VENDITA ALLOGGI IN COOPERATIVA (Legge 179/92, 85/94; D

VENDITA ALLOGGI IN COOPERATIVA (Legge 179/92, 85/94; D.G.R.M. 27/3/95)

(casa15)

Soggetti interessati:

Soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno usufruito di mutui agevolati pubblici

Iter procedurale:

Cooperative chiedono a Regione autorizzazione a vendere alloggi a soci assegnatari, allegando:

1) istanza attestante programma costruttivo nel cui ambito si intende vendere alloggi;

2) copia autentica statuto ed atto costitutivo in cui si prevede assegnazione aloggi in proprietà

individuale;

3) copia autentica delibera Assemblea soci (Maggioranza 2/3) in cui approvata vendita alloggi

4) copia autentica atto di modifica convenzione comunale di cessione aree in cui costruiti alloggi

5) certificato di residenza storico di ogni socio;

6) copia modello di ammortamento mutuo con riportate quote tra soci assegnatari.

Regione concede autorizzazione, verificato:

a) modifica statuto cooperativa per assegnazione alloggi in forma di proprietà privata;

b) cessione alloggi in proprietà individuale riguardi almeno 60% patrimonio abitativo della

cooperativa. Cooperativa si deve impegnare alla gestione diretta degli alloggi non venduti;

c) cessione alloggi deliberata con maggioranza 2/3 dei soci;

d) modifica concessione comunale dell’area se questa non prevedeva proprietà individuale;

e) prezzo cessione ai soci determinato da Comune (secondo quanto stabilito in atto di concessione

dell’area) in relazione a:

– se venduto tutto il patrimonio immobiliare della cooperativa, prezzo è quello risultante da ultimo

bilancio approvato con aggiunta oneri accessori;

– se vendita riguarda parte del patrimonio, prezzo è fissato sulla base dei costi ammissibili di

costruzione stabiliti dalla Regione;

f) piano di riparto individuale del mutuo erogato alla cooperativa, tenendo presente che

assegnatario può usufruire dei benefici pubblici solo se in possesso dei requisiti soggettivi previsti

per edilizia residenziale pubblica.

Istituti di Credito comunica a Regione differenza fra entità contributo tra cooperativa a quote

indivise e minor contributo per alloggi a proprietà divisa. Regione chiede ad interessati restituzione

maggiori contributi erogati in unica soluzione o, su richiesta beneficiari, in 10 anni con rate costanti

a tassi di interesse previsti da normativa edilizia agevolata;

g) per cooperative con oltre 150 alloggi, piano di cessioni inviato a Regione enotr 90 giorni da

delibera assemblea. Cessione deve riguardare almeno 1/3 delle abitazioni risultanti da

ultimo bilancio cooperativa e solo “alloggi per cui trascorsi almeno 5 anni da entrata in

ammortamento del mutuo”. Plusvalenze realizzate reimpiegate da cooperativa per

incrementare proprio patrimonio alloggi;

h) trascorsi almeno 5 anni da assegnazione benefici. Per vendite anticipate, Regione concede

autorizzazione solo “quando sussistono gravi, sopravvenuti e documentati motivi”.

Regione autorizza vendita indicando “modalità di restituzione contributi dovuti” e procede a stipulare nuovo contratto di mutuo.

Nel caso di morte del socio assegnatario, il subentro del coniuge, figlio o altri conviventi da almeno 2 anni, non costituisce forma di vendita.

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