REGISTRO TERZO SETTORE (D.M. 15/9/20; D.D.S. 24/6/21) (social58)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ufficio statale di RUNTS (Ufficio), Servizio Regionale P.F. Contrasto alla violenza di genere e terzo settore (Servizio) in qualità di Ufficio regionale di RUNTS, Agenzia delle Entrate, Ufficio del registro delle imprese
Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), comprendenti: Organizzazioni del volontariato (OdV); Associazioni di promozione sociale (APS); Enti filantropici; imprese sociali (comprese cooperative sociali); reti associative; società di mutuo soccorso; Associazioni (riconosciute o meno), Fondazioni ed altri Enti di carattere privato senza scopo di lucro, aventi finalità civili, di solidarietà ed utilità sociale; Organizzazioni non governative (ONG)
Non rientrano tra ETS: Amministrazioni pubbliche; formazioni ed associazioni politiche; sindacati; Associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche; Associazioni dei datori di lavoro, Enti sottoposti al coordinamento e controllo dei soggetti precedenti (salvo se operanti nella protezione civile); Associazioni/fondazioni di diritto privato ex IPAB
Iter procedurale:
MILPOS con D.M. 15/9/2020 prevede ad:
Art. 1 di disciplinare:
a)procedure di iscrizione (compresi documenti da presentare) e cancellazione di ETS nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
b)modalità di deposito degli atti;
c)regole per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione di RUNTS;
d)modalità di comunicazione dei dati tra Registro imprese e RUNTS con riferimento a ETS
Art. 2 definizione di alcune terminologie adottate, quali: Codice del Terzo settore (Codice) di cui alla Legge 106/16 (v. scheda “Terzo settore”); portale di RUNTS; gestore informatico di RUNTS
Art. 3 articolazione di RUNTS nelle seguenti Sezioni: OdV; APS; Enti filantropici; imprese sociali (comprese cooperative sociali); reti associative; società di mutuo soccorso; altri ETS diversi dai precedenti.
RUNTS gestito da Ufficio a livello statale e Servizio a livello regionale,
Art. 4 istituzione presso MILPOS e Regione di Ufficio e Servizio incaricati di gestire RUNTS, in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del D.M. 15/9/2020, in cui specificare soggetti legittimati ad adottare provvedimenti di iscrizione o cancellazione di ETS da RUNTS, con relativi responsabili dei procedimenti ed addetti all’istruttoria
Servizio è chiamato a:
a)adottare procedimenti di iscrizione e cancellazione di ETS di competenza nelle Sezioni del RUNTS (iscrizione di reti associative compete ad Ufficio);
b)provvedere alla registrazione delle informazioni e tenuta degli atti soggetti a deposito presso RUNTS;
c)accertare esistenza delle cause di estinzione o scioglimento di ETS, comunicandolo ad amministratori e Presidente del Tribunale della Regione dove ETS è iscritto;
d)provvedere (almeno ogni 3 anni) alla revisione di RUNTS (verificare permanenza dei requisiti di iscrizione);
e)provvedere ai controlli su ETS ricadenti nel proprio territorio;
f)rilasciare pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio
Ufficio è chiamato a:
a)adottare provvedimenti di iscrizione e cancellazione nella Sezione reti associative;
b)svolgere istruttoria nei confronti di ETS che chiedono iscrizione, comunicando: esito favorevole a Servizio competente ai fini di iscrizione di questo in RUNTS; esito sfavorevole ad interessato;
c)assicurare esecuzione verifiche circa permanenza dei requisiti per iscrizione da parte di reti associative
Art. 5 competenza di RUNTS da parte del Servizio nel cui territorio ETS ha la propria sede (per reti associativa competenza è di Ufficio).
