AIUTI AMMASSO PRIVATO UE

AIUTI AMMASSO PRIVATO UE (Reg. 1308/13, 1238/16, 1240/16)  (cee40)

Soggetti interessati:

Organismi pagatori riconosciuti da Stati membri (per Marche è AGEA)

Operatori che intendono presentare offerta/domanda di aiuto ad ammasso privato fissato in anticipo, purché:

  • stabiliti nella Comunità e titolari di partita IVA
  • prodotti conferiti di qualità sana, leale e mercantile, di origine UE, con livelli di radioattività nei limiti massimi consentiti, ed aventi seguenti requisiti per:
  1. formaggi DOP/IGP:
  2. età minima, alla data di inizio contratto di ammasso, pari a quella del periodo di maturazione previsto dal relativo disciplinare di produzione, maggiorata di un periodo di maturazione supplementare atto ad accrescere il valore del formaggio. Se in disciplinare non previsto alcun periodo di maturazione, età minima è quella corrispondente al periodo di maturazione atto ad accrescere il valore del formaggio
  3. immagazzinati in forme intere nello Stato membro di produzione della DOP/IGP
  4. non oggetto di precedenti contratti di ammasso
  5. recante in caratteri indelebili: codice di identificazione di impresa di produzione; data di fabbricazione
  6. tenuta, da parte del responsabile di magazzino, di un registro, in cui riportare: giorno di entrata in ammasso; codice di impresa; data di fabbricazione
  7. burro:
  8. tenore minimo di materie grasse del latte pari a 80%; tenore massimo di sostanza secca lattica non grassa pari a 2%; tenore massimo di acqua del 16%
  9. prodotto presso imprese riconosciute, come attestato da documento rilasciato da Autorità competente
  10. prodotto nei 60 giorni precedenti invio domanda/offerta di ammasso
  11. riportato su imballaggio: codice identificativo di stabilimento e Stato membro di produzione; numero partita di fabbricazione; peso netto; data di fabbricazione; data di entrata in ammasso (non necessaria se responsabile di ammasso si impegna a tenere registro, in cui riportare, nel giorno di entrata del burro in ammasso, le indicazioni precedenti). Non necessario indicare “burro di crema dolce” se burro ha PH superiore a 6,2
  12. qualora burro prodotto in Stato diverso da quello di ammasso, impegno di Stato membro di produzione a fornire adeguata assistenza, ai fini della verifica dell’origine del prodotto
  13. latte scremato in polvere:
  14. ottenuto da latte vaccino prodotto in UE
  15. tenore massimo di: 1,5% di grassi; 5% di acqua; 34% di materia proteica di estratto secco non grasso;
  16. prodotto nei 60 giorni precedentiinvio domanda/offerta di ammasso;
  17. confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg. o in big bag di peso massimo di 1.500 kg., recanti seguenti indicazioni: codice identificativo di stabilimento e di Stato membro di produzione; data di fabbricazione; data di entrata in ammasso. Non necessario indicare “latte scremato in polvere spray”
  18. attestazione di origine del prodotto in base a riconoscimento di impresa produttrice, o ad altra prova rilasciata da Autorità competente di Stato membro di produzione. Se prodotto ottenuto in altro Stato membro occorre che questo fornisca assistenza, per verificare origine del prodotto
  19. impegno a tenere un registro, in cui annotare, nel giorno di entrata in ammasso, le indicazioni di cui sopra
    1. carni bovine, suine, ovine, caprine:
  20. macellate secondo le disposizioni comunitarie e nel caso di carcasse bovine classificate secondo tabelle UE
  21. carcasse e tagli di carne di agnelli di età inferiore a 12 mesi
  22. carni di animali allevati nella UE almeno negli ultimi 3 mesi per bovini (2 mesi per ovini e caprini), sin dalla nascita per suini macellati prima di 2 mesi di età
  23. carni prive di caratteristiche che le rendono non idonee ad ammasso, o al successivo utilizzo
  24. carni non provenienti da animali macellati di urgenza, e comunque macellati non oltre 10 giorni prima di conferimento carni ad ammasso
  25. carni conferite ad ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato
  26. quantitativo minimo di carne oggetto di domanda/offerta pari a 10 t.
    1. fibre lunghe di lino:
  27. ottenute da separazione completa di fibra e parti legnose dello stelo che, al termine di stigliatura, si presentano come fili di almeno 50 cm., disposti parallelamente in fasci, strati, nastri
  28. quantitativo minimo oggetto di domanda/offerta pari a 2.000 kg.
  29. immagazzinate in balle, su cui riportate seguenti indicazioni: numero identificativo di stabilimento e di Stato membro di produzione; data di entrata ad ammasso; peso netto
    1. zucchero bianco:
  30. conferito alla rinfusa, o in sacchi di 800 kg. recanti indicazione del peso netto
  31. tenore di umidità inferiore a 0,06%
  32. rientrante (fino a campagna 2016/2017) entro quota assegnata a stabilimento nell’anno di presentazione offerta/domanda
    1. olio di oliva:
  33. offerta/domanda inviata da: Organizzatori produttori (OP) ed Associazioni di Organizzazioni produttori (AOP) riconosciute in base a normativa di Stato membro; frantoio od impresa di condizionamento di olio di oliva che soddisfa requisiti  di Stato membro. Esclusi operatori sottoposti ad un procedimento giudiziario dovuto ad irregolarità riscontrate nel settore olivicolo.

Iter procedurale:

Commissione Europea può decidere apertura di  gara o fissazione anticipata di aiuto ad ammasso evidenziando:

  1. prodotti (con relativo codice)
  2. eventuale importo di aiuto fissato in anticipo per unità di misura
  3. unità di misura dei quantitativi offerti
  4. se offerta o aiuto fissato in anticipo riguarda prodotti già conferiti ad ammasso
  5. durata di offerta, o periodi in cui è possibile presentare domanda per aiuto fissato in anticipo
  6. durata di ammasso
  7. quantitativo complessivo ammesso ad ammasso privato
  8. quantitativo minimo per offerta/domanda
  9. importo della cauzione per unità di misura da costituire per offerta/domanda
  10. periodi di conferimento ad ammasso e svincolo da ammasso
  11. indicazioni da riportare su imballaggi

Se concessione aiuto ad ammasso è limitata solo ad alcuni Stati membri o Regioni di questi, offerte/domande presentate solo in questi.

In caso di  gara, offerta inviata non prima di 6  giorni da entrata di vigore di Regolamento di esecuzione. Offerta/domanda di aiuto ad ammasso privato ammessa solo se:

  1. comprende almeno seguenti informazioni: riferimento a Regolamento di apertura gara o fissazione anticipata di importo; durata di ammasso; quantitativo di prodotto oggetto di offerta/domanda; se prodotti sono già conferiti ad ammasso; nome ed indirizzo  di ogni luogo in cui prodotti sono ammassati; numero di identificazione impresa riconosciuta; data di scadenza di gara od importo di aiuto unitario fissato in bando gara (IVA esclusa)
  2. operatori costituiscono cauzione a favore di AGEA se previsto in Regolamento esecutivo.

AGEA se giudica ammissibile domanda/offerta presentata ne informa operatore entro 3 giorni lavorativi successivi. Stato membro comunica a Commissione tutte le domande/offerte  ammissibili entro termine fissato nel Regolamento esecutivo per le gare od entro le 12 ore di ogni martedì per le domande con fissazione anticipata di aiuto (evidenziare quantitativi richiesti nella settimana precedente). In tali comunicazioni non si deve riportare nome, indirizzo, numero partita IVA di operatore. Se Stato  membro  non effettua tale comunicazione, il quantitativo richiesto/offerto si ritiene “nullo”.

Se gara fissa un quantitativo massimo di ammasso privato e se quantitativi offerti ammissibili superano tale limite, Commissione adotta coefficiente di attribuzione da applicare a tutte le offerte ammesse (decisione pubblicata su GUCE).

Se  non è stato fissato un importo massimo di aiuto ad ammasso, tutte  le offerte sono  respinte, mentre se tale importo è stato fissato vengono accettate solo quelle offerte uguali o inferiori a questo.

AGEA comunica ad operatori esito di gara entro 3 giorni lavorativi da entrata in vigore della decisione di Commissione.

Per prodotti già in ammasso, domanda si considera accettata entro 8 giorni lavorativi successivi a suo ricevimento, salvo se Commissione, a seguito esame della situazione vigente, da cui “risulta un uso eccessivo del regime di aiuto ed ammasso privato o sussistenza rischio di un suo uso eccessivo o di speculazione”, decide di:

  1. sospendere applicazione del regime per non oltre 5 giorni lavorativi (domande presentate entro tale periodo sono respinte)
  2. fissare percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati in domanda, con possibilità per operatore di ritirare la domanda entro 10 giorni lavorativi successivi ad entrata in vigore della decisione di Commissione, se viene meno quantitativo contrattuale minimo
  3. respingere domande presentate, la cui accettazione dovrebbe avvenire nel periodo di sospensione

Cauzione costituita svicolata se:

  • domanda inammissibile
  • applicato un coefficiente di attribuzione, con conseguente svincolo della quota di cauzione correlata  al quantitativo non accettato
  • offerta ritirata a seguito di fissazione coefficiente di attribuzione
  • soddisfatti obblighi contrattali per intero quantitativo oggetto di contratto

Ricevuta la  notifica di ammissibilità, operatore comunica ad AGEA, almeno 5 giorni lavorativi prima (AGEA può chiedere termine più breve): calendario  di entrata dei prodotti in ammasso; nome ed indirizzo  di ogni luogo di ammasso privato; quantitativi corrispondenti.

Per le carni le operazioni di conferimento ad ammasso iniziano giorno in cui singolo lotto viene sottoposto a controllo da parte di AGEA, con conseguente rilevamento del peso netto, fresco o refrigerato, nel luogo di ammasso qualora prodotto venga congelato sul posto, o nel luogo di congelazione, se ciò avviene in impianti esterni al centro di ammasso.

Prodotti sono conferiti ad ammasso entro 28 giorni successivi a comunicazione di accettazione offerta/domanda. Operazioni di conferimento ad ammasso si considerano concluse il “giorno in cui ultimo lotto del quantitativo oggetto di offerta/domanda è conferito ad ammasso”.

Periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno  successivo alla data di:

  • comunicazione di accettazione di offerta da parte AGEA, o di ricevimento della domanda per prodotti già in ammasso
  • conclusione delle operazioni di conferimento ad ammasso per prodotti non ancora in ammasso

Contratti sono conclusi tra AGEA ed operatori per quantitativi effettivamente conferiti ad ammasso, comunque mai superiore al quantitativo comunicato da AGEA nella propria decisione di ammissibilità di offerta/domanda, o al quantitativo già presente in ammasso (se questo inferiore a 95% di quello indicato in offerta/domanda o risultante da applicazione coefficiente  di riduzione, non concluso alcun contratto).

AGEA notifica ad aggiudicatario contratto entro 5 giorni lavorativi successivi a data di emissione relazione di controllo, operazione di ammasso, purchè ricevuto tutta la documentazione necessaria per sua definizione . Contratto, che si intende concluso giorno di sua notifica ad operatore, contiene:

