UE E PROGRAMMA ANTIFRODE

UE E PROGRAMMA ANTIFRODE (Reg. 914/10, 785/21)  (cee68)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Stati membri, Paesi Terzi, Autorità pubbliche, Istituti di ricerca e di insegnamento, Organismi senza scopo di lucro, soggetti giuridici costituiti a norma del diritto UE o Organizzazioni internazionali

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 914/10, come modificato da ultimo da Reg. 283/20, ha definito “misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro frode in materia di IVA”, che prevede, tra l’altro, ad:

Art. 24 bis Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), ai fini delle indagini sulle sospette frodi a danno di IVA o per individuare le frodi in materia di IVA

Art. 24 ter ogni Stato membro:

–         raccoglie, usando formulario elettronico standard, informazioni sui beneficiari di pagamenti, prestatori di servizi di pagamento entro fine del mese successivo al trimestre cui le informazioni si riferiscono;

–         archivia le informazioni raccolte in un sistema elettronico nazionale

Ufficio centrale o servizi di collegamento o funzionari designati da Autorità competenti inviano a CESOP le informazioni raccolte entro 10° giorno del 2° mese successivo al trimestre cui le informazioni si riferiscono

Art. 24 quater CESOP svolge seguenti funzioni:

a)archiviazione delle informazioni;

b)approvazione delle informazioni in relazione ad ogni beneficiario;

c)analisi delle informazioni archiviate insieme alle informazioni mirate, comunicate e raccolte ai sensi del  904/10;

d)messa a disposizione delle suddette informazioni ai funzionari di collegamento di EUROFISC;

e)conservazione delle informazioni in questione per almeno 5 anni a decorrere da fine anno del loro invio

Art. 24 quinquies accesso a CESOP autorizzato solo a funzionari di collegamento di EUROFISC che dispongono di identificazione personale di utente, purché tale accesso riguardi indagine su caso di sospetta frode a danno IVA o finalizzati ad individuare casi di frode in materia di IVA

Art. 24 sexies Commissione UE adotta atti relativamente a:

1)       misure tecniche per istituzione e mantenimento di CESOP;

2)       compiti della Commissione in merito alla gestione di CESOP sul piano tecnico;

3)       dettagli tecnici di infrastrutture e strumenti necessari per garantire connessione ed operabilità generale tra sistemi elettronici nazionali e CESOP;

4)       formulari elettronici standard;

5)       dettagli tecnici e di altro tipo concernenti accesso alle informazioni;

6)       modalità di identificazione dei funzionari di collegamento di EUROFISC;

7)       procedure usate dalla Commissione UE al fine di garantire, in qualsiasi momento, che le misure di sicurezza tecnica ed organizzativa prese per lo sviluppo ed il funzionamento di CESOP siano applicate;

8)       ruoli e responsabilità di Stati membri e Commissione UE in merito alle funzioni del titolare del trattamento delle informazioni

Art. 24 septies costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento di CESOP sono a carico del bilancio UE, compresi quelli relativi a: connessione protetta tra CESOP e sistemi elettronici nazionali; servizi necessari per svolgimento delle funzioni di Art. 24 quater

Ogni Stato membro è responsabile degli sviluppi del proprio sistema elettronico nazionale, facendosi carico dei relativi costi

Art. 37 Presidente di EUROFISC presenta ogni anno una relazione sulla attività svolta, contenente:

a)numero totale di accessi a CESOP;

b)risultati operativi conseguiti in base alle informazioni a cui si è avuto accesso come individuati dai funzionari di collegamento di EUROFISC;

c)valutazione circa qualità dei dati trattati in CESOP

Commissione UE con Reg. 785/21 istituisce un programma antifrode (Programma) per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2027 che prevede ad:

Art. 2 individuazione degli obiettivi generali del Programma, quali:

a)tutelare gli interessi finanziari di UE;

b)sostenere mutua assistenza tra Autorità amministrative di Stati membri e tra queste e Commissione UE per assicurare corretta applicazione delle normative in ambito doganale ed agricolo;

Individuazione degli obiettivi specifici del Programma, quali:

a)prevenire e combattere frode, corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari di UE;

b)favorire segnalazione di irregolarità (comprese frodi) riguardanti fondi di gestione concorrente e fondi di assistenza preadesione del bilancio UE;

c)fornire strumenti per scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale ed agricolo

Art. 3 vedi “Entità aiuto”

Art. 4 Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti Paesi Terzi:

–         membri di Associazione europea del libero scambio dello Spazio Economico Europeo (SEE);

–         Paesi in via di adesione, Paesi candidati in conformità alle disposizioni stabilite nei rispettivi accordi quadro tra UE e tali Paesi;

–         Paesi interessati alla politica europea di vicinato;

–         altri Paesi Terzi in conformità alle disposizioni stabilite in accordi specifici con UE, purché tali accordi: garantiscono giusto equilibrio tra contributi e benefici per Paese Terzo partecipante al Programma; stabiliscono condizioni per partecipazione al Programma (compreso calcolo dei contributi finanziari e rispettivi costi amministrativi); non conferiscono a Paese Terzo poteri decisionali in merito ad attuazione del Programma; garantiscono a UE diritto di assicurare sana gestione finanziaria e tutelare i propri interessi finanziari. Contributi erogati in tali casi costituiscono entrate con destinazione specifica

Art. 5 vedi “Entità aiuto”

Art. 6 Paese Terzo partecipante al Programma in base ad accordo internazionale concede diritti necessari ed accesso di cui hanno bisogno ordinatore responsabile, OLAF, Corte dei conti europea per esercitare le proprie competenze in materia di controllo, compreso diritto di eseguire indagini in loco

Art. 7 sovvenzione nell’ambito del Programma concesse e gestite in conformità al Titolo VIII del Regolamento finanziario

Art. 8 vedi “Entità aiuto”

Art. 9 azioni ammesse al finanziamento sono:

a)fornire conoscenze tecniche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate, strumenti informatici efficaci che rafforzano la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e cooperazione con Commissione UE;

b)potenziare scambi di personale per progetti specifici, assicurare sostegno necessario, agevolare indagini (in particolare predisposizione di squadre investigative comuni ed operazioni transfrontaliere);

c)favorire sostegno tecnico ed operativo alle indagini condotte a livello nazionale da Autorità doganali ed Autorità di contrasto al fine di rafforzare lotta alle frodi e ad altre attività illecite;

d)rafforzare capacità informatica di Stati membri e Paesi Terzi, intensificare scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione strumenti informatici per indagini e sorveglianza attività di intelligence;

e)organizzare attività di formazione, seminari su analisi dei rischi, conferenze e studi volti a migliorare la cooperazione tra servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari della UE;

f)qualsiasi altra azione prevista nel programma di lavoro necessario per conseguire obiettivi del Programma

Se azione prevede acquisto di attrezzature, Commissione UE garantisce che queste siano idonee alla tutela degli interessi finanziari di UE

Art. 10 soggetti ammessi a beneficiare del Programma sono:

–         Autorità pubbliche in grado di contribuire a conseguire obiettivi del Programma stabilite in Stato membro o Paese Terzo associato al Programma o Paese Terzo elencato nel programma di lavoro;

–         Istituti di ricerca e di insegnamento, Organismi senza scopo di lucro in grado di contribuire a conseguire obiettivi del Programma, purché operanti da almeno 1 anno in Stato membro, o Paese Terzo associato al Programma o Paese Terzo elencato nel programma di lavoro;

–         soggetti giuridici costituiti a norma del diritto UE o Organizzazioni internazionali

Soggetti stabiliti in Paese Terzo non associato al Programma eccezionalmente ammessi al Programma se necessari per conseguire obiettivi di una determinata azione (tali soggetti debbono sostenere costi di partecipazione, salvo casi debitamente giustificati nel programma di lavoro)

Art. 11 Commissione UE adotta programma di lavoro ai fini di attuazione del Reg. 785/21

Art. 12 indicatori di valutazione per verificare progressi del programma di lavoro nel conseguimento degli obiettivi di cui ad Art. 2 sono per:

–         obiettivo 1 prevenire e combattere la frode, corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari di UE: tasso di soddisfazione per le attività organizzate e finanziate tramite il Programma; percentuale di Stati membri beneficiari ogni anno del sostegno del Programma

–         obiettivo 2 favorire segnalazione delle irregolarità (comprese frodi): tasso di soddisfazione degli utenti riguardo utilizzo di IMS

–         obiettivo 3 fornire strumenti per scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale ed agricolo:L numero dei casi in cui le informazioni su assistenza reciproca sono state messe a disposizione; numero delle attività sovvenzionate nel settore di assistenza reciproca

Commissione UE può adottare atti delegati al fine di rivedere o completare gli indicatori, eventualmente modificando lo stesso Reg. 785/21 “con disposizioni su istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione”

