AGENZIA LAVORO

AGENZIA LAVORO (Legge 205/17; D.Lgs. 150/15; L.R. 2/05; D.G.R. 17/12/2018, 16/11/20)  (lavoro06)

Soggetti Interessati:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MILPOS), INPS, INAIL, ISFOL (Istituto per sviluppo di formazione professionale lavoratori), Italia Lavoro Spa, Agenzie servizi lavoro, Centri per impiego (CEI), cittadini, datori di lavoro.

Iter procedurale:

Con D.Lgs. 150/15 istituita a partire da 01/01/2016 “Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro” (ANPAL):

  • dotata di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa, contabile di bilancio
  • posta sotto la vigilanza di MILPOS che esercita  potere di indirizzo  e vigilanza su questa, esprimendo un parere preventivo sui seguenti atti emanati da ANPAL:
  1. circolari ed atti interpretativi di norme di legge o regolamenti
  2. modalità operative ed ammontare di assegno individuale di ricollocazione
  3. atti di programmazione, in relazione a programmi UE gestiti da ANPAL
  4. definizione concetto di offerta di lavoro congruo
  5. definizione linee di indirizzo per attuazione politiche attive di lavoro e servizi pubblici per lavoro
  • controllata da Corte dei Conti, ai fini di corretta gestione delle risorse finanziarie
  • subentrante a Direzione generale per politiche attive, servizi per lavoro e formazione di MILPOS.
  • subentrante nelle attività svolte da Italia Lavoro Spa (Presidente di ANPAL è senza diritto di compenso, anche Amministratore Unico di Italia Lavoro Spa, che adotta un nuovo statuto, in cui si prevede, tra l’altro: forme di controllo da parte di ANPAL; impossibilità di trasferire titolarità di azioni di Italia Lavoro, o di esercitare da parte di ANPAL diritto di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di prelazione dei diritti inoptati
  • possibilità di stipulare convenzioni, a titolo gratuito con:
  1. Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione a svolgimento delle funzioni di controllo
  2. INPS, al fine di realizzare funzioni congiunte di gestione coordinata di sistemi informativi
  3. INAIL, al fine di coordinare attività in materia di collocamento e reinserimento di persone con disabilità da lavoro
  4. ISFOL, al fine di coordinare attività istituzionali dei 2 Enti

ANPAL il cui statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, si avvale delle risorse finanziarie, umane e strumentali definite con decreto Presidente Consiglio Ministeri.

Sono organi di ANPAL:

  1. Presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, e nominato, per 3 anni con decreto Presidente della Repubblica: ha rappresentanza legale di ANPAL; presiede Consiglio di Amministrazione (di cui definisce ordine del giorno); assiste a sedute di Consiglio di Vigilanza; è interlocutore unico di Governo, Ministeri, altri Enti ed istituzioni
  2. Consiglio di Amministrazione, composto da Presidente e 2 membri (scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro) nominati, per 3 anni da Presidente Consiglio Ministri: approva piani annuali in materia di politiche attive del lavoro; delibera su bilancio preventivo e conto consuntivo di ANPAL; delibera su piani di impiego dei fondi disponibili; adotta regolamenti di contabilità ed organizzazione interna, proposti da Direttore
  3. Consiglio di vigilanza, composto da 10 membri (scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, da Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti), nominati per 3 anni con decreto Presidente Consiglio Ministri: formula proposte sulle linee di indirizzo generale di ANPAL; propone obiettivi strategici di questa; vigila sul perseguimento degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di Amministrazione
  4. Collegio dei revisori, composto da 3 membri (di cui 2 in rappresentanza di MILPOS ed 1 in rappresentanza di MEF), scelti tra dirigenti o altro personale iscritto al Registro dei revisori legali nominato con decreto MILPOS
  5. Direttore generale, scelto tra esperti esterni o dirigenti di Amministrazioni pubbliche in possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie di competenza ANPAL, nominato con decreto Presidente Repubblica per 3 anni rinnovabile 1 sola volta (incarico non rinnovato, o revocato in caso di mancato raggiungimento di obiettivi, o di inosservanza delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione): predispone bilancio; coordina organizzazione interna di personale, uffici, servizi (assicurandone unità operativa e di indirizzo); assiste a sedute  del Consiglio; formula  proposte in materia di ristrutturazione operativa di Agenzia (definizione consistenza di organico, promozione di dirigenti)

ANPAL ha il compito di:

  • coordinare gestione di: Associazioni sociali per impiego; servizi e misure di politica attiva del lavoro; collocamento di disabili; politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati (con particolare riferimento ai beneficiari di sostegno al reddito a seguito di cessazione rapporto di lavoro)
  • definire standard di servizio dei Centri per impiego costituiti da Regioni (v. scheda “Politiche attive lavoro”)
  • determinare modalità operative ed ammontare dell’assegno di collocazione ed altre forme di coinvolgimento di privati accreditati per servizi per lavoro
  • coordinare attività di rete EURES
  • definire metodologia di profilazione di utenti, in modo da fissare: profilo personale ai fini di occupazione; costi standard applicabili ai servizi per lavoro
  • promuovere e coordinare, in accordo con Agenzia per coesione territoriale, i programmi cofinanziati da Fondo Sociale Europeo e da fondi nazionali
  • realizzare, in collaborazione con MILPOS, Ministero Istruzione, Regioni, INPS, ISFOL un sistema informativo integrato delle politiche del lavoro (compresa la predisposizione di strumenti tecnologici di supporto alle attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro; interconnessione con altri soggetti pubblici e privati), articolato in: nodo di coordinamento nazionale; nodi di coordinamento regionali; portale unico per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per politiche del lavoro (v. scheda “rete servizi lavoro”). Costruiscono elementi  del sistema:
  1. sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali
  2. archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie
  3. dati relativi a gestione dei servizi per lavoro e politiche attive del lavoro, compresi quelli di: scheda anagrafica e professionale definita da ANPAL; scheda già in possesso di Regioni (conferimento dei dati a sistema mediante stipula di apposite convenzioni); dati di dichiarazioni redditi di persone fisiche (modello 730 o modello unico PF) o di sostituti di imposta (modello 770); dati di banche dati catastali o di pubblicità immobiliare; dati del Ministero Istruzione (v. anagrafe nazionale studenti)
  4. sistema informativo della formazione professionale
  5. comunicazioni di assunzione, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro da parte di datori di lavoro inviati per via telematica  ad ANPAL che li mette a disposizione di Centri per impiego, MILPOS, INPS, INAIL, Ispettorato lavoro.

ANPAL definisce modalità di lettura delle informazioni contenute nel sistema a favore di soggetti interessati, nel rispetto della privacy. MILPOS accede a sistema informativo ANPAL per svolgere compiti istituzionali, nonché a fini statistici e di monitoraggio sia per quanto concerne le  politiche attive e passive del lavoro, sia le attività svolte da ANPAL stesso. Sistema,  finanziato con fondi UE costituisce patrimonio informativo comune di MILPOS, INPS, INAIL, ISFOL, Regioni, Centri per impiego per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché base informativa per la formazione e rilascio di fascicolo elettronico del lavoratore, in cui riportare dati relativi a: percorsi formativi; periodi lavorativi; fruizione di previdenze pubbliche; versamenti contributivi ai fini di fruizione di ammortizzatori sociali (fascicolo accessibile a titolo gratuito da parte di singoli interessati)

  • comunicare in base a quanto stabilito da Legge 205/17 ad art. 1 comma 801 tramite sistema informativo integrato ai soggetti iscritti ad Albo informatico delle Agenzie per lavoro ed ai soggetti iscritti ad Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e rendere più efficace incontro tra domanda ed offerta di lavoro
  • stipulare convenzione con Ministero Istruzione per scambio reciproco di dati “allo scopo di monitorare esiti occupazionali in uscita da percorsi di istruzione e formazione”.
  • realizzare in collaborazione con MILPOS, Regioni, Ministero Istruzione, Fondi interprofessionali per formazione continua, un sistema informativo di formazione professionale, dove riportare percorsi formativi svolti da soggetti residenti in Italia e finanziati con risorse pubbliche. A tal fine ANPAL definisce modalità e standard di conferimento dei dati da parte di soggetti partecipanti nonché messa a disposizione delle informazioni a Regioni
  • partecipare a sistema statistico nazionale (SISTAN)
  • gestire Albo Nazionale delle Agenzie per Lavoro ed Albo Nazionale degli Enti di formazione accreditati da Regione, definendo procedure per conferimento dei dati da Regione
  • gestire programmi operativi nelle materie di competenza, nonché progetti cofinanziati con Fondi UE
  • definire e gestire programmi per il riallineamento di aree in cui non sono rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche del lavoro, o esistenza di rischi al riguardo, nonché supportare le Regioni in cui tali livelli non sono assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro
  • definire metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale
  • vigilare sui fondi interprofessionali per la formazione continua, nonché sui fondi UE per la formazione riferendo risultati a MILPOS
  • assistere e fornire consulenza alla gestione di crisi aziendali, aventi unità produttive ubicate in più Regioni o Province, o crisi aziendali complesse
  • gestire programmi di: impiego e ricollocamento di aziende in crisi, aventi unità produttive in più Regioni o Province; adeguamento alla globalizzazione, cofinanziati con Fondo Europeo di Adeguamento a Globalizzazione (FEG); sperimentazione delle politiche attive del lavoro
  • gestire Repertorio nazionale di incentivi ad occupazione
  • svolgere attività di promozione e coordinamento di programmi formativi destinati a disoccupati, ai fini di loro riqualificazione professionale, autoimpiego, immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze di Regione
  • stipulare convenzioni con Regioni per svolgere funzioni da queste assegnate
  • svolgere attività di monitoraggio e valutazione su gestione delle politiche attive e servizi per il lavoro, nonché sui risultati conseguiti da soggetti pubblici/privati al riguardo, utilizzando il sistema informativo di cui sopra. ANPAL mette a disposizione di MILPOS e ISFOL i dati raccolti, nonché invia loro rapporti annuali su stato di singole misure ed interventi attivati, indicando eventuali correzioni da apportare ad essi, “anche alla luce di evoluzione del quadro macro economico, andamenti produttivi, dinamiche mercato del lavoro e sociali”. Al fine di garantire valutazione indipendente delle politiche del lavoro, ANPAL organizza banche dati autonome, rendendole disponibili, per scopi di ricerca, a Enti o gruppi di ricerca italiani o esteri (risultati di tali  ricerche sono resi pubblici e comunicati ad ANPAL  e MILPOS)

Legge 205/17 ad art. 1 comma 802 stabilisce che INPS comunica ad ANPAL i dati relativi alle persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà, beneficiari del reddito di inclusione, al fine di avviare iniziative volte alla loro ricollocazione in percorsi lavorativi, o di istruzione e formazione.

Regione Marche nell’ambito della L.R. 2/05 prevede ad Art. 6 la costituzione della Commissione regionale lavoro, comprendente anche rappresentanti di Organizzazioni dei datori del lavoro e dei lavoratori, la cui individuazione avviene (secondo quanto stabilito con DGR 1426 del 16/11/2020) in base agli iscritti al 31/12/2019 (esclusi pensionati) a livello regionale, fermo restando che ad ogni Organizzazione dei datori di lavoro non assegnato oltre 1 componente, mentre alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori assegnato un numero di componenti proporzionale al numero di iscritti ad Organizzazione rapportato agli iscritti complessivi. Commissione si intende validamente costituita con decreto del Presidente di Giunta Regionale, salvo possibilità di successiva integrazione dei suoi componenti

Giunta Regionale Marche, con DGR 1742 del 17/12/2018, ha approvato la convenzione con:

Ø       ANPAL, valida fino al 2020, a valere sul POC (Programma Operativo Complementare), al fine di rafforzare i servizi per l’impiego nella Regione tramite l’utilizzo di operatori aggiuntivi che svolgeranno, nei confronti di disoccupati e lavoratori  beneficiari di un sostegno al reddito, le seguenti attività:

a)orientamento di base ed analisi delle competenze, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e della profilazione del soggetto

b)supporto nella ricerca di un’occupazione (anche mediante sessioni di gruppo) entro 3 mesi dalla registrazione

c)orientamento specialistico ed individualizzato, mediante un bilancio delle competenze e l’analisi di eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro, od altre misure di politica attiva del lavoro, tenendo conto del profilo del soggetto rispetto alla domanda di lavoro vigente

d)orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio nelle fasi successive all’avvio dell’impresa

e)avviamento all’attività di formazione, ai fini di: qualificazione e riqualificazione professionale; auto impiego; immediato inserimento lavorativo

f)accompagnamento al lavoro, anche tramite l’uso dell’assegno individuale di ricollocazione

g)promozione di esperienze lavorative (anche mediante tirocinio) per incrementare le competenze

h)gestione, anche in forma indiretta, di incentivi per l’attività di lavoro autonomo o la mobilità territoriale

i)promozione di prestazioni a favore di lavori socialmente utili

j)gestione di strumenti volti a conciliare i tempi di lavoro con gli obblighi inerenti alla cura dei minori e dei soggetti non autosufficienti

Per svolgere tali funzioni gli operatori aggiuntivi devono possedere competenze in materia di:

a)rilevazione, tramite l’uso di strumenti idonei alle caratteristiche degli utenti ed alla valutazione delle loro criticità, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale ed alla profilazione

b)individuazione degli interventi da attuare in relazione alle caratteristiche delle persone e delle risorse disponibili

c)definizione di un patto di servizio personalizzato, con le relative modalità di monitoraggio degli interventi

d)norme nazionali e regionali (almeno le principali) nel settore delle politiche attive della formazione professionale, contratti di lavoro, incentivi al lavoro autonomo

e)strumenti informativi per la registrazione e trasmissione dei dati

Regione, in qualità di organismo intermediario di POC, ai fini del reclutamento degli operatori aggiuntivi da riportare all’interno dei CEI e del piano di attuazione inviato ad ANPAL per la sua approvazione, adotta:

a)procedura di mobilità obbligatoria o volontaria al fine di coprire il fabbisogno rilevato, riguardante la disponibilità dei dipendenti dell’Amministrazione pubblica a trasferirsi presso CEI;

b)procedura ad evidenza pubblica, con criteri di selezione trasparenti e nel rispetto delle pari opportunità.

