FEAMPA 

FEAMPA (Reg. 1139/21, 45/22, 46/22, 79/22)  (pesca11)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF), Regione, Organizzazioni produttori (OP), Organizzazioni interprofessionali (OI)

Pescatori, cioè qualunque persona che esercita attività di pesca commerciale (compresa piccola pesca costiera effettuata da: pescherecci nei mari ed acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m., che non usano attrezzi trainati; pescatori a piedi, compresi quelli di molluschi), nonché chiunque intende intraprendere attività di acquacoltura

Iter procedurale:

Commissione UE istituisce con Reg. 1139/21 Fondo Europeo per Affari Marittimi, Pesca e Acquacoltura (FEAMPA), che prevede ad:

Titolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 oggetto di Reg. 1139/21 è la istituzione di FEAMPA per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2027 in cui definirne priorità, bilancio, regole specifiche di erogazione del finanziamento UE

Art. 2 definizioni di: ambiente comune per condivisione delle informazioni; guardia costiera; rete europea di osservazione e dati di ambiente marino; pescatore; pesca sperimentale; pesca nelle acque interne; governance internazionale di oceani; luogo di sbarco; politica marittima, sicurezza e sorveglianza marittima; pianificazione dello spazio marittimo; organismo pubblico; strategia di bacino marittimo; piccola pesca costiera; economica sostenibile

Art. 3 FEAMPA persegue seguenti priorità:

  1. promuovere pesca sostenibile e ripristino e conservazione delle risorse biologiche acquatiche
  2. promuovere attività di acquacoltura sostenibile e trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura contribuendo così alla sicurezza alimentare di UE
  3. consentire “economia blu sostenibile” nelle acque costiere, insulari e interne e promuovere sviluppo di comunità di pesca ed acquacoltura
  4. rafforzare governance internazionale di oceani e consentire mari sicuri, protetti, puliti, gestiti in modo sostenibile

Art. 4, 5, 6, 7 v. Entità aiuto

Art. 8 Stato membro elabora programma nazionale per attuare priorità di cui ad Art. 3, tenendo conto di sfide regionali e/o locali, individuando Organismi intermedi di esercizio e perseguendo seguenti obiettivi specifici (riportati in Allegato II pubblicato su GUCE 247/21):

  1. rafforzare attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale;
  2. aumentare efficienza energetica e ridurre emissioni di CO2 tramite sostituzione ed ammodernamento dei motori di pescherecci;
  3. promuovere adeguamento capacità alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo di attività di pesca;
  4. favorire efficacia del controllo di pesca ed attuazione di norme, compresa lotta alla pesca INN, nonché affidabilità dei dati su cui basare processo decisionale;
  5. promuovere condizioni di parità per prodotti della pesca ed acquacoltura originari di Regioni ultraperiferiche;
  6. contribuire alla tutela e ripristino della biodiversità ed ecosistemi acquatici;
  7. promuovere attività di acquacoltura sostenibile nel lungo termine, rafforzando competitività delle produzioni acquicole;
  8. promuovere commercializzazione, qualità e valore aggiunto dei prodotti di pesca ed acquacoltura e loro trasformazione;
  9. rafforzare gestione sostenibile dei mari ed oceani tramite promozione di conoscenze oceanografiche, sorveglianza marittima, cooperazione dei servizi di guardia costiera;
  10. consentire economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari ed interne e promuovere sviluppo di comunità di pesca ed acquacoltura

Programma contiene: analisi della situazione vigente (in termini di forza e debolezza, opportunità e minacce); identificazione dei bisogni da affrontare nella zona geografica di pertinenza (al riguardo tenere conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera sostenibile, anche ai fini di misure di semplificazione della domande di contributo)

Commissione UE valuta programma in base a:

  1. contributo fornito da questo a: sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile; massimizzazione delle priorità di cui ad Art. 3 e degli obiettivi di resilienza, transizione verde e digitale; sostenibilità ambientale, economica e sociale; riduzione dei rifiuti marini; mitigazione dei cambiamenti climatici e loro adattamento
  2. equilibrio tra capacità di pesca delle flotte e possibilità di pesca disponibile;
  3. piani di gestione adottati ai sensi di Reg. 1380/13 e raccomandazioni adottate da ORGP vincolanti per UE;
  4. attuazione obbligo di sbarco;
  5. dati relativi a performance su economia blu sostenibile nel settore pesca ed acquacoltura;
  6. analisi dei bacini marini regionali elaborate da Commissione UE indicanti loro punti di forza e debolezza

Art. 9 Commissione UE adotta atti istitutivi programmi di lavoro, in cui definisce importo globale riservato alle operazioni di finanziamento misto (esclusa assistenza tecnica)

Titolo II Sostegno in regime di gestione concorrente

Art. 10 v. Entità aiuto

Art. 11 domanda di sostegno presentata da operatore è inammissibile per determinato periodo di tempo se Autorità competente accertato che operatore:

  1. commesso infrazioni gravi ai sensi di Art. 42 di Reg. 1005/08 o Art. 90 di Reg. 1224/09
  2. partecipato allo sfruttamento, gestione, proprietà di pescherecci inclusi in Elenco UE delle navi INN o di nave battente bandiera di Paese Terzo non cooperante
  3. commesso un reato ambientale se domanda presentata ai sensi di Art. 27
  4. commesso frode nell’ambito di FEAMP o FEAMPA

Se una delle suddette situazioni si verifica nel periodo compreso tra invio domanda e 5 anni successivi a pagamento finale, sostegno corrisposto con FEAMPA è recuperato

Commissione può adottare atti delegati in merito a:

  • definizione soglia e periodo di inammissibilità in proporzione alla natura, gravità, durata e reiterazione di infrazione commessa;
  • modalità di recupero del sostegno concesso;
  • data di inizio e fine del periodo di inammissibilità

Stati membri possono:

  • applicare periodi di inammissibilità più lunghi di quelli stabiliti da Commissione UE, eventualmente estendendoli anche a domande inviate da operatori della pesca ed acquacoltura che hanno commesso infrazioni gravi alle norme nazionali
  • disporre che operatori presentatori di domanda di sostegno forniscono ad Autorità di gestione dichiarazione attestante che non rientrano in nessuna delle situazioni riportate sopra (Autorità, prima di approvare domanda, accerta veridicità di tali dichiarazioni)
  • fornire, su richiesta di altro Stato membro, informazioni contenute nel Registro nazionale delle infrazioni

Art. 12 Stato membro può scegliere operazioni che: rientrano nell’ambito delle priorità ed obiettivi specifici; non sono ammissibili; sono conformi al diritto UE

FEAMPA può sostenere investimenti a bordo necessari per conformarsi ai requisiti imposti da Stato membro per realizzare disposizioni facoltative di cui alla Direttiva 2017/159

Art. 13 v. Entità aiuto

Priorità 1 promuovere pesca sostenibile, ripristino e conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Art. 14 definiti seguenti obiettivi specifici da perseguire:

  1. rafforzare attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale;
  2. aumentare efficienza energetica e ridurre emissioni di CO2 tramite sostituzione o ammodernamento motori di pescherecci;
  3. promuovere adeguamento delle capacità di pesca alle sue possibilità in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca;
  4. favorire efficacia del controllo di pesca ed attuazione di norme, compresa lotta alla pesca INN, nonché affidabilità dei dati destinati a processo decisionale basato su conoscenza;
  5. promuovere condizioni di parità per prodotti di pesca ed acquacoltura originari da Regioni ultraperiferiche;
  6. contribuire a tutela e ripristino di biodiversità ed ecosistemi acquatici

Sostegno erogato anche alla pesca in acque interne alle condizioni definite ai sensi di Art. 16

Art. 15 peschereccio di UE beneficiario di sostegno non può essere trasferito, né reimmatricolato fuori da UE per almeno 5 anni dal pagamento finale del sostegno

Art. 16 disposizioni di cui ad Art. 17, 18, 19, 20 del Reg. 1224/09 non si applicano ai pescherecci che praticano pesca nelle acque interne i cui riferimenti alla data di annotazione nel Registro della flotta UE sostituiti dai riferimenti alla data di entrata in servizio in conformità al diritto nazionale

Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 48, 49 v. Entità aiuto

 

Priorità 2 promuovere attività di acquacoltura sostenibile e trasformazione e commercializzazione dei prodotti di pesca ed acquacoltura

Art. 26 FEAMPA promuove interventi a favore di:

  1. attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando competitività della produzione e garantendo che attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale;
  2. commercializzazione, qualità e valore aggiunto dei prodotti di pesca ed acquacoltura e trasformazione di tali prodotti

In caso di eventi eccezionali che causano perturbazione significativa sui mercati, sostegno FEAMPA può riguardare:

  1. indennizzi ad operatori del settore pesca ed acquacoltura per mancato guadagno o per costi aggiuntivi;
  2. indennizzo ad Organizzazioni di produttori o loro Associazioni riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca in conformità ad Art. 30 e 31 di Reg. 1379/13

Tale sostegno è ammissibile solo se Commissione UE riconosce evento eccezionale e comunque per un periodo limitato stabilito nella decisione della Commissione

FEAMPA può sostenere anche interventi a favore di acquacoltura fornitrice di servizi ambientali e garante della salute e benessere degli animali

Sostegno FEAMPA può contribuire a conseguire obiettivi di Organizzazione comune dei mercati nel settore di pesca ed acquacoltura, compresi piani di commercializzazione di cui ad Art. 28 del Reg. 1379/13

Art. 27 sostegno FEAMPA per la promozione delle attività di acquacoltura è conforme ai relativi piani strategici nazionali pluriennali

Art. 28 sostegno alle imprese diverse da PMI per trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura erogato solo mediante strumenti finanziari di cui ad Art. 58 del Reg. 1060/21

Art. 50 v. Entità aiuto

 

Priorità 3 consentire economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari ed interne

Art. 29 sostegno FEAMPA riguarda interventi in grado di consentire economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari ed interne e promuovere sviluppo sostenibile delle comunità di pesca ed acquacoltura

Art. 30 sostegno per conseguire obiettivi precedenti attivato mediante CLLD in grado di garantire che “comunità  nelle zone di pesca ed acquacoltura sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte da economia sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali ed ambientali”

Art. 51 v. Entità aiuto

 

Priorità 4 rafforzare governance internazionale di oceani

Art. 31 FEAMPA sostiene interventi che contribuiscono a rafforzare gestione sostenibile di mari ed oceani tramite promozione di conoscenze oceanografiche, sorveglianza marittima, cooperazione dei servizi di guardia costiera

Art. 32 FEAMPA sostiene azioni di raccolta, gestione, analisi, trattamento ed utilizzo di dati al fine di:

  1. migliorare conoscenza di stato di ambiente marino;
  2. garantire conformità ai requisiti in materia di monitoraggio, designazione e gestione dei siti protetti;
  3. sostenere pianificazione dello spazio marittimo;
  4. migliorare qualità e condivisione dei dati tramite rete europea di osservazione di ambiente marino

Art. 33 e 34 v. Entità aiuto

Art. 35, 36, 37, 38 riguardano le Regioni ultraperiferiche della UE di cui Italia non fa parte

Art. 39, 40, 41, 52, 53, 54 v. Entità aiuto 

 

Art. 42 Commissione UE può interrompere termini di pagamento per totalità o parte della domanda di pagamento in caso di inadempienza da parte di Stato membro “tale da incidere sulle spese figuranti nella domanda per cui chiesto pagamento intermedio”, previo invio di comunicazione a Stato membro, che può presentare osservazioni al riguardo entro periodo di tempo fissato. Interruzione è “proporzionata alla natura, gravità, durata e reiterazione dell’inadempienza”

Commissione UE adotta atti esecutivi per definire casi di inadempienza grave

Art. 43 Commissione adotta atti che sospendono totalità o parte dei pagamenti intermedi nell’ambito del programma, in caso di grave inadempienza da parte di Stato membro se “tale da incidere sulle spese figuranti in domanda per cui si è chiesto il pagamento intermedio”, previo invio di comunicazione a Stato membro, affinché possa presentare proprie osservazioni entro periodo di tempo fissato. Sospensione è “proporzionata alla natura, gravità, durata e reiterazione dell’inadempienza”

Commissione UE adotta atti esecutivi per definire casi di inadempienza grave

Art. 44 Stati membri, nei casi di rettifiche finanziarie, definiscono ammontare di rettifiche del contributo FEAMPA “proporzionate alla natura, gravità, durata e reiterazione di infrazione o reato grave da parte del beneficiario ed alla attività economica del beneficiario”

Art. 45 Commissione UE:

  • adotta atti esecutivi per procedere a rettifiche finanziarie che determinano soppressione totale o parziale del contributo UE al programma qualora, a seguito di verifiche eseguite, accerta che spesa riportata in domanda di pagamento inficiata da:
    1. casi di inammissibilità della domanda accertati entro 5 anni successivi al pagamento, senza che Stato membro abbia provveduto a correggerli;
    2. casi di grave inadempienza delle norme PCP da parte di Stato membro con conseguente sospensione del pagamento ai sensi di Art. 43 e senza che Stato membro abbia adottato “necessarie azioni correttive volte a garantire in futuro il rispetto e l’attuazione delle suddette norme”;
  • stabilisce ammontare di rettifica, tenendo conto di “natura, gravità, durata e reiterazione di grave inadempienza delle norme di PCP da parte di Stato membro o beneficiario ed entità del contributo di FEAMPA ad attività economica del beneficiario stesso”. Rettifica può essere definita su “base forfetaria o estrapolata” se Commissione UE impossibilitata a quantificare con precisione importo delle spese connesse a grave inadempienza

Art. 46 Commissione invia a Parlamento europeo e Consiglio relazione su performance di FEAMPA, avvalendosi di indicatori di risultato (comuni e specifici) per ogni programma riportati in Allegato I pubblicato su GUCE 247/21

Autorità di gestione fornisce entro 31 Gennaio ed entro 31 Luglio (a partire dal 2022 e fino al 2030) a Commissione UE dati di attuazione riguardanti livello di operazioni, comprendenti: caratteristiche del beneficiario (nome, tipo di beneficiario, dimensione di impresa, genere, recapiti); operazioni oggetto di sostegno (obiettivo specifico, tipo di operazione, settore interessato, valori di indicatori, stato di avanzamento di operazione, numero del registro comune di flotta, dati finanziari, forma di sostegno)

Commissione UE può adottare atti esecutivi per: modificare Allegato I pubblicato su GUCE 247/21 aggiungendo indicatori di performance in modo da adeguarli ai cambiamenti intervenuti nel periodo 2021/27; precisare dati che Autorità di gestione deve fornire

Art. 47 beneficiari sono tenuti a comunicare valori degli indicatori di risultato conseguiti a completamento di operazione entro invio domanda di pagamento finale ad Autorità di gestione che ne esamina conformità (Stato membro può prorogare tale scadenza)

Art. 55, 56 v. Entità aiuto

Art. 57 Commissione UE esegue valutazioni, anche avvalendosi di esperti interni o esterni indipendenti, a livello intermedio entro 31/12/2024 e finale entro 31/12/2031, comunicando risultati conseguiti al Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle Regioni

Art. 58 Commissione UE:

  • utilizza indicatori di risultato di cui ad Allegato I pubblicato su GUCE 247/21 per monitorare risultati di attuazione di FEAMPA in regime di gestione diretta ed indiretta
  • raccoglie dati su operazioni selezionate per sostegno in regime di gestione diretta ed indiretta, comprese caratteristiche del beneficiario e della stessa operazione

Art. 59 audit su utilizzo del contributo UE effettuati da persone, anche diverse da quelle autorizzate dalle istituzioni o organismi di UE, “costituiscono garanzia di affidabilità”

Art. 60 beneficiari rendono nota origine dei finanziamenti UE, garantendone visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), tramite informazioni mirate mediante media e pubblico

Commissione UE realizza azioni di informazione e comunicazione istituzionale su: FEAMPA e relative priorità perseguite; azioni svolte; risultati conseguiti

Art. 61 ammessi a beneficiare di sostegno FEAMPA:

  • soggetti giuridici stabiliti in Stato membro o Paese Terzo indicato nel programma e costituiti a norma del diritto UE;
  • Organizzazioni internazionali;
  • soggetti giuridici stabiliti in Paese Terzo non indicato nel programma se necessari per conseguire obiettivi di determinata azione, purché sostengono costi di partecipazione

Art. 62 Commissione UE nel periodo 14/7/2021 – 31/12/2027 può adottare atti esecutivi delegati, fermo restando possibilità per Parlamento europeo e Consiglio di revocare, in qualsiasi momento, tale potere, la cui decisione decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione su GUCE (revoca non pregiudica validità degli atti delegati in vigore)

