CONTINGENTI TARIFFARI IMPORT

CONTINGENTI TARIFFARI IMPORT (Reg. 1987/20, 1988/20)  (export16)

Soggetti interessati:

Autorità doganali (AD), Autorità competente di Stato membro, Organismi ufficiali riconosciuti di Paesi Terzi

Chiunque intende importare prodotti agricoli nell’ambito di contingenti tariffari agevolati da Paesi Terzi

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 1988/20 ha definito le norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli applicabili a partire dal 1/1/2021, con particolare riferimento a:

a)metodi di assegnazione dei contingenti da parte UE in base ad ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per immissioni in libera pratica

b)periodi contingentali, eventualmente suddivisi in sottoperiodi (in tal caso quantitativo di prodotto ancora disponibile per un sottoperiodo trasferito al sottoperiodo successivo, salvo caso di quantitativi inutilizzati alla fine del periodo contingentale che non possono essere trasferiti al periodo contingentale successivo). Quando periodo contingentale suddiviso in sottoperiodi, prelievi per ogni sottoperiodo (Escluso ultimo) sono sospesi a partire dal 5° giorno lavorativo della Commissione del 2° mese successivo alla fine del sottoperiodo di riferimento

c)requisiti relativi alla trasformazione, uso finale e qualità che certi prodotti debbono disporre per essere ammessi all’importazione nell’ambito del contingente tariffario

d)procedure ed importo della cauzione da costituire per determinati prodotti oggetto di importazione

e)documenti giustificativi (certificato di origine per prodotti soggetti a regimi speciali di importazione preferenziale) che operatori debbono inviare ad AD per ogni contingente tariffario, insieme alla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. AD possono chiedere al dichiarante/importatore di fornire “qualsiasi altra prova necessaria per comprovare origine dei prodotti”. Autorità competente di Stato membro, qualora accertato che documento ufficiale richiesto non disponibile per cause di forza maggiore, può:

–          rilasciare copia digitale del documento originale, purché tale copia sia inviata tramite PEC ad Autorità competente di Stato membro;

–          accettare copia digitale del documento corredata da impegno scritto di operatore a presentare documento originale non appena possibile

Tali opportunità “non esonerano Autorità doganale dall’avere ragionevole certezza su autenticità e validità del documento”

f)controlli nei Paesi Terzi. A tal fine Commissione UE può chiedere a Paese Terzo di autorizzare propri rappresentanti a svolgere controlli in tale Paese (in collaborazione con Autorità competenti di questo) per verificare rispetto dei requisiti minimi necessari al rilascio del certificato o di altri documenti ufficiali da presentare ad AD ai fini di immissione in libera pratica del prodotto in UE

Oltre alle suddette norme comuni, Reg. 1988/20 definisce anche norme specifiche per:

a)cereali, riguardanti in particolare contingenti tariffari con numero d’ordine:

–          09.01.24 (patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano importate dalla Cina nel limite di 252.641 t./anno a dazio 0 e senza cauzione) e 09.01.31 (patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano importate da Paesi Terzi diversi dalla Cina nel limite di 4.983 t./anno a dazio 0 e senza cauzione) equiparati ai fini delle formalità doganali di immissione in libera pratica nella UE alle patate dolci fresche ed intere destinate al consumo umano in imballaggi di peso inferiore a 28 kg.;

–          09.01.27 (manioca, igname, colocasia, malanga, radici di arrow e di salep importate dalla Cina nel limite di 275.805 t./anno a dazio pari a 6% ad valorem e senza cauzione), 09.01.28 (prodotti analoghi ai precedenti importati da Paesi Terzi diversi dalla Cina nel limite di 124.552 t./anno a dazio pari a 6% ad valorem e senza cauzione) e 09.01.29 (prodotti analoghi ai precedenti importati da Paesi Terzi non membri di OMC nel limite di 30.000 t./anno a dazio pari a 6% ad valorem e senza cauzione) riferiti a prodotti diversi da pellets ottenuti a partire da farine e semolini;

