AFTA EPIZOOTICA (D

AFTA EPIZOOTICA (D.Lgs. 274/06)   (igizoo11)

Soggetti interessati:

Chiunque possiede animali di specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina

Iter procedurale:

Ministero della Salute:

1)       istituisce Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali con il compito di:

–          pianificare su territorio nazionale misure di controllo ed eradicazione della malattia;

–          coordinare attività dei Centri territoriali di lotta contro malattia istituiti dalle Regioni, a cui è possibile delegare per iscritto alcuni compiti;

–          verificare pronta ed efficace attuazione delle disposizioni impartite da parte dei Centri territoriali;

–          mettere personale ed altre risorse a disposizione dei Centri territoriali;

–          trasmettere informazioni a Commissioni, Autorità competenti degli altri Stati membri, Autorità nazionali, Organizzazioni ed Enti veterinari, agricoli, commerciali;

–          organizzare campagne di vaccinazione di emergenza e definizione zone di vaccinazione;

–          assicurare collegamento con laboratori di diagnosi e con Autorità competenti in materia di ambiente e di polizia;

–          assicurare contatti con organi di informazioni.

Centro nazionale deve poter disporre di: sistema di identificazione allevamenti e localizzazione degli animali; idonei mezzi di comunicazione; sistema di informazione che consenta scambio dati con Centri territoriali; carte geografiche ed altre fonti utilizzabili nell’orientamento delle misure di lotta; registro da tenere giornalmente aggiornato in cui annotare tutti gli eventi associati ad un focolaio di afta epizootica; elenco aggiornato degli Organismi e laboratori nazionali da contattare in caso di insorgenza di focolaio di malattia; elenco aggiornato del personale e collaboratori che operano nei Centri territoriali di lotta; elenco aggiornato delle Autorità competente in materia di insorgenza di focolaio; mappe in cui localizzate zone di trasformazione delle carcasse di animali morti od abbattuti; elenco imprese di trattamento e trasformazione autorizzate a svolgere operazioni di trattamento delle carcasse animali e dei rifiuti di origine animale rese necessarie in caso di insorgenza di focolaio della malattia (Indicare capacità, indirizzo ed altre informazioni utili per contattarle); elenco misure per sorveglianza e controllo dello smaltimento dei disinfettanti, tessuti e fluidi corporei nell’ambiente circostante (in particolare nelle acque superficiali e sotterranee).

Centro nazionale si avvale di gruppo composto di esperti epidemiologici, scienziati, veterinari e virologici in possesso di conoscenze specialistiche che in caso di focolaio:

–          effettuano valutazione del quadro clinico e della situazione epidemiologica per raccogliere informazioni su origine infezione, data di introduzione agente patogeno, possibile diffusione della malattia;

–          forniscono consulenza su procedure di campionamento ed analisi da eseguire per diagnosticare afta epizootica;

–          riferiscono al Centro nazionale proprie valutazioni;

–          forniscono consulenza su procedure di screening e di test e sui metodi di lotta;

–          seguono evoluzione indagine epidemiologica;

–          integrano dati epidemiologici con altre informazioni geografiche e metereologiche;

–          analizzano informazioni epidemiologiche ed eseguono valutazioni periodiche dei rischi;

–          forniscono assistenza nella trasformazione delle carcasse e rifiuti di origine animale in modo da garantire minori effetti nocivi per ambiente;

2)       decide, anche su proposta del Centro nazionale di lotta, di applicare, tramite emanazione di decreti, nei casi di emergenza misure più restrittive a cui Regioni ed Enti territoriali debbono conformarsi;

3)       comunica a Commissione CE ed altri Stati membri informazioni ricevute su afta epizootica e misure prese;

4)       istituisce banche dati di antigene e di vaccini autorizzati per magazzinaggio di riserva destinate a vaccinazioni di emergenza. Ministero verifica conformità di antigene e vaccini conservati in banche nazionali ai requisiti minimi stabiliti da CE per le riserve. Ministero informa ogni 12 mesi Commissione CE in merito a scorte di antigene e vaccini in suo possesso e può chiedere a Commissione CE la messa a disposizione di antigeni e vaccini della sua riserva;

5)       individua laboratori e stabilimenti che possono manipolare virus vivi di afta epizootica a fini di ricerca e diagnostica e della fabbricazione di antigeni inattivati per la produzione di vaccini. Ministero:

–          sottopone a verifica laboratori e stabilimenti per accertare il mantenimento dei requisiti di biosicurezza riportati in Allegato XV al D.Lgs. 274/06 pubblicato su G.U. 258/06;

–          assicura collaborazione agli esperti veterinari CE incaricati di eseguire controllo a sondaggio per verificare se applicati nei laboratori sistemi di sicurezza;

–          invia a Commissione CE informazioni utili per aggiornare elenco degli stabilimenti e laboratori;

6)       autorizza il laboratorio nazionale di riferimento a:

–          eseguire prove di laboratorio volte ad accertare presenza o meno di afta epizootica;

–          mettersi a disposizione di altri Stati membri mediante stipula di apposito accordo da notificare a Commissione CE;

–          collegarsi con laboratorio comunitario di riferimento a cui inviare campioni;

–          procedere in caso di identificazione del sierotipo di virus, caratterizzazione del virus a livello di antigene in relazione a ceppi di vaccino;

–          utilizzare test e norme specificati in Allegato XIII al D.Lgs. 274/06 pubblicato su G.U. 258/06, nonché eventuali orientamenti stabiliti in sede comunitaria per diagnosi di afta epizootica.

Ministero, in particolari situazioni epidemiologiche, può autorizzare altri laboratori per esecuzione di test sierologici o di conferma diagnostica;

7)       assicura rispetto delle norme minime per i laboratori che manipolano virus di afta epizootica in vivo ed in vitro; sorveglianza richiesta per recuperare qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione, buone prassi per sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e laboratori. Al riguardo Regioni prestano collaborazione;

8)       redige, tramite Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, un piano di emergenza in cui specificare:

–          misure nazionali da applicare in caso di comparsa di afta epizootica;

–          disponibilità di strutture , attrezzature, addetti “per una rapida ed efficace eradicazione dei focolai di afta epizootica”;

–          coordinamento con Stati membri e collaborazione con Paesi Terzi limitrofi;

–          misure da attuare, evidenziando: quantitativi di vaccino necessari in caso di emergenza; criteri in base ai quali procedere a vaccinazioni tenendo conto densità degli animali;

–          criteri per decidere se interrare od incenerire in loco carcasse di animali morti od abbattuti al fine di impedire ogni danno ad ambiente;