Commissione UE, prima di adottare atto delegato, consulta esperti designati da ogni Stato membro ed invia subito atto adottato a Parlamento europeo e Consiglio, affinché entro 2 mesi (possibile prorogare, su richiesta di questi, tale periodo di altri 2 mesi) possano presentare osservazioni nel merito, altrimenti atto entra in vigore

Art. 63 Commissione UE assistita dal Comitato per il Fondo europeo per affari marittimi, pesca ed acquicoltura

 

Commissione UE con Reg. 45/22 definisce casi di inosservanza più o meno gravi che possono comportare interruzione dei termini di pagamento o sospensione dei pagamenti in ambito FEAMPA, quali:

  • inosservanza obbligo di: rispettare norme in materia di licenze ed autorizzazioni di pesca; monitorare uso della possibilità di pesca (in particolare a causa della mancata registrazione dei dati su attività di pesca contenuti nel giornale di bordo o delle dichiarazioni di sbarco o delle note di vendita o delle dichiarazioni di assunzione di incarico); monitorare sforzo di pesca, accertandosi esattezza e completezza dei dati e loro invio entro termini fissati; notificare a Commissione UE dati aggregati relativi alle catture sbarcate ed allo sforzo di pesca; chiudere le attività di pesca una volta esauriti i contingenti (compresi quelli nell’ambito di accordi di partenariato per pesca sostenibile – APPS – e delle Organizzazioni regionali di gestione della pesca – ORGP) e/o raggiunto sforzo massimo di pesca;
  • inosservanza obbligo di: garantire documentazione dettagliata di tutte le bordate di pesca, nonché capacità e mezzi adeguati a monitorare rispetto di obbligo di sbarco; rispettare divieto di cattura, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco di specie di pesci o molluschi o mammiferi/rettili marini riportati in Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE (salvo casi di deroghe) o di specie di uccelli marini riportati nella Direttiva 2009/147/CEE; raccogliere dati scientifici su catture accidentali di specie sensibili ed alcune specie di uccelli marini; controllare e valutare efficacia delle misure di mitigazione attuate; vietare uso di attrezzature di pesca indicate in Allegato II di Reg. 1241/19; rispettare norme in materia di ricerca scientifica; elaborare ed attuare piani di gestione di anguilla; rispettare misure di conservazione per anguilla (riduzione dello sforzo di pesca); inviare a Commissione UE sia relazione sul monitoraggio, efficacia e risultati delle misure di conservazione per anguilla, sia relazione annuale su attuazione delle norme relative ad asportazione di pinne da squalo;
  • inosservanza obbligo di: assicurare che pescherecci di UE battenti bandiera di Stato membro ed operanti fuori dalle acque UE siano in grado di fornire documentazione dettagliata su tutte le attività di pesca e trasformazione intraprese; garantire che pescherecci di UE siano autorizzati ad operare fuori dalle acque di UE in conformità a disposizioni su gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;
  • inosservanza obbligo di: adottare misure atte ad adeguare capacità di pesca della flotta alla possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze ed in base ai migliori pareri scientifici, al fine di conseguire equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità; redigere valutazioni separate per navi operanti solo fuori dalle acque di UE; garantire che ritiro di nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici sia preceduto dal ritiro della corrispondente licenza/autorizzazione di pesca e che capacità di pesca corrispondente non sia sostituita; garantire rispetto dei limiti di capacità di pesca stabiliti in Allegato II del Reg. 1380/13 relativo a politica comune di pesca; attuare piano di entrata/uscita in modo tale che entrata di nuova capacità della flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare (senza aiuti pubblici) di capacità almeno pari; presentare alla Commissione UE informazioni da riportare nel registro della flotta peschereccia di UE; controllare e monitorare capacità di pesca e potenza del motore dei pescherecci;
  • inosservanza obbligo di: raccogliere e gestire dati biologici, ambientali, tecnici e socio economici; coordinare attività di raccolta dei suddetti dati con altri Stati membri; garantire corretta attuazione dei compiti dei corrispondenti nazionali; presentare relazione annuale nella esecuzione di piani di lavoro nazionali relativi a raccolta dati nei settori di pesca ed acquacoltura; rispettare norme su uso di tali dati;
  • inosservanza obbligo di: controllare attività esercitate nel quadro della politica comune di pesca (PCP) da persone fisiche o giuridiche sul territorio e nelle acque soggette a sovranità o giurisdizione di Stato membro; controllare accesso alle acque o alle risorse ed attività esercitate fuori da acque UE da pescherecci battenti bandiera di Stati membri; adottare misure adeguate a fornire risorse umane, tecniche, finanziarie per controllo, ispezione ed esecuzione; garantire che controllo esecuzione delle norme sia eseguito in modo non discriminatorio relativamente a settori, pescherecci e persone, tenendo conto della gestione dei rischi; garantire rispetto delle norme relative ai programmi nazionali di controllo definiti da Commissione UE; garantire rispetto delle norme in materia di commercializzazione, tracciabilità, prima vendita e pesatura dei prodotti della pesca ed acquacoltura; attuare misure adottate dalla Commissione UE per garantire rispetto degli obiettivi di PCP da parte di Stati membri riguardo a piani di azione elaborati a seguito di verifiche od ispezioni autonome (compresa chiusura delle attività di pesca e misure di emergenza); rispettare requisiti in materia di analisi, convalida, accesso e scambio di dati;
  • inosservanza obbligo di: effettuare sorveglianza ed ispezioni efficaci; cooperare con Commissione UE al fine di facilitare adempimento dei compiti ufficiali della Commissione durante le missioni di verifica, ispezione autonoma, audit; definire criteri per determinare gravità di infrazione delle norme di PCP; provvedere ad adozione sistematica di misure adeguate e sanzioni effettive proporzionate e dissuasive e sanzioni accessorie in caso di infrazioni alle norme di PCP; applicare sistema di punti per infrazioni gravi ai titolari di licenza di pesca ed ai comandanti; gestire registro nazionale delle infrazioni;
  • inosservanza obbligo di: adottare provvedimenti atti a garantire che la pesca INN sia prevenuta, scoraggiata ed eliminata in conformità al Reg. 1005/18; effettuare verifiche connesse al sistema di certificazione delle catture; rispettare norme relative ad operatori economici riconosciuti
  • inosservanza obbligo di: rispettare criteri di riconoscimento delle OP e delle OI; effettuare controlli richiesti sulle Organizzazioni collettive riconosciute

