VERNACCIA DI SERRAPETRONA

VERNACCIA DI SERRAPETRONA (D.M. 27/10/04, 19/5/11)  (vino60)

Soggetti interessati:

Chiunque produce e commercializza vino spumante dolce o secco DOCG “Serrapetrona”

Iter procedurale:

MI.P.A.F. con D.M. 18/8/04, riconosciuta denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) “Vernaccia di Serrapetrona” ed approvato relativo disciplinare di produzione, comprendente:

·         vitigni ammessi: Vernaccia nera minimo 85% + vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Provincia di Macerata fino a 15%

·         zona di produzione comprende: tutto il territorio Comune di Serrapetrona e parte dei Comuni di Belforte del Chienti e San Severino Marche (Delimitazione riportata su G.U. 205/04)

·         tecniche colturali: tradizionali della zona; vigneti idonei per giacitura ed esposizione, comunque non ad altitudini superiori a 700 m., con esclusione dei terreni a fondovalle o non sufficientemente soleggiati. Vietata ogni pratica di forzatura, mentre consentita irrigazione di soccorso. Nuovi impianti debbono avere almeno 2.200 ceppi /ha.

·         rese in uva: massima di 10 t./ha. Nelle annate favorevoli ammesso incremento delle rese fino a 20%, ma uva prodotta in eccedenza non può beneficiare della DOCG. Uve debbono avere almeno un titolo alcolometrico di 9,5%vol prima dell’appassimento. Uve destinate a DOCG debbono essere denunciate ogni anno a Camera di Commercio

·         operazioni di vinificazione, compreso invecchiamento: realizzate in zona di produzione delimitata. MI.P.A.F., sentita Regione Marche, può autorizzare vinificazione in cantine ubicate fuori zona delimitata, purché non oltre 5 km. da linea di confine e cantine vinificano uve idonee a produrre Vernaccia di Serrapetrona ottenute da propri vigneti ricadenti in zona delimitata. Ammesse pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche, compresa dolcificazione 

·         resa uva in vino non superiore a 70% (Ammessa resa fino a 75% ma eccedenza non beneficia della DOCG; oltre 75% si ha decadenza di denominazione per tutto il prodotto)

·         caratteristiche del vino: spuma persistente a grana fine; colore dal granata al rubino; odore vinoso caratteristico; sapore caratteristico da secco a dolce, con fondo gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico minimo 11,5%vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 22 g/l

·         etichettatura: vietata aggiunta di ogni qualifica (v. Fine, scelto, selezionato), mentre consentito uso di nome o ragione sociale o marchi privati purché non aventi significato laudativo o traggono in inganno consumatore. Ammesso altresì riferimento a Comune, frazione, aree, zone, località comprese nel territorio delimitato da cui provengono uve. Obbligatorio riportare annata di produzione

·         contenitori: vendita ammessa solo in recipienti di capacità inferiore a 3 litri.

MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati

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