NORME NAZIONALI PRODUZIONI BIOLOGICHE (Reg. 889/08, 848/18; D.M. 18/7/18) (agreco23)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Regioni, Organismi di controllo (OdC) riconosciuti, Centro di ricerca difesa e certificazione (CREA) di Milano
Chiunque intende produrre e commercializzare prodotti biologici.
Iter procedurale:
MIPAAF, con DM 18/7/2018 come modificato da D.M. 9/4/2020, ha stabilito:
ART. 1 Ambito di applicazione del decreto riguardante norme di: produzione biologica vegetale, animale, trasformata; conversione e produzione eccezionale; etichettatura; controllo e trasmissione delle informazioni alla Commissione Europea
MIPAAF, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza Stato – Regioni, adotta le norme relative all’etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti dalla ristorazione collettiva, che prevede:
a) conformità nella preparazione degli alimenti alle norme UE sul biologico (in particolare a livello di: separazione spazio-tempo della produzione biologica e non biologica; utilizzo solo di additivi autorizzati)
b) definizione di piatto biologico, inteso come pietanza composta per almeno il 95% (in peso) di ingredienti biologici di origine agricola (esclusi sale ed acqua)
c) definizione di piatto con ingrediente biologico, inteso come pietanza composta da almeno 1 ingrediente biologico di origine agricola
d) divieto di usare nell’unità produttiva lo stesso ingrediente biologico e non biologico, salvo se dotate di un registro di carico e scarico per singolo piatto
e) obbligo di informare il consumatore in merito alla percentuale complessiva di ingredienti di origine agricola biologica utilizzati (calcolata come incidenza in peso sul valore totale degli ingredienti di origine agricola impiegati)
ART. 2 fertilità del suolo e prevenzione delle malattie, da mantenere mediante rotazione pluriennale di diverse specie vegetali sullo stesso appezzamento di terreno. In caso di colture seminative ed orticole (specializzate o meno), sia in pieno campo che in ambiente protetto, stessa specie può essere coltivata sulla medesima superficie solo dopo essersi avvicendata per almeno 2 cicli colturali con specie differenti (di cui 1 costituita da leguminose o coltura da sovescio o maggese che deve permanere sul terreno per almeno 6 mesi). In deroga:
· cereali autunno vernini (cioè frumento tenero e duro, orzo, avena, segala, triticale, farro) e pomodori in serra possono succedere a loro stessi per un massimo di 2 cicli colturali, purché seguiti da almeno 2 cicli colturali di specie differenti (di cui 1 costituita da leguminose o coltura da sovescio o maggese che deve permanere sul terreno per almeno 6 mesi)
· riso può succedere a se stesso per un massimo 3 cicli colturali, purché seguito da almeno 2 cicli colturali con specie differenti (di cui 1 costituita da leguminosa)
· ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi per un massimo di 3 cicli colturali, purché seguiti da almeno 1 coltura da radice/tubero o da sovescio
· colture da taglio (aventi ciclo inferiore a 6 mesi) non succedono mai a se stesse (a fine occorre procedere al loro interramento) e sono seguite da almeno 1 coltura da radice/tubero o da sovescio
In ogni caso coltura da sovescio, attuata mediante coltivazione di leguminose (in purezza o in miscuglio), deve permanere sul terreno prima di essere interrata fino alla fase di inizio fioritura (comunque deve sussistere almeno 90 giorni di distacco tra semina della coltura da sovescio e semina della coltura principale successiva)
Tali vincoli non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto, mentre ulteriori deroghe possono essere adottate dalla Regione, previo parere di conformità del MIPAAF, per determinati ambiti pedoclimatici, purché supportate da idonea documentazione scientifica.
Tutte le valutazioni di conformità sulle sequenze colturali sono attuate tenendo conto dell’intero avvicendamento, fermo restando che presenza di una coltura erbacee poliennale (v. erba medica) su stesso appezzamento è ammissibile
Operatore responsabile mediante specifica dichiarazione deve attestare la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti (utilizzabili solo quelli riportati nell’Elenco dei fertilizzanti per uso biologico) o a prodotti fitosanitari per proteggere i vegetali da parassiti e malattie. In mancanza di tale dichiarazione occorre produrre, per ogni impiego, uno dei seguenti documenti: relazione tecnico economica; certificato di analisi del terreno; relazione fitopatologica; carta dei suoli; bollettino meteorologico e fitosanitario; modello fitopatologico previsionale; registrazione delle catture tramite trappole entomologiche.