 

Commissione UE con Reg. 46/22 ha definito tecnologie efficienti sotto il profilo energetico utilizzate dai nuovi motori, quali: idrogeno; ammoniaca; combustione interna; celle a combustibile; elettricità; combinazione di elettricità e combustione (motori ibridi); sistema ibrido con celle a combustione. Stati membri debbono basarsi sui seguenti elementi per definire concetto di “sforzo normale di pesca” del peschereccio oggetto di aiuto:

  1. caratteristiche e modelli di pesca del peschereccio interessato;
  2. media di 10 bordate di pesca rappresentative effettuate nel corso di 3 anni precedenti domanda;
  3. tecniche di pesca usate e tempo trascorso in mare dal peschereccio interessato durante bordate di pesca rappresentative

 

Commissione UE con Reg. 79/22 ha definito modalità (riportate in Allegati I e II pubblicati su GUCE 13/22) con cui Autorità di gestione (AdG) inviano a Commissione UE dati su attuazione di ogni operazione sostenuta in regime di gestione concorrente. Tra i dati da inviare si segnalano quelli relativi a:

  • tipo di beneficiario: Organizzazione produttori (OP); Associazione Organizzazione produttori (AOP); Organizzazione interprofessionale (OI); impresa privata (micro, piccola, media, grande); organismo pubblico; centro di ricerca/Università/scienziati; Organizzazione non governativa (ONG); Istituto di istruzione; Gruppo di Azione Locale (GAL); Enti privi di personalità giuridica; Organizzazione internazionale; organi ed agenzie di Commissione UE; persone fisiche; partner capofila in caso di operazioni con più beneficiari
  • stato di avanzamento di operazione: selezionata; interrotta o abbandonata a seguito di esecuzione parziale; in corso di attuazione; eseguita integralmente ma non tutte le spese pagate dal beneficiario; completata
  • tipologia di operazione intrapresa nel settore di pesca o acquacoltura (marittima o interna o entrambe), comprendenti investimenti per: riduzione del consumo di energia ed efficienza energetica; sistemi di energia rinnovabile; apparecchiature di produzione a bordo; migliorare navigazione e controllo del motore; infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco (nuovi o esistenti); primo acquisto di peschereccio; migliorare tracciabilità, preparazione ed attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte di OP; attività di marketing; servizi di consulenza; sostegno allo sviluppo dell’impresa; attività di diversificazione dell’impresa non riguardante pesca, acquacoltura o innovazione; regimi assicurativi; formazione; eventi, azione di sensibilizzazione e comunicazione al pubblico; sviluppo delle capacità di innovazione di marketing o di processo o di prodotto; studi e ricerche; condivisione delle conoscenze; cooperazione e ripristino della continuità ecologica dei fiumi; ripopolamento di specie acquatiche; recupero e smaltimento dei rifiuti marini; servizi ambientali; migliorare habitat acquatici, biodiversità; cessazione definitiva o temporanea delle attività di pesca; compensazione; acquacoltura sostenibile; modifiche attrezzi per ridurre loro impatto su habitat o catture accidentali (in particolare di specie in via di estinzione e protette); uso delle catture indesiderate; gestione e monitoraggio e ripristino delle zone Natura 2000 o delle aree marine protette; riduzione e prevenzione di inquinamento; consumo idrico e miglioramento qualità di acqua; controllo ed applicazione di norme emanate da Autorità pubblica; coordinamento delle osservazioni; sviluppo e manutenzione tecnologie di informazione (harware e software); raccolta e diffusione dei dati; benessere degli animali; qualità di alimenti e sicurezza igienica; dispositivi di sicurezza e condizioni di lavoro; progetti pilota; sviluppo socio culturale, governance, animazione e sviluppo delle capacità, attività preparatorie, gestione, assistenza nell’ambito della gestione diretta; valutazione
  • tipologia di sostegno: sovvenzioni; strumenti finanziari; combinazione tra questi; premi; appalti
  • tipologia di intervento per sostegno in regime di gestione diretta ed indiretta: governance internazionale degli oceani; politica marittima; consulenza scientifica; controllo ed esecuzione contributi volontari ad Organizzazioni internazionali; misure di conservazione; consigli consultivi; comunicazione; informazioni sul mercato
  • indicatori comuni di risultato: nuova capacità produttiva; produzione acquicola mantenuta; imprese create; imprese che aumentano fatturato; capacità delle navi ritirate; posti di lavoro creati o mantenuti; persone beneficiarie; area oggetto di operazioni che contribuiscono sia a buono stato ecologico, sia a protezione, conservazione e ripristino di biodiversità, ecosistemi, salute e benessere di animali; entità promotrici di sostenibilità sociale; efficacia del sistema di raccolta, gestione ed uso dei dati; attività di cooperazione tra portatori di interesse; innovazioni rese possibili; mezzi di controllo installati o migliorati; entità beneficiarie di attività di promozione ed informazione; entità che migliorano efficienza delle risorse nella produzione e/o trasformazione; consumo di energia con conseguente riduzione di emissioni di CO2; azioni volte a migliorare capacità di governance; investimenti indotti; uso di piattaforme dati ed informazione