Ministero sottopone il piano ad approvazione della Commissione CE, introducendo modifiche su richiesta di questa, e provvede al suo aggiornamento ogni 5 anni;

9)       programma ed esegue, tramite Centro nazionale di lotta e di intesa con Regioni, esercitazioni e simulazioni di emergenza, comunicando risultati a Commissione CE;

10)    dispone programma preventivo di eradicazione, comprendente abbattimento di tutti gli animali sensibili che rischiano di essere contaminati inclusi quelli provenienti da aziende limitrofe “che risultano collegate sotto il profilo epidemiologico”. Ministero informa di tale decisione Commissione Europea;

11)    applica misure di controllo per garantire divieto di somministrare rifiuti alimentari alle specie sensibili ad afta epizootica, o modalità di lotta contro afta epizootica disposte in sede CE nei confronti di altri animali considerati sensibili (v. Rodentia, proboscide);

12)    allerta Regioni in caso di venuta a conoscenza di insorgenza malattia negli animali selvatici, disponendo esecuzione di indagini, compresi esami di laboratorio su tutti gli animali selvatici di specie sensibili uccisi o trovati morti in modo da escludere presenza della malattia. In caso di conferma di presenza di afta epizootica in animali selvatici, Ministero dispone:

–          immediata applicazione delle misure riportate in Allegato XVIII al D.Lgs. 274/06 pubblicato su G.U. 258/06 al fine di ridurre diffusione epidemia; 

–          elaborazione piano di eradicazione di afta;

–          esegue idonea informazione presso pubblico, in particolare proprietari e detentori di animali sensibili e cacciatori, in merito esistenza di sospetto di infezione o conferma;

13)    adotta, in presenza di circostanze particolari (v. Numero di focolai, ampiezza territori in cui manifestate, dimensione aziende interessate, quantità animali e diversità specie animali), tempestive disposizioni per eseguire indagini epidemiologiche;

14)    dispone, non appena venuto a conoscenza del primo focolaio di afta, in accordo con Regione, tutte le misure necessarie per avviare la vaccinazione di emergenza in una zona di dimensioni almeno pari a quella di sorveglianza, nonché approva programma preventivo di eradicazione ed istituisce zone di controllo temporaneo;

15)    adotta, se focolaio di afta minaccia di infettare animali sensibili presenti in laboratorio, giardino zoologico, parco naturale, area recintata, Organismi e centri riconosciuti a scopi scientifici o connessi con protezione della specie o conservazione del patrimonio genetico, misure di bio-sicurezza per proteggere tali animali da infezione, compresa restrizione dell’accesso a soggetti esterni ed altre misure necessarie ad evitare rischio di propagazione del virus di afta epizootica. Misure subito comunicate a Commissione CE, specificando elenco fabbricati individuati da Regione “come nuclei di allevamento di animali sensibili indispensabili per sopravvivenza di una specie”

16)    chiede a Commissione Europea, qualora nonostante le misure intraprese, il virus dell’afta epizootica rischia di diffondersi, di adottare “misure alternative per un limitato periodo di tempo adeguato alla situazione epidemiologica in atto”, quali abbattimento di animali di specie non sensibili in quelle aziende dove confermato focolaio di afta (Esclusi cani ed equidi che debbono può essere isolati, identificati, puliti e disinfettati) o di aziende “situate nelle immediate vicinanze di quella dove confermato focolaio di afta”

17)    dispone istituzione di zona di controllo temporaneo in caso di elevata densità di animali sensibili, frequenti movimenti di animali o persone entrate in contatto con animali sensibili, ritardi nella notifica dei casi sospetti o insufficienti informazioni su possibile origine e via di trasmissione del virus di afta. Ministero dispone altresì divieto temporaneo (Non oltre 72 ore, salvo circostanze eccezionali) dei movimenti di tutti gli animali in una zona più ampia di quello di controllo o su tutto il territorio nazionale;

18)    assicura attuazione di eventuali misure transitorie adottate in sede comunitaria che comportano eventuali modifiche degli Allegati al D.Lgs. 274/06. Decisioni del Ministero sono inderogabili da Regioni, “tenute a conformarvisi”, mentre provvedimenti adottati da ASL “restano fermi fino ad eventuale emanazione di quelli disposti dal Ministero”. Ministero, tramite Centro nazionale, effettua opportuni per accertare corretta applicazione delle misure di lotta contro malattie animali, in particolare da parte proprietari e detentori di animali, o responsabili stabilimenti in cui ottenuti prodotti ed alimenti destinati al consumo umano o animale (compreso foraggio, paglia, fieno o altro alimento capace di veicolare malattie animali) per quanto concerne movimentazione animali ed immissione sul mercato di prodotti ed alimenti;

19)    decide vaccinazione di emergenza qualora:

–          confermata esistenza di 1 o più focolai di afta epizootica sul territorio nazionale e vi è minaccia di diffusione malattia;

–          territorio nazionale a rischio per focolai di afta notificati da altro Stato membro e dalle condizioni metereologiche prevalenti;

–          territorio nazionale a rischio a causa di contatti epidemiologici significativi tra aziende nazionali e di altro Stato membro in cui presenti focolai di afta epizootica;

–          territorio nazionale a rischio per posizione geografica o condizioni metereologiche prevalenti nei confronti di Paese Terzo limitrofo in cui presenti focolai di afta epizootica.

Prima di adottare provvedimento di vaccinazione di emergenza, Ministero chiede approvazione CE.

Ministero Salute può applicare vaccinazione di emergenza anche su richiesta della Commissione Europea. Nel provvedimento di vaccinazione di emergenza, Ministero indica: delimitazione geografica delle zone dove attuare vaccinazione di emergenza (Ministero verifica che Regioni applicano vaccinazioni in tali zone); specie ed età degli animali da vaccinare; durata campagna di vaccinazione; divieto spostamento animali vaccinati e non vaccinati di specie sensibili, nonché dei prodotti derivati; modalità di identificazione animali vaccinati. Vaccinazione di emergenza applicata indipendentemente se animali restano in vita o vengono macellati od abbattuti ed eliminati;

20)    dispone vaccinazione profilattica, stabilendo:

–          regionalizzazione della zona di vaccinazione, definendole eventualmente con Stati limitrofi;

–          rapida esecuzione in modo da evitare propagazione del virus di afta epizootica;

–          modalità di verifica da parte ASL dell’avvenuta attuazione misure applicabili nelle zone di vaccinazione;

21)    dispone vaccinazione soppressiva, in accordo con Regione, da eseguire entro una zona di protezione ed in aziende preventivamente identificate;

