VENDITA POLLAME (D.P.R. 587/93; Circ. 12/1/95) (avicun02)
Soggetti interessati:
Chiunque intende allevare e vendere in ambito comunitario pollame (galline, tacchine, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, uccelli corridori) da:
– riproduzione, cioè pollame avente almeno 72 ore di vita destinato alla produzione di uova da cova;
– reddito, cioè pollame avente almeno 72 ore di vita, allevato per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
– macellazione, cioè pollame condotto direttamente a macello per essere abbattuto entro 72 ore da arrivo.
Escluso pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni
Iter procedurale:
Domanda riconoscimento stabilimento di allevamento pollame inviata a Ministero Sanità, tramite Assessorato Regionale Sanità, allegando:
1) planimetria dello stabilimento con indicate attrezzature presenti;
2) dichiarazione sottoscritta da veterinario responsabile impianto, da cui risulti sede e numero di iscrizione ad Albo medici veterinari ed impegno ad attuare controlli previsti da ASL;
3) verbale favorevole di sopralluogo redatto da ASL.
Assessorato Sanità esegue, entro 90 giorni, istruttoria verificando:
– requisiti idoneità locali al tipo di produzione attuato (Se più specie, animali da tenere distinti in modo da impedire diffusione malattie): pavimento impermeabile, pareti lisce e lavabili, reti protezione antipassero, locali di servizio per lavaggio del personale;
– pulizia e disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto prima arrivo e dopo partenza di ogni partita degli animali. Rifiuti distrutti secondo norme di legge, compresi animali morti conservati in appositi contenitori;
– tecnica di allevamento. “Allevamento protetto” impiega animali provenienti da allevamento stesso o allevamenti riconosciuti;
– adozione programma di controllo sanitario delle malattie approvato da ASL, che prevede almeno 1 visita veterinaria annua ed immediata comunicazione ad ASL in caso di sospetto di malattia contagiosa del pollame;
– tenuta registro di allevamento (Conservare per almeno 2 anni dopo eliminazione partita) in cui annotare: entrate ed uscite pollame; mortalità e manifestazione di malattie; esami dei controlli ASL e loro esito; provenienza pollame.
Ministero Sanità, acquisito parere Regione ed ASL, iscrive stabilimento in Albo Nazionale con relativo numero distintivo.
Riconoscimento di un impianto è sospeso qualora:
a) le condizioni di impianto non più rispondenti a norme vigenti;
b) fino a conclusione di un’indagine relativa a malattia contagiosa.
Riconoscimento viene ritirato qualora:
a) manifestata malattia contagiosa. Riconoscimento restituito non prima di 21 giorni da macellazione branco infetto e disinfezione impianto;
b) stabilimento non conforme dopo intimazione veterinario ASL.
Al momento della vendita, il pollame deve:
– provenire da stabilimenti riconosciuti, nei cui confronti non applicate misure di restrizione veterinaria e situate fuori zone oggetto di misure sanitarie a seguito focolaio per malattie sensibili per pollame;
– provenire da un branco (Insieme di volatili allevati in uno stesso locale) senza sintomi o sospetti di malattie contagiose per pollame;
– provenire da Paesi terzi in cui influenza aviaria o malattia di Newcastle sono malattie oggetto di denuncia o sono esenti da tale malattia, o adottano misure di lotta contro queste. Nel caso di spedizioni verso Paesi che non adottano vaccinazioni contro malattia di Newcastle:
a) uova da cova devono provenire da branchi non vaccinati, o vaccinati con vaccino inattivo, o vaccinati da almeno 30 giorni prima della raccolta uova da cova;
b) pulcini di 1 giorno, compresi quelli destinati a ripopolamento, non vaccinati contro malattia di Newcastle e provenire da uova di cui sopra;
c) pollame riproduttore o da reddito non deve essere vaccinato contro malattia di Newcastle, isolato in azienda o stazioni di quarantena sotto controllo veterinario per almeno 14 giorni dove raccolti altri volatili non vaccinati nei 21 giorni precedenti spedizione e dove non praticata alcuna vaccinazione, sottoposto nei 14 giorni precedenti spedizione a controllo sierologico negativo;
d) pollame da macellazione proveniente da branchi non vaccinati o se vaccinati sottoposto nei 14 giorni precedenti spedizione a controllo sierologico a fini isolamento virus della malattia di Newcastle;
– nel caso di pollame da riproduzione o da reddito:
a) essere rimasto in allevamento riconosciuto da oltre 6 settimane;
b) risultare vaccinato nei casi previsti dalla legge;
c) essere sottoposto ad esame veterinario nelle 24 ore precedenti senza presentare sintomi o sospetti di malattia contagiose per pollame;
– nel caso di pollame da macellazione:
a) essere rimasto in allevamento riconosciuto da oltre 21 giorni. Nel caso di piccole partite da almeno 3 mesi;
b) essere non soggette ad alcune misura di restrizione sanitaria;
c) essere sottoposto ad esame veterinario nei 5 giorni precedenti senza presentare alcun sintomo o sospetto di malattia contagiosa per pollame;
d) provenire da una zona non oggetto di misure sanitarie restrittive per malattie sensibili al pollame;
e) essere inviati a macellazione nel più tempo possibile;
– nel caso di pollame destinato a selvaggina selvatica da ripopolamento:
a) deve provenire da aziende in cui rimasto per almeno 21 giorni dopo schiusa, senza venire a contatto con altro pollame nelle 2 settimane precedenti spedizione;
b) non soggetto a misure restrittive di polizia sanitaria e fuori zona di restrizione sanitaria;
c) nessun sintomo o sospetto di malattia contagiosa per pollame ad esame veterinario eseguito 48 ore prima spedizione;
d) invio a destinazione senza entrare in contatto con altri volatili;
– nel caso di piccole spedizioni (Meno di 20 unitè), branchi debbono essere:
a) rimasti in territorio CE da schiusa o da almeno 3 mesi;
b) esenti da malattie contagiose per pollame e vaccinati secondo modalità CE;
c) non soggetti a misure sanitarie restrittive e fuori da zona in cui applicate misure sanitarie restrittive per malattie contagiose per pollame;
d) nel mese precedente spedizione sottoposte ad esame sierologico negativo contro salmonella;
– essere scortato da un certificato sanitario, redatto e sottoscritto da veterinario ASL giorno del carico e valido 5 giorni. Certificato previsto per unico destinatario;
– trasportato in scatole o gabbie: contenenti animali della stessa specie, categoria e tipo; recanti numero di riconoscimento stabilimento; chiuse in modo tale da evitare qualsiasi sostituzione.
Contenitori per trasporto pollame debbono evitare perdita escrementi o piume, facilitare osservazione animali, consentire pulitura e disinfezione prima del carico.
Mezzi di trasporto sempre puliti e disinfettati prima del trasporto.
Commissione CE può decidere di assoggettare pollame, uova da cova, pollame ottenuto da uova da cova importate a misura di quarantena ad isolamento per periodo non superiore a 2 mesi. Importazioni di pollame ed uova da cova non conformi alle presenti disposizioni possono avvenire solo dietro specifica autorizzazione CE.