VERDICCHIO DI MATELICA (D.M. 8/4/22) (vino29)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Valoritalia s.r.l.
Chiunque intende produrre vino a denominazione di origine controllata (DOC) “Verdicchio di Matelica”
Iter procedurale:
MIPAAF con D.M. 8/4/2022 approvato disciplinare di produzione della DOC “Verdicchio di Matelica”, “Verdicchio di Matelica spumante”, “Verdicchio di Matelica passito” che prevede:
- composizione ampelografica: vino ottenuto per almeno 85% da vitigno “Verdicchio” e per massimo del 15% da vitigni a bacca bianca autorizzati nella Regione Marche presenti in ambito aziendale;
- delimitazione della zona di produzione: comprendente parte territorio dei Comuni di Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino, Pioraco (riportata in dettaglio su G.U. 113/22);
- densità di impianto non inferiore a 2.200 ceppi/ha. per vigneti nuovi e reimpianti dopo 16/5/2022;
- pratiche colturali tradizionali della zona “comunque atte a non modificare caratteristiche dell’uva e del vino”. Vietata forma di allevamento “a tendone”, mentre ammessa irrigazione di soccorso;
- resa massima di uva/ha. per vigneto specializzato: non superiore a 13 t./ha. Ammesso in annate eccezionalmente favorevoli resa superiore, comunque non oltre 20% del limite precedente. Se limite di produzione superato, nessun riconoscimento come vino DOC. Servizio, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria, può “di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, fissare un limite massimo di produzione inferiore”;
- uve destinate a vinificazione aventi titolo alcolometrico minimo naturale pari a 11% vol. (9% vol. per “Verdicchio di Matelica spumante);
- operazioni di vinificazione effettuate nei Comuni delimitati sopra (nel caso della tipologia spumante, elaborazione vini effettuata in stabilimenti situati nell’ambito del territorio delle Province di Macerata ed Ancona) mediante “pratiche enologiche locali, costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche”. Ammesso (salvo per tipologia passito) correzione con mosto concentrato (rettificato o meno) prodotto da uve della zona di produzione, nonché pratiche di dolcificazione secondo norme UE e nazionali;
- resa massima di uve in vino inferiore a 70% (per resa inferiore a 75%, eccedenza tra 70-75% non può usufruire della DOC; per resa oltre 75%, tutta la produzione non può usufruire della DOC). Nel caso della tipologia passito, resa non superiore a 45%;
- in caso di “Verdicchio di Matelica passito”: uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 Marzo successivo a quello di vendemmia, in modo da assicurare un contenuto zuccherino alle uve non inferiore a 23% ed un titolo alcolometrico almeno pari a 15% vol.; operazioni di vinificazione a partire da 15 Ottobre anno di produzione delle uve
- vino al momento della vendita deve avere seguenti caratteristiche:
- “Verdicchio di Matelica”: colore giallo paglierino tenue; odore delicato, caratteristico; sapore asciutto, armonico, con retrogusto leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico minimo di 11,5% vol.; acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo di 16 g/l
- “Verdicchio di Matelica passito”: colore dal giallo paglierino ad ambrato; odore caratteristico, etereo, intenso; sapore da amabile a dolce, armonico, vellutato con retrogusto amarognolo caratteristico; titolo alcolometrico volumico minimo di 15% vol. (di cui effettivo 12% vol.); acidità totale minima di 4 g/l; acidità volatile massima di 25 meq/l; estratto non riduttore minimo di 19 g/l
- “Verdicchio di Matelica spumante”: spuma fine e persistente; colore giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdolini; odore caratteristico, delicato, fine, ampio, composito; sapore da extra brut a secco, sapido, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo di 11,5% vol.; acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo di 15 g/l
Ammesso lieve sentore di legno se vino conservato in recipienti di legno;
- vino della tipologia passito ammesso in vendita con invecchiamento di almeno 18 mesi a partire da 1 Dicembre successivo a quello di produzione delle uve;
- vino messo in vendita anche in contenitori diversi dal vetro (v. otre in materiale plastico pluristrato di polietilene o poliestere racchiuso in involucro di cartone), salvo vino della tipologia passito (ammessi solo contenitori in vetro di capacità inferiore a 1,50 l.), riportando su ogni recipiente annata di produzione (esclusa tipologia spumante se “non etichettati come millesimati”);
- vietata aggiunta su etichette di termini quali “extra”, “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, mentre ammessa aggiunta di indicazioni geografiche (Frazioni, contrade, fattoria, ecc. il cui elenco riportato in Allegato al D.M. 8/4/2022 pubblicato su G.U. 113/22), purché uve provengono effettivamente da tali zone
MIPAAF con D.M. 8/4/2022 indicato “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” via XX Settembre 98/6 Roma, quale organismo di controllo per effettuare verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare in questione nei confronti di intera filiera produttiva (viticoltori, elaboratori, confezionatori) beneficiaria della DOC, tramite metodologia di controllo sistematica ed a campione e nel rispetto del piano dei controlli predisposto da MIPAAF con D.M. 2/8/2018