  1. disposizioni riportate nel Regolamento di esecuzione di gara o di fissazione anticipata di aiuto ad ammasso
  2. obblighi di operatore, quali:
  • conservare ad ammasso quantitativo contrattuale per il periodo indicato in contratto, comunque pari a quello fissato in Regolamento di esecuzione (se ultimo giorno di ammasso cade di sabato, domenica o festivo, il termine è quello di ultima ora di quel giorno), “a proprio rischio ed a proprie spese” ed in condizioni tali da mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti in ammasso, senza necessità di loro sostituzione o trasferimento in altro luogo di ammasso (salvo zucchero che può essere posto in silos insieme ad altri zuccheri) o trasferito in altri silos, o altri prodotti, come formaggi DOP/IGT, trasferiti in via eccezionale, dietro richiesta motivata di operatore ed autorizzata da AGEA)
  • conservare documenti di pesatura redatti al momento di entrata in ammasso
  • inviare documenti relativi ad operazioni di conferimento ad ammasso (compresa ubicazione del lotto, silos con quantitativi corrispondenti) ad AGEA entro 5 giorni lavorativi da conferimento ad ammasso
  • consentire ad AGEA di controllare, in qualsiasi momento, adempimento degli obblighi contrattuali
  • fare in modo che prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili ed identificabili per lotto/partita/contenitore/silos
  • mettere a disposizione, su richiesta AGEA, tutta la documentazione inerente il contratto,  al fine di consentire accertamento di: numero identificativo di impresa riconosciuta ed eventuale Stato membro di produzione; origine e data di produzione (per zucchero anche anno  di commercializzazione, mentre per carni bovine data di macellazione); data di conferimento ad ammasso; peso (per carne numero di tagli imballati); indirizzo del luogo di ammasso privato; modalità per rapida identificazione del prodotto nel suddetto luogo (nel silos designato in caso di zucchero sfuso), ultimo giorno di ammasso contrattuale e giorno di effettivo ritiro da ammasso
  • tenere registro (eventualmente dal responsabile di magazzino), in cui annotare, per numero di contratto, o per lotto/partita/contenitore/silos: data di conferimento e di svincolo da ammasso; quantitativo dei prodotti in  ammasso; ubicazione dei prodotti

Per lotti conferiti ad ammasso AGEA effettua controlli in loco, entro 30 giorni da inizio ammasso (per carni controlli al momento di conferimento ad ammasso; per oli di oliva controlli prima di sigillatura dei contenitori) allo scopo di verificare: registro di magazzino; documenti giustificativi (bollettini di pesatura, distinte di consegna); presenza materiale dei quantitativi contrattuali; identificazione dei lotti nel luogo di ammasso. In circostanze eccezionali, AGEA può prorogare di 15 giorni tali controlli, informandone gli operatori interessati. Oltre ai suddetti controlli, verrà eseguito anche controllo fisico su un campione di prodotto (pari almeno a 5% dei lotti e 5% del quantitativo totale in ammasso) al fine di accertare che quantitativo, natura, composizione, confezionamento, marcatura di prodotti e lotti in deposito sia conforme ai requisiti di ammasso privato UE ed a quanto  indicato da operatore nell’offerta.

Durante periodo di ammasso, AGEA procede a controlli in loco senza preavviso, su un campione casuale di prodotto, almeno pari a 5% dei lotti e 5% del quantitativo oggetto di contratto (campione può comprendere non oltre 25% dei lotti già controllati in precedenza), per verificare presenza ed identificazione del prodotto nel luogo di ammasso (nel caso di zucchero sfuso se ubicato nel silos designato). Tale tipo di controllo non necessario se AGEA, in accordo con operatore, ha sigillato i prodotti, in modo  che quantitativi contrattuali non possono uscire dal luogo di ammasso senza rompere tali sigilli.

Alla fine del periodo di ammasso, ma prima di iniziare le operazioni di svincolo dei prodotti, AGEA  effettua:

  1. controlli in loco, per verificare adempimento di obblighi contrattuali, ed in particolare: registro di magazzino e documenti giustificativi; presenza di lotti ed identificazione dei prodotti nei depositi di ammasso
  2. controlli fisici a campione, su almeno 5% dei lotti e 5% dei quantitativi oggetto di contratto, per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura ed identificazione dei prodotti presenti in ammasso. Se AGEA ha apposto sigilli di cui sopra, sufficiente verificare presenza ed integrità dei suddetti sigilli.

Se luogo di ammasso situato in Stato membro diverso, AGEA chiede assistenza di Organismo pagatore di tale stato per controllo in loco entro termine fissato.

A conclusione dei controlli, AGEA  redige, entro 5 giorni lavorativi successivi, un verbale contenente: data ed ora di inizio del controllo; eventuale preavviso; durata del controllo; responsabili presenti; natura e portata dei controlli eseguiti; indicazione dei documenti e prodotti esaminati;  risultati e conclusioni; eventuale necessità di un seguito. Verbale, sottoscritto da funzionario AGEA e da operatore/responsabile di magazzino viene inserito nel fascicolo di pagamento.