22)    vieta uso di vaccini antiaftosi e somministrazione di sieri iper-immuni contro afta. In deroga può autorizzare uso di tali prodotti, od adottare ulteriori misure di controllo per produzione, deposito, fornitura e vendita di vaccini antiaftosi. Uso di vaccini antiaftosi per scopi diversi da induzione di immunità attiva negli animali sensibili autorizzato da Ministero per ricerche di laboratorio fissandone “condizioni di biosicurezza e misure di controllo”;  

23)    chiede a Commissione CE ripristino della qualifica di ufficialmente indenne di afta epizootica su richiesta Regione (Ministero esegue ispezioni per accertare sussistenza o meno delle condizioni per ripristino della qualifica), qualora soddisfatte le raccomandazioni CE in materia di eradicazione di afta epizootica:

–          se non ricorso a vaccinazione, trascorsi almeno 3 mesi da ultimo focolaio registrato di afta epizootica e prove cliniche e di laboratorio eseguite confermano assenza di infezione di afta nella Regione;

–          se ricorso alla vaccinazione, trascorsi almeno 3 mesi da macellazione ultimo animale vaccinato, condotta sorveglianza sierologica, trascorsi almeno 6 mesi da ultimo focolaio di afta o dal completamento vaccinazione di emergenza ed indagine sierologica basata su rilevamento anticorpi dei virus dell’afta, dimostrato assenza di infezione negli animali vaccinati;

24)    può adottare in zone di protezione o sorveglianza misure supplementari se ritenute necessarie per contrastare virus di afta epizootica, tenuto conto delle specifiche condizioni epidemiologiche, zootecniche, sociali, commerciali esistenti nelle aree considerate. Veterinario ASL è tenuto ad applicare tali misure;

25)    dispone regionalizzazione del territorio nazionale, suddividendolo in zone indenni e zone soggette a restrizioni, qualora, nonostante misure prese, accerta possibilità di diffusione di virus ed epizoozia (Delimitazione eseguita tenendo conto confini amministrativi, barriere naturali, probabile momento e  luogo di introduzione del virus, possibile diffusione di questo, periodo di tempo richiesto per sua eradicazione). Misure subito notificate a Commissione CE che può chiedere di apportare modifiche. Ministero, sulla base dei risultati indagine epidemiologica, può ridurre od ampliare zona soggetta a restrizioni, e verifica corretta applicazione delle disposizioni emanate da parte Regione;

26)    chiede a Commissione CE su istanza Regione di disporre revoca delle restrizioni applicate in caso completata indagine clinica e sierologica attestante assenza di infezione di virus di afta epizootica. Commissione nel revocare disposizioni può però imporre nuove limitazioni a spostamento animali sensibili da territorio Regione dove manifestato focolaio di afta fino ad avvenuto ripristino di qualifica di ufficialmente indenne da afta (Limitazioni non riguardano animali sensibili non vaccinati consegnati direttamente a stabilimento di macellazione o animali posti prima del carico in isolamento per almeno 30 giorni e sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la individuazione di anticorpi del virus afta condotta nei 10 giorni precedenti il carico); applicazione raggio zona di sorveglianza intorno a zone di vaccinazione fino a quando non ripristinata qualifica di zona ufficialmente indenne da afta epizootica. Ministero procede ad ispezioni presso Regione per accertare corretta applicazione di quanto disposto da CE 

Regione ha il compito di:

1)       istituire Centri territoriali di lotta contro la malattia dotati di: linea telefonica riservata per comunicare con Centro nazionale; sistemi di raccolta e gestione dati; elenco aggiornato di persone ed Organismi da contattare in caso di insorgenza di focolaio; elenco aggiornato delle aziende e veterinari privati a cui applicare disposizioni in caso di insorgenza focolaio malattia; elenco aggiornato di possibili aree per incenerimento od interramento animali abbattuti; elenco aggiornato delle Autorità competenti in materia di ambiente; elenco imprese autorizzate a svolgere attività di trattamento o smaltimento di carcasse o di rifiuti di origine animale; elenco misure di sorveglianza per smaltimento disinfettanti, tessuti, fluidi corporei nell’ambiente (in particolare nelle acque superficiali e sotterranee); registro da aggiornare quotidianamente con tutti gli eventi associati ai focolai di afta epizootica

2)       assicurare immediata attivazione del Centro territoriale in caso di insorgenza di focolai nel proprio territorio

3)       comunicare al Centro nazionale ubicazione dei Centri territoriali, nonché organizzazione, personale, impianti ed attrezzature, sistemi di gestione, linee di comunicazione di cui dotati in grado di assicurare “pronta ed efficace attuazione dei provvedimenti adottati”

4)       informare Ministero in merito focolai della malattia ed esiti della indagine epidemiologica

5)       autorizzare nelle zone di protezione eventuale:

–          transito di animali “sulle principali vie di comunicazione stradale e ferroviarie”

–          trasporto animali provenienti da aziende fuori zona protezione su strade individuate da Regione verso stabilimenti macellazione, purché mezzo pulito e disinfettato dopo trasporto

–          inseminazione artificiale di animali da parte veterinario aziendale, utilizzando sperma proveniente da animali stessa azienda

–          spostamento e trasporto di equidi

–          trasporto di alimenti, foraggi, fieno, paglia alle condizioni definite da Regione.

Deroghe comunicate a Ministero Salute almeno 24 ore prima, previo accertamento mediante ispezioni che tutti i requisiti imposti per combattere afta sono stati rispettati e non sussistono rischi di diffusione del virus di afta. Se Ministero ritiene che deroghe concesse da Regione possono compromettere strategia nazionale di lotta ed eradicazione della malattia o prese senza i necessari accertamenti preliminari, comunica a Regione misure correttive da adottare, compresa eventuale revoca delle stesse deroghe od autorizzazioni concesse. Se prodotti oggetto di deroga di Regione soggetti a scambi comunitari, Regione assicura rilascio certificazione supplementare da parte ASL, mentre se prodotti giungono in Italia da altri Stati membri, veterinari ASL debbono accertare presenza e completezza certificazione supplementare di accompagnamento (In caso di assenza o dubbi informano subito Ministero per eventuali provvedimenti cautelativi da prendere);

6)       revocare misure nelle zone di protezione dietro comunicazione veterinari ASL quando trascorsi almeno 15 giorni da abbattimento ed eliminazione di tutti gli animali sensibili da azienda, completate operazioni di pulizia e disinfezione in azienda, eseguita con esito negativo indagine su tutte le aziende della zone di protezione dove si trovano animali sensibili, mantenute misure nella zona di sorveglianza per almeno altri 15 giorni (trascorsi i quali ammessa revoca misure anche in zone di sorveglianza). Regione comunica a Ministero revoca misure;