–          09.01.30 (manioca, igname, colocasia, malanga, radici di arrow e di salep importate da Paesi Terzi non membri di OMC nel limite di 1.691 t./anno a dazio pari a 6% ad valorem e senza cauzione) riferiti a prodotti per uso umano in imballaggi di peso inferiore a 28 kg. presentati freschi ed interi o congelati senza pelle (anche tagliati in pezzi)

–          09.00.76 (semi di orzo o loro pezzi destinati alla fabbricazione di birra non danneggiati, se non da gelo o funghi, e/o semi di orzo o di altri cereali, compresa avena selvatica, che presentano danni o deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale importati da Paesi Terzi nel limite di 20.789 t./anno a dazio pari a 8 €/t. e cauzione pari a 85 €/t. ridotta a 10 €/t. se orzo munito di certificato di origine di FGIS). Nell’ambito di tale contingente orzo importato solo se presenta idonei requisiti (peso specifico superiore a 60,5 kg/hl; semi danneggiati inferiori a 1%; tenore di umidità inferiore a 13,5%; semi sani, leali e mercantili per almeno 96%) come attestato tramite:

1)       certificato di analisi rilasciato, su richiesta di importatore, da AD di immissione in libera pratica

2)       certificato di conformità dell’orzo importato rilasciato da Organismo ufficiale riconosciuto di Paese Terzo di origine

Orzo importato è soggetto a vigilanza doganale, al fine di garantire sua trasformazione in malto (cioè orzo sottoposto a macerazione) entro 6 mesi da immissione in libera pratica e successiva trasformazione del malto in birra invecchiata in fusti di legno di faggio entro 150 giorni. Cauzione costituita da importatore per garantire rispetto di tale impegno, svincolata se fornita prova ad AD che qualità di orzo importato è conforme ai requisiti di cui sopra ed adempiuto obbligo della trasformazione nei termini fissati

Certificati rilasciati da Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti per orzo destinato alla fabbricazione di birre invecchiate sono riconosciuti dalla Commissione UE se parametri analitici indicati nel certificato sono conformi ai requisiti di cui sopra (Prelevati campioni su almeno 3% del prodotto importato)

–          09.00.74 (frumento duro con tenore in grani vitrei superiore al 73% importato da Paesi Terzi nel limite di 50.000 t./anno a dazio 0 e cauzione pari a 5 €/t.) e 09.00.75 (frumento duro e tenero di qualità minima riportata in Allegato I pubblicato su G.U.CE 422/20 importato da Paesi Terzi nel limite di 300.000 t./anno a dazio e cauzione pari a 5 €/t.). AD può chiedere cauzione specifica corrispondente alla differenza vigente il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica tra dazio più elevato e dazio applicabile al contingente riferito alle diverse qualità di frumento. AD preleva campioni rappresentativi per verificare conformità della qualità del prodotto ai requisiti riportati in Allegato I pubblicato su G.U.CE 422/20, pena decadenza del beneficio del contingente tariffario agevolato ed incameramento della cauzione costituita

b)rotture di riso per preparazioni alimentari (contingente tariffario con numero d’ordine 09.01.39 importato da Paesi Terzi nel limite di 1.000 t./anno a dazio 0 e cauzione pari a dazio di Paese più favorevole) deve essere trasformato entro 6 mesi da data di immissione in libera pratica. Operatore, nella richiesta di autorizzazione ad importazione, deve indicare luogo di trasformazione (cioè nome di impresa e Stato membro o non oltre 5 stabilimenti differenti) ed impegno a costituire cauzione di trasformazione (Cauzione svincolata a seguito invio della prova di avvenuta trasformazione del riso entro termine fissato, altrimenti cauzione incamerata per 20% per giorno di ritardo)