Entità aiuto:

Art. 4 dotazione finanziaria per attuazione di FEAMPA nel periodo 2021-2027 è pari a 6.108.000.000 €

Art. 5 dotazione finanziaria destinata al sostegno in regime concorrente è pari a 5.311.000.000 €, di cui ad Italia riservati 518.276.830 € (almeno 15% di queste risorse destinate a favorire efficace controllo della pesca e lotta alla pesca INN). Sostegno UE assegnato ad ogni Stato membro di cui ad Art. 17, 18, 19, 20 mai superiore a 6.000.000 € o al 15% del sostegno totale assegnato a Stato membro

FEAMPA, su richiesta di Stato membro, può sostenere assistenza tecnica ai fini di amministrazione ed uso efficace di FEAMPA

Art. 6 risorse disponibili da parte di Stati membri riportate in Allegato VI pubblicato su GUCE 247/21

Art. 7 parte delle dotazioni finanziarie in regime di gestione diretta ed indiretta di cui al Titolo III (pari a 797.000.000 €) può finanziare assistenza tecnica ed amministrativa necessaria per attuazione di FEAMPA (in particolare preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione, compresi sistemi informatici istituzionali)

FEAMPA può sostenere:

  • fino ad un massimo di 1,5% seguenti misure: assistenza tecnica; preparazione, sorveglianza e valutazione di APPS e partecipazione di UE ad ORPG; creazione rete europea di Gruppi di azione locale (GAL);
  • costi relativi ad attività di comunicazione ed informazione connesse ad attuazione del Reg. 1139/21

Art. 10 aiuti FEAMPA sono erogati nel rispetto degli aiuti di Stato alle imprese del settore pesca ed acquacoltura per prodotti rientranti in Allegato I del Trattato, cioè nel regime “de minimis” per pesca ed acquacoltura

Art. 13 non sono ammissibili a FEAMPA seguenti operazioni o spese:

  • operazioni che aumentano capacità di pesca di un peschereccio;
  • acquisito di attrezzature che aumentano abilità di peschereccio di individuare pesce;
  • costruzione, acquisto o importazione di pescherecci;
  • trasferimento o cambio di bandiera di peschereccio verso Paesi Terzi, anche tramite creazione di impresa comune con partner di Paese Terzo;
  • arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca;
  • pesca sperimentale;
  • trasferimento di proprietà di impresa;
  • ripopolamento diretto, salvo se previsto come misura di reintroduzione o conservazione in base ad atti giuridici UE o in caso di ripopolamento sperimentale;
  • costruzione di nuovi porti o nuove sale per vendita all’asta, salvo nei nuovi luoghi di sbarco;
  • meccanismi di intervento per ritiro prodotti della pesca o acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, al fine di ridurre offerta, evitando così calo dei prezzi o loro aumento;
  • investimenti a bordo di pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti da UE, compresi quelli contratti da UE nell’ambito di ORPG;
  • investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nei 2 anni precedenti ad invio domanda;
  • sostituzione o ammodernamento di motore principale o ausiliario di peschereccio diverso da quello di cui ad Art. 18

Art. 17 FEAMPA può sostenere primo acquisto di peschereccio o suo acquisto parziale (detenuto almeno 33% del peschereccio o delle sue quote) a favore di:

  • persona fisica che al momento di invio domanda: ha meno di 40 anni; ha lavorato per almeno 5 anni come pescatore; è in possesso di adeguata formazione;
  • soggetto giuridico interamente posseduto da 1 o più persone fisiche dotate dei requisiti di cui sopra

purché peschereccio:

  • attrezzato per le attività di pesca;
  • appartenente a segmento di flotta per cui ultima relazione su capacità di pesca ha dimostrato equilibrio rispetto a possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
  • avente lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m.;
  • annotato nel Registro della flotta UE: nei 3 anni precedenti invio domanda nel caso di piccoli pescherecci costieri (5 anni per altre tipologie di pescherecci); non oltre 30 anni precedenti invio domanda

Primo acquisto di peschereccio non considerato trasferimento di proprietà di impresa

Art. 18 FEAMPA può sostenere sostituzione o ammodernamento di motore principale o ausiliario di peschereccio avente lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m. purché:

  1. peschereccio appartiene a segmento di flotta per cui nell’ultima relazione su capacità di pesca attestato esistenza di equilibrio rispetto a possibilità di pesca a disposizione di tale segmento;
  2. peschereccio riportato nel Registro di flotta UE almeno nei 5 anni precedenti invio domanda;
  3. in caso di piccoli pescherecci costieri: potenza (in Kw) del motore (nuovo o ammodernato) inferiore a quella del motore vigente;
  4. in caso di altri pescherecci: potenza (in Kw) del motore (nuovo o ammodernato) inferiore a quella del motore vigente; riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20%;
  5. motori sostituiti o ammodernati sottoposti a verifica fisica da parte di Stati membri per accertare rispetto di tali condizioni. Al riguardo riduzione di emissione di CO2 si intende realizzata se informazioni fornite dal costruttore del motore, in sede di omologazione o certificazione di questo, attesta che nuovo motore emette almeno 20% in meno di CO2 o usa 20% in meno di combustibile rispetto al motore sostituito. Se costruttore impossibilitato a fare tali confronti, la riduzione delle emissioni di CO2 si intende realizzata quando:
    • nuovo motore utilizza tecnologia efficiente a livello energetico e sussiste differenza di età tra vecchio e nuovo motore di almeno 7 anni;
    • nuovo motore usa tipo di combustibile o sistema di propulsione che emette meno CO2 rispetto al motore sostituito;
    • Stato membro si accerta che nuovo motore emette 20% di CO2 in meno o usa 20% in meno di combustibile rispetto al motore sostituito nell’ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato
  6. capacità di pesca ritirata a seguito di sostituzione o ammodernamento di motore (principale o ausiliario) non sostituita