7)       autorizzare, in caso di aziende dotata di 2 o più unità di produzione distinte, veterinario ASL a derogare da abbattimento di tutti gli animali presenti in azienda “limitatamente alle unità di produzione non colpite da afta epizootica” e purché veterinario ASL conferma che sussistono “requisiti atti ad impedire la diffusione del virus aftoso tra le varie unità di produzione” (v. Struttura consente netta separazione nella stabulazione e nel governo di mandrie distinte di animali di specie sensibili; operazioni di gestione della stalla, pascoli, alimentazione degli animali, rimozione di stallatico e letame attuato in modo distinto e da personale diverso; attrezzature ed impianti puliti e disinfettati ed utilizzati in unità di produzione separate). Regione può autorizzare il veterinario ASL a derogare sul latte in caso aziende lattiero-casearie abbiano unità produttive separate, operazioni di mungitura svolte separatamente in ciascuna unità, latte sottoposto a trattamento termico;  

8)       applicare subito ulteriori misure adottate da Commissione CE comprese quelle relative alla regionalizzazione delle misure e vaccinazioni;

9)       verificare rispetto obbligo di certificazione supplementare richiesta per animali sensibili o prodotti da questi derivati spediti in altri Stati membri (Obbligo rimane fino a quando non ripristinata qualifica di zona ufficialmente indenne da afta epizootica), segnalando infrazioni a Ministero Salute 

ASL ha il compito di:

1)       comunicare subito a Sindaco, Regione, Ministero Salute ogni notizia circa presenza, presunta o confermata, di afta epizootica di cui sono venuti a conoscenza prima di ogni intervento ufficiale;

2)       adottare, in caso di presenza in azienda di animali sospetti di essere infetti o contaminati, mezzi di indagine per confermare od escludere presenza di malattia, disponendo esecuzione prelievi per esami di laboratorio;

3)       non appena riceve denuncia caso sospetto di infezione:

–          porre azienda sotto controllo ufficiale;

–          eseguire censimento di: tutte le categorie di animali presenti in azienda, precisando per ogni specie di animali sensibili quelli già morti o sospetti di infezione. Aggiornamento  del censimento deve tener conto di animali nati o morti durante periodo di sospetto (Dati forniti da proprietario o detentore animali);

–          registrare tutte le scorte di latte, prodotti lattiero-caseario, carni, prodotti a base di carne, carcasse, pelli, lana, sperma, embrioni, ovuli, liquami, letame, mangimi, lettiera presenti in azienda;

–          vietare ogni movimento in entrata ed uscita di animali sensibili da azienda, salvo per caso di aziende costituite da pluralità unità di produzione distinte. Blocco animali sensibili nei locali di stabulazione od in altri luoghi che ne garantiscono isolamento;

–          vietare ogni movimento in entrata ed uscita da aziende sospette di infezione di afta epizootica di: carni o carcasse; prodotti a base carne; latte e prodotti lattiero-caseari; sperma, ovuli, embrioni di animali sensibili; mangimi per animali; utensili o altri materiali (v. Pelli, setole, rifiuti) in grado di trasmettere virus di afta; ogni animale anche di specie non sensibile ad afta; persone e veicoli. In deroga Regione in caso di difficoltà ad immagazzina latte può autorizzare trattamento in azienda o trasporto a stabilimento più vicino che ne assicuri distruzione o trattamento capace di distruggere virus, purché trasporto, trattamento, distruzione latte eseguito sotto controllo veterinario. Di tali deroghe informato Ministero e prese tutte le precauzioni per evitare diffusione virus afta;

–          fissare utilizzo di idonei mezzi di disinfezione in entrata ed uscita di animali sensibili dalla stessa azienda;

–          estendere misure di cui sopra ad altre aziende che per ubicazione o contatti con aziende sospette possono ipotizzare contaminazione, nonché a strutture di macellazione o mezzi di trasporto per cui “sussiste pericolo di infezione o contaminazione”. Di tali decisioni ASL informa subito Regione e Ministero Salute;

4)       in caso di conferma di presenza focolaio di afta in azienda, disporre:

–          abbattimento di tutti gli animali sensibili nello stabilimento più vicino, informandone Regione e Ministero (Indicare anche misure precauzionali prese per evitare ogni rischio di diffusione virus durante trasporto). Abbattimento sempre eseguito sotto controllo ufficiale;

–          prelievo campioni in numero sufficiente per esecuzione studio epidemiologico prima o durante abbattimento animali sensibili;

–          trasformazione, nel più breve tempo possibile e sotto controllo, di carcasse animali sensibili morti in azienda, nonché animali abbattuti. Interramento od incenerimento di carcasse attuato in conformità a disposizioni emanate in piani di emergenza e sotto controllo ufficiale;

–          isolamento di prodotti e materiali fino a quando non esclusa ogni contaminazione o non sottoposti a trattamento per distruzione virus;

–          pulizia e disinfezione dei fabbricati dove alloggiavano animali sensibili, loro dintorni e mezzi di trasporto ed ogni attrezzatura possibile di contaminazione. Operazioni di pulizia o disinfezione adeguatamente documentate e condotte sotto controllo veterinario ASL e seguendo disposizioni da questo impartite, usando prodotti nelle concentrazioni autorizzati come biocidi per igiene veterinaria, comprendenti anche interventi adeguati contro insetti in modo da ridurre effetto nocivo su ambiente con disinfettanti eco-compatibili;

–          disinfezione zona riservata ad abitazione umana se pericolo di contaminazione da virus afta;

–          ripopolamento animali seguendo disposizioni di cui al D.Lgs. 274/06;

5)       disporre nella zona di vaccinazione di emergenza nel periodo compreso tra inizio della vaccinazione ed almeno 30 giorni dopo il suo completamento:

–          divieto di movimento animali vivi sensibili all’interno ed all’esterno della zona. In deroga Regione può autorizzare, previa ispezione clinica animali ed allevamenti da parte veterinario ASL, trasporto animali verso stabilimenti macellazione per immediata macellazione di questi;

–          obbligo di bollatura e di immagazzinamento e trasporto separati di carni fresche di animali vaccinati. Se carni fresche destinate a scambi comunitari, Regioni forniscono elenco degli stabilimenti autorizzati a Ministero che lo comunica a Commissione CE ed altri Stati membri. In caso di carni fresche pervenute da altri Stati membri, servizio veterinario ASL accerta presenza certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza;

–          immissione sul mercato di latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati solo in funzione di utilizzo finale per consumo umano e previo trattamento termico eseguito in stabilimento sottoposto a controllo ASL (Durante processo di lavorazione latte chiaramente identificato e lavorato separatamente da altro latte). Trasporto latte crudo verso stabilimenti situati fuori da zona di vaccinazione eseguito: previa autorizzazione di Regione; su itinerario prestabilito; mediante veicoli contrassegnati puliti e disinfettati e costruiti in modo da non disperdere latte durante percorso; prima di lasciare azienda mezzo ed attrezzature puliti e disinfettati; mezzi di trasporto usciti da zona di vaccinazione non debbono avere contatti con altre aziende in cui presenti animali sensibili.