Commissione UE invia ogni anno al Parlamento e Consiglio europeo una relazione sulla performance del Programma a tutela degli interessi finanziari di UE e lotta contro la frode. Parlamento può formulare raccomandazioni per programma di lavoro annuale

Sistema di rendicontazione della performance basato su raccolta efficiente e tempestiva di dati per sorveglianza attuazione del Programma e risultati conseguiti. Al riguardo Stati membri hanno obblighi di rendiconto proporzionati ai finanziamenti percepiti

Art. 13 Commissione UE assicura che: valutazioni sono condotte in maniera indipendente, obiettiva e tempestiva; valutatori svolgono proprio lavoro senza subire influenze

Valutazione intermedia attuata non oltre 4 anni da avvio del Programma.

Al termine di attuazione del Programma (comunque entro 31/12/2031) Commissione UE effettua una valutazione finale, le cui conclusioni (corredate dalle proprie osservazioni) sono pubblicate sul proprio sito ed inviate al Parlamento e Consiglio europeo

Art. 14 Commissione UE ha il potere di adottare atti delegati fino al 31/12/2028, fermo restando possibilità per Parlamento e Consiglio europeo di revocare tale delega in qualisiasi momento, i cui effetti decorrano dal giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione su GUCE (Revoca non pregiudica comunque la validità degli atti delegati in vigore)

Commissione UE, prima di adottare un atto delegato, consulta esperti designati da ogni Stato membro e comunica subito atto adottato al Parlamento e Consiglio europeo, affinché possono entro 2 mesi (ammessa proroga di 2 mesi su richiesta motivata) sollevare obiezioni (se ciò non avviene atto entra in vigore)

Art. 15 destinatari dei finanziamenti UE sono tenuti a rendere nota origine dei tali finanziamenti, garantendone visibilità (in particolare nelle azioni di promozione e divulgazione dei risultati), fornendo “informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate ai diversi destinatari, compresi media e pubblico”

Commissione UE realizza proprie azioni di informazione sul Programma, nonché sulle singole azioni svolte e sui risultati ottenuti

Entità aiuto:

Art. 3 dotazione finanziaria del Programma per periodo 2021-2027 è pari a 181.207.000 €, di cui: 114.207.000 € per prevenire e combattere le frodi; 7.000.000 € per favorire segnalazione di irregolarità; 60.000.000 € per fornire strumenti di scambio di informazioni

Ammesso fino a 2% del finanziamento destinato ad assistenza tecnica ed amministrativa per attuazione del Programma (v. attività di preparazione, sorveglianza, controllo e valutazione; sistemi informatici nazionali)

Art. 5 Programma, attuato in regime di gestione diretta o indiretta con delega ad Organismo terzo, può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal Regolamento finanziario (comprese sovvenzioni ed appalti) per coprire le spese sostenute per la realizzazione di azioni, quali:

a)spese per installazione e manutenzione di infrastrutture tecniche permanenti che forniscono a Stati membri mezzi logistici, informativi e di automazione degli Uffici necessari per assicurare coordinamento di operazioni doganali congiunte;

b)rimborsi spese di viaggio e soggiorno ed ogni altra indennità o pagamenti relativi a rappresentanti di Stati membri o di Paesi Terzi partecipanti a: missioni di UE; operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione UE; corsi di formazione; riunioni ad hoc; riunioni preparatorie e di valutazione delle indagini amministrative od azioni operative condotte da Stati membri se organizzate dalla Commissione;

c)spese per acquisto, studio, sviluppo, manutenzione di infrastrutture informative (hardware), software e specifiche connessioni di rete, nonché relativi servizi di produzione, supporto e formazione ai fini di realizzare azioni di prevenzione delle frodi e lotta antifrode;

d)spese di comunicazione e di accesso alle informazioni ed ai dati ai fini di realizzare azioni di prevenzione delle frodi e lotta antifrode;

e)spese per utilizzo del sistema informativo doganale;

f)spese per acquisto, studio, sviluppo e manutenzione della componente UE della rete comune di comunicazione

Se azione sovvenzionata prevede acquisizione di attrezzature, Commissione UE predispone necessario meccanismo di coordinamento volto a garantire efficienza ed interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con sostegno UE

Art. 8 tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nell’ambito del Programma non oltre 80% dei costi ammissibili. Tasso superiore ammesso solo in casi eccezionali  e debitamente giustificati, comunque mai superiore a 90% dei costi ammissibili

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