c)risone semigreggio, riso semilavorato o lavorato (contingente tariffario con numero di ordine 09.01.41 importato da Bangladesh nel limite di 4.000 t./anno a dazio ridotto del 50% + importo fisso di 4,34 € per riso semigreggio e dazio ridotto del 50% + importo fisso di 6,52 € per riso semilavorato, senza cauzione) richiede presentazione di certificato di origine (Modello riportato in Allegato II pubblicato su U.CE 422/20) valido per 90 giorni da data di rilascio (comunque non oltre il 31 Dicembre). Quando tassa riscossa dal Paese esportatore risulta inferiore al dazio agevolato di cui sopra, riduzione non deve eccedere importo riscosso. Ai quantitativi in fase di lavorazione diversi da quelli del riso semigreggio applicati tassi di conversione del Reg. 1312/08 Art. 1

d)prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, quali:

–          arance dolci di alta qualità (contingente tariffario con numero d’ordine 09.00.25 importato da Paesi Terzi nel limite di 20.000 t./anno a dazio pari a 10% ad valorem e senza cauzione), cioè arance aventi caratteristiche di varietà simili, mature, sode, di buon aspetto e colore, con struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate o dure o secche, senza esantemi né lacerazioni da crescita o danni causati da siccità od umidità (salvo danni dovuti ad operazioni di manipolazione), senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d’olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, esenti da malattie, insetti e danni causati da agenti meccanici o altri (ammessa una tolleranza inferiore al 15% di prodotti non conformi, di cui non oltre 0,5% di danni provocati dal marciume). Ai fini della loro immissione in libera pratica, operatore presenta ad Autorità competenti certificato di autenticità (Modello Allegato IV pubblicato su G.U.CE 422/20) rilasciato da Organismo riconosciuto di Paese di origine attestante caratteristiche specifiche del prodotto

–          agrumi ibridi della varietà Minneolas (contingente tariffario con numero d’ordine 09.00.27 importato da Paesi Terzi nel limite di 14.931 t./anno a dazio pari a 2% ad valorem e senza cauzione)

–          succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati con valore di Brix inferiore a 50, avente densità inferiore a 1,229 g/cm3 a 20°C ed in contenitori di capacità inferiore a 2 l. (contingente tariffario con numero d’ordine 09.00.33 importato da Paesi Terzi nel limite di 1.500 t./anno a dazio pari a 13% ad valorem e senza cauzione). Operatore deve presentare alla Commissione UE un attestato con cui Organismo riconosciuto di Paese di origine certifica che succhi prodotti nel proprio Paese non contengono succo di arance sanguigne

e)vino, inerenti a contingenti tariffari con numero d’ordine 09.15.26 (vino spumante di qualità ed altri vini da uve fresche in recipienti di capacità inferiore a 2 l. importati da Serbia nel limite di 55.000 hl./anno), 09.15.27 (altri vini da uve fresche in recipienti di capacità superiore a 2 l. importati da Serbia nel limite di 12.300 hl.), 09.15.58 ((vino spumante di qualità ed altri vini da uve fresche in recipienti di capacità inferiore a 2 l. importati da Macedonia del Nord nel limite di 133.000 hl./anno), 09.15.59 (altri vini da uve fresche in recipienti di capacità superiore a 2 l. importati da Macedonia del Nord nel limite di 347.000 hl.), 09.15.70 (vini da uve fresche importati da Kosovo nel limite di 40.000 hl.), 09.15.72 (vino spumante di qualità e vini da uve fresche in recipienti di capacità inferiore a 2 l. importati da Kosovo nel limite di 10.000 hl./anno), beneficiano di dazio 0 e senza costituzione di cauzione qualora: non beneficiato di sovvenzioni ad esportazione; presentato ad AD documento (Modello Allegato VI pubblicato su U.CE 422/20) in cui riportare dicitura “i prodotti elencati nel presente certificato non beneficiano di sussidi per importazione”. Commissione UE può adeguare contingenti tariffari:

