VENDITA POLLAME (D

VENDITA POLLAME (D.P.R. 587/93; Circ. 12/1/95) (avicun02)

Soggetti interessati:

Chiunque intende allevare e vendere in ambito comunitario pollame (galline, tacchine, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, uccelli corridori) da:

–          riproduzione, cioè pollame avente almeno 72 ore di vita destinato alla produzione di uova da cova;

–          reddito, cioè pollame avente almeno 72 ore di vita, allevato per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

–          macellazione, cioè pollame condotto direttamente a macello per essere abbattuto entro 72 ore da arrivo.

Escluso pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni

Iter procedurale:

Domanda riconoscimento stabilimento di allevamento pollame inviata a Ministero Sanità, tramite Assessorato Regionale Sanità, allegando:

1)       planimetria dello stabilimento con indicate attrezzature presenti;

2)       dichiarazione sottoscritta da veterinario responsabile impianto, da cui risulti sede e numero di iscrizione ad Albo medici veterinari ed impegno ad attuare controlli previsti da ASL;

3)       verbale favorevole di sopralluogo redatto da ASL.

Assessorato Sanità esegue, entro 90 giorni, istruttoria verificando:

–          requisiti idoneità locali al tipo di produzione attuato (Se più specie, animali da tenere distinti in modo da impedire diffusione malattie): pavimento impermeabile, pareti lisce e lavabili, reti protezione antipassero, locali di servizio per lavaggio del personale;

–          pulizia e disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto prima arrivo e dopo partenza di ogni partita degli animali. Rifiuti distrutti secondo norme di legge, compresi animali morti conservati in appositi contenitori;

–          tecnica di allevamento. “Allevamento protetto” impiega animali provenienti da allevamento stesso o allevamenti riconosciuti;

–          adozione programma di controllo sanitario delle malattie approvato da ASL, che prevede almeno 1 visita veterinaria annua ed immediata comunicazione ad ASL in caso di sospetto di malattia contagiosa del pollame;

–          tenuta registro di allevamento (Conservare per almeno 2 anni dopo eliminazione partita) in cui annotare: entrate ed uscite pollame; mortalità e manifestazione di malattie; esami dei controlli ASL e loro esito; provenienza pollame.

Ministero Sanità, acquisito parere Regione ed ASL, iscrive stabilimento in Albo Nazionale con relativo numero distintivo.

Riconoscimento di un impianto è sospeso qualora:

a)       le condizioni di impianto non più rispondenti a norme vigenti;

b)       fino a conclusione di un’indagine relativa a malattia contagiosa.

Riconoscimento viene ritirato qualora:

a)       manifestata malattia contagiosa. Riconoscimento restituito non prima di 21 giorni da macellazione branco infetto e disinfezione impianto;

b)       stabilimento non conforme dopo intimazione veterinario ASL.

Al momento della vendita, il pollame deve:

–          provenire da stabilimenti riconosciuti, nei cui confronti non applicate misure di restrizione veterinaria e situate fuori zone oggetto di misure sanitarie a seguito focolaio per malattie sensibili per pollame;

–          provenire da un branco (Insieme di volatili allevati in uno stesso locale) senza sintomi o sospetti di malattie contagiose per pollame;

–          provenire da Paesi terzi in cui influenza aviaria o malattia di Newcastle sono malattie oggetto di denuncia o sono esenti da tale malattia, o adottano misure di lotta contro queste. Nel caso di spedizioni verso Paesi che non adottano vaccinazioni contro malattia di Newcastle:

a)       uova da cova devono provenire da branchi non vaccinati, o vaccinati con vaccino inattivo, o vaccinati da almeno 30 giorni prima della raccolta uova da cova;

b)       pulcini di 1 giorno, compresi quelli destinati a  ripopolamento, non vaccinati contro malattia di Newcastle e provenire da uova di cui sopra;

c)       pollame riproduttore o da reddito non deve essere vaccinato contro malattia di Newcastle, isolato in azienda o stazioni di quarantena sotto controllo veterinario per almeno 14 giorni dove raccolti altri volatili non vaccinati nei 21 giorni precedenti spedizione e dove non praticata alcuna vaccinazione, sottoposto nei 14 giorni precedenti spedizione a controllo sierologico negativo;

d)       pollame da macellazione proveniente da branchi non vaccinati o se vaccinati sottoposto nei 14 giorni precedenti spedizione a controllo sierologico a fini isolamento virus della malattia di Newcastle;

–          nel caso di pollame da riproduzione o da reddito:

a)       essere rimasto in allevamento riconosciuto da oltre 6 settimane;

b)       risultare vaccinato nei casi previsti dalla legge;

c)       essere sottoposto ad esame veterinario nelle 24 ore precedenti senza presentare sintomi o sospetti di malattia contagiose per pollame;

–          nel caso di pollame da macellazione:

a)       essere rimasto in allevamento riconosciuto da oltre 21 giorni. Nel caso di piccole partite da almeno 3 mesi;

b)       essere non soggette ad alcune misura di restrizione sanitaria;

c)       essere sottoposto ad esame veterinario nei 5 giorni precedenti senza presentare alcun sintomo o sospetto di malattia contagiosa per pollame;

d)       provenire da una zona non oggetto di misure sanitarie restrittive per malattie sensibili al pollame;

e)       essere inviati a macellazione nel più tempo possibile;

–          nel caso di pollame destinato a selvaggina selvatica da ripopolamento:

a)       deve provenire da aziende in cui rimasto per almeno 21 giorni dopo schiusa, senza venire a contatto con altro pollame nelle 2 settimane precedenti spedizione;

b)       non soggetto a misure restrittive di polizia sanitaria e fuori zona di restrizione sanitaria;

c)       nessun sintomo o sospetto di malattia contagiosa per pollame ad esame veterinario eseguito 48 ore prima spedizione;

d)       invio a destinazione senza entrare in contatto con altri volatili;

–          nel caso di piccole spedizioni (Meno di 20 unitè), branchi debbono essere:

a)       rimasti in territorio CE da schiusa o da almeno 3 mesi;

b)       esenti da malattie contagiose per pollame e vaccinati secondo modalità CE;

c)       non soggetti a misure sanitarie restrittive e fuori da zona in cui applicate misure sanitarie restrittive per malattie contagiose per pollame;

d)       nel mese precedente spedizione sottoposte ad esame sierologico negativo contro salmonella;

–          essere scortato da un certificato sanitario, redatto e sottoscritto da veterinario ASL giorno del carico e valido 5 giorni. Certificato previsto per unico destinatario;

–          trasportato in scatole o gabbie: contenenti animali della stessa specie, categoria e tipo; recanti numero di riconoscimento stabilimento; chiuse in modo tale da evitare qualsiasi sostituzione.

Contenitori per trasporto pollame debbono evitare perdita escrementi o piume, facilitare osservazione animali, consentire pulitura e disinfezione prima del carico.

Mezzi di trasporto sempre puliti e disinfettati prima del trasporto.

Commissione CE può decidere di assoggettare pollame, uova da cova, pollame ottenuto da uova da cova importate a misura di quarantena ad isolamento per periodo non superiore a 2 mesi. Importazioni di pollame ed uova da cova non conformi alle presenti disposizioni possono avvenire solo dietro specifica autorizzazione CE.

 

 

 

 

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