Regione si impegna a: tenere un sistema di contabilità separata per l’attuazione dei suddetti interventi; eseguire controlli in loco presso i beneficiari dell’operazione e/o i soggetti attuatori per verificare la corretta esecuzione dell’attività prevista; esaminare eventuali ricorsi presentati; informare l’Autorità di gestione in merito alle attività ed all’esito dei controlli svolti; rendicontare i costi sostenuti per rafforzare CEI; assicurare la coerenza del proprio sistema informativo con SIGMAPOC di ANPAL; comunicare l’inizio dell’attività; predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del piano; fornire ad ANPAL dati inerenti agli interventi in corso di rafforzamento CEI; osservare le disposizioni vigenti in materia di informazione e pubblicità; conservare i documenti relativi alle spese (obbligo riguarda anche beneficiari e/o soggetti attuatori) per almeno 3 anni dalla chiusura del programma; inviare la richiesta di finanziamento, tramite l’applicativo predisposto dal MEF; effettuare i pagamenti ai beneficiari.

ANPAL si impegna a: rendere disponibile le risorse entro i tempi stabiliti; redigere il rapporto annuale sullo stato di attuazione dei singoli interventi del piano; chiedere lo stato di previsione dell’impegno di spesa alla Regione ogni 6 mesi, al fine di utilizzare pienamente le risorse disponibili; procedere ad un tempestivo disimpegno delle risorse non utilizzate dalla Regione.

Ø       MILPOS, al fine di immettere 600 unità aggiuntive all’interno dei CEI in 3 anni. Al riguardo la Regione, in qualità di organismo intermediario:

  1. definisce un proprio sistema di controllo di gestione coerente con quello dell’Autorità di gestione (AdG), adottando eventuali adeguamenti in base alle indicazioni fornite da questa (qualunque aggiornamento del sistema va subito comunicato ad AdG)
  2. assicura per l’intera durata del PON 2014-20 raccordi con AdG provvedendo ad adeguare i contenuti dell’attività alle specifiche richieste formulate da AdG
  3. garantisce che le operazioni beneficiarie dei finanziamenti del PON (Programma Operativo Nazionale) concorrono al conseguimento dei suoi obiettivi
  4. partecipa ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale dal Comitato di sorveglianza del PON
  5. presenta un Piano di attuazione, con il relativo dettaglio finanziario
  6. comunica preventivamente ad AdG l’eventuale ricorso alla complementarietà tra fondi strutturali
  7. informa subito Autorità di audit, AdG, Autorità di certificazione del PON, in merito ad eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale, amministrativo riguardanti le operazioni cofinanziate dal PON stesso
  8. assicura (anche da parte del beneficiario) l’uso del sistema SIGMA per la registrazione e conservazione dei dati contabili
  9. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità
  10. invia periodicamente ad AdG previsioni di spesa per l’anno in corso
  11. invia ad AdG ogni 4 mesi un rapporto di monitoraggio sulla spesa e documenti utili alla certificazione, al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle spese ed evitare così il disimpegno delle risorse
  12. fornisce ad AdG la documentazione inerente lo stato di avanzamento degli interventi necessaria per redigere il rapporto annuale e finale di esecuzione del PON
  13. assicura il rispetto della normativa UE in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di Stato

Entità aiuto:

Risorse attribuite  ad ANPAL sono costituite da:

  1. finanziamento annuale di MILPOS
  2. Fondo per le politiche attive del lavoro
  3. Fondo di rotazione di cui alla Legge 236/93, che MILPOS, con decreto da approvare, entro 31 Gennaio, può destinare (per non oltre il 20%) a far fronte alle esigenze gestionali ed operative di ANPAL
  4. risorse finanziarie trasferite da altre Amministrazioni
  5. contributo integrativo versato dai datori di lavoro non aderenti a Fondi interprofessionali per la formazione continua, da destinare per 50% al Fondo sociale di disoccupazione e formazione e per 50% al Fondo di rotazione
  6. ulteriori risorse assegnate con decreto da MILPOS, derivate da: quota parte del Fondo per l’occupazione; somme già destinate al piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive del lavoro

Trattamento economico di Presidente, Consiglieri, componenti il Collegio dei revisori è definito con decreto da MILPOS, nel rispetto del bilancio di ANPAL, mentre i componenti del Consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso o indennità, salvo il rimborso delle spese  di trasferta dal loro luogo di residenza.

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