Vietata:

–          raccolta e trasporto di campioni di latte crudo di animali sensibili da aziende situate in zona di vaccinazione a laboratori diversi da quelli autorizzati da Ministero per diagnosi di afta;

–          raccolta di ovuli ed embrioni da animali donatori;

–          raccolta di sperma per inseminazione artificiale da animali sensibili presenti in centri raccolta ubicati in zone di vaccinazione (In deroga Regione può autorizzare raccolta di sperma congelato se questo immagazzinato separatamente per almeno 30 giorni, animale donatore non vaccinato).

6)       disporre nelle zone di vaccinazione di emergenza nel periodo intercorso da 30 giorni dopo completamento vaccinazione e completamento indagine clinica e sierologica:

–          divieto di movimentazione animali di specie sensibili tra aziende all’interno ed all’esterno della zona di vaccinazione. In deroga Regione può autorizzare trasporto animali vivi se: presenza di virus di afta epizootica è stata esclusa verso stabilimento di macellazione se durante trasporto animali non entrano in contatto con altri animali sensibili; animali accompagnati da documento veterinario ASL attestante che tutti animali di aziende di provenienza sono stati oggetto di indagine clinica, veicoli puliti e disinfettati prima e dopo carico, annotando operazioni nel registro che accompagna mezzo di trasporto; animali sottoposti ad ispezione sanitaria, ante mortem presso stabilimento macellazione nelle 24 ore precedenti macellazione il cui esito ha escluso presenza malattia;

–          immissione sul mercato carni fresche (Escluse frattaglie) di animali vaccinati solo se: stabilimento opera sotto controllo veterinario; nello stabilimento trasformate solo carni sottoposte a trattamenti prescritti od ottenute da animali allevati e macellati fuori da zona di vaccinazione; munite di bollatura sanitaria o marcatura di identificazione; durante processo di lavorazione sempre identificate, trasportate ed immagazzinate separatamente da altre carni; veterinario ASL verifica rispetto di tali prescrizioni specie se carni destinate a scambi CE (Regioni forniscono a tal fine elenco degli stabilimenti autorizzati a Ministero che lo comunica ad altri Stati membri e Commissione CE) o provenienti da altri Stati membri (verificare presenza certificazione veterinaria di accompagnamento e sua completezza);

–          immissione sul mercato di latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati solo se sottoposti a trattamento termico, in funzione a loro destinazione a consumo umano o meno da eseguire in stabilimento riconosciuto;

7)       eseguire, insieme a Istituto Zooprofilattico, indagine epidemiologica atta ad individuare:

–          durata del periodo durante il quale afta può essere stata presente in azienda prima del sospetto o della notifica;

–          possibile origine del virus della malattia in azienda ed identificazione di altre aziende, in cui si trovano animali di cui si sospetta possano essere stati infettati da stessa fonte;

–          possibile entità di infezione di animali sensibili diversi da bovini e suini;

–          movimenti di animali, persone, veicoli, materiali che possono aver portato virus fuori o dentro azienda interessata;

–          allevamenti di specie sensibili che hanno avuto contatto con virus dell’afta epizootica, ma non mostrano segni clinici della malattia. Indagine comprende esame clinico e di laboratorio di tutti gli animali di specie sensibile presenti negli allevamenti della zona di vaccinazione per ricercare presenza di virus di afta epizootica ed “anticorpi delle proteine non strutturali del virus”;

8)       eseguire classificazione delle aziende situate in zona di vaccinazione con animali sensibili in base ad esito indagine di cui sopra e verificare:

–          applicazione delle prescrizioni emanate da ASL nelle aziende in cui presente almeno 1 animale sospetto e dove presenza di afta confermata;

–          nelle aziende in cui presente almeno 1 animale sospetto di essere stato infettato a seguito precedente contatto con virus afta, ma ulteriori prove su animali sensibili presenti in azienda escludono presenza di virus: abbattimento animali sensibili presenti in azienda e trasformazione delle relative carcasse (Regione può ammettere misure alternative quali: soppressione solo degli animali risultati positivi al test. Autorizzazione della Regione inviata a Ministero unitamente alle prescrizioni in questa stabilite per macellazione degli animali); pulizia e disinfezione delle aziende e loro ripopolamento. Prodotti ottenuti da questi animali sottoposti a trattamenti prima di essere immessi sul mercato;

9)       disporre nelle aziende ricadenti in zone di vaccinazione colpite in passato da afta e fino a ripristino di qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica:

–          divieto di movimenti di animali sensibili fuori da zone di vaccinazione. In deroga Regione può autorizzare trasporto diretto di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione dove vengono subito macellati;

–          movimenti di animali sensibili tra aziende della zona di vaccinazione, solo previa autorizzazione. In deroga Regione può autorizzare trasporto animali sensibili non vaccinati tra aziende se: entro 24 ore da carico animali sottoposti ad esame clinico e non riscontrati sintomi di afta epizootica; animali hanno sostato nell’azienda di origine per almeno 30 giorni durante i quali nessun animale sensibile introdotto; aziende di origine non situate in zone di protezione o sorveglianza; animali da trasportare sottoposti con esito negativo a test per individuazione anticorpi dal virus dell’afta; animali non sottoposti ad alcuna sorgente di infezione durante trasporto verso luogo di destinazione;

–          divieto di uscita da azienda di animali non vaccinati, nati da madri vaccinate. Divieto non applicato se animale trasportato ad aziende entro zona di vaccinazione con stessa qualifica sanitaria o ad uno stabilimento di macellazione per immediata macellazione o ad azienda intermedia di passaggio individuata da Regione prima di avviare animali a stabilimento di macellazione o ad aziende qualsiasi se animali sottoposti con esito negativo a test sierologico per individuazione di anticorpi virus dell’afta;