–          trasferendo quantitativi dal contingente con numero d’ordine: 09.15.27 a quello con numero d’ordine 09.15.26 nel caso di importazioni dalla Serbia; 09.15.59 a quello con numero d’ordine 09.15.58 (nel limite di 6.000 hl.) nel caso di importazioni dalla Macedonia;

–          sospendendo esenzione dai dazi doganali per contingenti con numero d’ordine 09.15.70 e 09.15.72 importati dal Kosovo in quanto tale Paese versa sussidi ad esportazione

f)carni bovine dei contingenti tariffari con numero d’ordine:

–          09.01.44 (carne bovina congelata destinata alla fabbricazione di prodotti di tipo A importata da Paesi Terzi nel limite di 15.443 t./anno a dazio pari a 20% ad valorem e cauzione variabile da 1.414 €/t. a 3.041 €/t. in relazione ai prodotti ottenuti; contingente gestito tramite 2 sottocontingenti tariffari con numero d’ordine 09.01.61 e 09.01.62) e 09.01.45 (carne bovina congelata destinata alla fabbricazione di prodotti di tipo B importata da Paesi Terzi nel limite di 4.233 t./anno a dazio pari a 20% ad valorem e cauzione variabile da 994,5 €/t. a 2.138 €/t. in relazione ai prodotti ottenuti; contingente gestito tramite 2 sottocontingenti tariffari con numero d’ordine 09.01.63 e 09.01.64). Contingenti riferiti ad un prodotto trasformato contenente solo carni di animali di specie bovina avente un rapporto collagene/proteine inferiore a 0,45 e contenente (in peso) almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi) ed almeno 85% di carne e gelatina. Da  tenere presente che:

1)       tenore di collagene è il tenore di idrossiprolina moltiplicato per 8 se determinato con metodo ISO 3496-1984;

2)       tenore di carne bovina magra è determinato in base alla procedura riportata in Allegato a Reg. 2429/86;

3)       frattaglie comprendono testa o sue parti, piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, timo e pancreas, cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, midollo spinale, pelle commestibile, organi di riproduzione, tiroide ed ipofisi;

4)       prodotto sottoposto a trattamento termico sufficiente a garantire coagulazione delle proteine della carne, senza presentare tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando porzionato

Benefici tariffari ottenuti solo a seguito di presentazione di domanda nell’ambito dei sottocontingenti in questione, in cui riportata quantità dei prodotti importati (espressa in equivalente di carni non disossate, dove 100 kg. di carne bovina = 77 kg. di carne disossata) ed impegno a trasformare carne in prodotto finito entro 3 mesi da data di immissione in libera pratica nella UE. Allegare a domanda cauzione fissata.  Importatore deve fornire prova che intero quantitativo importato è stato trasformato entro tale termine nei prodotti finiti previsti nello stabilimento indicato ad Autorità competente, che può effettuare prelievi di campioni rappresentativi su cui eseguire analisi per accertare corrispondenza del prodotto finito alla ricetta del trasformatore. Se trasformazione attuata entro 7 mesi da data di immissione in libera pratica (prova di avvenuta trasformazione inviata entro 12 mesi successivi) cauzione incamerata per 15%

–          02.10.20.90 riferito ad un prodotto essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca, con rapporto acqua/proteine inferiore a 3:2

–          09.01.42 (importati da Paesi Terzi, esclusa Argentina, nel limite di 800 t./anno) e 09.01.43 (importati da Argentina nel limite di 700 t./anno) riferiti a pezzi interi detti Hampes importati a dazio pari a 4% ad valorem senza cauzione, purché presentati all’immissione in libera pratica sotto forma congelata (temperatura interna inferiore a -12°C) ed accompagnati da un certificato di autenticità valido 3 mesi (comunque mai superiore a termine del periodo contingentale) rilasciato da Autorità competente del Paese di origine (Modello Allegato II pubblicato su G.U.CE 422/20) valido solo per una sola dichiarazione di importazione, identificato mediante numero di rilascio, vistato (riportare luogo e data di emissione, emblema o timbro di Autorità emittente) e sottoscritto da Autorità competente che deve: essere riconosciuta; assumersi obbligo di verificare veridicità di quanto riportato nel certificato; fornire a Commissione UE e Stati membri (su loro richiesta) qualunque informazione utile alla valutazione delle indicazioni riportate nel certificato

