TYATUAGGIO E PIERCING

TATUAGGIO E PIERCING (L.R. 38/13)  (social29)

Soggetti interessati:

Cittadini e chiunque intende svolgere attività di applicazione di:

a)       tatuaggio, cioè colorazione permanente di parti nel corpo ottenuta con introduzione di pigmenti mediante aghi o tecnica di scarificazione così da fornire disegni o figure indelebili e perenni;

b)       piercing, cioè inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie parti del corpo  

Iter procedurale:

Giunta Regionale, sentita competente Commissione Assemblea, definisce entro 30/6/2014 regolamento comprendente:

a)       informazioni su rischi legati ad esecuzione di tatuaggio/piercing e precauzioni da tenere dopo esecuzione;

b)       requisiti minimi igienico sanitari dei locali adibiti ad attività di tatuaggio/piercing;

c)       modalità di preparazione, utilizzo, conservazione, nonché cautele di uso di apparecchiature e pigmenti colorati usati;

d)       modalità di espressione del consenso da parte cliente (in particolare per minori di 18 anni);

e)       individuazione delle parti anatomiche dove vietato tatuaggio/piercing;

f)        modalità svolgimento percorsi formativi ed aggiornamento obbligatorio per chiunque esercita attività di tatuaggio e piercing (compresi dipendenti). Corsi finalizzati ad acquisizione di adeguate conoscenze in merito ad aspetti igienico sanitari e prevenzione nell’esercizio di tale attività;

g)       modalità di9 adeguamento alle disposizioni di L.R. 38/13 da parte di chiunque eserciti attività di tatuaggio/piercing        

Attività di tatuaggio e piercing svolta mediante tecniche manuali con uso di apparecchiature specifiche ubicate in regolamento Regionale, nonché applicazione di prodotti cosmetici

Vietato eseguire tatuaggi e piercing

1)       a minori di 18 anni senza consenso reso personalmente da quanti esercitano attività genitoriale (sempre vietato comunque sotto i 14 anni);

2)       in parti anatomiche in cui possibile conseguenze invalidanti permanenti o dove difficile si presenta la cicatrizzazione;

3)       su ogni tipo di animale;

4)       senza avere preventivamente informato cliente circa rischi legati ad esecuzione e precauzioni da tenere dopo esecuzione di tatuaggio e piercing 

Vietato procedere ad eliminazione tatuaggi in strutture non sanitarie

È compito dei Comuni:

a)       adeguare propri regolamenti a L.R. 38/13 e regolamento regionale entro 12 mesi;

b)       individuare specifiche modalità per presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);

c)       vigilare in merito al rispetto dei requisiti prescritti da L.R. 38/13, regolamento regionale e comunale da parte soggetti9 che svolgono attività di tatuaggio/piercing, fatto salvo competenze ASUR in materia di igiene e sanità pubblica;

d)       irrogazione di sanzioni

ASUR, se a seguito di controlli eseguiti, rileva carenze nei requisiti igienico sanitari, propone a Comune “sospensione attività”, assicurando il contraddittorio.

Esercizio attività di tatuaggio/piercing soggetta a:

1)       SCIA attestante rispetto dei requisiti prescritti da L.R. 38/13 e regolamento regionale e comunale. Copia SCIA esposta in locale

2)       Iscrizione in Albo provinciale delle imprese artigiane sezione tatuaggio/piercing

3)       Partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento. Obbligo riguarda anche quanti esercitano attualmente attività di tatuaggio/piercing

Manifestazioni pubbliche di tatuaggio/piercing autorizzate da ASL, garantendo “condizioni di sicurezza igienico sanitaria” attraverso controllo su loro svolgimento da parte di Servizi igiene pubblica        

Sanzioni:

In caso di carenza requisiti igienico sanitari o perdita requisiti prescritti da L.R. 38/13 o da regolamento regionale/comunale: sospensione attività + diffida ad adeguarsi entro termine prescritto. Se ciò non avviene: chiusura attività

Chiunque esercita attività in assenza di SCIA: multa da 1.000 a 10.000 €

Chiunque eserciti attività senza avere partecipato a formazione ed aggiornamento: multa da 1.000 a 10.000 €

Chiunque eserciti attività senza possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento: multa da 1.000 a 10.000 €

Chiunque non rispetta divieti imposti da Legge nell’esercizio attività: multa da 1.000 a 15.000 €

A seguito irrorazione di sanzioni di cui sopra: chiusura attività decisa da Comune   

Posted in: