione ed aggiornamento del personale impiegato nel servizio; supervisione delle attività; ulteriori indicatori di qualità; percentuale di incremento dell’offerta da raggiungere nel corso dell’anno tramite indicatori relativi al numero di anziani da assistere e personale sociale aggiuntivo messo a disposizione

Organizzazione di SAD a livello di ATS ne prevede la gestione attraverso regolamento unico, in cui definire: soglia minima ISEE di compartecipazione al costo del servizio; formazione di graduatorie e liste uniche di attesa.

Risorse trasferite ad ATS gestite direttamente da queste tramite Ente capofila (evitare trasferimento di risorse ad Enti locali) tramite:

a)programmazione con delibera del Comitato dei Sindaci di ATS ed inserimento del progetto SAD nel Piano attuativo annuale di ATS;

b)gestione della quota assegnata da parte di Ente capofila mediante istituzione di apposita Sezione nel proprio bilancio

Servizio esegue controlli per monitorare utilizzo dei fondi. Al riguardo ATS ed Enti locali debbono fornire tutte le informazioni richieste. Dati raccolti messi a disposizione del Tavolo regionale permanente di monitoraggio e dei Tavoli di monitoraggio istituiti da ATS

Entità aiuto:

Regione Marche con L.R. 25/08 istituisce il “Fondo per la non autosufficienza”, le cui risorse sono fissate annualmente in sede di bilancio, al fine di:

1)       sostenere le “prestazioni e servizi sociali forniti dai soggetti accreditati ai residenti nel territorio regionale in condizioni di non autosufficienza”;

2)       rafforzare le strutture sanitarie, nell’intento di agevolare e semplificare l’accesso alle informazioni ed ai servizi socio-sanitari;

3)       attivare e rafforzare i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali (prioritariamente quelli domiciliari), allo scopo di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti;

4)       implementare i servizi di sollievo alla famiglia, nonché definire gli interventi di sostegno (mediante piani individualizzati di assistenza) alla persona non autosufficiente e al lavoro di assistenza svolto dalla famiglia (in forma diretta od indiretta).

Risorse del Fondo, ripartite dalla Giunta Regionale in base alle caratteristiche socio-economiche, geografiche, demografiche, epidemiologiche dei diversi Ambiti territoriali o distretti sanitari, in modo da “raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno”, sono costituite da:

a)risorse del Fondo regionale sanitario, Fondo sociale regionale, Fondo nazionale per la non autosufficienza

b)eventuali risorse provenienti dalla fiscalità regionale

c)eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici/privati

d)risorse

LR 3/18 stanzia fondi definiti con Legge di bilancio per concedere contributi agli Enti accreditati, al fine di sviluppare iniziative e progetti di attività socialmente  utili avvalendosi di anziani volontari.  Risorse sono ripartite tra i vari ATS in base ai seguenti parametri:

  • quota uguale per tutti gli ATS (pari al 15%)
  • quota variabile (pari al 30%) definita  in proporzione alla superficie del territorio di ATS
  • quota variabile (pari al 55%) definita in proporzione alla popolazione residente in ATS con oltre 60 anni di età.

Le suddette risorse sono trasferite dalla Regione ad Ente capofila di ATS  in un’unica soluzione per la realizzazione degli interventi. Spese ammissibili a contributo comprendono anche:

a) polizza assicurativa a copertura di rischi ed infortuni, del volontario; rischi per responsabilità civile verso terzi

b)rimborso delle spese sostenute da anziani, purché preventivamente  autorizzate dal soggetto titolare del progetto, comunque  fino a 100 €/mese/anziano

Regione Marche con L.R. 32/14 istituisce “Fondo per anziani non autosufficienti” da destinare:

  • per almeno 30% ad erogazione assegno di cura a favore di anziani con oltre 65 anni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari (anche non conviventi) o di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro;
  • per almeno 30% al potenziamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) gestito da Comuni/ATS a favore di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti

Per anno 2020 Giunta Regionale con DGR 1424 del 16/11/2020 ha stanziato 4.170.000 €, di cui 2.250.000 € per interventi a favore di disabilità gravissima e 1.970.000 € per interventi a favore di anziani non autosufficienti da destinare a SAD e ad assegno di cura pari a 200 €/mese per 12 mesi (da tenere presente che in caso di più soggetti non autosufficienti presenti nello stesso nucleo familiare concessi non oltre 2 assegni con priorità per anziano con maggiore età ed in caso di parità di età, in base a gravità delle condizioni di salute e quindi di maggiore bisogno di assistenza valutata da UVI), da ritenersi alternativo ad intervento “Home Care Premium” di INPS, o intervento “Disabilità gravissima” o progetto “Vita indipendente”. Riparto di tali risorse avviene:

  • per 37,5% in base al numero delle persone con oltre 65 anni residenti in ATS sul totale delle persone con oltre 65 anni residenti nelle Marche
  • per 37,5% in base al numero delle persone con oltre 85 anni residenti in ATS sul totale delle persone con oltre 85 anni residenti nelle Marche
  • per 6,25% in base ad indice di vecchiaia, cioè alla percentuale di persone con oltre 65 anni sul totale dei residenti in ATS
  • per 6,25% in base ad indice di 3° e 4° età di ATS, cioè percentuale di persine con oltre 85 anni sul totale delle persone con oltre 65 anni residenti in ATS
  • per 12,5% in base a kmq. complessivi del territorio di ATS sul totale di kmq. del territorio regionale

Sanzioni:

Erogazione assegno di cura si interrompe qualora:

a)assegnatario è inserito in forma permanente in una struttura residenziale;

b)beneficiario accede al Servizio Assistenza Domiciliare (SAD);

c)perde condizioni previste dal bando al momento della sottoscrizione degli impegni assunti nell’ambito del PAI e del Patto per assistenza;

d)perde condizioni di accesso e delle finalità previste dall’intervento;

e)rinuncia per scritto al beneficio;

f)si rileva decesso del beneficiario;

g)si ha ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni se supporto assistenziale durante tale periodo viene meno

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