In caso di trasferimento di sede di ETS in altra Regione, Servizio competente per nuova sede:
– comunica, secondo modalità riportate in Allegato A pubblicato su G.U. 261/20, entro 30 giorni da ricevimento istanza, a Servizio di provenienza trasferimento di ETS;
– acquisisce da Servizio di provenienza dati necessari per gestione di RUNTS nei confronti di ETS
Art. 6 presentazione di richieste di iscrizione in RUNTS con modalità telematiche (Allegato B pubblicato su G.U. 261/20), evidenziando indirizzo PEC (posta elettronica certificata) di ETS
Art. 7 iscrizione a RUNTS quale presupposto per:
– acquisire personalità giuridica e qualifica di ETS;
– usufruire dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni a favore di ETS;
– utilizzare acronimo ETS o dicitura “Ente del terzo settore” sia negli atti di rilevanza esterna, sia nei confronti dei soci (abuso di tali termini comporta sanzioni di cui ad Art. 90 del Codice)
Qualifica di OdV, APS, Ente filantropico, società di mutuo soccorso non tenute ad iscrizione nella Sezione “Imprese sociali” del Registro imprese, o di rete associativa acquisita ad iscrizione nella rispettiva Sezione di RUNTS
Art. 8 disciplina di iscrizione in RUNTS di Enti senza personalità giuridica che non intendono conseguirla (compresi Enti di protezione civile). A tal fine ogni ETS presenta unica domanda di iscrizione (Escluso invio domande multiple per più ETS) al Servizio della Regione dove ETS ha sede legale, evidenziando:
a)sezione di RUNTS in cui si chiede iscrizione;
b)denominazione, codice fiscale, partita IVA, forma giuridica, sede legale, indirizzo PEC, contatto telefonico;
c)eventuali sedi secondarie (non rientrano in queste le sedi legali di eventuali Enti affiliati aventi diverso codice fiscale);
d)data di costituzione di ETS;
e)attività effettivamente esercitata da ETS e “previsione statutaria di esercizio di eventuali attività diverse”;
f)soggetto a cui ETS aderisce con relativo codice fiscale;
g)generalità del legale rappresentante e degli altri titolari di cariche sociali con relativi poteri e data di nomina;
h)eventuale iscrizione al Registro delle imprese;
i)eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5/1000;
j)dichiarazione di “presunzione di commercialità o meno”;
k)numero di soci cui è riconosciuto diritto di voto per OdV e APS (evidenziare: numero di persone fisiche o Enti iscritti o meno nella stessa Sezione di RUNTS oggetto di richiesta di iscrizione; numero di lavoratori dipendenti con apertura di posizione assicurativa; numero di volontari iscritti nel Registro dei volontari di ETS; numero di volontari aderenti coinvolti);
l)indirizzo di eventuale sito internet
Alla domanda allegare:
a)atto costitutivo e statuto registrato presso Agenzia delle Entrate;
b)ultimo o ultimi 2 bilanci consecutivi approvati in caso di ETS esercitanti attività, insieme a copia dei verbali contenenti approvazione di bilancio;
c)in caso di rete associativa: attestazione di adesione alla rete rilasciata da legale rappresentante di rete (se ETS affiliato a più reti, attestazione per ciascuna rete); mandato rilasciato da rete al soggetto incaricato di inviare domanda
d)dichiarazione di accettazione, assenza di cause di ineleggibilità, decadenza, possesso dei requisiti professionali dei componenti degli organi di controllo e di revisione di ETS
Servizio sottopone domanda a controlli “il cui esito è vincolante per il suo inoltro o accettazione da parte di Ufficio destinatario”
Art. 9 verifica da parte del Servizio, entro 60 giorni, della completezza ed idoneità dei documenti inviati e della sussistenza delle condizioni previste da Art. 8 (in particolare accertato, in base ad ultimi 2 esercizi contabili, se ETS raggiunto almeno 2 dei limiti dimensionali richiesti). In caso di istruttoria favorevole, Servizio provvede ad acquisire certificazione antimafia e a disporre iscrizione di ETS nella Sezione di RUNTS indicata in domanda. Se domanda necessita di integrazioni o chiarimenti, Servizio invita ETS a completare o rettificare informazioni entro un termine fissato, pena rigetto della domanda stessa. Avverso diniego di iscrizione a RUNTS, ammesso ricorso al TAR
Se atto costitutivo e statuto sono redatti in conformità al modello standard predisposto da rete associativa a cui ETS aderisce, Ufficio esegue istruttoria entro 30 giorni
Se Servizio o Ufficio non rispettano i termini istruttori di cui sopra, domanda si intende accolta
Servizio o Ufficio assicurano pubblicità a RUNTS, riportando informazioni (in primo luogo codice fiscale di ETS) ed atti di ETS iscritti
Art. 10 invio ad Ufficio domanda di iscrizione alla Sezione “reti associative” di RUNTS da parte di legale rappresentante di ETS, evidenziando:
