AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI CALAMITA’ NATURALI (D.Lgs. 102/04; D.M. 27/7/09) (danni02)
Soggetti interessati:
Imprese agricole di cui ad articolo 2135 del Codice Civile, comprese cooperative di produzione agricola nella gestione previdenziale, che abbiano subito danni non inferiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica e produzioni oggetto di assicurazione agevolata (20% PLV nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Direttiva CE 268/75)
Iter procedurale:
A decorrere da 20/5/2008 soggetti di cui sopra colpiti da calamità inviano domanda ad INPS ed INAIL per ottenere esonero parziale pagamento contributi previdenziali ed assistenziali per titolari, familiari e lavoratori dipendenti in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato evento dannoso.
Allegare a domanda, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’entità della perdita di P.L.V. subita da calamità naturale.
INPS ed INAIL esamina domanda ed approva esonero parziale fissando entità contributi dovuti e termini di pagamento.
INPS invia rendiconto annuale circa esonero dei contributi previdenziali a Ministero Finanze, che provvede a rimborsare oneri mediante accredito su conto corrente intestato ad INPS.
Entità aiuto:
Ministero del Lavoro determinato con D.M. 27/7/2009 percentuale di esonero parziale da versamento contributi previdenziali ed assistenziali propri e di propri lavoratori dipendenti in scadenza nei 12 mesi successivi al verificarsi evento calamitoso, pari a: 17% per aziende che hanno subito danni dal 30% (20% nel caso di zone montane e svantaggiate di cui alla Direttiva CE 268/75) al 70% della Produzione Lorda Vendibile(PLV); 50% nel caso di danno superiore al 70% della P.L.V.
Se calamità intervenuta nella stessa azienda per 2 o più anni consecutivi: percentuale di esonero aumentata del 10% a partire da 2° anno e per anni successivi.
D.M. 2/12/2008 stabilisce entità somme assegnate su capitoli di bilancio per assicurazione obbligatoria