Commissione adotta atti per individuare tecnologie efficienti sotto il profilo energetico

Art. 19 FEAMPA può sostenere operazioni che aumentano stazza lorda di peschereccio, al fine di migliorare sicurezza delle condizioni di lavoro o efficienza energetica, purché:

  1. peschereccio appartiene a segmento di flotta per cui nell’ultima relazione su capacità di pesca attestato esistenza di equilibrio rispetto a possibilità di pesca a disposizione di tale segmento;
  2. peschereccio ha lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m.;
  3. peschereccio riportato nel Registro di flotta UE almeno nei 10 anni precedenti invio domanda;
  4. nuova capacità di pesca entrata nel segmento di flotta a seguito di operazione è compensata (senza aiuti pubblici) dal ritiro preliminare di capacità di pesca almeno identica nello stesso segmento di flotta o in segmento di flotta per cui relazione su capacità di pesca attesta che questa non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca a disposizione di tale segmento.

Sono ammissibili a sostegno FEAMPA seguenti operazioni:

  1. aumento di stazza lorda necessario per successiva installazione o ristrutturazione di:
    • strutture ricettive destinate ad uso esclusivo di equipaggio, compresi servizi igienici, aree comuni, cucine, strutture del ponte di riparo;
    • sistemi antincendio, sistemi di sicurezza ed allarme, dispositivi di riduzione del rumore a bordo;
    • sistemi a ponte integrato, al fine di migliorare navigazione o controllo del motore;
    • motore o sistema di propulsione attestante migliore efficienza energetica o riduzione di emissioni di CO2 rispetto a situazione esistente (motore avente potenza inferiore a potenza motrice certificata in precedenza di peschereccio e la cui massima potenza di uscita certificata dal costruttore)
  2. sostituzione o ristrutturazione di prua a bulbo, purché migliori efficienza energetica del peschereccio

Escluse dal sostegno FEAMPA operazioni connesse ad investimenti volti a migliorare sicurezza, condizioni di lavoro, efficienza energetica qualora queste non aumentano capacità di pesca del peschereccio interessato (sono sostenute da Art. 12)

Stati membri comunicano a Commissione UE caratteristiche delle operazioni sostenute, compreso aumento del quantitativo della capacità di pesca e finalità di tale aumento

Art. 20 FEAMPA può sostenere indennizzo per arresto definitivo delle attività di pesca, purché:

  1. arresto è previsto nell’ambito di un piano di azione;
  2. arresto è conseguito tramite demolizione o disarmo del peschereccio e conseguente riadattamento di questo ad attività diverse da quelle di pesca commerciale;
  3. peschereccio registrato come in attività, avendo svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni/anno nei 2 anni precedenti invio domanda;
  4. capacità di pesca equivalente cancellata in modo definitivo dal Registro della flotta peschereccia UE e licenza o autorizzazione di pesca revocata in via definitiva;
  5. beneficiario non registra altro peschereccio nei 5 anni successivi ad erogazione del sostegno

Tale sostegno è erogato solo a proprietari di pescherecci UE interessati ad arresto definitivo, nonché a pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di tale peschereccio per almeno 90 giorni/anno nei 2 anni precedenti invio domanda e cessano tutte le attività di pesca per i 5 anni successivi ad erogazione del sostegno (se pescatore entro tale periodo riprende attività, Stato membro deve recuperare somme indebitamente versate per un importo proporzionato al periodo durante il quale condizione non è stata rispettata)

Art. 21 FEAMPA può sostenere indennizzo per arresto temporaneo delle attività di pesca in caso di:

  1. applicazione misure di conservazione di Art. 7 del Reg. 1380/13 o misure equivalenti adottabili d RFMA
  2. misure adottate da Commissione UE in caso di grave minaccia per risorse biologiche marine
  3. misure di emergenza adottate da Stati membri
  4. interruzione per motivi di forza maggiore di applicazione di APPS e relativo protocollo
  5. catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie riconosciute da Autorità competenti

Sostegno erogato per non oltre 12 mesi per peschereccio/pescatore nel periodo 2021-2027 solo se:

  • attività di pesca del peschereccio/pescatore interrotte per almeno 30 giorni nel corso di 1 anno;
  • necessaria riduzione dello sforzo di pesca per conseguire obiettivi di cui ad Art. 2;
  • proprietari o armatori di pescherecci UE sono registrati come pescherecci in attività che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nei 2 anni precedenti ad invio domanda di sostegno;
  • pescatori hanno lavorato in mare a bordo di peschereccio UE interessato ad arresto temporaneo o pescatori a piedi hanno svolto attività di pesca (esclusa pesca ad anguilla) per almeno 120 giorni nei 2 anni precedenti invio domanda di sostegno

Stato membro si accerta che: peschereccio/pescatore abbia cessato ogni attività di pesca nel periodo di arresto temporaneo; utilizzo del peschereccio per altri scopi non dia luogo a sovracompensazioni