Regione, in base all’esperienza rilevata nel proprio territorio e sentite le Organizzazioni professionali agricole, può derogare all’uso del rame, comunicandolo a MIPAAF entro 30 giorni
Possibile utilizzare in agricoltura biologica, letame, letame essiccato, pollina, effluenti di allevamento compostati (compresa pollina e stallatico compostato), effluenti liquidi di allevamento, digestati da biogas (contenenti sottoprodotti di origine animale o ottenuti con materiale di origine vegetale e/o animale), purché accompagnati da una dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante che questi prodotti non provenienti da allevamenti industriali (cioè da allevamenti in cui gli animali sono: privi di luce naturale e/o mantenuti in condizioni di illuminazione artificiale per tutta la durata del loro ciclo di vita; legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata; non dispongono durante l’intero ciclo di allevamento di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale).
Non sono soggetti all’autorizzazione per l’immissione in commercio i prodotti riportati nell’Allegato 2 pubblicato su G.U. 206/18, qualora: impiegati come corroboranti; non venduti con denominazioni di fantasia o potenziatori della resistenza delle piante. Tali prodotti (contenenti solo componenti autorizzate per la tipologia di appartenenza) debbono essere immessi in commercio con etichette indicanti: loro composizione quali-quantitativa; modalità e precauzioni d’uso; responsabile legale dell’immissione in commercio; nominativo ed ubicazione dello stabilimento di produzione e confezionamento; destinazione d’uso che comunque “non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario”
Prodotto commerciale non può mai contenere alcuna componente che non sia esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza
ART. 3 in apicoltura biologica occorre privilegiare la scelta di razze autoctone, quali Apis mellifera linguistica ed Apis mellifera sicula (Ammesso nel caso delle zone di confine l’uso di ibridi risultanti dall’incrocio con razze proprie dei Paesi confinanti)
Se non sono disponibili animali biologici in numero sufficiente, è possibile introdurre animali non biologici nel rispetto della normativa UE. La Regione, dove viene presentata la notifica di attività biologica può autorizzare l’aumento della percentuale massima di animali femmina non biologici ai fini del rinnovo del patrimonio zootecnico
Operatore, al fine di dimostrare la mancanza di animali biologici sul mercato, tiene a disposizione delle Autorità competenti e dell’Organismo di controllo copia di almeno 2 richieste di acquisto di animali biologici inviate a distinti fornitori con le loro risposte negative (mancata risposta di questi entro 5 giorni dalla richiesta, equivale ad una risposta negativa).
Con il termine “estensione significativa di azienda zootecnica” si intende un incremento del capitale animale adulto in produzione, non dovuto accordi di cooperazione, almeno pari a 30% (20% per i bovini adulti).
Con i termini “aree di pascolo ad uso civico” ed “aree di pascolo comuni” si intendono: aree di proprietà degli Enti pubblici; aree indicate dalla Legge 1766/1927; aree su cui gravano diritti di uso civico di pascolo. Regione può stabilire che un’area di pascolo (pubblica o privata) può essere considerata “area di pascolo comune” ai fini di allevamento biologico anche se derivante da accordi tra privati (debitamente registrati) di gestione dei pascoli
Ai fini del calcolo del numero massimo di avicoli contenuto in ogni ricovero la categoria “pollastrelle” è inclusa in quella di “galline ovaiole”
MIPAAF, sentito il Tavolo tecnico permanente dell’agricoltura biologica:
a) definisce i criteri per la definizione dei ceppi a lento accrescimento;
b) aggiorna l’elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all’Allegato 8 pubblicato su G.U. 206/18 al solo fine di definire età minima di macellazione
Sufficienti le registrazioni aziendali per giustificare il “ricorso alle disposizioni” di Art. 17 del Reg. 889/08 o al rispetto del periodo di riposo del parchetto, o al rispetto delle disposizioni inerenti il divieto di vendita del prodotto con denominazione “biologico”, o all’uso di alimenti non biologici di origine agricola, o al ricorso alle deroghe di Art. 47 del Reg. 889/08
Le pratiche relative alle mutilazioni negli animali sono consentite: previo parere obbligatorio del veterinario ASL (nel caso della cauterizzazione dell’abbozzo corneale il suddetto parere deve essere subordinato a “motivi di sicurezza, o per migliorare salute, benessere o igiene degli animali”); nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali; previa informazione ad OdC
Le condizioni climatiche avverse che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari con conseguente alimentazione delle api con miele, zucchero, sciroppo di zucchero biologici sono: rischio di diffusione degli stati infettivi; disponibilità alimentari insufficienti (intese come scorte o “fonti di bottinatura nettare, polline, melata)
Tracciabilità ed origine della cera (compresi fogli cerei pronti all’uso) deve essere garantita dall’operatore in ogni fase del processo di trasformazione.