a)ETS aderenti (anche in via indiretta) in numero tale da soddisfare requisito numerico e territoriale del Codice (Ogni ETS può aderire a più reti);
b)articoli dello statuto da cui risulta svolgimento delle attività;
c)dichiarazione di ogni ETS aderente attestante possesso da parte del legale rappresentante e di tutti i componenti gli organi amministrativi dei requisiti di onorabilità
Ufficio procede ad accogliere o rigettare domanda secondo termini riportati in Art. 9
Se ETS intende essere iscritto anche ad altre Sezioni di RUNTS domanda sempre inviata ad Ufficio, che provvede, in caso di esito favorevole di istruttoria, a comunicare a Servizio iscrizione alla Sezione “reti associative”, affinché provveda, con stessa decorrenza, ad iscrizione di ETS ad ulteriore Sezione. Se invece istruttoria ha esito negativo, domanda viene respinta nel suo complesso
ETS che svolgono attività di protezione civile e sono iscritti in Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (Elenco) possono iscriversi in RUNTS Sezione “reti associative” se risultano in possesso dei requisiti prescritti per queste
Art. 11 possibilità per ETS di indicare nella domanda di iscrizione a RUNTS attività di protezione civile solo se iscritti in Elenco (se ciò avviene successivamente ad iscrizione a RUNTS occorre aggiornare questo inserendo tra le attività svolte da ETS quelle di protezione civile)
Gruppi comunali, intercomunali o provinciali di cui ad Art. 34 di D.Lgs. 1/18 sono iscritti in RUNTS nella Sezione “altri Enti del terzo settore”, mentre altre forme organizzate di protezione civile sono iscritte nella Sezione del RUNTS per cui “soddisfano requisiti di iscrizione”
Struttura di protezione civile competente comunica al Servizio o Ufficio cancellazione di ETS da Elenco
Art. 12 possibilità per Enti iscritti nella Sezione imprese sociali del Registro imprese con versamento annuo di contributi associativi inferiori a 50.000 € ed assenza di gestione di fondi sanitari integrativi di inviare domanda telematica di iscrizione in RUNTS ad Ufficio del Registro competente per territorio, che, dopo aver provveduto alla cancellazione di Ente dalla Sezione imprese sociali, comunica tale modifica a Servizio nella cui circoscrizione impresa ha sede legale, affinché iscriva Ente nella Sezione “altri ETS diversi dai precedenti” con decorrenza dalla data di cancellazione dal Registro imprese. Per tale operazione non occorre intervento del notaio se non apportate modifiche allo statuto
Enti costituiti che si trasformano in Associazioni e chiedono iscrizione in RUNTS, anche se non hanno adempiuto ad iscrizione nel Registro delle imprese, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio se richiesta di iscrizione delle Associazioni derivanti dalla trasformazione è accolta
Art. 13 obbligo per ETS iscritte in RUNTS (escluse imprese sociali) esercitanti attività, esclusiva o prevalente, in forma di impresa commerciale di iscriversi al Registro imprese
Art. 14 possibilità per Enti religiosi riconosciuti di inviare domanda di iscrizione ad Ufficio competente di RUNTS, evidenziando:
a)Sezione di RUNTS in cui si chiede iscrizione;
b)denominazione, codice fiscale ed eventuale partita IVA;
c)estremi del provvedimento con cui disposto riconoscimento di Ente religioso agli effetti civili;
d)sede legale ed eventuali sedi secondarie (non rientrano in queste, sedi di eventuali Enti affiliati dotati di diverso codice fiscale);
e)indirizzo PEC e contatto telefonico;
f)data di costituzione di Ente o del patrimonio;
g)attività di interesse generale svolte e previsione esercizio di eventuali attività diverse;
h)soggetto a cui Ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale;
i)generalità delle persone aventi potere di rappresentanza e gestione per esecuzione delle attività (specificare data di nomina con relativo potere conferito e sue limitazioni);
j)eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini di accesso a 5/1000
Alla domanda allegare:
a)atto con cui competente Autorità religiosa autorizza iscrizione in RUNTS;
b)regolamento redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente:
- attività di interesse generale svolte;
- divieto di distribuzione degli utili;
- patrimonio destinato allo svolgimento delle attività (eventualmente individuato con atto distinto allegato al regolamento stesso);
- devoluzione ad altri ETS di incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui ETS iscritto in RUNTS;
- obbligo di tenere separate in scritture contabili relative allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) dalle strutture contabili relative ad ogni altra attività di ETS;