Art. 22 FEAMPA può sostenere sviluppo ed attuazione di un regime di controllo della pesca ed in particolare acquisto, installazione, gestione a bordo del peschereccio di:

  1. sistemi obbligatori di localizzazione e comunicazione elettronica usati a fini di controllo;
  2. sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare esecuzione obbligo di sbarco;
  3. dispositivi per misurazione e registrazione obbligatorie della potenza propulsiva del motore

FEAMPA può altresì sostenere sorveglianza marittima e cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera

Art. 23 FEAMPA può sostenere:

  • raccolta, gestione, uso e trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca in base a piani di lavoro nazionali;
  • programmi di ricerca ed innovazione nel settore della pesca ed acquacoltura

Art. 24 FEAMPA può sostenere indennizzo per costi aggiuntivi ricadenti su operatori di attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca ed acquacoltura originari di Regioni ultraperiferiche

Art. 25 FEAMPA può sostenere azioni che contribuiscono alla tutela e ripristino di biodiversità ed ecosistemi acquatici (compresi quelli delle acque interne) riguardante:

  1. indennizzi a favore di pescatori per raccolta passiva in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;
  2. investimenti volti a predisporre nei porti o in altre infrastrutture adeguate strutture in cui depositare attrezzi da pesca perduti e rifiuti raccolti in mare;
  3. azioni volte a conseguire o mantenere in buono stato ecologico di ambiente marino;
  4. attuazione misure di protezione spaziale istituite ai sensi di Art. 13 di Reg. 1380/13;
  5. gestione, ripristino, sorveglianza, monitoraggio di zone Natura 2000;
  6. protezione di specie di cui alla Direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CEE;
  7. ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito ai sensi di Direttiva 2000/60/CEE

Art. 33 FEAMPA concede sostegno per promuovere sorveglianza marittima ed azioni di controllo della pesca

Art. 34 FEAMPA concede sostegno alla cooperazione dei servizi di guardia costiera, ai fini del controllo della pesca

Art. 39 FEAMPA eroga indennizzi per costi aggiuntivi o mancato guadagno ed altri indennizzi in una delle forme previste da Art. 53 del Reg. 1060/21

Art. 40 tasso massimo di intervento di FEAMPA è pari a 70% della spesa pubblica ammissibile, salvo per obiettivo inerente promozione delle condizioni di parità per prodotti delle Regioni ultraperiferiche che è pari a 100%

Art. 41 Stati membri applicano intensità massima di aiuto pari a 50% della spesa ammissibile di operazione o, in deroga, aliquote massime fissate in Allegato III pubblicato su GUCE 247/21

Art. 48 FEAMPA sostiene attuazione di PCP tramite:

  1. fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche, al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell’ambito di PCP anche tramite partecipazione di esperti ed Organismi scientifici
  2. cooperazione regionale nelle misure di conservazione in particolare nell’ambito di piani pluriennali
  3. sviluppo ed attuazione di regime UE di controllo della pesca
  4. funzionamento di consigli consultivi istituiti, il cui obiettivo si inserisce nel quadro PCP
  5. contributi volontari alle attività di Organizzazioni internazionali operanti nel settore della pesca

Art. 49 FEAMPA sostiene promozione di mari ed oceani sani e puliti, anche tramite azioni volte a garantirne buono stato ecologico e attuare strategia europea per la plastica nell’economia circolare

Art. 50 FEAMPA sostiene sviluppo e diffusione da parte di Commissione UE di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca ed acquacoltura

Art. 51 FEAMPA sostiene:

  1. promozione economia blu sostenibile a bassa emissione di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
  2. promozione di governance e gestione integrata della politica marittima, in particolare tramite pianificazione dello spazio marittimo, strategia per bacini marini e cooperazione marittima regionale;
  3. rafforzamento del trasferimento ed integrazione di ricerca, innovazione e tecnologia in economia blu sostenibile;
  4. miglioramento delle competenze in campo marittimo, conoscenza di oceani, condivisione di dati socioeconomici ed ambientali su economia blu sostenibile;
  5. sviluppo di una riserva di progetti e strumenti di finanziamento innovativi

Art. 52 FEAMPA sostiene rete europea di osservazione e dati su ambiente marino (EMODnet)

Art. 53 FEAMPA sostiene promozione della sicurezza e sorveglianza marittima, anche tramite condivisione dei dati, cooperazione tra servizi di guardia costiera e tra Agenzie, lotta contro attività illegali e criminali in mare

Art. 54 FEAMPA sostiene attuazione di governance internazionale degli oceani tramite:

  1. contributi volontari ad Organizzazioni internazionali attive nel settore di governance degli oceani
  2. cooperazione e coordinamento volontario tra forum, organizzazioni, organismi ed istituzioni internazionali nel quadro di convenzione ONU sul diritto del mare, Agenda 2030
  3. attuazione di partenariati per oceani tra UE ed altri attori pertinenti
  4. attuazione di accordi e strumenti internazionali pertinenti volti a promuovere migliore governance di oceani, nonché sviluppo di azioni, misure, strumenti e conoscenze che garantiscono mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile
  5. attuazione di accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare pesca INN
  6. cooperazione internazionale e sviluppo della ricerca e dati su oceani

Art. 55 FEAMPA eroga finanziamenti sotto forma di appalti e sovvenzioni, strumenti finanziari, con valutazione delle proposte pervenute da parte di esperti indipendenti

Art. 56 operazioni di finanziamento misto in ambito FEAMPA effettuate in conformità del Reg. 523/21

Art. 61 ammessi costi a decorrere dal 1/1/2021 anche se le attività realizzate e costi sostenuti prima di invio della domanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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