–          immissione sul mercato di carni fresche ottenute da animali sensibili non vaccinati solo se: attuate misure prescritte da ASL nella zona di vaccinazione; animali trasportati verso stabilimenti di macellazione che opera sotto controllo veterinario; nello stabilimento macellati solo animali di cui sopra o animali allevati fuori da zona di vaccinazione; carni recano bollo sanitario CE; durante lavorazione carni sempre identificabili, trasportate ed immagazzinate separatamente da altre carni;

–          immissione sul mercato di carni fresche e frattaglie ottenute da grossi e piccoli ruminanti vaccinati o da loro discendenti sieropositivi (compresi suidi con carni prodotte tra inizio indagine fino ad almeno 3 mesi da ultimo focolaio registrato), o non vaccinati solo se: stabilimento opera sotto controllo veterinario; nello stabilimento lavorate solo queste carni o quelle ottenute da animali allevati fuori da zone di vaccinazione; carni riportano bollo sanitario o marchiatura di identificazione; durante la lavorazione carne sempre identificabile, trasportata ed immagazzinata separatamente da altra. Commissione CE può autorizzare Stato membro richiedente ad immettere in commercio sul suo territorio carni di suidi ottenute in Italia, fissandone le condizioni, mentre per immissione in Italia di carni di suidi di altro Stato membro decide Ministero, sentite le Regioni. Spedizioni da zone di vaccinazione di carni di suidi vaccinate prodotte nel periodo in questione attuate nel rispetto delle prescrizioni impartite da Ministero, sentite le Regioni (Rispetto accertato da veterinario ASL). In caso di arrivo in Italia di carni di suidi da altri Stati membri, veterinari ASL verificano presenza e completezza certificazione veterinaria di accompagnamento;

–          immissione sul mercato di latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati solo se sottoposti a trattamento sotto controllo ufficiale veterinario presso stabilimento situato in zona di vaccinazione;

–          raccolta e trasporto di campioni di latte crudo di animali sensibili da aziende in zona di vaccinazione a laboratori diversi da quelli autorizzati da Ministero per diagnosi di afta epizootica assoggettati ad autorizzazione specifica da parte Regione;

6)       delimitare, mediante appositi cartelli, intorno a focolaio zone di protezione avente raggio minimo di 3 km. e zone di sorveglianza avente raggio minimo di 10 km. (Zone di sorveglianza mantenute fino ad avvenuto ripristino di qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica della zona) Delimitazione aree deve tener conto di confini amministrativi e barriere naturali in modo comunque da evitare dispersione virus di afta epizootica nel territorio. In tali zone, ASL provvede a:

–          rintracciare tutti gli animali spediti dalla zona nei 25 giorni precedenti manifestazione focolaio infezione. Ricostruzione movimenti animali comunicata a Regione e Ministero che provvede a trasmettere dati a Commissione CE e Stati membri;

–          localizzare carni fresche, prodotti a base carne, latte crudo e prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali originari da zona protezione nel periodo tra data presunta comparsa virus e data delimitazione zona. Tali prodotti sottoposti a specifici trattamenti sotto sorveglianza sanitaria o tenuti sotto vincolo sanitario fino ad esclusione possibile contaminazione da virus afta;

–          registrare tutte le aziende in possesso di animali sensibili e censire tali animali (Censimento aggiornato periodicamente);

–          sottoporre a periodiche ispezioni veterinarie le aziende con animali sensibili, verificando registro di stalla, misure applicate per evitare introduzione o diffusione di afta epizootica, prelievo campioni per esame clinico di animali sensibili;

–          disporre divieto di entrata ed uscita animali da azienda. Regione può concedere deroga per trasporto sotto controllo ufficiale di animali verso stabilimento macellazione, purché mezzo di trasporto pulito e disinfettato dopo ogni trasporto, effettuati esami clinici su tutti gli animali sensibili presenti in azienda escludendo presenza di animali sospetti o contaminati;

–          disporre ogni spostamento di animali sensibili tra aziende salvo che animali condotti al pascolo situato entro zone di sorveglianza (Nello spostamento animali non debbono venire a contatto con animali sensibili di altre aziende) ed attuato non prima di 15 giorni da registrazione ultimo focolaio; trasportato direttamente e sotto controllo in stabilimento di macellazione situato in zone di protezione; trasportati rispettando prescrizioni di cui sopra. Regione può autorizzare movimenti animali per destinarli a macellazione se veterinario ASL ha attestato a seguito esami effettuati su tutti animali sensibili presenti in azienda inesistenza di animali sospetti di essere infetti o contaminati. Veterinari ASL rintracciano tutti gli animali sensibili usciti da zona di sorveglianza nei 21 giorni precedenti manifestazione primo focolaio, comunicando risultati a Regione e Ministero che li comunica a Commissione CE ed altri Stati membri;

–          disporre divieto di: spostamento animali tra aziende; esecuzione di fiere, mercati ed ogni altra esposizione con presenza di animali sensibili; pratica della monta itinerante di animali sensibili; inseminazione artificiale; raccolta di ovuli ed embrioni di animali sensibili. Regione può estendere tali divieti a: spostamento animali tra aziende situate entro e fuori zona di protezione; transito nelle zone di protezione di qualunque tipo di animale; manifestazione che prevede assembramento di persone con possibilità di diffusione di virus di afta epizootica; inseminazione artificiale o raccolta di ovuli ed embrioni di specie non sensibili; spostamento dei mezzi adibiti al trasporto di animali; macellazione in azienda di animali sensibili per consumo privato; trasporto di merci in aziende con presenza di animali sensibili;

–          vietare immissione sul mercato di: carni fresche, macinate, preparazione di carni ottenute da animali sensibili situati in zona di protezione o di sorveglianza. Veterinari ASL provvedono a bollatura carni e ne dispongono trasporto in recipienti chiusi in stabilimenti riconosciuti. Divieto non si applica a:

·         stabilimento tenuto sotto controllo veterinario; trasforma solo carni fresche, carni macinate o preparazioni di carni ottenute da animali allevati e macellati fuori da zona di protezione o sorveglianza; carni munite di bollatura sanitaria o marcatura di identificazione; durante intero ciclo di lavorazione, carni identificate trasportate ed immagazzinate in modo distinto da altre carni. Se carni destinate a scambi CE, veterinario ASL esegue verifiche periodiche. (Regione comunica a Commissione CE ed altri Stati membri elenco stabilimenti riconosciuti), mentre se carni giungono in Italia da altri Stati membri, verifica presenza e completezza certificazione veterinaria di accompagnamento. Nel caso di deroga ai vincoli di cui sopra disposta da CE, Regione decide se applicare nel proprio territorio, adattando eventualmente misure aggiuntive precauzionali (v. Bollatura sanitaria per carni di animali mantenuti per oltre 30 giorni in zona di protezione e sorveglianza);