- modalità di: redazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (dove previsto); tenuta dei libri sociali obbligatori; trattamento economico e normativo dei lavoratori;
- poteri di rappresentanza e gestione, evidenziando eventuali limitazioni e relativi controlli interni in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche in cui Enti religiosi sono iscritti;
- condizioni di validità ed efficacia di atti giuridici presenti per Enti religiosi riconosciuti “ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge”
Art. 15 disciplina del D.M. 15/9/2020 estesa, salvo per Enti religiosi riconosciuti, anche a:
a)procedimento tramite il quale Enti costituiti in forma di Associazione o Fondazione del Terzo settore possono, in deroga a D.P.R. 361/00, acquistare personalità giuridica di diritto privato per effetto di iscrizione in RUNTS;
b)possibilità per Associazioni riconosciute e Fondazioni di ottenere iscrizione in una Sezione di RUNTS con conseguente sospensione di efficacia di iscrizione nei Registri di persone giuridiche (sospensione non determina perdita di personalità acquisita con pregressa iscrizione ma “inapplicabilità delle disposizioni riguardanti individuazione delle Autorità competenti ai fini di tenuta del Registro persone giuridiche”
Art. 16 obbligo per notaio, che ha ricevuto atto costitutivo di Associazione interessata ad acquisire personalità giuridica o di Fondazione, o atto testamentario in cui si dispone costituzione di Fondazione, di:
– verificare sussistenza delle condizioni previste dal Codice per sua costituzione (compresa sussistenza del patrimonio minimo, di cui accertare entità e composizione, anche tramite apposita certificazione bancaria, salvo caso di somme di denaro depositate sul conto corrente dedicato del notaio, che verrà versata al legale rappresentante di Ente dopo sua iscrizione a RUNTS);
– provvedere entro 20 giorni a chiedere iscrizione di Ente, attestando sussistenza dei requisiti e della documentazione prescritta
Ufficio competente, accertata regolarità della documentazione inviata, dispone entro 60 giorni iscrizione di Ente in RUNTS, con conseguente acquisizione da parte di Ente di personalità giuridica. Se invece rilevate irregolarità in domanda o documentazione, Ufficio invita notaio a rettificare o integrare domanda di iscrizione entro 30 giorni, pena rigetto di questa
Art. 17 obbligo per notaio, che riceve verbale contenente decisione di Associazione riconosciuta o Fondazione con personalità giuridica, di depositare entro 20 giorni, atti (elementi informativi di Art. 16 integrati con riferimenti al Registro delle persone giuridiche presso cui Ente è iscritto) presso Ufficio competente ai fini di iscrizione in RUNTS, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste (compreso adeguamento di statuto)
Art. 18 obbligo per notaio, che riceve verbale contenente decisione di Associazione del Terzo settore non riconosciuta e non iscritta in RUNTS, di depositare entro 20 giorni atti presso Servizio competente, al fine di ottenere personalità giuridica ed iscrizione a RUNTS, previo adeguamento di statuto e verifica di sussistenza dei requisiti prescritti (in particolare possesso del patrimonio minimo)
Art. 19 obbligo per notaio, che riceve atto costitutivo o testamento o verbale, di comunicare ad amministratori mancata sussistenza dei requisiti prescritti, affinché possano entro 30 giorni chiedere iscrizione a RUNTS, allegando documentazione prescritta, a Servizio competente, che, a sua volta, può chiedere entro 60 giorni di rettificare od integrare documenti, o comunicare motivi ostativi alla iscrizione. Se nessun atto emanato da Servizio, domanda si intende respinta
Art. 20 obbligo per ETS dopo iscrizione di tenere aggiornate le informazioni di cui ad Art. 8 e di depositare:
a)modifiche di atto costitutivo o statuto o regolamento. Servizio/Ufficio competente verifica entro 60 giorni conformità delle modifiche alle disposizioni del Codice. In caso di parere negativo, se, entro 60 giorni successivi, variazione statutaria non è annullata da organo preposto o ETS non presenta istanza di trasferimento ad altra Sezione di RUNTS, Servizio/Ufficio procede a cancellare ETS da RUNTS;
b)bilancio, rendiconti di raccolta fondi e bilancio sociale depositato entro 30 Giugno;
c)delibera di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione. Servizio verifica entro 60 giorni permanenza dei requisiti per iscrizione nei confronti di Enti risultanti da tali operazioni (Se tali Enti hanno personalità giuridica verifica compete al notaio);
d)provvedimenti di Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano scioglimento o dispongono cancellazione o accertano estinzione;
e)comunicazione perdita della natura non commerciale di Ente (entro 30 giorni da chiusura del periodo di imposta in cui intervenuta modifica);