Per realizzare il vuoto sanitario nell’allevamento dei volatili, occorre lasciare il parchetto esterno a riposo tra l’allevamento di un gruppo ed un altro per almeno 40 giorni
Nella dicitura ”mangimi” sono comprese anche le materie prime impiegate per questi
Regione stabilisce, comunicandolo a MIPAAF, il numero di animali adulti che possono essere detenuti nel rispetto del limite di 170 kg. di azoto/anno/ha. tenendo conto della tabella di Allegato IV del Reg. 889/08
A seguito di richiesta inviata da operatore biologico al proprio OdC che presenta formale richiesta di nulla osta ad Autorità competente, corredata da relazione tecnica “comprensiva di accertamento di indisponibilità sul mercato di animali biologici”. Autorità competente, entro 90 giorni lavorativi successivi, accoglie o rigetta istanza (applicato silenzio assenso)
Regione può autorizzare l’utilizzo per ruminanti mangimi contenenti vitamine A, D, E, ottenute con processi di sintesi, purché: identiche alle vitamine derivanti dai prodotti agricoli; giustificate nell’ambito di un piano di gestione dell’unità di allevamento biologico “supportato da una attestazione rilasciata da veterinario aziendale”
Art. 4 Con il termine “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola” si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano almeno il 50% (in peso) del totale
Uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione di prodotti a base di carne è autorizzato dal MIPAAF quando si dimostra l’assenza di metodi tecnologici alternativi in grado di offrire le stesse garanzie e/o di mantenere le caratteristiche peculiari del prodotto (In deroga si può autorizzare l’uso di tali sostanze da parte dell’operatore in attesa, anche senza prove, del riesame previsto da Art. 27 del Reg. 889/08)
Suddetta deroga non è valida per la produzione di prosciutti con osso e culatelli, che richiede sempre da parte dell’operatore adeguata dimostrazione al MIPAAF dell’inesistenza di un metodo tecnologico alternativo
ART. 5 Inizio del periodo di conversione coincide con la data di invio della notifica all’Organismo di controllo. Regione può decidere di “riconoscere, come facente parte del periodo di conversione, eventuali periodi retroattivi”, seguendo la procedura riportata in Allegato 4 pubblicato su G.U. 206/18
ART. 6 in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, in unità biologiche, è ammessa l’introduzione di avicoli, con meno di 3 giorni di età, allevati con metodi non biologici.
Regione può autorizzare l’introduzione nelle unità di produzione biologica pollastrelle allevate con metodi non biologici, purché l’allevatore:
1) mette a disposizione della Regione e di OdC copia della “Comunicazione di inizio del ciclo di allevamento delle pollastrelle non biologiche” nel rispetto delle disposizioni UE
2) osservi per queste un periodo di conversione di almeno 6 settimane
3) rispetta nell’allevamento delle pollastrelle la procedura descritta in Allegato 5 pubblicato su G.U. 206/18
Non possono essere venduti con la denominazione di biologico i prodotti dell’alveare
Al fine di verificare la indisponibilità sul mercato di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica, l’operatore fornisce alla Regione e ad OdC:
1) richieste di acquisto di tale materiale inviate ad almeno 2 distinti fornitori con le loro risposte negative (mancata risposta inviata entro 5 giorni dalla richiesta equivale a risposta negativa)
2) risultati delle analisi attestanti l’assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata.
Regione, in determinate zone del proprio territorio, può autorizzare l’uso di mangimi non biologici da parte degli operatori per un periodo non superiore ad 1 anno ed in quantità pari alla corrispondente perdita di foraggio, purché comunicata entro 30 giorni a MIPAAF, affinché ne informi la Commissione
La Regione è designata quale Autorità competente per l’approvazione dei piani di conversione per la produzione parallela, previo il parere di ammissibilità di OdC
ART. 7 indicazioni obbligatorie da riportare nella etichetta del prodotto biologico preconfezionato sono:
1. numero di codice attribuito ad OdC, in sede di riconoscimento dal MIPAAF e composto da: dicitura “Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF”; sigla “IT”; termine “bio”; 3 cifre
2. codice identificativo assegnato da OdC all’operatore che ha effettuato la preparazione o la preparazione più recente preceduto dalla dicitura “operatore controllato n. ____”
3. logo biologico della UE
ART. 8 per svolgere l’attività per conto terzi di gestione dei centri di raccolta e distribuzione dei prodotti biologici a marchio occorre rispettare il Reg. 834/07 compreso l’assoggettamento al sistema di controllo.
