VERDICCHIO CASTELLI DI JESI (D.M. 8/4/22) (vino14)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Consorzio tutela riconosciuto; Organismo di controllo (OdC); chiunque produce e commercializza Verdicchio dei Castelli di Jesi
Iter procedurale:
MIPAAF con D.M. 8/4/2022 approvato disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata (DOC) “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”, “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”, “Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante”, “Verdicchio dei Castelli di Jesi passito”, contenente:
- composizione ampelografica di tale vino, ottenuto per almeno 85% da vitigno “Verdicchio” e per non oltre 15% da vitigni a bacca bianca autorizzati nella Regione Marche presenti in ambito aziendale
- zona di produzione, comprendente parte del territorio delle Province di Ancona e Macerata riportata su G.U. 91/22. L’uso della menzione “classico” è riservata a vino prodotto da uve raccolte nella zona di produzione originaria più antica (territorio di cui sopra con esclusione delle aree poste alla sinistra del fiume Misa e dei Comuni di Ostra e Senigallia)
- densità di impianto non inferiore a 2.200 ceppi/ha.
- pratiche colturali (sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura) tradizionali della zona, comunque non in grado di modificare caratteristiche di uva e vino. Vietata forma di allevamento vite “a tendone”, mentre ammessa irrigazione di soccorso
- resa uva/ha. non superiore a: 140 q.li/ha. nel caso di “Verdicchio dei Castelli di Jesi” e “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”; 110 q.li/ha. per “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”. In condizioni climatologiche favorevoli ammessa maggiore produzione fino a 20% (In caso di produzioni superiori, tutta la produzione viene esclusa da DOC). Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto, in condizioni climatologiche sfavorevoli, può stabilire anno per anno limite massimo di produzione inferiore a quello fissato sopra, comunicandolo ad OdC
- uve destinate a vinificazione aventi titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari a 9,0% vol. per “Verdicchio Castelli di Jesi spumante”; 10,5% vol. per “Verdicchio dei Castelli di Jesi” e “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”; 11,5% vol. per “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”; 15% vol. (dopo appassimento) per “Verdicchio dei Castelli di Jesi passito”
- operazioni di vinificazione, appassimento, invecchiamento attuate nel territorio di produzione delimitato sopra secondo pratiche enologiche leali e costanti (ammessa correzione, salvo per passito, con mosto concentrato, rettificato o meno, ottenuto con uve della zona delimitata e/o dolcificazione). Tuttavia MIPAAF, su motivata richiesta, può consentire tali operazioni a quelle aziende che:
- avendo stabilimenti ubicati nelle Province di Ancona e Macerata, dimostrano di avere effettuato tradizionalmente tali operazioni;
- avendo stabilimenti ubicati entro 2 km. da zona delimitata e vigneti iscrivibili nello schedario viticolo della suddetta DOC (anche con la specificazione classico), dimostrano di aver vinificato prima del 19/4/2022 uve provenienti da zona delimitata per produrre vino in questione.
Operazioni di elaborazione di mosti o vini per la produzione di spumante effettuate in tutta la Regione Marche.
Per tipologia passito, uve sottoposte a periodo di appassimento, che può protrarsi fino a 30 Marzo successivo ad anno di vendemmia (al termine di periodo di appassimento, contenuto zuccherino non inferiore a 23%) con vinificazione sempre dopo il 15 Ottobre anno di vendemmia
- resa massima di uve in vino inferiore a 70% (45% per tipologia passito). Se resa inferiore a 75%, eccedenza tra 70-75% non può usufruire della DOC, mentre se resa oltre 75%, tutta la produzione non può usufruire della DOC
- modalità di vendita delle varie tipologie di “Verdicchio dei Castelli di Jesi” in contenitori di vetro o “otri in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di cartone od altro materiale rigido” di capacità non inferiore a quella minima prevista da normativa UE e nazionale (non oltre: 5 l. in caso di “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”; 3 l. in caso di “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” con chiusura non a corona)
- caratteristiche alla vendita di “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”, “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”: colore giallo paglierino o giallo paglierino tenue; odore delicato caratteristico; sapore asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; acidità totale di 4,5 gr./l.; estratto non riduttore minimo di 14 gr./l. (15 gr./l. per classico; 16 gr./l. per classico superiore); titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5% vol. (12% vol. per classico superiore)
- caratteristiche alla vendita di “Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante”: spuma fine e persistente; colore giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini; odore proprio, delicato, fine, ampio e composito; sapore da extrabrut a secco, sapido, fresco, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5% vol.; acidità totale 4,5 g./l.; estratto non riduttore minimo 15 g./l.
- caratteristiche alla vendita di “Verdicchio dei Castelli di Jesi passito”: colore dal giallo paglierino intenso ad ambrato; odore caratteristico intenso; sapore da amabile a dolce, armonico, vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15% vol. (di cui effettivo almeno 12% vol.); estratto non riduttore minimo 22 g./l.; acidità totale minima 4 g./l.; acidità volatile massima 25 meq/l.; immissione in consumo non prima di 1 Dicembre anno successivo
- se vino conservato in recipienti di legno: sapore può rivelare lieve sentore di legno;
- in etichetta deve figurare annata di produzione uve, salvo per “Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante” ammesso riportare menzione “riserva”, purché partita di vino sottoposte a periodo di invecchiamento di almeno 1 anno con periodo di permanenza nelle fecce di almeno 9 mesi. Vietata ogni aggiunta qualificativa, salvo:
- indicazioni riferite a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché “non aventi significato laudativo, né idonei a trarre in inganno l’acquirente”;
- indicazioni geografiche (frazioni, aree specifiche, toponimi) il cui elenco riportato in Allegato al D.M. 8/4/2022 pubblicato su G.U. 92/22
MIPAAF con D.M. 8/4/2022 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” via XX Settembre 99/G Roma, il compito di effettuare verifica annuale del rispetto del disciplinare di produzione, mediante una metodologia di controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’ambito di intera filiera produttiva secondo piano di controlli approvato da MIPAAF