f)“atti e fatti la cui iscrizione è prevista da norme di legge o regolamento”, comprese variazioni di: attività svolte; soggetti titolari di cariche sociali con relative generalità, poteri e limitazioni; eventuale nomina e cessazione dei componenti organi di controllo e revisore legale dei conti con rispettive generalità;
g)aggiornamento del numero di soci in caso di OdV e APS entro 30 Giugno con riferimento al 31 Dicembre precedente (in caso di riduzione del numero di soci sotto il limite minimo previsto, aggiornamento entro 30 giorni dal verificarsi di evento);
h)eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini di accesso al contributo 5/1000
Aggiornamento e deposito atti eseguito utilizzando modulistica di Allegato B pubblicato su G.U. 261/20 da:
a)rappresentante legale di ETS e di rete associativa a cui ETS aderisce
b)uno o più amministratori di ETS (in mancanza dai componenti organi di controllo)
c)professionista iscritto ad Albo (limitatamente al deposito di atti)
Servizio/Ufficio:
– verificata completezza dei dati, ne assicura pubblicazione, mentre se accerta incompletezza dei dati, assegna 180 giorni di tempo ad ETS per adempiere, pena cancellazione da RUNTS ed applicazione nei confronti di amministratori di Art. 2630 del Codice civile
– può modificare o iscrivere d’ufficio atti acquisiti da altre Amministrazioni o durante attività di revisione e controllo (comprese certificazioni antimafia)
ETS con personalità giuridica acquisisce efficacia e sono opponibili a terzi solo dopo loro iscrizione in RUNTS
Art. 21 esecuzione da parte di Servizio/Ufficio dell’attività di revisione su ETS almeno ogni 3 anni, al fine di verificare permanenza dei requisiti per iscrizione a RUNTS (compresa certificazione antimafia) “anche con riferimento alle finalità civiche, solidali e di utilità sociale, nonché alla specifica sezione di appartenenza”, avvalendosi degli strumenti di rilevazione indicati nel decreto ministeriale
Se da acquisizione di informazioni ed atti si rende necessario approfondimento istruttorio, Servizio/Ufficio può attuare verifiche in loco, anche in collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche
Art. 22 invio a Servizio da parte di ETS, in caso di perdita dei requisiti per la permanenza di iscrizione in determinata Sezione di RUNTS (eventualmente comunicati dal Servizio), di domanda di iscrizione a diversa Sezione, mantenendo fino al termine di istruttoria dei “benefici derivanti da iscrizione in Sezione di provenienza”. Se istruttoria ha esito favorevole, si ha contestuale iscrizione nella nuova Sezione e cancellazione dalla Sezione di provenienza (senza effetti ai fini della devoluzione del patrimonio), mentre se richiesta non viene accolta, Servizio valuta sussistenza dei requisiti per permanenza in RUNTS, con avvio del procedimento di cancellazione
In caso di ETS iscritto sia in Sezione “rete associativa”, sia in altra Sezione, Ufficio esegue istruttoria, comunicandone esito a Servizio, ai fini di adozione dei provvedimenti di cui sopra. In caso di ETS iscritto in Sezione “rete associativa”, Ufficio comunica esito favorevole di richiesta di “migrazione ad altra Sezione” a Servizio
In caso di richiesta di migrazione ad altra Sezione da parte di imprese sociali (salvo cooperative sociali e società di mutuo soccorso), Servizio adotta provvedimento di iscrizione “ma relativi effetti sono sospesi fino alla data di cancellazione di ETS dalla Sezione imprese sociali del Registro imprese”
Servizio/Ufficio deposita presso RUNTS provvedimento che dispone migrazione di ETS in altra Sezione
Art. 23 cancellazione di ETS da RUNTS da parte di Servizio/Ufficio in caso di:
a)presentazione richiesta motivata di cancellazione di Ente;
b)deposito di bilancio finale di liquidazione ed ordine di Autorità giudiziaria;
c)acquisizione di provvedimenti definitivi adottati da Autorità giudiziaria o tributaria da cui emerge “situazione incompatibile con permanenza di Ente in RUNTS”;
d)accertamento d’ufficio “delle carenze o venire meno dei requisiti necessari per permanenza in RUNTS” (compresa certificazione antimafia);
e)inutile decorso del termine assegnato da Servizio/Ufficio per adempiere al deposito di atti, loro aggiornamenti e informazioni prescritte
In caso di ETS iscritto sia in Sezione “reti associative”, sia in altra Sezione, perdita dei requisiti per 1 Sezione non comporta cancellazione da RUNTS
Art. 24 adozione provvedimento di cancellazione da RUNTS, fatte salve “disposizioni in materia di imprese sociali (comprese cooperative sociali) e di società di mutuo soccorso per Enti iscritti in apposita Sezione del Registro imprese”, da parte di Servizio, previa acquisizione delibere assunte da competenti organi di ETS (nel caso di deposito bilancio di liquidazione, cancellazione avviene dopo aver “adempiuto ad obblighi di devoluzione”
