VINO DOC “ESINO” (D

VINO DOC “ESINO” (D.M. 11/9/95, 19/5/11)  (vino34)

–          densità di impianto non inferiore a 2.200 ceppi/ha.;

–          ambienti e pratiche colturali (sesti di impianto, forma di allevamento, sistemi di potatura) tradizionali della zona. Vietata ogni pratica di forzatura. Ammessa irrigazione di soccorso;

–          produzione uva/ha. non superiore a: 15 t./ha. nel caso di Esino bianco; 14 t./ha. per Esino rosso. Ai suddetti limiti occorre riportare produzione anche in annate favorevoli, tramite cernita delle uve, con supero inferiore a 20%. Se superati tali limiti intera produzione privata della DOC.  Regione Marche, sentite Organizzazioni di categoria, in condizioni climatiche sfavorevoli, può stabilire prima della vendemmia un limite di produzione inferiore a quello fissato nel disciplinare, comunicandolo a MI.P.A.F. Se limite produzione superato, nessun riconoscimento come vino DOC;

–          resa massima di uve in vino inferiore a 70%. Se resa inferiore a 75%, eccedenza tra 70-75% non  può usufruire della denominazione di origine. Se resa oltre 75%, tutta la produzione non può usufruire della DOC;

–          vinificazione deve avvenire nel territorio di produzione delimitato come DOC, ed attuata con pratiche tradizionali. Ammessa dolcificazione nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti;

–          vendita vino aventi seguenti caratteristiche:

a)       “Esino bianco”: colore giallo paglierino tenue; odore caratteristico intenso; sapore asciutto; titolo alcolometrico volumico minimo 10,5% vol.; estratto non riduttore minimo 14 g./l.; acidità totale minima 4,5 g./l.

b)       “Esino rosso”: colore rosso rubino; odore caratteristico intenso; sapore asciutto; titolo alcolometrico volumico minimo 10,5% vol.; estratto non riduttore minimo 18 g./l.; acidità totale minima 5 g./l.

c)       “Esino frizzante”: colore paglierino; odore fruttato; sapore fresco; titolo alcolometrico volumico minimo 9,5% vol.; estratto non riduttore minimo 14 g./l.; acidità totale minima 4,5 g./l.

d)       “Esino novello”: colore rosso rubino; odore fragrante, fine caratteristico; sapore asciutto, armonico, vellutato; tenore zucchero residui massimo 10 g./l.; titolo alcolometrico volumico minimo 11% vol.; estratto non riduttore minimo 16 g./l.; acidità totale minima 4,5 g./l.

In caso di conservazione vino in recipienti di legno ammesso sentore di legno. MI.P.A.F. può modificare con decreto limiti di acidità totale ed estratto non riduttore minimo

–          vietata aggiunta su etichette di termini quali “extra”, “selezionato”, “scelto”, “superiore”, “riserva”, “vecchio”, mentre ammessa aggiunta di indicazioni geografiche (Frazioni, contrade, fattoria) o marchi privati;

–          vietato utilizzo bottiglia a forma di anfora, mentre ammessi sistemi di chiusura vigenti

MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati

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