VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (D

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (D.Lgs. 285/92; 360/93)  (strada02)

Soggetti interessati:

Soggetti con oltre 14 anni possono guidare veicoli a trazione animale e slitte (veicoli a trazione animale muniti di pattini) destinati a trasporto cose o persone, compresi carri agricoli per trasporto ad uso esclusivo di azienda agricola, o condurre animali da tiro, soma, sella, o armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali  

Iter procedurale:

Veicoli immatricolati presso registro Comune di residenza proprietario.

Ministero Trasporti fissa caratteristiche per circolazione su strada. Veicoli a trazione animale e slitte debbono essere muniti di:

a)       ruote gommate. Cerchioni metallici ammessi se massa pieno carico superiore a 6 t. Comune accerta larghezza del cerchione e determina massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo animale destinato a trasporto cose;

b)       dispositivi di segnalazione visiva (2 fanali anteriori a luce bianca e 2 fanali posteriori a luce rossa collocati sui lati dei veicolo; 2      catadriotti bianchi anteriori e 2 rossi posteriori; 1 catadriotto arancione su ogni lato);

c)       dispositivi di frenatura efficaci disposti in modo da essere facilmente manovrati, che non agiscano direttamente su manto stradale;

d)       segnale mobile di pericolo;

e)       targa, contenente: indicazioni proprietario, Comune residenza, categoria appartenenza, numero matricola, larghezza cerchioni per veicoli, e nel caso destinati a trasporto cose massa complessiva a pieno carico. Targa rilasciata da Comune di residenza del proprietario, previo versamento di tariffa fissata da Ministero Trasporti, e rinnovata in caso di modifica o illeggibilità dei dati.

Comune può emanare regolamento per consentire uso veicoli a trazione animale o slitte come servizio di piazza, stabilendo aree e percorsi speciali per interessi turistici e culturali, zone delimitate e segnalate a stazionamento vetture di piazza, condizioni per ottenere licenza, modalità revisione da eseguire almeno ogni 5 anni. Interessati richiedono licenza a Comune. In tal caso veicolo, oltre targa, dovrà essere munito di cartello indicante “servizio di piazza”.

Ministero fissa anche norme comportamento guida animali o veicoli a trazione animale:

a)       ogni veicolo guidato da 1 conducente (Se più di 3 animali, occorrono 2 conducenti) che non deve mai abbandonare la guida e tenere sotto controllo gli animali, in possesso di idonei requisiti fisici e psichici ed avente oltre 14 anni. Per ogni 2 animali da       soma, sella o tiro se non attaccati a veicolo, e per ogni animale pericoloso, e per animale isolato od in piccoli gruppi occorre 1 conducente, in modo da evitare intralci e pericolo per circolazione;

b)       per guidare greggi, armenti .. fino a 50 capi: 1 guardiano (per gruppi oltre 50 capi: 2 guardiani) guidando animali “in modo che resti libera almeno metà della carreggiata”e frazionando gruppo di animali in frazioni di 50 “ad opportuni intervalli” per assicurare regolarità della circolazione. Moltitudine di animali non possono sostare su strade o circolare di notte se non preceduti o seguiti da un guardiano munito di dispositivo di segnalazione;

c)       veicolo trainato da massimo 2 animali se con 2 ruote, da 4 animali se con 4 ruote. Esclusi trasporti funebri e condizioni particolari (Forti pendenze) fissate da Comune per centri urbani o Ente proprietario strada che rilascia specifica autorizzazione;

d)       vietata circolazione animali e veicoli a trazione animale su autostrade e superstrade, escluse aree di servizio e sosta purché animali debitamente custoditi;

e)       conducente animali o veicoli trainati da animali deve regolare velocità in relazione a traffico, condizione strada … e comunque limitare velocità nei tratti a visibilità limitata, prossimità scuola, passaggi stretti … Vietato gareggiare in velocità;

f)        circolazione di slitte o veicoli muniti a pattini a trazione animale ammessa solo se strade ricoperte di ghiaccio o neve “di spessore sufficiente ad evitare danneggiamento del manto stradale”;  

g)       negli sbocchi su strada da sentieri, mulattiere … conducente animali deve sempre dare precedenza;

h)       animali in sosta nei centri urbani sempre assicurati ad appositi sostegni fissi in modo da non recare intralcio o pericolo circolazione a pedoni e veicoli. Fuori centri urbani vietata sosta su carreggiata. Norma non si applica in zona destinata a pascolo appositamente segnalata (pericolo animali al pascolo);

i)         in condizioni di scarsa visibilità, obbligo tenere acceso dispositivi segnalazione luminosa esposti in modo da risultare visibili da parte anteriore e posteriore;

j)         dietro veicolo a trazione animale possibile legare non più di 2 animali, purché non impediscano visibilità delle luci;

k)       ammesso trasporto cose, purché peso complessivo a pieno carico non superi quello indicato nella targa

Sanzioni:

Chiunque circola con veicolo non munito dei dispositivi prescritti, o con dispositivi non conformi: multa da 36 a 148 €

Chiunque circola con veicolo non munito di targa o con targa illeggibile o inesatta: multa da 36 a 148 € + confisca targa.

Chiunque produce e commercializza targa abusiva: multa da 74 a 296 € + confisca targa.

Chiunque esercita servizio di piazza senza avere ottenuto licenza: multa da 74 a 296 € + confisca veicolo.

Chiunque circola senza osservare regolamento “servizio di piazza”: multa da 36 a 148 € + ritiro licenza + confisca veicolo.

Chiunque non rispetta norme circolazione su strada o, avendo materiale responsabilità degli animali, ne affida o consente guida a terzi non aventi requisiti richiesti: multa da 22 a 88 €

Chiunque circola con slitte in condizioni non idonee: multa da 22 a 88 €

Chiunque non rispetta norme su circolazione armenti e greggi: multa da 36 a 148 €

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