Nel caso di cui ad Art. 23 lettere c) e d), Servizio comunica avvio procedimento di cancellazione a ETS, che entro 30 giorni:
– invia “proprie osservazioni o documentazione a Servizio, che è tenuto entro 60 giorni a esaminarle prima di adottare tale provvedimento;
– chiede migrazione in altra Sezione di RUNTS, estinguendo di fatto il procedimento di cancellazione
Se ETS iscritto sia in Sezione “rete associativa”, sia in altra Sezione, Ufficio comunica a Servizio esito di istruttoria ai fini di cancellazione di ETS da apposita Sezione di RUNTS
Contro provvedimento di cancellazione, depositato presso RUNTS da Servizio/Ufficio competente, ETS può ricorrere presso TAR competente per territorio (TAR del Lazio per reti associative)
Art. 25 qualora ETS intenda, dopo cancellazione da RUNTS, continuare ad operare, devoluzione preventiva del patrimonio (limitatamente ad incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui iscritto in RUNTS). Cancellazione da RUNTS di società di mutuo soccorso a seguito di scioglimento o perdita della qualifica determina devoluzione del patrimonio. Per imprese sociali e cooperative sociali applicate norme relative a tali tipologie di Enti
A seguito notifica del provvedimento di cancellazione:
– Amministrazioni debbono inviare a Servizio richiesta di parere su atto conclusivo di liquidazione o scritture contabili attestanti consistenza patrimoniale residua da devolvere. Se tale devoluzione avviene in assenza o in difformità del parere del Servizio, applicate sanzioni
– è sospesa la iscrizione di ETS con personalità giuridica dal Registro delle persone giuridiche
Servizio, entro 15 giorni da adozione, comunica provvedimento di cancellazione da RUNTS a Prefettura o Regione
Cancellazione da RUNTS comporta mancato uso delle diciture ETS o Enti del Terzo settore nella denominazione sociale o nei rapporti con terzi, mentre è ammessa una successiva iscrizione a RUNTS da parte di ETS
Art. 26 comunicazione a terzi degli atti, informazioni e provvedimenti di cui ad Art. 8, 10, 14, 20, 22, 24 tramite pubblicazione su RUNTS e loro opponibilità nei confronti di terzi, salvo che ETS “non provi che terzi ne erano a conoscenza”. Atti compiuti entro 15 giorni da pubblicazione non opponibili a terzi “che provino impossibilità di averne conoscenza”
Consultazione di RUNTS da parte di terzi avviene tramite portale dedicato, mentre Amministrazioni pubbliche, potendo accedere tramite servizi standardizzati “a titolo non oneroso”, non possono chiedere ad ETS atti o documenti depositati in RUNTS
Modalità di consultazione e relative limitazioni riportate in Allegato A pubblicato su G.U. 261/20
Art. 27 obbligo per Servizio/Ufficio di identificare ogni comunicazione riguardante RUNTS tramite numero protocollo e sua conservazione in forma digitale
Ogni ETS iscritto in RUNTS contraddistinto con numero progressivo univoco nazionale non modificabile neppure in caso di trasferimento di sede in altra Regione
Ogni atto o documento deve essere prodotto nel formato indicato in Allegato A pubblicato su G.U. 261/20 in modo da garantirne tracciabilità nel ssistema informatico
Art. 28 messa a disposizione tramite portale RUNTS ad ETS le funzionalità telematiche di compilazione ed invio delle domande e loro integrazione (ad ogni invio ETS riceve riscontro di avvenuta protocollazione), deposito di atti, visualizzazione stato di avanzamento di istruttoria, consultazione dati negli orari pubblicati nel portale stesso. In Allegato A pubblicato su G.U. 261/20 indicati controlli bloccanti disposti al momento della compilazione della domanda, in modo da non consentirne ricezione da parte del Servizio/Ufficio
Art. 29 comunicazione a RUNTS dei dati di ETS iscritto in Sezione speciale di impresa sociale attuata secondo modalità definite in Allegato A pubblicato su G.U. 261/20, mentre aggiornamento dei suddetti dati attuato mediante invio di richiesta telematica al Registro delle imprese, che provvede ad aggiornare il RUNTS
Richiedente presenta istanza di integrazione ed aggiornamento a RUNTS e soggetti terzi accedono a statuti, bilanci ed informazioni relative ad imprese sociali secondo modalità indicate in Allegato A pubblicato su G.U. 261/20
Comunicazione dati tra RUNTS ed Amministrazioni pubbliche attuata secondo modalità indicate nelle convenzioni stipulate tra MILPOS ed Amministrazioni
Deposito di bilanci di ETS esercitanti attività solo o prevalentemente in forma di impresa commerciale assolve obbligo del loro deposito presso RUNTS