–          vietare immissione sul mercato di latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da animali sensibili o da stabilimenti ricadenti in zone di protezione o di sorveglianza. Divieto non applicato a: latte e prodotti lattiero-caseari ottenuto almeno 21 giorni prima data presunta manifestazione focolaio in azienda, immagazzinato e trasportato separatamente da altro latte e derivati; latte sottoposto ad idonei trattamenti a seconda della sua destinazione finale eseguiti in stabilimenti situati entro o fuori da zona di protezione o sorveglianza; stabilimenti ricadenti in zone di protezione o sorveglianza se operano sotto controllo veterinario ASL; lavorato solo latte crudo proveniente da animali esterni a zona di protezione o sorveglianza; durante intero processo di lavorazione latte sempre identificabile e trasportato ed immagazzinato in modo separato da altro latte crudo e prodotti lattiero-caseari; trasporto latte da aziende situate fuori da zone di protezione o sorveglianza attuato con mezzi puliti e disinfettati prima e dopo trasporto e durante trasporto non avuto contatti con animali sensibili presenti in zone protezione o sorveglianza. Veterinario ASL deve certificare rispetto delle suddette disposizioni se latte destinato a scambi CE (Regione fornisce a Ministero elenco degli stabilimenti riconosciuti che lo trasmette a Commissione ed ad altri Stati membri), mentre sul latte proveniente da altri Stati membri deve verificare presenza e completezza di certificazione veterinaria di accompagnamento;

–          vietare trasporto di latte crudo da aziende situate in zone di protezione o sorveglianza a stabilimenti fuori di detta zona per essere trasformato deve avvenire solo: previa autorizzazione di Regione (specificare itinerario seguito e stabilimento di destinazione); mediante veicoli puliti e disinfettati prima del trasporto e costruiti in modo da evitare perdite di latte durante trasporto; prma di lasciare azienda veicolo pulito e disinfettato e non deve avere contatti con aziende dotate di animali sensibili situate in zone di protezione o sorveglianza; mezzi di trasporto contrassegnati ed usati solo nella zona delimitata;

–          vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali sensibili da aziende situate in zona di sorveglianza verso laboratori diversi da quelli autorizzati da Ministero;

–          vietato immettere sul mercato sperma, ovuli ed embrioni ottenuti da animali sensibili originari di zone di protezione. Divieto non si applica a materiale congelato raccolto almeno 21 giorni prima data presunto primo focolaio di afta manifestatosi in azienda, purché: sperma immagazzinato separatamente; misure restrittive in merito a focolaio di afta revocate; animali sottoposti ad esame clinico i cui test sierologici hanno evidenziato assenza di infezione nel centro raccolta di sperma e nell’animale donatore;

–          vietato entro zona di protezione o sorveglianza trasporto ed immissione sul mercato e spandimento di stallatico e letame proveniente da aziende situate in questa zona. In deroga Regione può autorizzare rimozione di stallatico di animali sensibili da aziende situate in zona di protezione verso impianto designato o suo spandimento in aree prestabilite da Regione, purché: materiale prodotto almeno 21 giorni prima data presunto primo focolaio manifestatosi in azienda e letame sparso su aree predefinite ubicate a “sufficiente distanza” da aziende con animali sensibili e subito interrato; veterinario attesta esecuzione di esami su animali azienda escludendo sospetto di animali colpiti da virus afta; intero quantitativo di stallatico da interrare sotto controllo ufficiale prodotto almeno 4 giorni prima di esame; prese misure idonee al momento rimozione stallatico ad evitare propagazione epidemia; mezzi puliti e disinfettati prima e dopo ogni carico;

–          vietato immettere sul mercato pelli di animali sensibili provenienti da zone di protezione, salvo quelle prelevate almeno 21 giorni prima data presunta manifestazione focolaio, immagazzinate separatamente;

–          vietato immettere sul mercato lana di pecora, pelo di ruminante, setole di suidi prelevati da animali sensibili provenienti da zone di protezione, salvo se ottenuti almeno 21 giorni prima data presunta infezione ed immagazzinati in modo distinto;

–          vietato immettere sul mercato prodotti di origine animali sensibili provenienti da zone di protezione diverse da quelle precedenti, salvo se ottenuti almeno 21 giorni prima da data presunta infezione, conservati e trasportati separatamente, sottoposti a trattamento “che assicuri la distruzione del virus dell’afta epizootica”;

–          vietato immettere sul mercato foraggio, fieno, paglia, altri prodotti destinati ad alimentazione di animali nelle zone di protezione, salvo che: ottenuti almeno 21 giorni prima da data presunta infezione; immagazzinati e trasportati in modo separato da altri alimenti per animali; autorizzati da Regione per essere utilizzati in zona di protezione stabilendone modalità; ottenuti in aziende dove non presenti animali sensibili. Divieto non si applica a foraggi e paglia opportunamente trattati anche se provenienti da aziende con animali sensibili.

Nelle zone di sorveglianza rispetto delle misure adottate per zone di protezione. In caso nelle zone di sorveglianza capacità di macellazione insufficiente, veterinario ASL può consentire trasporto animali sensibili, sotto controllo ufficiale a macello situato fuori da tale zona purchè: situazione epidemiologica azienda non deve dare adito a sospetto di infezione; tutti gli animali dell’azienda oggetto di ispezione veterinario ASL con esito negativo; stabilimento di macellazione designato da Regione più vicino possibile a zona di sorveglianza; carne ottenute sottoposte a specifico trattamento;

7)       disporre revoca misure nella zona di sorveglianza solo se trascorsi 30 giorni da abbattimento di tutti gli animali sensibili in azienda, completamento operazioni di pulizia e disinfezione, eseguita indagine attestante assenza di infezione da zone di sorveglianza;

8)       rintracciare e far eseguire trasformazioni di prodotti e materiali ottenuti da animali sensibili in azienda in cui confermato focolaio di afta nel periodo intercorrente “tra probabile introduzione di malattia ed applicazione misure ufficiali”, in modo da garantire distruzione virus dell’afta epizootica ed evitare così rischio di sua ulteriore propagazione;

9)       accertare applicazione misure all’interno delle zone sottoposte a restrizioni ed in particolare:

–          movimento degli animali sensibili, dei prodotti di origine animale, delle merci, dei mezzi di trasporto considerati potenziali vettori del virus;

–          individuazione e contrassegnazione carni fresche e latte crudo, nonché scorte di altri prodotti non ammissibili a spedizioni fuori dalle zone soggetto a restrizioni;

–          bollatura sanitaria su prodotti destinati a consumo umano;

