AIUTI ALIMENTARI A PAESI IN VIA SVILUPPO

AIUTI ALIMENTARI A PAESI IN VIA SVILUPPO (Reg. 1292/96) (coopin10)

Soggetti interessati:

Paesi in Via di Sviluppo (PVS) oggetto di “deficit alimentari gravi o da crisi alimentari, nonché azioni di sostegno alla sicurezza alimentare” (Elenco Paesi riportato in allegato a Reg. 1292/96).

Organizzazioni internazionali governative e non governative che soddisfano seguenti caratteristiche:

a) costituite in uno Stato CE senza avere scopo di lucro;

b) avere sede principale in Stato CE o Paese PVS;

c) poter dimostrare di gestire azioni di aiuto alimentare in quanto dispongono di idonea capacità

    amministrativa, finanziaria, tecnica e logistica, esperienza nel settore dell’aiuto alimentare,

    conoscenze nel PVS oggetto di intervento;

d) impegnate a rispettare le condizioni imposte dalla CE.

CE impegnata a:

– promuovere sicurezza alimentare a livello familiare, locale, regionale, nazionale dei PVS;

– elevare livello nutrizionale delle popolazioni beneficiarie;

– garantire approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione;

– promuovere disponibilità ed accesso popolazione ai prodotti alimentari;

– contribuire a sviluppo socio-economico equilibrato dei PVS;

– appoggiare iniziative dei PVS atte a migliorare produzione alimentare a livello locale, regionale,

  nazionale;

– ridurre la dipendenza dei PVS dagli aiuti alimentari;

– contribuire alle iniziative di lotta contro la povertà;

– coordinare iniziative di aiuto alimentare con altri programmi CE “nonché nelle strategie alimentari

  dei Paesi interessati”

Iter procedurale:

CE, sentiti Stati membri (Risposta entro 3 giorni) valuta necessità di inviare aiuti alimentari a PVS, tenendo conto:

– deficit alimentare, carestia, pericolo imminente di carestia che può costituire grave minaccia per

  vita e salute della popolazione;

– reddito pro-capite ed esistenza fasce sociali particolarmente svantaggiate;

– indicatori sociali del benessere della popolazione;

– situazione bilancia pagamenti del Paese beneficiario;

– impatto socio-economico e costo iniziativa;

– esistenza nel Paese beneficiario di una politica di sicurezza alimentare di lungo periodo attuata

  mediante progetti di sviluppo. Aiuto può contribuire a realizzare tali progetti. In tal caso fornitura

  aiuti pluriennali, connessa a realizzazione programma;

– necessità di creare scorte alimentari di sicurezza a livello nazionale e regionale;

– abitudini alimentari delle popolazioni interessate.

Commissione CE , acquisito parere “Comitato della sicurezza ed aiuto alimentare”:

– stabilisce elenco dei prodotti forniti a titolo di aiuto;

– fissa “modalità di mobilizzazione, controllo e valutazione”;

– fissa ripartizione aiuto tra Paesi beneficiari in termini quantità e costi dei prodotti. Volume aiuto

  inferiore a “quantitativi necessari alla popolazione per fronteggiare situazione durante un periodo

  di tempo inferiore a 6 mesi”;

– modifica esecuzione dei programmi di aiuto durante attuazione;

– esegue valutazione su efficacia azioni intraprese;

– presenta relazione su stato attuazione programma di aiuti a PVS.

CE attua azioni di sostegno alla sicurezza alimentare ai PVS al fine di “ridurre la dipendenza alimentare e quella dell’aiuto alimentare”, comprendente:

a) fornitura sementi, attrezzi, fattori necessari alla produzione alimentare;

b) operazioni sostegno al credito rurale, soprattutto per le donne;

c) operazioni di approvvigionare la popolazione di acqua potabile;

d) operazioni di magazzinaggio, commercializzazione, trasporto, distribuzione o trasformazione

    di prodotti agricoli ed alimentari;

e) azioni di sostegno a settore privato per sviluppare flussi commerciali a livello locale, regionale

    nazionale;

f) attività di ricerca applicata e di formazione in loco;

g) progetti di sviluppo produzione alimentare rispettosi ambientale;

h) attività di accompagnamento, assistenza tecnica, formazione in loco, a favore in particolare di

    donne, Organizzazione di produttori e lavoratori agricoli;

i) progetti per produzione di fertilizzanti mediante impiego materie prime PVS;

l) azioni di sostegno a strutture locali che forniscono aiuti alimentari.

CE organizza altresì nei PVS:

1) sistemi di allarme rapido e di raccolta dati su evoluzione dei raccolti, scorte e mercati, nonché

    situazione alimentare della popolazione;

2) azioni di miglioramento sistemi di magazzinaggio per ridurre perdite ed assicurare capacità di

    stoccaggio sufficiente in caso di emergenza (v. Realizzazione infrastrutture, unità di scarico,

    disinfestazioni, insaccamento …);

3) studi preliminari ed azioni di formazione connessi a tali attività.

PVS beneficiari, Organizzazioni internazionali, Organizzazioni non governative possono chiedere a CE cofinanziamento miglioramento sicurezza alimentare.

Priorità nell’approvazione richieste assegnata a:

– progetti di impatto durevole e particolare validità economica,

– definizione precisa degli obiettivi ed indici di realizzazione di questi.

Il reperimento dei prodotti oggetto di aiuto è attuato nella CE, nel Paese beneficiario, in Paese PVS della stessa zona beneficiaria, in Paese Terzo (Prodotto nn reperibile altrimenti od incremento efficacia aiuto), in modo da evitare che questi rechino perturbative al mercato ed avviene mediante gara a cui possono partecipare “tutte le persone fisiche o giuridiche della CE e Paesi beneficiari” ed in cui fissate “condizioni di assegnazione, mobilizzazione, attuazione degli aiuti”.

Stipula contratti con priorità a “piccoli e medi operatori privati” che dovranno poi dimostrare “di aver utilizzato correttamente i mezzi messi loro a disposizione”.

CE può fasi carico delle spese di trasporto e delle spese finali di distribuzione. Stati membri, per maggiore coordinamento, comunica a Commissione CE azioni nazionali di aiuto alimentare.

Entità aiuto:

CE eroga aiuti non rimborsabili per “spese esterne e quelle locali necessaria all’esecuzione dell’azione, comprese spese di manutenzione e funzionamento” e relative a:

– invio prodotti alimentari;

– azioni di sostegno alla sicurezza alimentare;

– azioni di trasporto e distribuzione finale de prodotti oggetto di aiuto;

– programmi di magazzinaggio nei PVS;

– adozione sistemi di allarme rapido;

– misure di accompagnamento (Divulgazione, controllo, formazione in loco)

CE fornisce contributi in natura mediante invio grano od in equivalente valore di entità almeno pari a quella riportata negli accordi internazionali sottoscritti.

Contributo ad Organizzazioni internazionali o regionali, governative o meno, quale finanziamento per sostegno di azione aiuto.

CE stanziato 2.000.000 ECU