Art. 30 individuazione da parte di Ufficio dei termini (pubblicati sul sito di MILPOS ed in G.U.) a decorrere dal quale inizia processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi ad ETS iscritti nei Registri di OdV e APS della Regione e nel Registro nazionale delle APS
Art. 31 comunicazione da parte del Servizio, entro 90 giorni dal termine di Art. 30, a RUNTS, con modalità e formato di Allegato C pubblicato su G.U. 261/20, dati in loro possesso relativi al giorno antecedente a tale termine a OdV e APS iscritte nei rispettivi registri, per le quali non sono in corso procedure di cancellazione (Tali dati comunicati dopo esito favorevole del procedimento). Servizio:
– per ogni ETS trasferisce a RUNTS entro tale termine copia di atto costitutivo e di statuto vigente. In caso di Enti religiosi riconosciuti invio del regolamento al posto di atto costitutivo e statuto
– entro 180 giorni da presa in carico delle informazioni riguardanti ETS aventi sede legale nella Regione, verifica sussistenza dei requisiti per loro iscrizione in RUNTS (se informazioni incomplete chiede integrazioni tramite PEC o e mail ad ETS, che deve fornirle entro 60 giorni). Per OdV e APS che associano soggetti diversi dalle persone fisiche, requisiti verificati in base a qualifica posseduta da tali Enti al giorno antecedente al termine di cui ad Art. 30
Omesso invio delle informazioni e documenti richiesti entro 60 giorni comporta mancata iscrizione di ETS in RUNTS, comunicata via PEC ad Ente e riportata nel portale del RUNTS
Se verifica dei requisiti si conclude positivamente, Servizio comunica ad ETS sua iscrizione nella Sezione corrispondente di RUNTS. Se invece dalla verifica emergono motivi ostativi ad iscrizione, Servizio lo comunica ad ETS, che entro 10 giorni può formulare osservazioni o regolarizzare situazione (prova di avvenuta regolarizzazione fornita entro 60 giorni). Decisione finale di Servizio comunicata ad ETS
Qualora Servizio accerta motivi ostativi ad iscrizione di OdV o APS, ma sussistenza dei requisiti per loro iscrizione in altra Sezione di RUNTS, comunica Sezione proposta, assegnando ad Ente: 10 giorni di tempo per presentare osservazioni o accettare Sezione proposta; 60 giorni per eseguire eventuali regolarizzazioni. Se Servizio non si pronuncia nei termini, ETS viene iscritto nella Sezione OdV o APS in base ai dati riportati in domanda.
Fino al perfezionamento del provvedimento di iscrizione o di diniego, ETS iscritti in RUNTS Sezione OdV o APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica
Nel caso di istruttoria svolta da Ufficio termine sale a 180 giorni, con comunicazione del provvedimento di iscrizione o diniego in RUNTS Sezione “retri associative” inviato a Servizio, affinché provveda ad iscrizione di ETS nella Sezione di appartenenza
Art. 32 comunicazione da parte di Ufficio, entro 30 giorni successivi al termine di cui ad Art. 30, a RUNTS, con modalità indicate in Allegato C pubblicato su G.U. 261/20, dei dati su APS nazionali iscritte per cui non siano in corso procedimenti di cancellazione, evidenziando APS a cui aderiscono almeno 100 soci, con sedi legali od operative presenti in almeno 5 Regioni. Per ogni APS, Ufficio trasferisce a RUNTS entro 90 giorni successivi al termine di cui ad Art. 30: copia di atto costitutivo e statuto vigente; atti e documenti per cui disposta cancellazione da RUNTS
Ufficio procede entro 180 giorni ad acquisire da ETS informazioni non presenti in RUNTS necessarie a verificare soddisfacimento dei requisiti prescritti (compresi quelli di onorabilità di legale rappresentante e di amministratori) ai fini di iscrizione nella specifica Sezione di RUNTS. In caso di esito positivo di istruttoria, Ufficio comunica a Servizio provvedimento di iscrizione nella Sezione “reti associative”, ai fini di “automatica iscrizione di ETS nella ulteriore Sezione con pari decorrenza”
Art. 33 invio da parte di Ufficio, entro 30 giorni successivi al termine di cui ad Art. 30, a RUNTS, con modalità indicate in Allegato C pubblicato su G.U. 261/20, dati di APS iscritte “in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando Associazione nazionale di riferimento”. Dati di APS aventi procedimenti di cancellazione od iscrizione pendenti comunicati a RUNTS solo in caso di esito favorevole di questi. Servizio:
– prende in carico informazioni relative ad APS aventi sede legale nella Regione;
– acquisisce, anche tramite Associazione nazionale a cui affiliata, informazioni e documenti mancanti;
– verifica, entro 180 giorni, sussistenza dei requisiti per iscrizione
Da tale procedura sono esclusi Enti i cui dati anagrafici già pervenuti a RUNTS in quanto iscritti ai Registri regionali di OdV o APS
Art. 34 seguenti obblighi da parte di Agenzia delle Entrate:
– comunicare a RUNTS informazioni su ETS iscritti ad anagrafe ONLUS (Se ETS hanno in corso procedimenti di iscrizione o cancellazione, comunicazione solo in caso di esito favorevole di istruttoria), comprendenti loro codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e codice fiscale del rappresentante legale;
– pubblicare elenco di ETS sul proprio sito istituzionale. ETS che conseguono iscrizione a RUNTS sono cancellati da anagrafe ONLUS
ETS inserito in Elenco deve, a partire da data di pubblicazione e fino al 31 Marzo del periodo di imposta successivo ad autorizzazione di Commissione UE, inviare a Servizio (usare modulistica riportata nel portale RUNTS) domanda, indicando Sezione di RUNTS in cui intende iscriversi ed allegando copia di atto costitutivo e statuto, nonché ultimi 2 bilanci approvati
Enti religiosi riconosciuti inviano domanda di iscrizione ad anagrafe ONLUS, allegando copia del regolamento
ETS che intendono acquisire qualifica di impresa sociale inviano richiesta di iscrizione ad Ufficio del registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale
Se Ente ottenuto riconoscimento di personalità giuridica, notaio che riceve verbale (contenente decisione di chiedere iscrizione in RUNTS), verificata sussistenza delle condizioni prescritte, provvede al deposito degli atti e di ulteriore documentazione presso Servizio competente, richiedendo iscrizione di Ente. Servizio ricevuta domanda entro 60 giorni:
– dispone, in caso di esito favorevole della verifica di completezza della documentazione e sussistenza dei requisiti prescritti, iscrizione di Ente nella Sezione prescelta di RUNTS;
– chiede ad ETS informazioni e documenti mancanti o comunica eventuali motivi ostativi ad iscrizione o provvede ad iscrizione in altra Sezione
Ufficio verifica i requisiti per iscrizione nella Sezione “reti associative” e comunica:
– esito favorevole di istruttoria a Servizio (dove ETS ha sede legale) per iscrizione in ulteriore Sezione di RUNTS
– respingimento di domanda ad Ente, affinché possa presentare nuova domanda di iscrizione a Servizio in altra Sezione di RUNTS
In caso di mancata pronuncia di Ufficio nei termini, ETS viene iscritto d’ufficio nella Sezione richiesta
In caso di mancato invio entro 31 Marzo della domanda di iscrizione a RUNTS, Ente deve devolvere il proprio patrimonio
Art. 35 iscrizione di Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute in RUNTS, previo adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice. A tal fine ONG invia a Servizio domanda di iscrizione, riportando informazioni necessarie ad iscrizione in RUNTS (compresa Sezione prescelta) ed allegando: documentazione riportata in Art. 34; dichiarazione “circa permanenza di idoneità”
Art. 36 acquisizione da parte del Servizio, ai fini registrazione di ETS in RUNTS, delle informazioni antimafia, nonché, qualora disponibili, degli ultimi 2 bilanci di esercizio
Art. 37 garantita conoscenza delle informazioni fornite da ETS tramite portale RUNTS “a seguito del perfezionamento dei rispettivi procedimenti di iscrizione di questi”. Informazioni riguardanti almeno: codice fiscale; denominazione; sede legale; generalità del rappresentante legale; eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini di accesso al contributo del 5/1000; indicazione di eventuale registro di provenienza con estremi di iscrizione. Dati di ogni ETS implementati tramite successivi aggiornamenti
Art. 38 invio da parte di ETS interessati ad iscrizione in RUNTS di domanda a competente Servizio/Ufficio, utilizzando modulistica resa disponibile tramite portale di RUNTS e secondo modalità riportate nel portale stesso
Registri di OdV e APS rimangono operanti solo per procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente termini di Art. 30 (a conclusione di iter informazioni relative ad Enti interessati trasferite in RUNTS)
Anagrafe unica ONLUS viene soppressa a decorrere dal termine di Art. 104 del D.Lgs. 117/17 e procedura di iscrizione ad anagrafe cessano a decorrere dal giorno antecedente al termine di Art. 30, salvo procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti (a conclusione di iter informazioni relative ad Enti interessati trasferite in RUNTS)
Art. 39 modalità di trattamento dei dati personali definite in Allegato A pubblicato su G.U. 261/20
Art. 40 possibilità per Dirigente di Ufficio statale del RUNTS di modificare Allegati A, B, C pubblicati su G.U. 261/20
Servizio con DDS 134 del 24/6/2021 ha pubblicato su BUR 51/21 seguenti Registri regionali aggiornato al 31/12/2020: Registro regionale delle OdV; Registro regionale delle APS suddiviso in 2 Sezioni; Albo regionale delle cooperative sociali di tipo A, B, C; Albo regionale delle società di mutuo soccorso