VARIETA’ PIANTE ED ORTIVE (D.Lgs. 267/10, 124/11; D.M. 14/01/04, 18/3/05, 18/9/12) (ortofr02)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Istituto Nazionale di Ricerca per Alimenti e Nutrizione (INRAN), Servizio Fitosanitario Nazionale/Regionale
Chiunque intende produrre varietà di specie ortive “di pubblico dominio” in quanto prive del costitutore.
Iter procedurale:
DM 14/01/04, come modificato da ultimo da DM 31/3/20, stabilisce ad Art. 1 che per iscrizione delle varietà di specie agricole ed orticole di cui ad Allegato del D.M. 31/3/20 pubblicato su G.U. 108/20, nei registri nazionali le caratteristiche e le condizioni minime da osservare per determinarne la “differenziabilità, omogeneità e stabilità” delle varietà sono quelle previste dai protocolli e dalle disposizioni della Direttiva 2019/1985/UE, mentre per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzo delle suddette varietà occorre osservare le condizioni riportate in Allegato III della Direttiva 2003/90/UE.
D.Lgs. 124/11 stabilito che MIPAAF sia unica Autorità responsabile a livello nazionale di materiali di moltiplicazione (cioè parti di piante destinati a produzione e moltiplicazione di ortaggi, compresi portainnesto) di ortaggi, piantine di ortaggi, ad eccezione di
a)sementi, loro ibridi, generi e specie, quali: Aglio, Anguria cocomero, Asparago, Bietola da costa, Bietola da orto, Carciofo, Cardo, Carota, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio bianco/rosso, Cavolo verza, Cavolo di Bruxelles, Cavolo cinese, Cavolo rapa, Cerfoglio, Cetriolo, Cicoria a foglia larga o italiana, Cicoria di tipo witloof, Cipolla, Erba cipollina, Fagiolo di Spagna, Fagiolo nano, Fagiolo rampicante, Fava, Finocchio, Indivia riccia, Indivia scarola, Lattuga, Mais dolce, Melanzana, Melone, Peperone, Pisello a grana rotonda, Pisello a grana rugoso, Pisello dolce, Pomodoro, Porro, Prezzemolo, Rabarbaro, Rapa primaverile ed autunnale, Ravanello, Scalogno, Sedano da costa, Sedano rapa, Spinacio, Valeriana, Zucca, Zucchina;
b)portainnesto e altri parti di piante di altre generi o specie e loro ibridi qualora vi siano innestati o debbono innestarsi materiali di uno dei generi o specie suddetti;
c)piantine, materiali di moltiplicazione destinati ad esportazione in Paesi Terzi se identificati come tali e sufficientemente isolati secondo standard definiti
Importazione di piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi da Paesi Terzi ammessa se questi prodotti secondo criteri equivalenti a quelli sopra riportati (v. obblighi del fornitore, identità, caratteri, aspetti fitosanitari, substrato culturale, imballaggio, modalità di ispezione, contrassegno, chiusura) e soddisfano suddetti requisiti al momento di importazione
Per svolgere tali attività MIPAAF si avvale della collaborazione di:
a)Comitato consultivo per materiali di moltiplicazione e piante di ortaggi che dura in carica 4 anni, al fine di fornire parere in merito a requisiti qualitativi di materiale di moltiplicazione e piante di ortaggi, nonché su attività tecnico e scientifiche di competenza MIPAAF
b)Servizi Fitosanitari Regionali con il compito di:
- accordare a fornitori e laboratori riconoscimento dopo aver accertato che loro metodi di produzione e loro stabilimenti corrispondono a standard tecnici definiti da MIPAAF;
- effettuare, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti di fornitori, laboratori, materiali di moltiplicazione di ortaggi (Escluse sementi);
- far applicare su territorio di competenza direttive UE e nazionali su commercializzazione piantine di ortaggi e loro materiale di moltiplicazione (Escluse sementi);
- controllare, anche a campione, presso aziende di fornitori possesso di autorizzazione di accreditamento da parte di questi per rilascio del documento di commercializzazione;
- accreditare laboratori che intendono effettuare analisi in merito a requisiti qualità di produzioni vivaistiche, eseguendo controlli presso laboratori per verificare rispetto delle prescrizioni riportate nella autorizzazione;
- comunicare a MIPAAF elenco autorizzazioni concesse per accreditare fornitori e laboratori, nonché relative revoche
c)Istituti nazionale di ricerca per alimenti e nutrizione supporta Servizi Fitosanitari Regionali nell’esecuzione di controlli presso aziende di fornitori, utilizzando proprio personale e laboratori.