g)giovani bovini maschi destinati ad essere ingrassati per almeno 120 giorni nello Stato membro di importazione in unità di produzione indicata da importatore entro mese successivo alla immissione in libera pratica degli animali (contingente tariffario con numero d’ordine 09.11.13 importato da Paesi Terzi nel limite di 24.070 capi/anno a dazio pari a 16% ad valorem + 582 €/t. di peso netto e cauzione da 28 €/capo a 105 €/capo in relazione alla tipologia del bovino). Cauzione svincolata, salvo casi di forza maggiore, se fornita ad Autorità competente di Stato membro prova che giovani bovini ingrassati nell’azienda indicata, non macellati prima di 120 giorni dalla data di importazione e macellati prima di tale periodo per motivi sanitari o morti a seguito di malattia od incidente

h)vacche e giovenche di razza grigia, razza bruna, razza pezzata Simmenthal, razza del Pinzgau (contingente tariffario con numero d’ordine 09.11.14 importato da Paesi Terzi nel limite di 910 capi/anno a dazio pari a 6% ad valorem), nonché tori, vacche, giovenche di razza pezzata Simmenthal, razza di Schwyz, razza di Friburgo (contingente tariffario con numero d’ordine 09.11.15 importato da Paesi Terzi nel limite di 710 capi/anno a dazio pari a 4% ad valorem) per cui occorre:

–          presentare certificato genealogico per tori; certificato genealogico o certificato di iscrizione in Libro genealogico attestante purezza della razza per vacche e giovenche;

–          rispettare divieto di loro macellazione prima di 4 mesi dalla data di accettazione della immissione in libera pratica (Ammessa deroga nei casi dimostrati di forza maggiore o motivi sanitari o morti a seguito di malattia o incidente)

–          costituire una cauzione pari alla differenza tra dazio doganale comune e dazio agevolato del contingente tariffario, che viene svincolata quando fornita prova ad AD che animali importati non sono stati macellati prima del termine dei 4 mesi prescritti

i)carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate (contingente tariffario con numero d’ordine 09.22.01 con relativi sottocontingenti 09.22.02 e 09.22.03 importato da Paesi Terzi nel limite di 45.000 t./anno a dazio 0) purché soddisfano seguenti requisiti:

–          tagli di carne ottenuti da carcasse di giovenche e manze di età inferiore a 30 mesi alimentate (almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione) solo con razioni costituite per almeno il 62% su sostanza secca da concentrati e/o prodotti ricavati da cereali da foraggio con contenuto di energia metabolizzabile superiore a 12,26 megajoule/kg. di sostanza secca

–          giovenche e manze alimentate come sopra in modo che quantità media di sostanza secca giornaliera superiore a 1,4% del loro peso vivo

–          carcasse da cui provengono tagli di carne bovina esaminate da valutatore dipendente di Autorità competente, che procede alla loro classificazione secondo metodo adottato dalla suddetta Autorità (tenere conto di: grado di maturità della carcassa; qualità organolettiche dei tagli di carne; maturità del colore; consistenza e compattezza del muscolo longissimus dorsi; ossificazione delle ossa e delle cartilagini; caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare)

–          tagli etichettati in conformità al Reg. 1760/2000, aggiungendo eventuale dicitura “carni bovine di alta qualità”

–          in caso di carni congelate: temperatura interna inferiore a -12°C al momento di immissione in libera pratica

Per beneficiare di dazio agevolato occorre presentare ad AD:

–          certificato di autenticità (Modello pubblicato su G.U.CE 422/20) valido 3 mesi da data di rilascio da parte di Autorità emittente riconosciuta da Paese Terzo esportatore, recante: luogo e data di emissione; timbro; dicitura (sul retro) attestante che carni sono originarie di tale Paese e conformi ai requisiti prescritti. Autorità emittente nel rilasciare il certificato si impegna a:

1)       verificare veridicità delle informazioni contenute nel certificato;

2)       comunicare alla Commissione: nome, indirizzo, PEC e sito internet di Organismi preposti al rilascio del certificato; fac simile del timbro utilizzato; procedure seguite per verificare rispetto dei requisiti prescritti

Commissione pubblica su G.U.CE nominativi degli Orgasmi emittenti riconosciuti

j)formaggi destinati alla trasformazione e formaggi fusi (contingente tariffario con numero d’ordine 09.01.51 importato da Paesi Terzi nel limite di 11.741 t./anno a dazio pari a 83,5 €/q.le)

k)burro ed altre materie grasse provenienti dal latte (contingente tariffario con numero d’ordine 09.01.53 con relativi sottocontingenti 09.01.59 e 09.01.60 importato da Paesi Terzi nel limite di 11.360 t./anno in equivalente burro a dazio pari a 94,80 €/q.le)

l)filetto fresco, refrigerato o congelato di carne suina, comprendente pezzi con carne di musculus major/minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato (contingente tariffario con numero d’ordine 09.01.18 importato da Paesi Terzi nel limite di 3.780 t./anno a dazio pari a 300 €/t.)

m)animali vivi ovini e caprini; cosce o mezze cosce di ovini o altri pezzi non disossati (esclusi: carcasse; mezzene; busti o mezzi busti; costate e/o selle) freschi o refrigerati; carni ovine disossate fresche o refrigerate; carni disossate di agnello o di altri ovini congelate (escluse: carcasse; mezzene; costate; carni disossate di agnello o di altri ovini congelate); carni di agnello e capretto disossate; carni di montone, pecora e capra disossate; carni ovine e caprine non disossate e carcasse (contingente tariffario con numero d’ordine 09.67.00 rientrante in specifici Accordi tariffari preferenziali con Ucraina, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Cile, Groenlandia, Turchia, Islanda). Per beneficiare di tali contingenti tariffari occorre presentare prova di origine definita in sede di Accordo a AD, insieme alle dichiarazioni di immissione in libera pratica dei suddetti prodotti. In caso di contingenti diversi dai precedenti occorre presentare ad AD documento rilasciato da Autorità competente del Paese Terzo di origine recante: nome dello speditore; tipo di prodotto con relativo codice; quantità, natura, contrassegni e numero dei colli; numero d’ordine del contingente tariffario di riferimento; peso netto totale ripartito per categoria di coefficiente (Al riguardo quantitativi importati calcolati in equivalente peso carcassa, moltiplicando cioè il peso netto per un coefficiente pari a: 1,67 per carni di agnello e capretto disossato; 1,81 per carni di montone, pecora e capra disossata; 1 per prodotti non disossati; 0,47 per animali vivi)

Commissione UE con Reg. 1987/20 prevede a partire dal 1/1/2021 che:

a)ammissibilità a dazio agevolato sulle importazioni nell’ambito di un contingente tariffario sia basata su ordine cronologico di presentazione delle domande di autorizzazione, corredata dalla costituzione di una cauzione (laddove prevista) presso Autorità competente  (cauzione può essere costituita al momento di presentazione ad AD della dichiarazione di immissione in libera pratica del prodotto);

b)svincolo della cauzione avviene subito dopo che Autorità competente ha acquisito prova che requisiti legati alla cauzione sono soddisfatti. Se tali requisiti non pienamente soddisfatti, cauzione svincolata in proporzione al quantitativo che soddisfa requisiti, mentre restante quota di cauzione viene incamerata

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