–          identificazione degli animali sensibili;

–          isolamento sotto controllo veterinario di animali sensibili nel periodo compreso tra data presunta introduzione virus di afta e data applicazione misure di restrizione fissate dal Ministero

–          in tale periodo carni fresche e latte crudo sottoposto a trattamento sotto controllo ufficiale in funzione del loro utilizzo finale affinché esclusa ogni possibile contaminazione da virus di afta;

–          individuazione animali sensibili inviati nelle zone di restrizione da altri Stati membri su cui eseguire  accurate indagini cliniche (Risultati indagini comunicate a Regione e Ministero);

10)    confermare che azienda ha avuto contatti se veterinario ritiene che virus afta epizootica introdotto a seguito di movimenti persone, animali, prodotti di origine animale, veicoli od altri modi da aziende con focolaio di afta. Tali aziende soggette a misure di restrizione valide fino ad avvenuta esclusione ufficiale del sospetto circa la presenza di virus di afta. Veterinario ASL dispone divieto di allontanamento da azienda di tutti gli animali che hanno avuto contatti per il periodo di incubazione del virus. In deroga ammesso trasporto animali sensibili direttamente a stabilimento macellazione più vicino per macellazione di urgenza, sotto controllo veterinario e previa esecuzione di esami clinici su animali. Se situazione epidemiologica lo consente, Regione può limitare identificazione azienda che ha avuto contatti solo ad unità od animali effettivamente venuti a contatto;

11)    consentire, in caso di afta, uscita animali sensibili (Bovini, ovini, caprini, suidi) da azienda solo dopo aver accertato loro identificazione mediante applicazione contrassegno supplementare “permanente ed indelebile” in grado di consentire immediata localizzazione degli animali ed azienda di origine. Ministero comunica a Commissione CE sistema di identificazione adottato;      

12)    verificare, in caso di animali sensibili o prodotti da questi derivati provenienti da Stati membri nel cui territorio riscontrati focolai di afta, presenza di certificazione supplementare richiesta. Verifiche attuate fino a quando non ripristinato nello Stato membro qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica;

13)    disporre divieto di spedizione di animali sensibili verso altri Stati membri. Deroghe concesse ad animali sensibili vaccinati tenuti nei giardini zoologici ed inclusi in programmi di conservazione della fauna selvatica, o tenuti quali risorse genetiche in locali iscritti da Regione in elenco dei centri di allevamento “indispensabili alla sopravvivenza della specie”;

14)    disporre, in caso di afta epizootica confermata presso stabilimento di macellazione, posto di ispezione frontaliero, mezzo di trasporto:

–          indagine epidemiologica;

–          immediato abbattimento animali sensibili presenti nelle strutture e mezzi di trasporto;

–          trasformazione sotto controllo ufficiale di carcasse degli animali, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virsu di afta;

–          trasformazione sotto controllo ufficiale di altri sottoprodotti di origine animale (comprese frattaglie) provenienti da animali infetti o sospetti di infezione;

–          disinfezione di stallatico, liquami, letame rimosso solo ai fini del trattamento;

–          pulizia e disinfezione dei fabbricati, attrezzature, veicoli sotto controllo veterinario;

–          divieto di reintroduzione di animali ai fini di macellazione, ispezione, trasporto nelle strutture o mezzi di trasporto fino a quando non trascorse almeno 24 ore da completamento operazioni di pulizia e disinfezione;

15)    comunicare ogni irregolarità rilevata a Ministero ed applicare relative sanzioni amministrative

Proprietari animali in caso di focolaio di afta debbono:

1)       fornire ad ASL ogni informazione richiesta su animali sensibili entrati ed usciti da azienda;

2)       denunciare subito a competente ASL presenza o sospetta presenza di afta epizootica;

3)       tenere animali infetti o sospetti di infezione lontani da luoghi dove presenti altri animali sensibili

Persone addette al trasporto o commercio di animali sensibili, in caso di focolaio di afta, debbono fornire ad ASL ogni informazione utile al movimento degli animali trasportati o commercializzati.  

Sanzioni:

Proprietari o detentore animali o veterinari che non denuncia sospetta presenza di afta epizootica: arresto fino a 2 anni + multa da 5.000 a 30.000 EUR

Titolare azienda che non adempie a misure disposte da veterinario ufficiale o da Regione: arresto fino a 3 mesi o multa fino a 25.000 EUR

Chiunque viola divieto di movimentazione animali imposto con ordinanza sanitaria: multa da 5.000 a 30.000 EUR

Chiunque viola divieti imposti da Regioni per contenere diffusione malattia: multa da 3.000 a 18.000

Chiunque viola divieti o limitazioni nella immissione sul mercato di carni fresche, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali sensibili, sperma, ovuli ed embrioni ottenuti da animali sensibili, pelli di animali, lana di pecora, pelo di ruminanti, foraggi, fieno, paglia ed altri alimenti per bestiame provenienti da zone di protezione: multa da 4.000 a 24.000 EUR

Titolare di azienda o trasportatore che non si attiene alle prescrizioni o divieti imposti dalla legge, o raccoglie e trasporta campioni di latte crudo di animali sensibili senza la prescritta autorizzazione: multa da 2.500 a 15.000 EUR

Proprietari e persone addette al trasporto o alla commercializzazione di animali sensibili che non forniscono informazioni richieste da veterinari ASL: multa da 500 a 3.000 EUR

Chiunque non rispetta divieto d’uso di vaccini anti-aftosi e somministrazione di sieri iperimmuni contro afta, o fa uso di questi per scopi diversi dalla induzione di immunità attiva negli animali sensibili senza autorizzazione, o manipola virus vivi di afta epizootica al di fuori dei laboratori autorizzati: multa da 500 a 3.000 EUR/animale vaccinato.

Chiunque non rispetta disposizioni impartite da ASL, o non si attiene alle prescrizioni di legge per immissione sul mercato di latte, carne, sperma proveniente da animali vaccinati: multa da 1.500 a 9.000

Chiunque non rispetta divieto di somministrazione rifiuti alimentari od animali sensibili: multa da 2.000 a 12.000 EUR

Proprietari e detentori animali o responsabili impianti e stabilimenti che trattano prodotti e alimenti che non rispettano disposizioni in materia di lotta contro malattie animali: esclusi da ogni forma di indennizzo, rimborso, beneficio comunitario e nazionale + recupero di quelli eventualmente erogati.

Entità aiuto:

Proventi delle sanzioni applicate acquisiti dalle Regioni che li destinano a Centri territoriali e ad ulteriori interventi di lotta contro malattie degli animali ed al potenziamento dei servizi veterinari.