Soggetti che producono o commercializzano piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (Escluse sementi) debbono:
a)essere riconosciuti in relazione alla propria attività dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio in base a D.M. 12/11/2009 (v. scheda “semen20”);
b)informare subito Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio circa presenza di eventuali organismi nocivi, a livello superiore a quello consentito;
c)individuare e tenere sotto controllo punti critici dei propri processi produttivi che influenzano qualità delle piantine di ortaggi e relativi materiali di moltiplicazione;
d)tenere a disposizione informazioni sul controllo di cui sopra, in modo da essere esaminate su richiesta da Servizio Fitosanitario Centrale/Regionale;
e)prelevare campioni per eventuali analisi da effettuare presso laboratorio riconosciuto;
f)garantire che durante la produzione lotti di materiali di moltiplicazione rimangono identificabili separatamente;
g)dare attuazione a tutte le misure prescritte da Organismo ufficiale responsabile;
h)registrare e conservare per almeno 1 anno tutte le informazioni di cui alle lettere b), c), e) nonché quelle relative alle vendite ed acquisti se commercializzate piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (Escluse sementi);
i)concedere libero accesso a tutti i locali di azienda a soggetti incaricati dei controlli.
Eventuali deroghe a tali disposizioni, in particolare per fornitori che vendono solo a consumatori finali non professionali, adottate da MIPAAF, sentita Conferenza Stato – Regioni.
Piantine di ortaggi e materiale di moltiplicazione di ortaggi (Escluse sementi) commercializzate solo da fornitori riconosciuti se:
a)soddisfano requisiti di schede tecniche e standard tecnici fissati per loro riconoscimento da MIPAAF;
b)accompagnati da documento rilasciato da fornitore;
c)fanno riferimento a varietà ufficialmente iscritte appartenente a generi/specie di cui ad Allegato III di Legge 195/1976 o iscritte in almeno 1 Stato membro e appartenenti a specie/generi diversi;
d)nel caso costituite da Organismo geneticamente modificato (OGM), questo autorizzato, nonché:
- “detenuto, prodotto, coltivato nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionale, biologiche”
- indicato su etichetta o altro documento ufficiale apposto su materiali o che accompagna questi che “varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare le modifiche geneticamente introdotte”
e)nel caso destinate ad essere utilizzate in qualità di alimenti o di mangime, alimento o mangime derivati da tale materiali sono stati autorizzati
f)durante vegetazione, raccolta o prelievo delle marze sul materiale parentale, tenuti in partite separate
g)in caso di materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa riuniti o mescolati in occasione di imballaggio, immagazzinamento, trasporto, consegne: se genere in registro dati relativi a composizione della partita ed origine delle sue varie componenti
Escluse piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione destinati a prove o scopi scientifici o a lavori di selezione, o a contribuire alla conservazione della biodiversità (Modalità di utilizzo di tale materiale fissato con decreto MIPAAF, sentita Conferenza Stato – Regioni).
Importazione di piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi da Paesi Terzi ammessa se questi prodotti secondo criteri equivalenti a quelli sopra riportati (v. obblighi del fornitore, identità, caratteri, aspetti fitosanitari, substrato colturale, imballaggio, modalità di ispezione, contrassegno, chiusura) e soddisfano suddetti requisiti al momento di importazione
MIPAAF istituisce Registro varietale nazionale a cui iscrivere varietà di ortive di “pubblico dominio”. Solo varietà iscritte al Registro possono essere commercializzate.
Nel caso mancanza di responsabile conservazione in purezza abbia compromesso il mantenimento dei requisiti in purezza, prima del rinnovo iscrizione, MIPAAF procede “a nuova caratterizzazione delle varietà da attuarsi mediante programma di prove in campo ed analisi laboratorio”.
Programma di prove affidato ad INRAN, al fine di:
a)verificare requisiti di stabilità, omogeneità, differenziabilità;
b)ridefinizione caratteristiche varietali;
c)individuazione responsabile della conservazione in purezza;
d)individuazione casi di scostamento da tipologia varietale
Interessati presentano a MIPAAF domanda per rinnovare iscrizione a Registro Nazionale, almeno 2 anni prima della scadenza, inviando, qualora intendono anche essere riconosciuti quali responsabili della conservazione in purezza, ad INRAN campioni di sementi nella quantità e tempi indicati.