Svincolo da ammasso può iniziare a partire dal giorno successivo ad ultimo giorno del periodo di ammasso, od alla data indicata nel bando di gara o nel Regolamento di fissazione anticipata aiuto. Svincolo attuato per lotti  interi, o per quantità inferiori se autorizzato da AGEA (in caso di prodotti sigillati, svincolo solo dei quantitativi sigillati).

Se nel Regolamento esecutivo il periodo di ammasso contrattuale viene indicato sotto forma di intervallo tra 2 date, operatore comunica ad AGEA intenzione di iniziare a svincolare prodotti ad ammasso (precisare lotti/partite/contenitori/silos interessati) almeno 5 giorni lavorativi prima (AGEA può fissare termine inferire).

Operatore  presenta domanda di pagamento aiuto entro 3 mesi da fine periodo di ammasso contrattuale. Pagamento effettuato da  AGEA entro 120 giorni, previa verifica adempimento degli obblighi contrattali (nessun pagamento se è in corso indagine  amministrativa, fino a sua conclusione).

AGEA prende le dovute misure per assicurare il rispetto degli obblighi relativi alla concessione di aiuti ad ammasso privato, ed in particolare;  verifica amministrativa delle domande/offerte di aiuto ad ammasso; verifica pesatura dei prodotti consegnati ad ammasso e dei quantitativi contrattuali; analisi di campioni di materiali prelevati da ammasso alla presenza di funzionari AGEA; esame di contabilità finanziaria e di magazzino (documenti timbrati da AGEA).

Entità aiuto:

Commissione in base a comunicazioni inviate da Stati membri può decidere di fissare o meno un importo massimo di aiuto.

Aiuto ad ammasso privato versato se almeno 99% del quantitativo contrattuale è mantenuto in ammasso per il periodo oggetto di contratto, o quanto meno per il periodo minimo fissato da bando di gara (percentuale ridotta a 97% in caso di: zucchero immagazzinato separatamente da altro zucchero; olio di oliva; fibre di lino; carni bovine, suine, ovine e caprine fresche entrate in magazzino; formaggi; latte scremato in polvere in big bag).

Importo di aiuto ad ammasso ridotto in proporzione a diminuzione del periodo di ammasso.

Sanzioni:

Salvo casi di forza maggiore, se quantitativo ammassato durante periodo contrattuale inferiore a 99% di quantitativo contrattato: nessun aiuto versato. Tuttavia in caso di  zucchero immagazzinato separatamente da altro zucchero, olio di oliva, fibra di lino, carni fresche, bovine, suine, ovine, caprine, formaggio, latte scremato in polvere in bigbag se mantenuto in ammasso almeno 97% del quantitativo oggetto di contratto: aiuto versato per quantitativo  contrattuale.

Se a seguito controlli eseguiti durante periodo di ammasso, o al momento dello svincolo accertata presenza di prodotti difettosi, o prodotto in ammasso svincolato per tali motivi prima della scadenza fissata o del termine minimo di ammasso: nessun aiuto versato per tali prodotti, fermo restando che rimanga in ammasso un quantitativo almeno pari a quello minimo previsto da bando di gara

Se contraente non rispetta, per totalità del quantitativo contratto, la scadenza del periodo di ammasso  fissato, o il termine minimo per avviare svincolo: aiuto ridotto di 10% per giorno di ritardo, comunque non oltre 100% di aiuto dovuto.

Se non rispettati termini di comunicazione di avvio operazioni di svincolo: nessun aiuto versato.

Se domanda/offerta  ritirata  per motivi diversi da fissazione del coefficiente di attribuzione, o modificata dopo suo invio,  o meno del 95% del quantitativo indicato in offerta/domanda viene collocato ad ammasso alle condizioni previste,  o mantenuta in ammasso nel sito indicato  da operatore una quantità inferiore a quella indicata in contratto per il periodo stabilito (anche in caso di zucchero immagazzinato sfuso), o da controlli risulta che prodotti collocati in ammasso non corrispondono  ai requisiti  di qualità prescritti, o non rispettato obbligo di comunicare avvio operazioni di svincolo: cauzione incamerata.

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