VINO IGT MARCHE

VINO I.G.T. MARCHE (D.M. 15/7/11, 31/7/12) (vino19)

Soggetti interessati:

Produttori che intendono vendere vini ad indicazione geografica tipica (I.G.T.)

Iter procedurale:

MI.P.A.F. con D.M. 15/7/11 approvato disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica “Marche”, riservato a vino bianco, rosso e rosato (anche nella tipologia passito e novello); vino spumante di qualità bianco, rosso, rosato; vino spumante di qualità di tipo aromatico bianco, rosso, rosato; vino frizzante bianco, rosso, rosato; mosto di uve parzialmente fermentato o “filtrato dolce” bianco, rosso, rosato; vino ottenuto da uve appassite (“vino passito” o “passito”) bianco, rosso, rosato; vino di uve stramature (“vino passito” o “passito”) bianco, rosso, rosato, purché:

–          zona di produzione comprende intero territorio Marche

–          vini ottenuti da uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Marche. Se oltre “Marche” si intende specificare nome vitigno occorre che  almeno 85% delle uve ottenute dai seguenti vitigni Alicante N, Barbera N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonney B, Ciliegiolo N, Fiano B, Gaglioppo N, Grechetto B, Incrocio Bruni 54 B, Malvasia bianca di Candia B, Merlot N, Moscato bianco B, Passerina B, Pinot bianco B, Pinot grigio B, Pinot nero N, Rebo N, Riesling B, Sangiovese N, Sauvignon B, Syrah N, Trebbiano Toscano B, Ammesso fino a 15% uve di vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nelle Marche. Nelle varie tipologie di vino IGT “Marche” ammesso fare riferimento al nome di 2 vitigni se:

1)       vino deriva esclusivamente da uve prodotte da tali vitigni;

2)       uva della varietà minore impiegata nel vino comunque in quantità superiore a 15%;

3)       produzione massima di uva per ha. di ciascuno dei 2 vitigni inferiore al limite fissato in disciplinare;

4)       titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve di ciascun vitigno almeno pari a valore fissato da disciplinare;

5)       titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino non inferiore al limite più elevato fissato per i 2 vitigni;

6)       indicazione dei 2 vitigni in ordine decrescente rispetto a percentuale uva contenuta in vino  

–          condizioni ambientali e di coltura dei vigneti debbono essere quelle tradizionali della zona

–          resa produttiva massima delle uve per IGT “Marche” bianco, rosso, rosato fissata in 21,6 t./ha. Nel caso di IGT “Marche” con indicazione del vitigno si avrà seguente resa massima delle uve: 22 t./ha. per Malvasia bianca di Candia, Trebbiano Toscano, Sangiovese; 20 t./ha. per Passerina, Fiano, Incrocio Bruni 54, Moscato bianco; 19 t./ha. per Grechetto e Barbera; 17,4 t./ha. per Merlot, Pinot  bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Alicante, Ciliegiolo, Syrah, Riesling; 17 t./ha. per Rebo. Regione Marche, sentite le Organizzazioni di categoria e tenendo conto condizioni ambientali e di coltivazione, può fissare, anno per anno, limiti massimi di produzione inferiore, comunicandolo a MI.P.A.F.   

–          uve aventi titolo alcolometrico volumico naturale pari almeno a: 9,5% vol. se destinate a vino IGT “Marche” rosso, novello, bianco e rosato (Vino da uve stramature titolo almeno pari a 15% vol., mentre vino da uve appassite titolo almeno pari a 16% vol.). Nel caso vino IGT “Marche” con specificazione vitigno si avrà: 9,5% vol. per Trebbiano Toscano, Passerina, Sangiovese, Alicante, Barbera, Malvasia bianca di Candia, Moscato bianco; 10% vol. per Grechetto, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Fiano, Incrocio Bruni 54, Rebo, Riesling, Syrah; 10,5% vol. per Merlot, Pinot nero, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. In annate sfavorevoli ammessa riduzione titolo alcolometrico di 0,5% vol.

–          operazioni di vinificazione effettuate in intero territorio Marche e nella Provincia di Rimini, secondo tecniche “atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche” con resa massima di uva in vino inferiore a 75%. Vino IGT “Marche” passito ottenuto da uve appassite ed uve stramature “dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento (anche in vigna) che può protrarsi fino a 30 Marzo successivo a vendemmia, con resa massima in vino inferiore a 50% 

–          vino IGT immesso al consumo con titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol. per vino bianco e 10% vol. per rosso e rosato e massimo di 15% vol. Nel caso di vino IGT “Marche” seguito da specificazione vitigno, titolo  alcolometrico volumico totale minimo pari a: 10% vol. per Trebbiano Toscano, Sangiovese e Passerina; 10,5% vol. per  Grechetto, Barbera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Alicante, Ciliegiolo, Fiano, Incrocio Bruni 54, Malvasia bianca di candia, Moscato bianco, Rebo, Riesling, Syrah;  11% vol. per Pinot  nero, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Vino novello titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol.; mosto di uve parzialmente fermentato IGT “Marche” 9,5% vol. se bianco, 10% vol. se rosso e rosato (di cui titolo alcolometrico effettivo minimo superiore a 1% vol. ed inferiore a 3/5 titolo alcolometrico volumico totale); IGT “Marche” ottenuto da uve appassite titolo alcolometrico non inferiore a 16% vol. (di cui effettivo pari almeno a 9% vol.); IGT “Marche” ottenute da uve stramature titolo alcolometrico volumico superiore a 15% vol. (di cui effettivo pari almeno a 12% vol.). Nel caso di vino IGT “Marche” passito immesso in commercio non prima di 1 Novembre anno successivo a quello di vendemmia 

–          su etichette occorre riportare dicitura “IGT Marche” seguita da codice identificativo riportato in Allegato a D.M. 15/7/2011 pubblicato su G.U. 177/11 relativo alle singole tipologie viniche. Ammesso riportare: nome, ragione sociale, marchio privato di azienda “purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore”. Vietato aggiungere aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”.

Soggetti che intendono rivendicare a partire da vendemmia 2011 vino IGT “Marche” debbono iscrivere vigneti aventi base ampelografica conforme al disciplinare allo schedario viticolo gestito dalla Regione per IGT in questione.

MI.P.A.F. con D.M. 31/7/2012 indicato Valoritalia società per certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. quale Organismo incaricato dei controlli su vini IGT Marche

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