INRAN esegue controlli e prove di laboratorio da addebitare ai richiedenti e provvede a reiscrizione varietà nel Registro nazionale, riconoscendo eventualmente produttore responsabile della conservazione in purezza, che può “citare nome di una determinata selezione conservatrice sul cartellino del produttore” solo se programma selezione approvato da INRAN
MIPAAF, acquisito parere di Comitato Fitosanitario, provvede ad adottare norme necessarie a:
1) recepire direttive di natura tecnica relative a commercializzazione di piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad esclusione di sementi;
2) recepire le schede tecniche della Direttiva UE;
3) determinare standard tecnici per riconoscimento di fornitori (cioè persona fisica o giuridica che professionalmente riproduce, produce, tratta, commercializza materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi) e laboratori (cioè organismo di diritto pubblico o privato che effettua analisi al fine di indicare a produttore qualità della produzione), nonché per esercizio attività di vigilanza e controllo;
4) stabilire modalità e criteri relativi ad eventuali esoneri e deroghe.
Il D.M. 18/3/2005 prevede che chiunque intende importare sementi convenzionali e geneticamente modificate di ortive invia domanda (Modello riportato su G.U. 72/05) a MIPAAF allegando nel caso di sementi OGM copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero Ambiente a fini sperimentali. In caso di OGM già autorizzati da Commissione UE ad immissione sul mercato, inclusa coltivazione, per cui si chiede utilizzo “a fini sperimentali in ambiente confinato” occorre allegare specifica decisione della Commissione UE.
Deroga concessa da MIPAAF per specie ortive e quantità riportata in Allegato al D.M. 18/3/2005 pubblicato su G.U. 72/05 su parere favorevole di Istituto Sperimentale di Orticoltura, a cui indirizzata copia richiesta, che provvederà a “verificare ammissibilità e congruità della richiesta”.
D.M. 19/9/2012 stabilisce deroghe per ammissione di varietà di specie ortive “prive di valore intrinseco per produzione a fini commerciali, ma sviluppate per coltivazione in condizioni particolari, nonché per commercializzazione di sementi di tali varietà (sempre escluse varietà geneticamente modificato). Iscrizione di tali varietà al Registro nazionale avviene per iniziativa del MIPAAF, Regioni o su richiesta di Enti pubblici, Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, singoli cittadini ed aziende, previo parere favorevole di Regioni competenti in base ad origine della varietà. Domanda di iscrizione inviata a MIPAAF, specificando:
1) denominazione botanica e comune della specie;
2) nome comune o locale della varietà ed ogni eventuale sinonimo;
3) descrizione della varietà risultante da valutazione ufficiale o da conoscenze acquisite con esperienza pratica durante coltivazione di produzione ed impiego;
4) zona di origine della varietà;
5) condizioni di coltivazione adottate con investimenti unitari di sementi;
6) quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona di origine;
7) condizioni tecniche per mantenimento della varietà, nonché responsabile del mantenimento ed ubicazione di aziende di mantenimento;
8) particolari condizioni di coltivazione di natura agrotecnica, climatica o pedologica per cui varietà costituita
Iscrizione di tali varietà è gratuita, salvo eventuali costi per accertamento della loro affidabilità rispetto ad altre varietà (necessario qualora documentazione inviata non fornisce elementi sufficienti per identificazione di varietà) che sono a carico del richiedente
Produzione di sementi di tali varietà e loro commercializzazione attuata nel rispetto delle norme fitosanitarie nazionali e UE
MIPAAF comunica a Regioni superfici ed ubicazione delle aree di produzione delle suddette varietà prima di inizio stagione riproduttiva
Esame domanda di iscrizione al Registro nazionale effettuata da MIPAAF entro 90 giorni da richiesta, salvo necessità di integrare documentazione presentata o di eseguire prove varietali per accertare requisito di differenziabilità della varietà candidata rispetto ad altre conosciute
Sanzioni:
Chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiale di moltiplicazione di ortaggi senza essere riconosciuto: multa da 2.500 a 15.000 €
Chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare obblighi previsti a fornitore: multa da 500 a 3.000 €
Chiunque commercializza piantine di ortaggi e materiale di moltiplicazione di ortaggi non conformi: multa da 1.500 a 9.000 € (Se piantine di ortaggi o materiale di moltiplicazione di ortaggi utilizzato in qualità di alimenti o mangimi o a prove e scopi scientifici, lavori di selezione, conservazione di biodiversità: multa da 1.000 a 6.000 €)
Chiunque commercializza piantine di ortaggi e materiale di moltiplicazione di ortaggi senza riferimento a varietà: multa da 2.000 a 12.000 €
Chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazione varietà non conformi: multa da 2.500 a 15.000 €
Entità aiuto:
Agli oneri derivanti da svolgimento attività per riconoscimento di fornitori e laboratori , nonché relativi controlli qualitativi su piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi si provvede mediante tariffe versate da fornitori interessati a produzione e commercializzazione di tale materiale e fissate ogni 3 anni da MIPAAF