VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ (D.Lgs. 152/06; L.R. 3/12) (teramb24)
Soggetti interessati:
Chiunque esegue interventi ed opere che deve sottoporsi a verifica di assoggettabilità, cioè ad una procedura finalizzata a stabilire “se un progetto possa avere un impatto significativo e negativo su ambiente e debba essere pertanto assoggettato a procedure di valutazione di impatto ambientale” (v. scheda “teramb22”)
Iter procedurale:
D.Lgs. 152/06, come modificato da Legge 116/14, prevede che nel caso di piani e programmi con impatto ambientale, Autorità procedurale invia ad Autorità competente, su supporto informatico/cartaceo un rapporto preliminare comprendente la descrizione di piano/programma, al fine di verificare impatti significativi su ambiente derivati da sua attuazione.
Autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, inviando loro documentazione al fine di acquisirne il parere entro 30 giorni.
Autorità competente, tenendo conto delle osservazioni pervenute, verifica se piano/programma ha impatti significativi su ambiente, ed entro 90 giorni emette provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo piani/programmi da VIA e VAS, o, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. Il risultato della verifica di assoggettabilità viene pubblicato sul sito web di Autorità competente.
Qualora verifica di assoggettabilità riguardi modifiche di piani/programmi o strumenti attuativi di piani/programmi già sottoposti positivamente a verifica di assoggettabilità o VAS, evidenziare solo “gli effetti significativi su ambiente non precedentemente considerati”.
Decisione finale è pubblicata su sito web di Autorità interessata, indicando:
- luogo dove è possibile esaminare piano, programma, progetto con relativa documentazione
- parere motivato espresso da Autorità
- dichiarazione di sintesi, in cui riportato: come considerazioni ambientali sono state integrate nel piano, programma, progetto; come si è tenuto in considerazione il rapporto ambientale e gli esiti di consultazione; ragioni per cui si è scelto piano, programma, progetto “alla luce delle alternative possibili individuate”.
LR 3/12, nel recepire il D.Lgs. 152/06, stabilisce che chiunque è interessato a realizzare progetti:
- impiegati solo per sviluppare e collaudare nuovi metodi/prodotti, utilizzabili per non oltre 2 anni, relativi ad attività riportate in Allegato II di D.Lgs. 152/06 pubblicato su GU 192/14
- inerenti a modifiche o estensione di progetti relativi ad attività riportate nel citato Allegato II, la cui realizzazione può provocare significativi effetti negativi su ambiente
- relativi ad attività riportate in Allegato IV di D.Lgs. 152/06 pubblicato su 192/14
deve presentare richiesta di verifica di assoggettabilità a Regione o Provincia, in relazione ad impatto ambientale previsto da intervento, allegando:
- progetto preliminare (anche in formato elettronico);
- studio preliminare ambientale (anche in formato elettronico);
- copia di avviso da pubblicare;
- elenco dei Comuni interessati;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che documentazione è stata inviata ed è depositata presso Regione/Provincia;
- attestazione del pagamento delle spese istruttorie.
Di avvenuto invio della richiesta è dato avviso su sito web di Regione/Provincia (sostituisce “comunicazione di avvio del procedimento”), specificando: soggetto proponente; data di invio; documentazione trasmessa; denominazione del progetto; localizzazione; breve descrizione delle sue caratteristiche; sedi e modalità di consultazione degli atti; termini per presentare le osservazioni.
Copia integrale degli atti depositata dal soggetto proponente presso: Comuni di ubicazione progetto; Dipartimento ARPAM competente; Dipartimento di prevenzione ASUR competente. Intero progetto (compreso studio preliminare ed allegati cartografici, con informazioni relative a protezione e sistema di riferimento utilizzato) fornito in formato digitale, pubblicato su sito web di Autorità competente (esclusi “eventuali dati coperti da segreto industriale”).
Documentazione trasmessa rimane depositata presso tali Organismi per almeno 45 giorni da pubblicazione su sito web di avviso, a disposizione di quanti sono interessati a presentare osservazioni a Regione/Provincia. Comuni, ARPAM, Dipartimento di prevenzione ASUR territorialmente competenti, inviano entro 30 giorni da pubblicazione su sito web di avviso, “propri contributi istruttori”.
Regione/Provincia sulla base dei documenti presentati, delle osservazioni pervenute e dei contributi istruttori di ARPAM, verifica se progetto presenta o meno significativi impatti ambientali, tenendo conto in particolare di:
- caratteristiche del progetto: dimensioni (superfici, volumi potenziali); cumulo con altri progetti; utilizzazione di risorse naturali; produzione di rifiuti, inquinamento o disturbi ambientali; rischio di incidenti inerenti a sostanze o tecnologie impiegate; impatto sul patrimonio naturale e storico in considerazione della vocazione di zona danneggiata (turistica, urbana, agricola);
- ubicazione del progetto: attuale utilizzo del territorio; ricchezza relativa; qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali nella zona; capacità di carico di ambiente naturale (distinguere tra: zone umide, costiere, montane o forestali; riserve e parchi naturali; Zone Protette Speciali e loro aree limitrofe; zone ad elevato standard di qualità ambientale; zone a forte densità demografica; zone di importanza storica, culturale ed archeologica; aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi ed acque pubbliche; zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità);
- caratteristiche di impatto potenziale: portata di impatto in termini di area geografica e densità di popolazione interessata; natura transfrontaliera di impatto; ordine di grandezza e complessità di impatto; probabilità di impatto; durata, frequenza e reversibilità di impatto.
Autorità competente, entro 30 giorni dal termine periodo di avviso, salvo richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da inviare, entro 45 giorni da pubblicazione avviso su sito web, a proponente, che è tenuto a rispondere nei successivi 30 giorni, si pronuncia in merito a verifica di assoggettabilità, ammettendo progetto a VIA, od escludendolo in caso di impatto ambientale negativo significativo, o “impartendo eventuali prescrizioni anche relative al monitoraggio dell’opera od all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili” (Proponente deve controfirmare progetto definitivo adeguato a tali prescrizioni).
Provvedimento finale di verifica assoggettabilità è pubblicato, a cura di Regione/Provincia, su loro sito web e su BUR.
Entità aiuto:
Oneri a carico del proponente per verifica di assoggettabilità fissati pari a 0,5/1000 valore di opera od intervento, destinati per 5/7 a favore di Autorità competente per svolgimento delle funzioni assegnate e 2/7 a favore di ARPAM e Corpo Forestale dello Stato