VENDITA OLIO SEMI (Legge 35/68; D.M. 29/1/74) (oleosi10)
Soggetti interessati:
Chiunque vende olio di semi
Iter procedurale:
Olio di semi ottenuto da estrazione a mezzo solvente o pressione meccanica e successiva raffinazione. Vietato impiego di sostanze chimiche non autorizzate o di coloranti aggiunti.
Oleine, morchie, altri sottoprodotti lavorazione devono essere denaturati nello stabilimento prima di circolare con apposita bolletta di accompagnamento.
Olio di semi venduto solo in recipienti preconfezionati e chiusi della capacità di litri: 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 2,00; 3,00; 5,00; 10,00
Nella vendita semi oleosi aggiungere sempre denominazione specie di semi di provenienza o nel caso di più specie di semi riportare dicitura “olio di semi vari”.
A partire da 1/1/74 ammesso impiego di olio di colza nella preparazione di olio di semi vari e di magarine, purché contenuto di acido erucico inferiore a 15%.
Nella pubblicità riportare sempre “olio di semi” seguito da marchio di fabbrica che non deve trarre in inganno consumatore.
Sanzioni:
Chiunque vende olio di semi non confezionato ed ottenuto con procedimenti non conformi: multa di 200.000/q.le prodotto + arresto fino ad 1 anno. Casi di particolare gravità: pena raddoppiata.
Chiunque non rispetta norme di pubblicità su olio di semi: multa fino a 2.000.000
Chiunque trasporta oleine, morchie e sottoprodotti non denaturati o privi di documento di accompagnamento: multa da 1.000.000 a 3.000.000