Nel caso si voglia esercitare attività conto terzi, l’operatore deve indicarla nel modello di notifica della produzione biologica, salvo caso in cui non sia un soggetto iscritto nell’Elenco nazionale degli operatori biologici (In tal caso mandatario conserva certificato di conformità del soggetto esecutore). Se invece l’esecutore non è un operatore notificato, l’impegno da parte di questo a rispettare le norme relative all’agricoltura biologica o ad assoggettarsi al sistema di controllo è contenuto nel contratto stipulato tra operatore ed esecutore
Sono esonerati da Art. 28 di Reg. 834/07
1) operatori che vendono direttamente i prodotti biologici al consumatore od all’utilizzatore finale in imballaggi preconfezionati e non producono, preparano, immagazzinano tali prodotti se non in connessione con il punto vendita (magazzino deve essere al servizio esclusivo del punto vendita), né li importano da Paese terzo, o non hanno affidato tali attività a soggetti terzi
2) piattaforme on line che vendono prodotti biologici
OdC rilascia un documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall’operatore
Termine entro cui l’operatore deve informare OdC dello spostamento di apiari è di 10 giorni in caso di spostamenti in zone non conformi, mentre in caso di spostamenti in zone conformi, la comunicazione è assolta con l’invio del programma annuale di produzione zootecnica
Produttori di risone biologico sono tenuti a denunciare all’Ente Nazionale Risi, secondo le modalità da questo definite: resa e rimanenze di risone al 31 Agosto, distinte per superfici e produzioni convenzionali, biologiche o in conversione; OdC
Detentori di risone biologico sono tenuti a dichiarare ad Ente Nazionale Risi quantità di risone, riso semigreggio, riso lavorato, rotture di riso, distinta tra produzione convenzionale, biologica ed in conversione. Elementi da riportare anche nella denuncia delle scorte al 31 Agosto, nei registri obbligatori e nelle denunce periodiche delle scorte (entro giorno 15 del mese), in cui specificare anche OdC
Certificato rilasciato da Ente Nazionale Risi, al momento di ogni trasporto di risone, deve indicare la produzione distinta tra convenzionale, biologica, in conversione
ART. 9 OdC deve trasmettere:
1. informazioni di cui ad Allegato 7 pubblicato su G.U. 206/18
2. entro il 31 Marzo all’Autorità competente una relazione sull’attività di controllo eseguita nell’anno precedente
3. entro il 31 Gennaio al MIPAAF i dati relativi agli operatori controllati, esplicitando:
– numero di operatori entrati e usciti dal sistema di controllo nell’anno precedente divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione);
– superfici (in Ha) in conversione biologica e rese (in t.) per ogni comparto produttivo;
– numero capi di bestiame allevati (divisi per specie) e prodotti biologici di origine animale ottenuti;
– tipo di attività di trasformazione controllata e valore della produzione
MIPAAF per facilitare l’invio di tali dati trasmette ad OdC appositi modelli in formato elettronico
Art. 10 Per uso di sementi o di materiale vegetativo non biologico, fino alla costituzione di una banca dati informatizzata delle sementi biologiche, si applica quanto segue:
a) CREA è l’organo competente per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico;
b) CREA provvede al mantenimento di una banca dati informatizzata, in cui riportare varietà di sementi, tuberi di patata da seme, materiale di moltiplicazione vegetativo biologico disponibile sul territorio nazionale;
c) riportate in Allegato 6 pubblicato su G.U. 206/18: definizione di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo; norme per la produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativo e piante biologiche destinate al trapianto; regime di deroga per l’impiego di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativo e piante non biologiche destinate al trapianto; attività di verifica; modulistica;
d) per le specie incluse nell’Allegato 6 pubblicato su G.U. 206/18 il rilascio dell’autorizzazione all’uso di sementi o di materiali di moltiplicazione vegetativo non biologico non è ammesso, salvo per scopi di: ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta; conservazione della varietà riconosciuta dall’Autorità competente
ART. 11 OdC fino all’adozione di modelli uniformi previsti dalla Legge 154/16 possono adottare una propria modulistica limitatamente alla relazione di ispezione
Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del DM 18/7/2018 possono essere modificati con decreto MIPAAF, sentite le Regioni (nel caso la modifica riguarda Allegato 2 occorre anche il parere della Commissione tecnica)