ACQUE SORGIVE (D.Leg. 339/99)

(acqua30)

Soggetti interessati:

Chiunque intende commercializzare acque di sorgente, cioè “acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate”

Iter procedurale:

Titolare permesso di ricerca invia domanda di riconoscimento di acque di sorgente a Ministero Sanità, specificando: nome della sorgente, denominazione commerciale acqua, eventuale trattamento acqua di sorgente.

Allegare documentazione idonea a fornire completa conoscenza acqua di sorgente nelle sue caratteristiche: geologiche ed idrogeologiche, organolettiche, fisiche, fisico-chimiche, microbiologiche.

Ministero Sanità provvede ad istruttoria e emana riconoscimento qualora composizione, temperatura, caratteristiche minime delle acque si mantengono costanti “alle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata”.

Nel riconoscimento specificare:

– nome della sorgente;

– luogo di utilizzo sempre in prossimità della sorgente. Vietato trasporto di tale acqua in

“recipienti che non siano destinati al consumatore”;

– operazioni di trattamento ammesse quali:

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, stoccaggio in vasche o serbatoi;

b) separazione elementi instabili (Ferro, zolfo) mediante filtrazione e decantazione o separazione

di ferro, manganese, zolfo, arsenico con aria arricchita di ozono, purché tali trattamenti non

alterino caratteristiche dell’acqua;

c) eliminazione totale o parziale di anidride carbonica libera mediante processi fisici.

Vietato qualunque trattamento “suscettibile di modificare il microbismo dell’acqua di sorgente”

(Trattamenti di potabilizzazione, aggiunta di sostanze batteriche).

Immissione in consumo di acqua di sorgente:

– in contenitori muniti di dispositivi di chiusura tale da “evitare pericolo di falsificazione,

contaminazione o fuoriuscita”

– subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata previo accertamento che:

1) sorgente protetta contro ogni pericolo di inquinamento;

2) captazione, canalizzazione, serbatoi realizzati con materiali adatti all’acqua di sorgente in modo

da impedirne qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica, batteriologica;

3) impianti di lavaggio ed imbottigliamento soddisfano esigenze igieniche (Recipienti fabbricati e

trattati in modo da non alterare caratteristiche chimiche e batteriologiche dell’acqua);

4) eventuali trattamenti effettuati ad acqua di sorgente corrispondente a quelli riportati nel

provvedimento di riconoscimento.

Provvedimento di autorizzazione pubblicato su G.U.

Su etichette o su contenitore riportare:

a) dicitura “acqua di sorgente” seguita da denominazione e località di utilizzo. Ammessa designazione

commerciale diversa da nome sorgente, purché nome sorgente e località riportata ad altezza di

1,5 rispetto a nome commerciale, nome commerciale non contenga nome località diverso da

quello della sorgente che può indurre in errore consumatore;

b) volume nominale;

c) titolare della autorizzazione a commercio;

d) termine minimo di conservazione;

e) dicitura di identificazione del lotto;

f) informazioni circa eventuali trattamenti attuati dalle acque;

g) dicitura “con aggiunta di anidride carbonica” o “gassata”;

h) parametri chimici e fisico-chimici caratterizzanti acqua con data analisi.

Vietato riportare diciture pubblicitarie o “indicanti su priorità dell’acqua di sorgente rispetto ad altre”

Ammesso uso di acqua di sorgente per preparazione di bevande analcoliche.

Consentita importazione acque di sorgente se riconosciute da Ministero Sanità, qualora Autorità Paese Terzo “ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente su mantenimento di tali caratteristiche”. Riconoscimento valido 5 anni e rinnovabile se mantenute caratteristiche acque. Riconoscimento, rinnovo, revoca pubblicata su G.U.

Vigilanza su utilizzo e commercio acque di sorgente attuata da ASL che effettua periodiche ispezioni e preleva campioni di acque di sorgente. Se riscontrate irregolarità, ASL informa Regione che provvede a diffidare titolare autorizzazione “ad eliminare cause di irregolarità”.

Trascorso termine fissato senza sanare irregolarità, Regione sospende o revoca autorizzazione. Provvedimento inviato a Ministero Sanità e pubblicato su G.U.

Se da controllo riscontrata non rispondenza a requisiti qualitativi delle acque o pericolo per salute pubblica, immediata comunicazione a Ministero Sanità.

Sanzione:

Chiunque imbottigli e venda acqua di sorgente senza autorizzazione: multa da 40.000.000 a 100.000.000

Chiunque non rispetti prescrizioni riportate nella autorizzazione o sottoponga acque di sorgente a trattamenti non autorizzati, o mete in vendita acqua con etichette non conformi: multa da 30.000.000 a 90.000.000

Chiunque non rispetti altre norme sulle acque di sorgente: multa da 5.000.000 a 30.000.000

 

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